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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4773/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4773/2024 promossa dalla sig.ra:
, nata a [...], l'[...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
a Genova (GE), Via del Boschetto, 11 A/12, elettivamente domiciliata in Genova, Via alla
Porta degli Archi, 10/12, presso e nello studio degli avv.ti Massimiliano OI (PEC
e GA OI (PEC Email_1
, che la rappresentano ed assistono, anche Email_2 disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e trasmessa, in sede di deposito, con la medesima busta telematica del ricorso, da intendersi rilasciata in calce a quest'ultimo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
-ricorrente-
CONTRO
P.I.: corrente in Ovada (AL), Largo Controparte_1 P.IVA_1
Oratorio, 13, in persona del legale rappresentante pro tempore
e
C.F. e P.IVA: , con sede in Roma, via Giulio Aristide CP_2 P.IVA_2
Sartorio 26, in persona del legale rappresentante pro tempore
-convenuti-contumaci- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente
"Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accertato lo svolgimento dei fatti con le modalità di cui alla precedente narrativa, dichiarare tenute e condannare, in via solidale tra loro o come meglio, per tutte le ragioni sopra indicate, e CP_2 [...] loro legali rappresentati pro tempore, a corrispondere alla Controparte_3
Sig.ra , per i titoli di cui alla precedente narrativa, il complessivo importo Parte_1 di € 19.468,15 di cui € 3.523,78 a titolo di TFR, o la somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa - ove ritenuto - CTU contabile.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 5.11.2024, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la (ex) datrice di lavoro e consorziata (nel seguito CP_2
Con anche solo ) e (anche solo “ ” o il CP_2 Controparte_1
”), chiedendone la condanna al pagamento a proprio favore, in via solidale o CP_1 come meglio visto, della somma complessiva di euro 19.468,15, di cui euro 3.523,78 per
TFR ed il resto riferito a retribuzioni arretrate (tredicesima 2023, mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024), competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, dovuta in forza delle dimissioni per giusta causa.
La ricorrente ha esposto, a fondamento delle proprie domande, quanto segue:
-ella ha lavorato alle dipendenze di avente quale oggetto sociale CP_2
l'“assistenza domiciliare/sociale effettuata da personale regolarmente qualificato” (v. visura camerale, doc. 1 ric.), dall'1.12.2022 al 15.4.2024, in virtù di un contratto a tempo indeterminato (doc. 2 ric.), qualifica e mansioni di coordinatrice OSS e inquadramento al livello 5° del CCNL Anaste - AL (doc. 3 ric., nel seguito anche solo il “CCNL”), come risulta anche dalle buste paga (doc. 4 ric.) e dal C2 Storico (doc. 5 ric.);
-il rapporto di lavoro è sorto in Genova ed ella, come risulta dal contratto di assunzione e dalle buste paga, ha prestato la propria attività lavorativa esclusivamente presso la (anche solo la ”), sita in Controparte_4 CP_4
Genova, Via Monte Guano 1, facente capo alla (anche solo Controparte_5
”), corrente in Genova (GE), Via Monte Guano, 1, oggi in Controparte_4 liquidazione giudiziale (v. visura camerale, doc. 6 ric., e sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, doc.7 ric.);
-ha svolto l'attività lavorativa presso la nell'ambito dell'appalto, CP_4 avente ad oggetto l'erogazione di servizi socioassistenziali sanitari, commissionato da Con
, in qualità di committente, a (v. visura camerale, doc. 8 ric.), Controparte_4 in qualità di appaltatore;
-IGN ha provveduto ad erogare il suddetto servizio, in favore di
[...]
