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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante_1 P.IVA_1 Snc Di & -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - ON
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 1 CONTRIBUTI INPS
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SNC DI Rappresentante_1& C impugna il diniego di riammissione e conferma della decadenza della definizione agevolata dei carichi affidati all'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (c.d. “rottamazione-quater”, L. n. 197/2022, art. 1, commi 231 ss.), comunicato a mezzo PEC del 19.06.2025. La ricorrente espone di avere presentato in data 30.06.2023 tre dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, optando per il pagamento rateale, e di avere corrisposto regolarmente le rate del piano. Con specifico riferimento alla rata n. 7, la società deduce di avere impartito ordine di bonifico ed ottenuto l'addebito in conto e la valuta del 05.03.2025, entro il termine di legge (28.02.2025 + cinque giorni di tolleranza), mentre l'accredito al beneficiario sarebbe stato contabilizzato il 06.03.2025 per ragioni attinenti ai tempi tecnici del circuito SEPA, non imputabili al contribuente. L'agenzia delle entrate ha ritenuto tardivo il versamento, affermando che, sebbene l'addebito sul conto della contribuente sia intervenuto il 05.03.2025, di fatto la valuta a favore del beneficiario sarebbe pervenuta il 06.03.2025 (circuito SEPA), e che pertanto il pagamento non sarebbe stato “contabilizzabile” prima di tale data. La ricorrente contesta tale ricostruzione, deducendo che l'ordine di pagamento è stato impartito e contabilmente addebitato entro il termine di legge (05.03.2025) e che l'eventuale slittamento dell'accredito per ragioni tecniche del sistema bancario non può determinare la decadenza dal beneficio;
deposita, a sostegno, evidenze bancarie attestanti data operazione 05.03.2025 e data valuta 05.03.2025. L'Agenzia delle Entrate – IS non si è costituita. La parte conclude per l'accoglimento del ricorso e la condanna della controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione è disciplinata dall'art. 1, commi 231–252, L. n. 197/2022. Ai fini che qui rilevano, il comma 244 prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento “superiore a cinque giorni” dell'unica rata ovvero di una delle rate del piano comporta l'inefficacia della definizione e la ripresa dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. Ne discende che il legislatore ha tipizzato una tolleranza legale di cinque giorni: resta tuttavia da definire, per i pagamenti tramite intermediari, quale sia il momento giuridicamente rilevante del “versamento”. Dal provvedimento impugnato emerge un dato non contestato: la banca ha addebitato il conto del contribuente in data 05.03.2025, ma l'accredito a favore del beneficiario sarebbe avvenuto (per circuito SEPA) il 06.03.2025; la stessa comunicazione attribuisce la mancata esecuzione “istantanea” a un problema tecnico del terzo (istituto bancario). Le evidenze di conto prodotte dalla ricorrente riportano, per entrambi i pagamenti collegati alla rata n. 7, data operazione 05.03.2025 e data valuta 05.03.2025, con importi di euro 567,48, euro 116,41 e euro 248,98. Sul punto, questo Collegio ritiene condivisibile l'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione (Sez. V, ord. n. 13759 del 22.05.2019), formatosi in tema di pagamenti tributari tramite bonifico: ove il contribuente abbia impartito l'ordine di pagamento entro la scadenza, le conseguenze del ritardo materiale nell'accredito, imputabile all'istituto di credito o intermediario, non possono ricadere sul contribuente. Il principio, pur maturato con riferimento a fattispecie di sanzioni per tardivo versamento, è qui rilevante per identità di “ratio”: ciò che l'ordinamento presidia è la diligenza del debitore nell'attivare tempestivamente il canale di pagamento, non già la possibilità (di regola non dominabile dall'utente) di governare i tempi tecnici di regolamento interbancario. Sebbene nel caso concreto la resistente richiami il regolamento SEPA e la “valuta beneficiario” del 06.03.2025, la documentazione bancaria prodotta attesta che l'operazione è stata disposta ed è stata posta a debito il 05.03.2025, ossia entro il termine ultimo utile individuato dalla stessa resistente (28.02.2025 + 5 giorni). La differenza di un giorno è dunque ascrivibile ai tempi tecnici di regolamento, non a inerzia del contribuente. Le spese seguono la soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e vanno poste a carico della resistente, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della resistente che si liquidano in euro 500,00. Così deciso in ON, nella camera di Consiglio del 30 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
