Ordinanza cautelare 18 settembre 2024
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Manuel Carvello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) per effetto del “silenzio-rigetto” (art. 6 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) serbato dall’Amministrazione intimata, a seguito della presentazione del ricorso gerarchico presentato dal militare in data 28.03.2024 (artt. 1-2 D.P.R. 24/11/1971 N.1199), della scheda valutativa numero d’ordine -OMISSIS- (inerente al periodo dal 14.03.2023 al 01.10.2023) e l’annesso foglio di comunicazione, redatti in data 22.02.2024 e comunicati al ricorrente in data 13.03.2024, con i quali gli è stato attribuito il giudizio complessivo di “soddisfacente” con qualifica “nella media”, pur avendo proceduto, rispetto al documento precedente -OMISSIS- (RI), all’abbassamento di due aggettivazioni del giudizio complessivo medesimo;
b) della scheda valutativa numero d’ordine -OMISSIS- (inerente al periodo dal 02 ottobre 2023 al 29 aprile 2024) e l’annesso foglio di comunicazione, redatti in data 13.05.2024 e comunicati all’interessato in data 16.07.2024, con i quali è stato attribuito al ricorrente il giudizio complessivo di “soddisfacente” con qualifica “nella media”, pur avendo proceduto, rispetto ai due documenti precedenti -OMISSIS- (RI) e -OMISSIS-, all’abbassamento di 3 aggettivazioni;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 13 marzo 2024 è stata comunicata al ricorrente la scheda d’ordine valutativa -OMISSIS- (documento caratteristico), redatta in data 22 febbraio 2024, (riferibile al periodo dal 14 marzo 2023 al 01 ottobre 2023) compilata per “avanzamento al grado di Appuntato Scelto Qualifica Speciale”, con la quale il militare ha ottenuto una valutazione complessiva di “soddisfacente” con qualifica finale “nella media”.
In data 28 marzo 2024, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, evidenziando l’inaspettato, repentino e immotivato abbassamento di due aggettivazioni, precisamente nella parte I: qualità fisiche, morali e di carattere, ove alla voce n. 2 relativa al “Vigore fisico”, il militare è stato aggettivato “di soddisfacente forma fisica in situazioni normali” mentre, nel documento precedente -OMISSIS-, era stato aggettivato come “energico e resistente oltre la media” e nella parte III: qualità professionali, ove alla voce n. 23 relativa alla “Riservatezza”, il ricorrente è stato aggettivato come “riservato nell’essenziale” mentre nel documento precedente -OMISSIS-, era stato aggettivato come “molto riservato”.
Il ricorrente, lamentava la mancanza di adeguata motivazione e comunque l’erroneità della valutazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare le meritorie ed “encomiabili azioni” poste in essere dal ricorrente.
Nel termine di 90 giorni il ricorso gerarchico non è stato deciso.
In data 16 luglio 2024, il ricorrente ha ricevuto la notifica del successivo documento caratteristico -OMISSIS- (inerente al periodo dal 02 ottobre 2023 al 29 aprile 2024) compilato per “variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore (trasferimento del giudicando)”, con il quale il militare ha ottenuto una valutazione complessiva di “soddisfacente” con qualifica finale “nella media”, con l’abbassamento di ulteriori due aggettivazioni, precisamente nella parte I – qualità fisiche, morali e di carattere, alla voce “Esemplarità”, in cui il militare è stato definito “non sempre esemplare” mentre nel documento precedente -OMISSIS- è stato definito “esprime normalmente valori positivi nei rapporti umani e di servizio”; nella parte III – qualità professionali, alla voce “Senso della disciplina”, in cui il militare veniva definito “esclusivamente formale” mentre nel documento precedente -OMISSIS- è stato definito “rispettoso delle regole”.
