Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tempestività versamento rata definizione agevolata

    Il Collegio ha ritenuto che, avendo il contribuente impartito l'ordine di pagamento entro la scadenza e avendo la banca addebitato il conto in tale data, le conseguenze del ritardo materiale nell'accredito, imputabili all'istituto di credito, non possono ricadere sul contribuente. La documentazione bancaria attesta data operazione e valuta in data 05.03.2025, entro il termine utile (28.02.2025 + 5 giorni di tolleranza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 34
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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