Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12899/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12899 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CARLO AMBROGI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato ILARIA MASINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 17/9/2024): la ricorrente ha concluso come da foglio depositato il 16/9/2024:
1
1) pronunciare l'addebito della separazione per colpa del Sig. , date le CP_1
continue vessazioni fisiche e morali subite nel corso degli anni, anche di recente;
2) assegnare la casa coniugale (di edilizia popolare) alla madre, anche tenuto conto del fatto che il Sig. è stato nel recente passato destinatario di un ordine di CP_1
allontanamento (per condotte violente), della durata di 1 anno e scaduto da pochi mesi;
3) disporre l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere mensilmente un CP_1
assegno, a titolo di concorso al mantenimento della moglie e del figlio non Per_1
autonomo economicamente, nella misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad €.200,00 (€.100,00 + 100,00), oltre alla quota, pari al 50%, per spese mediche e spese straordinarie”; il convenuto ha concluso richiamando le conclusioni della comparsa di costituzione davanti al giudice istruttore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione rejecta,
- Autorizzare i coniugi a vivere separati e conseguentemente pronunciare la separazione personale fra i coniugi.
- Respingere le ulteriori richieste di parte ricorrente sia con riferimento alla richiesta di addebito della separazione al sig. che con riferimento alla richiesta di CP_1 mantenimento della moglie e del figlio nonché con riferimento all'assegnazione Per_1
della casa familiare alla moglie.
- Assegnare la casa familiare al sig. con possibilità per il figlio di CP_1 Per_1 permanervi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla CP_1 domanda di separazione.
2 1.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di separazione tra i coniugi, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione formulata da Pt_1
è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice
[...]
di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che il marito, durante la vita coniugale, la costringeva a chiedere l'elemosina pretendendo poi l'intero incasso della giornata;
che il abusava di alcool e la maltrattava, aggredendola e offendendola;
che si erano CP_1 verificati maltrattamenti nell'anno 2013, nell'anno 2016, e, più recentemente, un episodio in data 19/01/2018, in cui la era stata presa a schiaffi dal marito, un Pt_1
episodio il 12/12/2020, in cui la stessa aveva ricevuto un pugno al volto, un episodio il
15/08/2021, a seguito del quale il convenuto era stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi alla persona offesa.
Il ha replicato di trovarsi da molto tempo in una grave situazione personale, CP_1
essendo egli invalido civile, affetto da depressione maggiore con turbe comportamentali;
di essere seguito dal servizio di salute mentale del Quartiere 4 di
Firenze in seguito a un episodio depressivo maggiore dell'agosto 2004; di avere una patologia clinica e una distorsione di personalità che comportano un “elevato grado di disadattamento sociale e l'abolizione della capacità di attendere a una attività 3 lavorativa, non passibile di significativi miglioramenti”; che il rapporto matrimoniale era connotato da un conflitto reciproco, generato dalle ristrettezze economiche in cui ha sempre vissuto la famiglia, che avevano portato i coniugi a dover sopportare una vita molto faticosa, resa ancora più gravosa dalla morte di un figlio dell'età di sei anni.
Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, del tutto condivisibile, secondo cui “in tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale”: v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10711 del
20/04/2023.
Orbene, dal certificato del medico psichiatra che aveva in cura il redatto il CP_1
29/6/2017, emerge che il convenuto era trattato farmacologicamente e le sue condizioni cliniche erano all'epoca stazionarie;
inoltre, il medico faceva riferimento ad una incapacità di attendere ad una occupazione lavorativa, ma non ad una incapacità di intendere o di volere (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione).
D'altra parte, il è stato imputato in un processo penale in cui non è stata CP_1
dichiarata alcuna incapacità dell'odierno convenuto a partecipare al processo stesso (v. sentenza del Tribunale di Firenze n. 5586/2018, prodotta quale doc. 4 in allegato alla comparsa di costituzione).
Deve essere dunque esclusa la rilevanza, ai fini della domanda di addebito della separazione, dello stato depressivo in cui si trovava il convenuto.
Ciò considerato, si osserva che dalla testimonianza resa da uno dei figli della coppia,
è emersa la prova di maltrattamenti posti in essere dal marito nei confronti Persona_2 della moglie successivamente all'anno 2018, e che non costituiscono dunque oggetto della sentenza di assoluzione del convenuto pronunciata dal Tribunale di Firenze il
14/12/2018 (sopra richiamata), relativa a condotte poste in essere dal sino al mese CP_1
di gennaio 2016.
Queste le dichiarazioni rese dal figlio all'udienza dell'1/2/2024: “Ricordo di Per_1 qualche spinta e ci fu l'episodio di un cazzotto, sto cercando di rimuovere quello che è successo. Quando PÀ ritornava a casa, veniva già alticcio di suo e dopo qualche
4 minuto, 15-20 minuti, si metteva alla porta ad origliare e a spiare mia madre;
mia madre apriva la porta e vedeva lui;
poi iniziavano a litigare verbalmente;
poi mio padre iniziava a lanciare oggetti, per terra, per sfogo, ad es. vasi di porcellana, oggetti casalinghi;
poi iniziava con le offese: “puttana… troia”. Si le ho sentite io stesso.