, per il tramite della IA HOMA (v. visura camerale del CP_4
da cui risulta, tra le consorziate, la datrice di lavoro della ricorrente); CP_1
-quella descritta è prassi tipica del , come risulta anche dal verbale di CP_1 conciliazione sindacale (doc. 13 ric.) relativo a vertenza che ha riguardato altra società Con consorziata di (risultante dalla visura di quest'ultima), cioè Giorni Migliori Società
Cooperativa Sociale;
al detto verbale di conciliazione ha partecipato anche il
CONSORZIO, “il cui rappresentante legale - oltre a presenziare in rappresentanza del
- firmava in rappresentanza della IA (in forza di procura rilasciata da CP_1
Con quest'ultima)”; nell'accordo “viene precisato che , specializzata nell'ambito della gestione in outsourcing di servizi socio assistenziali sanitari, aveva provveduto ad erogare in favore della società committente, servizi di assistenza per il tramite della propria consorziata”;
-il rapporto di lavoro oggetto di causa è cessato con decorrenza 16.4.2024, a seguito di dimissioni per giusta causa (v. modulo di dimissioni, doc. 9 ric.), perché al momento delle dimissioni la lavoratrice aveva maturato un credito per retribuzioni arretrate riferito alla tredicesima mensilità 2023 e alle retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2024;
-alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di la ricorrente è CP_2 rimasta creditrice, altresì, degli importi riferiti alla mensilità di aprile 2024, alle competenze di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso (dovuta in forza delle dimissioni per giusta causa), oltre al TFR, per un totale lordo pari ad euro 19.468,15, di cui euro
3.523,78 per TFR;
-il dovuto lordo si ottiene sommando le voci indicate sotto la colonna competenze nelle buste paga relative ai mesi sopra indicati (come da conteggio sindacale, doc. 10 ric.);
non possiede, né ha mai posseduto, unità locali site in Genova;
CP_2
-del predetto debito rispondono quale datrice di lavoro, nonché, in via CP_2
Con solidale, , “responsabile in virtù dei rapporti tra consorzio e consorziata con CP_2
nonché ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche”.
[...]
Con
I convenuti e benché raggiunti da regolari notificazioni del ricorso e CP_2 del decreto di fissazione dell'udienza, non si sono costituite in giudizio, onde si è proceduto in loro contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, anche mediante ordine di esibizione (v. verbale d'udienza del 13.3.2025), rivolto ad CP_2 Controparte_6
“del/dei contratto/i d'appalto e/o
[...] Controparte_5 subappalto intercorso/i tra e Controparte_5 Controparte_7
e/o , negli anni 2023 e 2024, avente/i ad oggetto il servizio socio
[...] CP_2 assistenziale sanitario da svolgere presso la , sita in Controparte_4
Genova, via Monte Guano 1; del contratto o atto di affidamento del servizio predetto da Con parte di ad ”. CP_2
Al predetto ordine ha ottemperato la sola Liquidazione giudiziale di
[...]
, trasmettendo copia del “contratto di appalto di servizi”, concluso tra CP_4
Con
e il 4.11.2022, avente ad oggetto l'affidamento, con Controparte_4 decorrenza 1.12.2022 e durata fino al 30.11.2024, dalla prima alla seconda, dei servizi Con socio assistenziali presso la , da rendersi, da parte di , “in totale e piena CP_4 autonomia… in forza della specifica sua specializzazione e qualificazione, con la necessaria organizzazione di mezzi e personale e gestione a proprio rischio”; con espressa
“autorizzazione al subappalto” (art. 11 del contratto) ad CP_2
La causa, dopo il deposito autorizzato di un conteggio alternativo, è stata discussa oralmente dal difensore di parte ricorrente, che ha insistito, infine, come in atti, dichiarandosi antistatario, assieme al codifensore, e chiedendo la distrazione delle spese. 2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui infra.
Occorre premettere che i risultati dell'istruttoria vanno valutati anche considerando la condotta processuale dei convenuti, rimasti contumaci, nonché la mancata presentazione all'udienza di comparizione personale (valutabile, ai sensi degli artt. 183, primo comma, e Con 420, primo comma, c.p.c., come argomento di prova), e la mancata risposta di all'interrogatorio formale (ciò che consente di ritenere ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.,
i fatti dedotti nei capitoli di prova).
3. L'odierna azione si fonda sull'inadempimento, da parte di alle CP_2 obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro con la sig.ra ; inadempimento di cui Pt_1
Con deve rispondere (in solido con la datrice di lavoro , anche , in quanto CP_2
(appaltatrice di e) committente di limitatamente ai debiti Controparte_4 CP_2 aventi natura (esclusivamente) retributiva.
4. In effetti, il contratto di appalto acquisito dietro ordine di esibizione indica chiaramente che ha conferito l'appalto relativo alla prestazione Controparte_4 dei servizi sociosanitari presso la , sedente in Genova, via Monte Guano 1, al CP_4
CONSORZIO, che è stato autorizzato ad avvalersi della consorziata quale CP_2 subappaltatrice.
5. Nella giurisprudenza di legittimità, <… con specifico riguardo alla ratio della disposizione di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, che - nella versione qui rilevante ratione temporis… - non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore
(Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n.