GO AR TI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante_1 P.IVA_1 Snc Di & -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - ON
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 1 CONTRIBUTI INPS
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SNC DI Rappresentante_1& C impugna il diniego di riammissione e conferma della decadenza della definizione agevolata dei carichi affidati all'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (c.d. “rottamazione-quater”, L. n. 197/2022, art. 1, commi 231 ss.), comunicato a mezzo PEC del 19.06.2025. La ricorrente espone di avere presentato in data 30.06.2023 tre dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, optando per il pagamento rateale, e di avere corrisposto regolarmente le rate del piano. Con specifico riferimento alla rata n. 7, la società deduce di avere impartito ordine di bonifico ed ottenuto l'addebito in conto e la valuta del 05.03.2025, entro il termine di legge (28.02.2025 + cinque giorni di tolleranza), mentre l'accredito al beneficiario sarebbe stato contabilizzato il 06.03.2025 per ragioni attinenti ai tempi tecnici del circuito SEPA, non imputabili al contribuente. L'agenzia delle entrate ha ritenuto tardivo il versamento, affermando che, sebbene l'addebito sul conto della contribuente sia intervenuto il 05.03.2025, di fatto la valuta a favore del beneficiario sarebbe pervenuta il 06.03.2025 (circuito SEPA), e che pertanto il pagamento non sarebbe stato “contabilizzabile” prima di tale data. La ricorrente contesta tale ricostruzione, deducendo che l'ordine di pagamento è stato impartito e contabilmente addebitato entro il termine di legge (05.03.2025) e che l'eventuale slittamento dell'accredito per ragioni tecniche del sistema bancario non può determinare la decadenza dal beneficio;
deposita, a sostegno, evidenze bancarie attestanti data operazione 05.03.2025 e data valuta 05.03.2025. L'Agenzia delle Entrate – IS non si è costituita. La parte conclude per l'accoglimento del ricorso e la condanna della controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione è disciplinata dall'art. 1, commi 231–252, L. n. 197/2022. Ai fini che qui rilevano, il comma 244 prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento “superiore a cinque giorni” dell'unica rata ovvero di una delle rate del piano comporta l'inefficacia della definizione e la ripresa dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. Ne discende che il legislatore ha tipizzato una tolleranza legale di cinque giorni: resta tuttavia da definire, per i pagamenti tramite intermediari, quale sia il momento giuridicamente rilevante del “versamento”. Dal provvedimento impugnato emerge un dato non contestato: la banca ha addebitato il conto del contribuente in data 05.03.2025, ma l'accredito a favore del beneficiario sarebbe avvenuto (per circuito SEPA) il 06.03.2025; la stessa comunicazione attribuisce la mancata esecuzione “istantanea” a un problema tecnico del terzo (istituto bancario). Le evidenze di conto prodotte dalla ricorrente riportano, per entrambi i pagamenti collegati alla rata n. 7, data operazione 05.03.2025 e data valuta 05.03.2025, con importi di euro 567,48, euro 116,41 e euro 248,98. Sul punto, questo Collegio ritiene condivisibile l'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione (Sez. V, ord. n. 13759 del 22.05.2019), formatosi in tema di pagamenti tributari tramite bonifico: ove il contribuente abbia impartito l'ordine di pagamento entro la scadenza, le conseguenze del ritardo materiale nell'accredito, imputabile all'istituto di credito o intermediario, non possono ricadere sul contribuente. Il principio, pur maturato con riferimento a fattispecie di sanzioni per tardivo versamento, è qui rilevante per identità di “ratio”: ciò che l'ordinamento presidia è la diligenza del debitore nell'attivare tempestivamente il canale di pagamento, non già la possibilità (di regola non dominabile dall'utente) di governare i tempi tecnici di regolamento interbancario. Sebbene nel caso concreto la resistente richiami il regolamento SEPA e la “valuta beneficiario” del 06.03.2025, la documentazione bancaria prodotta attesta che l'operazione è stata disposta ed è stata posta a debito il 05.03.2025, ossia entro il termine ultimo utile individuato dalla stessa resistente (28.02.2025 + 5 giorni). La differenza di un giorno è dunque ascrivibile ai tempi tecnici di regolamento, non a inerzia del contribuente. Le spese seguono la soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e vanno poste a carico della resistente, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della resistente che si liquidano in euro 500,00. Così deciso in ON, nella camera di Consiglio del 30 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
GO AR TI