Parliamo del 2018-2020, quelli un po' più recenti, ma le offese ci sono sempre state da quando eravamo più piccoli. Poco prima dell'allontanamento, intorno al 2020 ho visto delle spinte, delle percosse. Io mi mettevo sempre in mezzo coi miei fratelli per difendere mamma;
si cercava di evitare”
“Riguardo il fatto del cazzotto, io ricordo benissimo che sono andato a riprendere mia mamma personalmente all'ospedale Torregalli, sempre negli ultimi periodi 2020-2021”
ADR: “contattavo io i carabinieri perché mia madre non sapeva usare il telefono;
li ho chiamati più volte anche quando c'era la pandemia;
ricordo che con un telefono (uno era della mia ragazza e uno era mio) parlavo con le forze dell'ordine, con l'altro con mia mamma, alla quale dicevo di chiudersi in camera. Ora sto cercando di far imparare a mamma come usare il telefono, anche tramite scuola;
mia madre è analfabeta.
Quando io ero in quarantena per il Covid ero preoccupato per mia mamma.
Le offese a mamma erano quasi tutti i giorni, puttana, troia, anche quando non era nemmeno ubriaco la offendeva”.
La testimonianza del figlio è circostanziata, oltre che coerente con quanto riferito dalla teste all'udienza del 15/11/2023. Tes_1
Inoltre, le dichiarazioni del figlio non sono in contrasto con quelle del teste Per_1
fratello del convenuto (il quale, sentito all'udienza dell'1/2/2024, ha Testimone_2
dichiarato di non avere mai visto il marito picchiare la moglie), giacché quest'ultimo ha vissuto con la coppia soltanto durante i primi anni del loro matrimonio e non è a conoscenza di quanto accaduto dall'anno 2006 in avanti.
Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, il Tribunale ritiene che sia stata la condotta del marito a rendere non più tollerabile la convivenza matrimoniale. Ne consegue che la separazione deve essere addebitata al CP_1
2. Dai coniugi sono nati quattro figli: n. il 28/04/1991, n. il 17/12/1993, Per_3 Per_4
n. il 31/05/1996, e n. il 20/12/1997. Per_5 Per_1
5 L'unico figlio che abita con la madre è il quale ha svolto alcuni lavori con Per_1
contratti a tempo determinato, che non gli hanno permesso di raggiungere l'indipendenza economica.
Sulla base di quanto rilevato, considerato che il figlio che convive con la madre non è del tutto autosufficiente, nell'interesse dello stesso deve essere disposta l'assegnazione in favore della della casa coniugale ubicata a Firenze, Piazza Taddeo Gaddi 4. Pt_1
3. Non è possibile, tuttavia, prevedere a carico del padre un assegno per il mantenimento ordinario del figlio, considerato che il convenuto non è in grado di lavorare in ragione della sua patologia (dall'ultimo ISEE 2023 il risulta avere CP_1
percepito un reddito di poco più di € 1.000,00), mentre il figlio si sta inserendo nel mondo del lavoro, pur con contratti a tempo determinato, e sta acquisendo progressivamente una capacità di provvedere a sé; inoltre, egli abita con la madre, la quale attualmente sta lavorando.
Le spese straordinarie di natura medica necessarie per il figlio dovranno tuttavia essere suddivise in pari misura tra i genitori, non essendo lo stesso pienamente autonomo economicamente.
4. Deve altresì essere rigettata la richiesta di assegno di separazione formulata dalla
Pt_1
Infatti, premesso che il riconoscimento di un assegno in favore del coniuge ha come presupposto la mancanza di redditi adeguati, da valutarsi in relazione alle circostanze e alle complessive situazioni economiche e patrimoniali delle parti (v. art. 156 c.c.), nel caso di specie si deve rilevare che la abita in una casa popolare e attualmente Pt_1
percepisce redditi, avendo un contratto di lavoro per sei ore settimanali (doc. 22 prodotto dalla ricorrente il 16/9/2024), mentre il marito non è in grado di svolgere alcuna occupazione lavorativa e ha un reddito inferiore a quello della ricorrente, che attualmente si attesta su circa € 250,00 mensili.
5. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza di le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai CP_1
sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le quattro fasi), per metà devono essere poste a carico del resistente (e liquidate in favore dell'Erario,
6 essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), mentre per metà devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- addebita la separazione a CP_1
- assegna a la casa coniugale ubicata a Firenze, Piazza Taddeo Gaddi 4; Parte_1
- pone a carico della madre l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario del figlio
Per_1
- pone le spese straordinarie di natura medica necessarie per a carico di entrambi i Per_1
genitori in ragione di metà ciascuno;
- rigetta la richiesta di assegno di separazione formulata da Parte_1
- condanna a rimborsare a metà delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'Erario nel complessivo importo
(già decurtato della metà) di € 3.808,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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