6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il e CP_1 tra e consorziate, in virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle CP_1 seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile ex art. 29, d.lgs. n.
276/2003, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime
(rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le “appaltatrici” vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro>> (Cass. ord. n. 40782/21; conf. Cass. ord. n. 10776/2023).
Come accennato, peraltro, nei rapporti tra e consorziate, il negozio con CP_1 cui viene effettuato <l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria… alle singole imprese consorziate…, resta qualificabile in termini di sub- derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto>> (Cass. n. 6208/2008).
E non è dubitabile che <[l]a tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003…, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della
"ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto>> (Cass. n.
16259/2018).
6. Dalla documentazione offerta in comunicazione e da quella acquisita si desume chiaramente che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, nel periodo in questione, nell'ambito del detto (sub)appalto, atteso che è stata assunta con contratto a tempo indeterminato per svolgere la propria attività lavorativa presso la sede di Genova, via
Monte Guano, 1 (v. doc. 2 ric.); le buste paga (a partire da quella di dicembre 2023, fino a quella di aprile 2024 – doc. 4 ric.), indicano, oltre che la decorrenza del rapporto di lavoro dalla data d'inizio dell'appalto, anche l'intestazione CP_2 [...]
, VIA MONTE GUANO 1”. CP_4
La durata del rapporto di lavoro (dall'1.12.2022) fino al 15.4.2024, è attestata dalla busta paga del mese di aprile 2024 (doc. 4 ric.), oltre che dal modulo di recesso (doc. 9 ric.), che attesta le dimissioni della ricorrente per giusta causa (“mancato pagamento degli stipendi 13° mensilità 2023, gennaio, febbraio, marzo 2024”), con decorrenza 16.4.2024. Spettava alle convenute dare prova di eventuali cause estintive dei crediti della lavoratrice e, dunque, degli intervenuti pagamenti. Rimaste contumaci, le convenute non hanno fornito detta prova.
6.1. Risulta altresì fondata la pretesa attrice relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, perché il protratto inadempimento datoriale all'obbligo contrattuale di corresponsione della retribuzione è stato certamente tale da integrare la giusta causa delle dimissioni, non consentendo la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro.
7. Di tutti i crediti della lavoratrice risponde, ovviamente, quale datrice di CP_2 lavoro, responsabile dell'inadempimento contrattuale. Con
8. Ne risponde altresì , come visto, in quanto (sub)committente ed in ragione dei rapporti con la consorziata ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Tuttavia, CP_2 non per intero.
L'obbligazione solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, infatti, è limitata ai crediti retributivi maturati dal lavoratore in forza delle prestazioni rese nell'appalto; la solidarietà de qua costituisce, infatti, istituto eccezionale, di natura temporanea e circoscritta, essendo volto ad assicurare al dipendente dell'appaltatore o subappaltatore una garanzia rafforzata per il periodo in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, trovando tale garanzia giustificazione nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare attività.
Come indicato in giurisprudenza (v. Cass., 12 giugno 2019 n. 15756; Cass., 13 giugno 2019 n. 15957 e n. 15958), elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto; conseguentemente, con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro “coperti” dalla garanzia della solidarietà, è stato puntualizzato che in esso vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678/2018; Cass. n. 31768/2018; Cass. n. 10354/2016). Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia, ad esempio, delle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti che hanno natura risarcitoria (v. Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass.
24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).
Del pari, non costituisce - ad avviso del Tribunale - oggetto dell'obbligazione solidale l'“indennità di mancato preavviso”, dovuta a fronte del recesso per giusta causa.
Infatti, ai sensi dell'art. 29 cit., nel testo applicabile ratione temporis:
“2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Ebbene, secondo la tesi giurisprudenziale che appare preferibile:
<10. In primo luogo, deve rilevarsi che la corretta individuazione della natura giuridica dell'indennità sostitutiva del preavviso, se cioè di carattere indennitario, retributivo o risarcitorio, attiene ad una questione di qualificazione giuridica dell'istituto, di competenza del giudice, riguardante una ragione giustificativa della tesi della società basata su un fatto impeditivo che non richiedeva l'espletamento di nuove indagini (Cass. n.
2641/2013; Cass. n. 5051/2016).
