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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/05/2024, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
* * * IL TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 827 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
Numer
cittadino argentino, titolare del Parte_1
27.462.477, nato in [...] nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il 29.09.1979,
, cittadina argentina, titolare del Parte_2 Codic 29.680.890, nata in [...] nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il 27.10.1982, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Vanessa Alecci del Foro di Ragusa, rappresentante e difensore
– ricorrenti -
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 22.1.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] (provincia di Persona_1
Palermo) il 24.07.1879 (doc_02 all. al ricorso) che, emigrato in
Argentina, si univa in matrimonio con a Persona_2
Rosario il 24.11.1906 (doc_03) e decedeva a Rosario, provincia di Santa Fe, il 21.01.1960 (doc_04), senza aver mai rinunciato alla Cittadinanza Italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, giusto atto negativo di naturalizzazione,
(doc_01).
Dall'unione coniugale di con Persona_1 [...]
nasceva il figlio nato a [...], Per_2 Persona_3 provincia di Santa Fe, il 22.07.1927 (doc_05) il quale si univa in matrimonio con a Rosario, provincia di Santa CP_2
Fe, il 20.09.1955 (doc_06) generando Persona_4
nato a [...], provincia di Santa Fe, il
[...]
21.09.1956 (doc_08). si univa in matrimonio con Persona_4 [...]
a Rosario il 3.03.1977 (doc_09) e dalla loro CP_3 unione nascevano due figli:
RICORRENTE, nato a [...], provincia di Parte_1
Santa Fe, il 29.09.1979 (doc_10);
RICORRENTE, nata a [...], Parte_2 provincia di Santa Fe, il 27.10.1982 (doc_11).
Il si costituiva non contestando gli Controparte_1 assunti di controparte.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' , istituite presso i Org_1
Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al
2 comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Si deve poi aggiungere che seppure sia possibile rinunciare alla cittadinanza con atto consapevole e volontario, la prova deve essere fornita da chi si oppone alla ricognizione del diritto
(v. sul punto Cass. SS. UU. 25.2.2009, n.4466).
D'altro canto, da ultimo, nel solco di tale orientamento la stessa Corte ha precisato che “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (…). (Cass. SS.UU. 24.8.2022, n.25317).
Va altresì rilevato che, quanto ai discendenti di Per_1
nessuno di loro avrebbe potuto rinunciare alla
[...] cittadinanza italiana, non avendone ancora ottenuto il riconoscimento che soltanto oggi viene accertato.
Ancora, rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, queste sono comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti
3 elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
Facendo applicazione di tali principi, nel caso in esame, rilevato che avo dei ricorrenti, non ha Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendola al figlio il quale, a sua volta, l'ha trasmessa ai Persona_3 propri discendenti, fino ai co-ricorrenti nel presente giudizio (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati); sulla base di tali elementi, in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito ed il comportamento processuale di parte resistente, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che i ricorrenti:
nato in [...] nella città di Rosario, Parte_1 provincia di Santa Fe, il 29.09.1979,
, nata in [...] nella città di Parte_2
Rosario, provincia di Santa Fe, il 27.10.1982, sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il 17 marzo 2024.
Il Giudice
Roberto Lanza
4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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* * * IL TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 827 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
Numer
cittadino argentino, titolare del Parte_1
27.462.477, nato in [...] nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il 29.09.1979,
, cittadina argentina, titolare del Parte_2 Codic 29.680.890, nata in [...] nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il 27.10.1982, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Vanessa Alecci del Foro di Ragusa, rappresentante e difensore
– ricorrenti -
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 22.1.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] (provincia di Persona_1
Palermo) il 24.07.1879 (doc_02 all. al ricorso) che, emigrato in
Argentina, si univa in matrimonio con a Persona_2
Rosario il 24.11.1906 (doc_03) e decedeva a Rosario, provincia di Santa Fe, il 21.01.1960 (doc_04), senza aver mai rinunciato alla Cittadinanza Italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, giusto atto negativo di naturalizzazione,
(doc_01).
Dall'unione coniugale di con Persona_1 [...]
nasceva il figlio nato a [...], Per_2 Persona_3 provincia di Santa Fe, il 22.07.1927 (doc_05) il quale si univa in matrimonio con a Rosario, provincia di Santa CP_2
Fe, il 20.09.1955 (doc_06) generando Persona_4
nato a [...], provincia di Santa Fe, il
[...]
21.09.1956 (doc_08). si univa in matrimonio con Persona_4 [...]
a Rosario il 3.03.1977 (doc_09) e dalla loro CP_3 unione nascevano due figli:
RICORRENTE, nato a [...], provincia di Parte_1
Santa Fe, il 29.09.1979 (doc_10);
RICORRENTE, nata a [...], Parte_2 provincia di Santa Fe, il 27.10.1982 (doc_11).
Il si costituiva non contestando gli Controparte_1 assunti di controparte.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' , istituite presso i Org_1
Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al
2 comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Si deve poi aggiungere che seppure sia possibile rinunciare alla cittadinanza con atto consapevole e volontario, la prova deve essere fornita da chi si oppone alla ricognizione del diritto
(v. sul punto Cass. SS. UU. 25.2.2009, n.4466).
D'altro canto, da ultimo, nel solco di tale orientamento la stessa Corte ha precisato che “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (…). (Cass. SS.UU. 24.8.2022, n.25317).
Va altresì rilevato che, quanto ai discendenti di Per_1
nessuno di loro avrebbe potuto rinunciare alla
[...] cittadinanza italiana, non avendone ancora ottenuto il riconoscimento che soltanto oggi viene accertato.
Ancora, rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, queste sono comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti
3 elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
Facendo applicazione di tali principi, nel caso in esame, rilevato che avo dei ricorrenti, non ha Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendola al figlio il quale, a sua volta, l'ha trasmessa ai Persona_3 propri discendenti, fino ai co-ricorrenti nel presente giudizio (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati); sulla base di tali elementi, in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito ed il comportamento processuale di parte resistente, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che i ricorrenti:
nato in [...] nella città di Rosario, Parte_1 provincia di Santa Fe, il 29.09.1979,
, nata in [...] nella città di Parte_2
Rosario, provincia di Santa Fe, il 27.10.1982, sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il 17 marzo 2024.
Il Giudice
Roberto Lanza
4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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