Avverso gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 27 agosto 2024, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione resistente avrebbe illegittimamente valorizzato, in motivazione, ai fini del dell’abbassamento della voce relativa al “Vigore fisico”, esclusivamente l’elencazione delle assenze del militare dovute a malattia (prevalentemente per infortunio in servizio) e/o cure termali; i documenti caratteristici -OMISSIS- e -OMISSIS- manifesterebbero profili di illegittimità sotto il profilo della carenza di armonia, perché il ricorrente, valutato nell’ambito dei due documenti caratteristici (-OMISSIS-e -OMISSIS-) “nella media” con rendimento “soddisfacente”, non può riportare aggettivazioni che comportano una valutazione tutt’altro che soddisfacente, come avvenuto nel caso di specie, in cui il militare ha riportato, nelle voci relative al vigore fisico, riservatezza, esemplarità e senso della disciplina, aggettivazioni che nella scala valoriale prestabilita nel modello del documento, ricoprono le posizioni meno pregevoli; la motivazione sarebbe frutto di valutazioni personali del compilatore, difformi dalla realtà e determinate dal discredito nutrito dal compilatore stesso nei confronti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari; inoltre, sarebbe stato violato quanto disposto dall’ art. 694 D.P.R. 90 del 2010, al comma 1, l’Amministrazione, nella motivazione del documento -OMISSIS-, avendo fatto riferimento al comportamento del ricorrente “non sempre esemplare dal punto di vista disciplinare…” con riferimento al provvedimento disciplinare -OMISSIS- di protocollo del 14 febbraio 2024;
2. l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della nota condizione di elevata conflittualità e ostilità presente all’interno della Stazione di -OMISSIS-, ove il militare ricorrente lavorava alle dirette dipendenze del comandante -OMISSIS-; in particolare, il ricorrente lamenta di avere inoltrato nei confronti di quest’ultimo, per via gerarchica, apposita segnalazione relativa a fatti, comportamenti e atteggiamenti che il ricorrente percepiva e riteneva di sostanziale “disprezzo” e posti in essere proprio dal suo Comandante di Stazione -OMISSIS-, che gli inviava anche un messaggio whatsapp ritenuto “velatamente minatorio; in tal senso, secondo il ricorrente, il compilatore avrebbe dovuto astenersi dalla valutazione del ricorrente; la mancanza di imparzialità e obiettività emergerebbero dal fatto che sono correlate al -OMISSIS- 1) l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente e accolta dall’Amministrazione in tempi celerissimi, ossia circa venti giorni; 2) la segnalazione inoltrata dal ricorrente all’Ufficio Anticorruzione del Comando Generale tramite la Compagnia di -OMISSIS-; 3) la verosimile comunicazione all’Autorità Giudiziaria Militare di Verona effettuata, presumibilmente, dalla Compagnia di -OMISSIS- in ordine alla segnalazione inviata per via gerarchica dal ricorrente all’Ufficio Anticorruzione; 4) le due denunce querele che il ricorrente rivolgeva all’Autorità Giudiziaria ordinaria di Ravenna e all’Autorità Giudiziaria Militare di Verona; 5) il ricorso gerarchico avverso il documento caratteristico -OMISSIS- inoltrato dal ricorrente al Ministero della Difesa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
L’epigrafato Tar, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2024, pubblicata in data 18 settembre 2024, ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente, con la seguente motivazione: « Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare; considerato, invero, sotto il profilo del fumus, che le valutazioni di cui alle schede valutative impugnate, espressione dell’ampia discrezionalità che compete all’Amministrazione in detta materia, non appaiono inficiate da evidenti profili di irragionevolezza o illogicità, uniche situazioni che consentirebbero un sindacato nel merito da parte del giudice; considerato, altresì, che non sono condivisibili nemmeno le censure in ordine alla necessità di una astensione del soggetto compilatore delle schede, atteso che, negli atti di causa, non sono rinvenibili i presupposti atti a sorreggere la chiesta astensione; rilevato, infine, che nel caso in esame non è nemmeno riscontrabile un pericolo di danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione delle schede impugnate, anche tenuto conto dell’avvenuto trasferimento del ricorrente ».
Nessuna delle parti ha successivamente depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Il Collegio ritiene di confermare quanto succintamente affermato nell’ordinanza cautelare sopra ricordata.