11. In secondo luogo, va osservato che, in tema di “trattamenti retributivi” di cui al D.lgs.
n. 276/2003, art. 29 co. 2, questa Corte più volte ha affermato che la detta locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
(Cass. n. 1450/2025; Cass. n. 5247/2022; Cass. n. 23303/2019; Cass. n. 10354/2016).
12. E' sotto questo profilo che, quindi, la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D.lgs. n.
276/2003 in ordine al pagamento della indennità da parte del responsabile committente deve essere valutata e non con riguardo alla debenza della stessa da parte della recedente. 13. Né può valere che, ai fini previdenziali, la indennità sostitutiva del preavviso sia assoggettata a contribuzione, come rilevato dai giudici di seconde cure conformemente a
Cass. n. 17606/2021 per desumerne la natura esclusivamente retributiva, stante appunto
l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, caratterizzato, rispetto al primo, dai requisiti di corrispettività e sinallagmaticità>> [Cass. ord. 11577/2025; diff.
Cass. ord. 27140/2024, che afferma, invece, la sussistenza della solidarietà del committente, ritenendo che <<… l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.
22322 del 2013, nn. 20647/2019, 12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024)
e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019, Cass. 12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994)… Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art. 2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico
(che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione,
Cass. 28/3/2011 n.7033)>>].
Appare dirimente, in particolare, al fine di giungere alla conclusione qui accolta, il fatto che la detta indennità non costituisca un “trattamento retributivo” (avendo natura latamente previdenziale) riferito (tanto meno) al “periodo di esecuzione del contratto di appalto” e legato, dunque, da rapporto sinallagmatico alla prestazione lavorativa resa nell'ambito e nel corso dell'appalto. Essa trae causa, piuttosto, dalla cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, della prestazione lavorativa (nell'ambito dell'appalto).
Dunque, non presuppone neppure un beneficio per il committente, derivante dalla prestazione resa dal lavoratore. Con
9. Il calcolo delle somme per cui sussiste l'obbligazione solidale di è stato correttamente effettuato nel conteggio depositato da parte attrice il 12.11.2025, dietro autorizzazione giudiziale. Esso è basato sulle risultanze delle buste paga (doc. 4 ric.) e quantifica correttamente l'importo complessivo di euro 15.647,62, costituito dalle seguenti voci:
-tredicesima mensilità 2023: euro 2.066,25 (importo risultante dalla relativa busta paga);
-mensilità gennaio 2024: euro 3.585,33 (somma di tutte le voci della busta paga, alla colonna competenze: lavoro ordinario, lavoro festivo, lavoro domenicale, lavoro straordinario, indennità di mansione);
-mensilità febbraio 2024: euro 2.942,08 (somma di tutte le voci della busta paga, alla colonna competenze: lavoro ordinario, lavoro domenicale, lavoro straordinario, indennità di mansione);
-mensilità marzo 2024: euro 2.914,70 (somma di tutte le voci della busta paga alla colonna competenze: lavoro ordinario, assenze - in negativo -, lavoro domenicale, banca ore goduta, ferie godute, indennità di mansione);
-mensilità aprile 2024: euro 4.139,26 (somma delle voci, di cui alla relativa busta paga alla colonna competenze: Tredicesima residua e TFR)
Restano escluse dalla solidarietà le voci (di cui alla busta paga finale): ferie residue;
rol residui, banca ore residua, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento int. Dl 3/20, per un totale escluso di euro 3.820,53. Con 10. Conclusivamente, è tenuta in solido con al pagamento a favore di CP_2 parte ricorrente della somma complessiva, riferita a differenze retributive, di euro
15.647,62, di cui euro 3.523,78 per TFR.
La sola è tenuta, quale datrice di lavoro, a pagare alla lavoratrice, altresì, CP_2
l'ulteriore somma di euro 3.820,53, riferita a rol residui, banca ore residua, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento int. Dl 3/20.
11. Sui crediti della ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale;
aumentate del 30% per la presenza di due convenuti) a beneficio della ricorrente;
con distrazione a favore dei difensori della stessa, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara tenuti e pertanto condanna e CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_8 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro 15.647,62, di cui euro 3.523,78 per
TFR; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
Contr
-dichiara altresì tenuta e pertanto condanna in persona del legale CP_10 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di ulteriori competenze omesse, la somma complessiva di euro 3.820,53; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al saldo;
-condanna, infine, i convenuti a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.510,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati Massimiliano ALOI e Massimo ALOI.
Genova, il 27 novembre 2025.
