TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 655
TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2024
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Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Silenzio-rigetto

    Il Collegio ritiene che le valutazioni espresse nelle schede non siano inficiate da evidenti profili di irragionevolezza o illogicità e che non sussistano i presupposti per un sindacato nel merito da parte del giudice.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e illegittimità della valutazione

    La Corte ha ritenuto che le valutazioni, pur con alcune aggettivazioni peggiorate, non siano incompatibili con la qualifica finale e che non vi sia stata una modifica "estrema". Inoltre, non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare l'illogicità, l'arbitrarietà o l'immotivazione della valutazione. La doglianza relativa alla violazione dell'art. 694 D.P.R. 90/2010 è infondata poiché la scheda non contiene riferimenti diretti o indiretti a sanzioni disciplinari.

  • Rigettato
    Mancanza di imparzialità e obiettività del compilatore

    Il ricorrente non ha presentato elementi di prova tali da dimostrare una situazione grave a tal proposito, non potendosi rilevare nemmeno la recentissima richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del compilatore, la stessa non essendo sufficiente a dimostrare la fondatezza della censura. Il giudizio è stato confermato dal revisore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 655
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 655
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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