Va rammentato, infatti, che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche recentemente, « il procedimento relativo alla documentazione caratteristica del personale militare è uno strumento organizzativo del quale si avvale l'Amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo e nella prospettiva degli avanzamenti di carriera, l'efficienza dei propri dipendenti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; TAR Piemonte, sez. I, 30 dicembre 2019 n. 1290). I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica che concerne le capacità e le attitudini proprie della vita militare e che, come tali, impingono nel merito dell'azione amministrativa, soggiacendo al sindacato del giudice amministrativo negli stretti limiti dell'arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare (TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10 luglio 2019 n. 315). Ciò comporta che, di là dei vizi di legittimità, la correttezza sostanziale, la validità e l'attendibilità delle valutazioni espresse dall'Amministrazione non possono essere esaminate in sede giurisdizionale in quanto costituiscono una tipica valutazione di merito riservata all'Amministrazione (TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; sez. I, 19 luglio 2018 n. 8153; sez. I, 8 settembre 2016 n. 9579; sez. I, 20 gennaio 2015 n. 965; sez. I, 30 gennaio 2014 n. 1166; sez. I, 28 agosto 2013 n. 7978). 8. Tanto premesso, si sottolinea altresì che un obbligo di specifica motivazione in materia di documentazione caratteristica si pone solo nel caso di attribuzione di valori estremi, sia in senso positivo che negativo, giacché le schede valutative dei militari non debbono contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti di servizio, ma debbono formulare un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso della prestazione nel periodo considerato ai fini valutativi (TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919; sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876; sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; sez. I, 10 dicembre 2013 n. 10659) » (Tar Lazio, sez. I, 28 marzo 2025, n. 6352).
Nel caso di specie, va rilevato come la qualifica finale attribuita al militare, nelle schede -OMISSIS-, sia la medesima della precedente scheda -OMISSIS-, sicché non vi è stato una modifica “estrema” come indicato nei principi di diritto sopra esposti, le diverse aggettivazioni non essendo peraltro incompatibili con la qualifica finale in questione.
Parte ricorrente, peraltro, non ha fornito, né emergono chiaramente dagli atti di causa, elementi idonei a far ritenere del tutto illogica, arbitraria e immotivata la valutazione relativa alle voci di giudizio contestate.
Non era necessaria, quindi, una specifica motivazione con riferimento a fatti puntuali, la scheda valutativa di regola raccogliendo una serie di giudizi sintetici, sulle qualità e capacità riscontrate, purché, come nel caso di specie, logicamente coerenti rispetto alle caratteristiche del valutando.
Il peggioramento di alcune aggettivazioni, pur rimanendo ferma la medesima qualifica, è un’evenienza più che possibile in ragione del fatto che le schede valutative sono periodiche, e fotografano l’ hic et nunc dell’attività e del comportamento del militare, sì che l’apprezzamento in tempi diversi di qualità può comunque comportare valutazioni differenti.
Con riferimento, poi, all’asserita violazione dei principi di imparzialità e obiettività di cui all’art. 688 D.P.R. 90/2010 ed al presunto obbligo di astensione del compilatore per un del tutto ipotetico conflitto di interessi con il valutato, il ricorrente non ha presentato elementi di prova tali da dimostrare una situazione grave a tal proposito, non potendosi rilevare nemmeno la recentissima richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del -OMISSIS-, la stessa non essendo sufficiente a dimostrare la fondatezza della censura, anche perché comunque, alla fine, il giudizio del predetto, quantomeno con riguardo alla scheda -OMISSIS-, è stato confermato dal revisore -OMISSIS-.
Anche, per quanto concerne la specifica censura relativa all’asserita violazione dell’art. 694 D.P.R. 90/2010 e al riferimento a sanzioni disciplinari nel giudizio complessivo finale di cui al foglio di comunicazione nella scheda valutativa -OMISSIS-, la doglianza è infondata, in quanto il suddetto giudizio (così come quelli del compilatore e del revisore della parte IV) non contiene alcun riferimento diretto o indiretto a sanzioni e a procedimenti disciplinari specifici, quindi, non è stato necessariamente fatto riferimento al provvedimento che ha dato origine giudizio R.G. -OMISSIS- instaurato presso l’intestato TAR per Emilia Romagna. Pertanto, non può ritenersi violato l’art. 694, comma 1, laddove prevede che i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari.
I compilatori hanno sostanzialmente fatto riferimento al comportamento “disciplinare”, cioè sul piano del rispetto della disciplina.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle persone indicate in sentenza, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SI | LO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.