IL GIUDICE
FA GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4773/2024 promossa dalla sig.ra:
, nata a [...], l'[...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
a Genova (GE), Via del Boschetto, 11 A/12, elettivamente domiciliata in Genova, Via alla
Porta degli Archi, 10/12, presso e nello studio degli avv.ti Massimiliano OI (PEC
e GA OI (PEC Email_1
, che la rappresentano ed assistono, anche Email_2 disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e trasmessa, in sede di deposito, con la medesima busta telematica del ricorso, da intendersi rilasciata in calce a quest'ultimo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
-ricorrente-
CONTRO
P.I.: corrente in Ovada (AL), Largo Controparte_1 P.IVA_1
Oratorio, 13, in persona del legale rappresentante pro tempore
e
C.F. e P.IVA: , con sede in Roma, via Giulio Aristide CP_2 P.IVA_2
Sartorio 26, in persona del legale rappresentante pro tempore
-convenuti-contumaci- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente
"Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accertato lo svolgimento dei fatti con le modalità di cui alla precedente narrativa, dichiarare tenute e condannare, in via solidale tra loro o come meglio, per tutte le ragioni sopra indicate, e CP_2 [...] loro legali rappresentati pro tempore, a corrispondere alla Controparte_3
Sig.ra , per i titoli di cui alla precedente narrativa, il complessivo importo Parte_1 di € 19.468,15 di cui € 3.523,78 a titolo di TFR, o la somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa - ove ritenuto - CTU contabile.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 5.11.2024, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la (ex) datrice di lavoro e consorziata (nel seguito CP_2
Con anche solo ) e (anche solo “ ” o il CP_2 Controparte_1
”), chiedendone la condanna al pagamento a proprio favore, in via solidale o CP_1 come meglio visto, della somma complessiva di euro 19.468,15, di cui euro 3.523,78 per
TFR ed il resto riferito a retribuzioni arretrate (tredicesima 2023, mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024), competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, dovuta in forza delle dimissioni per giusta causa.
La ricorrente ha esposto, a fondamento delle proprie domande, quanto segue:
-ella ha lavorato alle dipendenze di avente quale oggetto sociale CP_2
l'“assistenza domiciliare/sociale effettuata da personale regolarmente qualificato” (v. visura camerale, doc. 1 ric.), dall'1.12.2022 al 15.4.2024, in virtù di un contratto a tempo indeterminato (doc. 2 ric.), qualifica e mansioni di coordinatrice OSS e inquadramento al livello 5° del CCNL Anaste - AL (doc. 3 ric., nel seguito anche solo il “CCNL”), come risulta anche dalle buste paga (doc. 4 ric.) e dal C2 Storico (doc. 5 ric.);
-il rapporto di lavoro è sorto in Genova ed ella, come risulta dal contratto di assunzione e dalle buste paga, ha prestato la propria attività lavorativa esclusivamente presso la (anche solo la ”), sita in Controparte_4 CP_4
Genova, Via Monte Guano 1, facente capo alla (anche solo Controparte_5
”), corrente in Genova (GE), Via Monte Guano, 1, oggi in Controparte_4 liquidazione giudiziale (v. visura camerale, doc. 6 ric., e sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, doc.7 ric.);
-ha svolto l'attività lavorativa presso la nell'ambito dell'appalto, CP_4 avente ad oggetto l'erogazione di servizi socioassistenziali sanitari, commissionato da Con
, in qualità di committente, a (v. visura camerale, doc. 8 ric.), Controparte_4 in qualità di appaltatore;
-IGN ha provveduto ad erogare il suddetto servizio, in favore di
[...]
, per il tramite della IA HOMA (v. visura camerale del CP_4
da cui risulta, tra le consorziate, la datrice di lavoro della ricorrente); CP_1
-quella descritta è prassi tipica del , come risulta anche dal verbale di CP_1 conciliazione sindacale (doc. 13 ric.) relativo a vertenza che ha riguardato altra società Con consorziata di (risultante dalla visura di quest'ultima), cioè Giorni Migliori Società
Cooperativa Sociale;
al detto verbale di conciliazione ha partecipato anche il
CONSORZIO, “il cui rappresentante legale - oltre a presenziare in rappresentanza del
- firmava in rappresentanza della IA (in forza di procura rilasciata da CP_1
Con quest'ultima)”; nell'accordo “viene precisato che , specializzata nell'ambito della gestione in outsourcing di servizi socio assistenziali sanitari, aveva provveduto ad erogare in favore della società committente, servizi di assistenza per il tramite della propria consorziata”;
-il rapporto di lavoro oggetto di causa è cessato con decorrenza 16.4.2024, a seguito di dimissioni per giusta causa (v. modulo di dimissioni, doc. 9 ric.), perché al momento delle dimissioni la lavoratrice aveva maturato un credito per retribuzioni arretrate riferito alla tredicesima mensilità 2023 e alle retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2024;
-alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di la ricorrente è CP_2 rimasta creditrice, altresì, degli importi riferiti alla mensilità di aprile 2024, alle competenze di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso (dovuta in forza delle dimissioni per giusta causa), oltre al TFR, per un totale lordo pari ad euro 19.468,15, di cui euro
3.523,78 per TFR;
-il dovuto lordo si ottiene sommando le voci indicate sotto la colonna competenze nelle buste paga relative ai mesi sopra indicati (come da conteggio sindacale, doc. 10 ric.);
non possiede, né ha mai posseduto, unità locali site in Genova;
CP_2
-del predetto debito rispondono quale datrice di lavoro, nonché, in via CP_2
Con solidale, , “responsabile in virtù dei rapporti tra consorzio e consorziata con CP_2
nonché ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche”.
[...]
Con
I convenuti e benché raggiunti da regolari notificazioni del ricorso e CP_2 del decreto di fissazione dell'udienza, non si sono costituite in giudizio, onde si è proceduto in loro contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, anche mediante ordine di esibizione (v. verbale d'udienza del 13.3.2025), rivolto ad CP_2 Controparte_6
“del/dei contratto/i d'appalto e/o
[...] Controparte_5 subappalto intercorso/i tra e Controparte_5 Controparte_7
e/o , negli anni 2023 e 2024, avente/i ad oggetto il servizio socio
[...] CP_2 assistenziale sanitario da svolgere presso la , sita in Controparte_4
Genova, via Monte Guano 1; del contratto o atto di affidamento del servizio predetto da Con parte di ad ”. CP_2
Al predetto ordine ha ottemperato la sola Liquidazione giudiziale di
[...]
, trasmettendo copia del “contratto di appalto di servizi”, concluso tra CP_4
Con
e il 4.11.2022, avente ad oggetto l'affidamento, con Controparte_4 decorrenza 1.12.2022 e durata fino al 30.11.2024, dalla prima alla seconda, dei servizi Con socio assistenziali presso la , da rendersi, da parte di , “in totale e piena CP_4 autonomia… in forza della specifica sua specializzazione e qualificazione, con la necessaria organizzazione di mezzi e personale e gestione a proprio rischio”; con espressa
“autorizzazione al subappalto” (art. 11 del contratto) ad CP_2
La causa, dopo il deposito autorizzato di un conteggio alternativo, è stata discussa oralmente dal difensore di parte ricorrente, che ha insistito, infine, come in atti, dichiarandosi antistatario, assieme al codifensore, e chiedendo la distrazione delle spese. 2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui infra.
Occorre premettere che i risultati dell'istruttoria vanno valutati anche considerando la condotta processuale dei convenuti, rimasti contumaci, nonché la mancata presentazione all'udienza di comparizione personale (valutabile, ai sensi degli artt. 183, primo comma, e Con 420, primo comma, c.p.c., come argomento di prova), e la mancata risposta di all'interrogatorio formale (ciò che consente di ritenere ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.,
i fatti dedotti nei capitoli di prova).
3. L'odierna azione si fonda sull'inadempimento, da parte di alle CP_2 obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro con la sig.ra ; inadempimento di cui Pt_1
Con deve rispondere (in solido con la datrice di lavoro , anche , in quanto CP_2
(appaltatrice di e) committente di limitatamente ai debiti Controparte_4 CP_2 aventi natura (esclusivamente) retributiva.
4. In effetti, il contratto di appalto acquisito dietro ordine di esibizione indica chiaramente che ha conferito l'appalto relativo alla prestazione Controparte_4 dei servizi sociosanitari presso la , sedente in Genova, via Monte Guano 1, al CP_4
CONSORZIO, che è stato autorizzato ad avvalersi della consorziata quale CP_2 subappaltatrice.
5. Nella giurisprudenza di legittimità, <… con specifico riguardo alla ratio della disposizione di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, che - nella versione qui rilevante ratione temporis… - non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore
(Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n.
6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il e CP_1 tra e consorziate, in virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle CP_1 seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile ex art. 29, d.lgs. n.
276/2003, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime
(rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le “appaltatrici” vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro>> (Cass. ord. n. 40782/21; conf. Cass. ord. n. 10776/2023).
Come accennato, peraltro, nei rapporti tra e consorziate, il negozio con CP_1 cui viene effettuato <l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria… alle singole imprese consorziate…, resta qualificabile in termini di sub- derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto>> (Cass. n. 6208/2008).
E non è dubitabile che <[l]a tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003…, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della
"ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto>> (Cass. n.
16259/2018).
6. Dalla documentazione offerta in comunicazione e da quella acquisita si desume chiaramente che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, nel periodo in questione, nell'ambito del detto (sub)appalto, atteso che è stata assunta con contratto a tempo indeterminato per svolgere la propria attività lavorativa presso la sede di Genova, via
Monte Guano, 1 (v. doc. 2 ric.); le buste paga (a partire da quella di dicembre 2023, fino a quella di aprile 2024 – doc. 4 ric.), indicano, oltre che la decorrenza del rapporto di lavoro dalla data d'inizio dell'appalto, anche l'intestazione CP_2 [...]
, VIA MONTE GUANO 1”. CP_4
La durata del rapporto di lavoro (dall'1.12.2022) fino al 15.4.2024, è attestata dalla busta paga del mese di aprile 2024 (doc. 4 ric.), oltre che dal modulo di recesso (doc. 9 ric.), che attesta le dimissioni della ricorrente per giusta causa (“mancato pagamento degli stipendi 13° mensilità 2023, gennaio, febbraio, marzo 2024”), con decorrenza 16.4.2024. Spettava alle convenute dare prova di eventuali cause estintive dei crediti della lavoratrice e, dunque, degli intervenuti pagamenti. Rimaste contumaci, le convenute non hanno fornito detta prova.
6.1. Risulta altresì fondata la pretesa attrice relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, perché il protratto inadempimento datoriale all'obbligo contrattuale di corresponsione della retribuzione è stato certamente tale da integrare la giusta causa delle dimissioni, non consentendo la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro.
7. Di tutti i crediti della lavoratrice risponde, ovviamente, quale datrice di CP_2 lavoro, responsabile dell'inadempimento contrattuale. Con
8. Ne risponde altresì , come visto, in quanto (sub)committente ed in ragione dei rapporti con la consorziata ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Tuttavia, CP_2 non per intero.
L'obbligazione solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, infatti, è limitata ai crediti retributivi maturati dal lavoratore in forza delle prestazioni rese nell'appalto; la solidarietà de qua costituisce, infatti, istituto eccezionale, di natura temporanea e circoscritta, essendo volto ad assicurare al dipendente dell'appaltatore o subappaltatore una garanzia rafforzata per il periodo in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, trovando tale garanzia giustificazione nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare attività.
Come indicato in giurisprudenza (v. Cass., 12 giugno 2019 n. 15756; Cass., 13 giugno 2019 n. 15957 e n. 15958), elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto; conseguentemente, con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro “coperti” dalla garanzia della solidarietà, è stato puntualizzato che in esso vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678/2018; Cass. n. 31768/2018; Cass. n. 10354/2016). Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia, ad esempio, delle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti che hanno natura risarcitoria (v. Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass.
24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).
Del pari, non costituisce - ad avviso del Tribunale - oggetto dell'obbligazione solidale l'“indennità di mancato preavviso”, dovuta a fronte del recesso per giusta causa.
Infatti, ai sensi dell'art. 29 cit., nel testo applicabile ratione temporis:
“2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Ebbene, secondo la tesi giurisprudenziale che appare preferibile:
<10. In primo luogo, deve rilevarsi che la corretta individuazione della natura giuridica dell'indennità sostitutiva del preavviso, se cioè di carattere indennitario, retributivo o risarcitorio, attiene ad una questione di qualificazione giuridica dell'istituto, di competenza del giudice, riguardante una ragione giustificativa della tesi della società basata su un fatto impeditivo che non richiedeva l'espletamento di nuove indagini (Cass. n.
2641/2013; Cass. n. 5051/2016).
11. In secondo luogo, va osservato che, in tema di “trattamenti retributivi” di cui al D.lgs.
n. 276/2003, art. 29 co. 2, questa Corte più volte ha affermato che la detta locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
(Cass. n. 1450/2025; Cass. n. 5247/2022; Cass. n. 23303/2019; Cass. n. 10354/2016).
12. E' sotto questo profilo che, quindi, la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D.lgs. n.
276/2003 in ordine al pagamento della indennità da parte del responsabile committente deve essere valutata e non con riguardo alla debenza della stessa da parte della recedente. 13. Né può valere che, ai fini previdenziali, la indennità sostitutiva del preavviso sia assoggettata a contribuzione, come rilevato dai giudici di seconde cure conformemente a
Cass. n. 17606/2021 per desumerne la natura esclusivamente retributiva, stante appunto
l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, caratterizzato, rispetto al primo, dai requisiti di corrispettività e sinallagmaticità>> [Cass. ord. 11577/2025; diff.
Cass. ord. 27140/2024, che afferma, invece, la sussistenza della solidarietà del committente, ritenendo che <<… l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.
22322 del 2013, nn. 20647/2019, 12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024)
e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019, Cass. 12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994)… Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art. 2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico
(che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione,
Cass. 28/3/2011 n.7033)>>].
Appare dirimente, in particolare, al fine di giungere alla conclusione qui accolta, il fatto che la detta indennità non costituisca un “trattamento retributivo” (avendo natura latamente previdenziale) riferito (tanto meno) al “periodo di esecuzione del contratto di appalto” e legato, dunque, da rapporto sinallagmatico alla prestazione lavorativa resa nell'ambito e nel corso dell'appalto. Essa trae causa, piuttosto, dalla cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, della prestazione lavorativa (nell'ambito dell'appalto).
Dunque, non presuppone neppure un beneficio per il committente, derivante dalla prestazione resa dal lavoratore. Con
9. Il calcolo delle somme per cui sussiste l'obbligazione solidale di è stato correttamente effettuato nel conteggio depositato da parte attrice il 12.11.2025, dietro autorizzazione giudiziale. Esso è basato sulle risultanze delle buste paga (doc. 4 ric.) e quantifica correttamente l'importo complessivo di euro 15.647,62, costituito dalle seguenti voci:
-tredicesima mensilità 2023: euro 2.066,25 (importo risultante dalla relativa busta paga);
-mensilità gennaio 2024: euro 3.585,33 (somma di tutte le voci della busta paga, alla colonna competenze: lavoro ordinario, lavoro festivo, lavoro domenicale, lavoro straordinario, indennità di mansione);
-mensilità febbraio 2024: euro 2.942,08 (somma di tutte le voci della busta paga, alla colonna competenze: lavoro ordinario, lavoro domenicale, lavoro straordinario, indennità di mansione);
-mensilità marzo 2024: euro 2.914,70 (somma di tutte le voci della busta paga alla colonna competenze: lavoro ordinario, assenze - in negativo -, lavoro domenicale, banca ore goduta, ferie godute, indennità di mansione);
-mensilità aprile 2024: euro 4.139,26 (somma delle voci, di cui alla relativa busta paga alla colonna competenze: Tredicesima residua e TFR)
Restano escluse dalla solidarietà le voci (di cui alla busta paga finale): ferie residue;
rol residui, banca ore residua, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento int. Dl 3/20, per un totale escluso di euro 3.820,53. Con 10. Conclusivamente, è tenuta in solido con al pagamento a favore di CP_2 parte ricorrente della somma complessiva, riferita a differenze retributive, di euro
15.647,62, di cui euro 3.523,78 per TFR.
La sola è tenuta, quale datrice di lavoro, a pagare alla lavoratrice, altresì, CP_2
l'ulteriore somma di euro 3.820,53, riferita a rol residui, banca ore residua, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento int. Dl 3/20.
11. Sui crediti della ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale;
aumentate del 30% per la presenza di due convenuti) a beneficio della ricorrente;
con distrazione a favore dei difensori della stessa, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara tenuti e pertanto condanna e CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_8 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro 15.647,62, di cui euro 3.523,78 per
TFR; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
Contr
-dichiara altresì tenuta e pertanto condanna in persona del legale CP_10 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di ulteriori competenze omesse, la somma complessiva di euro 3.820,53; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al saldo;
-condanna, infine, i convenuti a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.510,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati Massimiliano ALOI e Massimo ALOI.
Genova, il 27 novembre 2025.
IL GIUDICE
FA GRILLO