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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1121/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
SQ NA AT MA, Giudice
in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1749/2017 depositato il 02/03/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Quale Erede Di Nominativo_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Quale Erede Di Nominativo_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8150/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 07/07/2016 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SISMA 90 IRPEF-ALTRO 1990
- DINIEGO RIMBORSO n. SISMA 90 IRPEF-ALTRO 1991
- DINIEGO RIMBORSO n. SISMA 90 IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente contestazione è relativa al silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza che in primo grado è essere stata presentata dalla sig.ra Resistente_1, quale erede di Nominativo_1
, in data 28/03/2008, quale soggetto colpito dal sisma del 13/12/1990, tendente ad ottenere il rimborso del 90% dell'imposta Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992 trattenuta dal sostituto di imposta.
La signora Resistente_1 assieme al signor Resistente_2, eredi di Nominativo_1, sostenevano la illegittimità del rifiuto opposto, atteso che il rimborso richiesto trova legittimazione nell'art. 9 comma 17 della L.289/2002 secondo cui i soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi e contributi, potevano definire la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992 con il versamento del 10% di quanto dovuto, nonché sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito.
L'Agenzia delle Entrate, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso posto che l'art. 9, comma 17,
L. 289/2002 (che prevede il pagamento del 10 % dell'importo dovuto) si riferiva esclusivamente ai casi in cui il pagamento non era stato eseguito e non a quelli, in cui il versamento era stato interamente eseguito.
Rilevava pertanto che il richiamato articolo alcun rimborso prevede di quanto pagato in precedenza. Si eccepiva altresì la tardività dell'istanza di rimborso rispetto al termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/73.
Ribadiva conseguentemente la piena legittimità del diniego anche con riferimento alla intempestività dell'istanza di rimborso.
Con la sentenza oggi appellata, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 20461 del 27/06/2007 e della successiva costante giurisprudenza della Suprema Corte nonché di quanto previsto dall'art. 1, comma 665 della legge 190/2014. Il collegio accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto al rimborso del 90% di quanto la dante causa dei ricorrenti ha pagato a titolo di imposta negli anni 1990,1991 e 1992.
La Direzione Provinciale di Catania propone appello principale avverso la sentenza meglio identificata in epigrafe, opponendone l' erroneità e richiedendone la riforma per divergenza tra quanto riportato in sentenza e quanto richiesto con il ricorso introduttivo, per violazione del combinato disposto degli artt. 19 comma 1 lettera g) e art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 546/92. Assenza della relativa domanda di rimborso e violazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 Violazione dell'art. 2697 del codice civile
Gli appellati si sono costituiti con apposite controdeduzioni.
La è stata posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, inclusa l'inammissibilità.
Nel merito, è a dirsi che si è consolidata una giurisprudenza secondo la quale (cfr. Sez. VI, ord., n. 9577 del
12.6.2012 (Rv. 622961), Agenzia Entrate
contro
Kalcic, “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il
16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post". E che appare priva di pregio l'argomentazione svolta dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale dal testo della norma applicabile (art. 9 comma 17 l. n. 289 del 2002), si ricaverebbe la riserva del beneficio ai soli contribuenti che non hanno versato l'imposta, particolarmente laddove stabilisce che la parte definibile è solo l'ammontare dovuto “al netto dei versamenti già eseguiti”.
Addirittura, è sopravvenuto il disposto di legge, infatti va osservato che l'art. 1, co 665, della legge n. 190 del 2014, c.d. legge di stabilità del 2015 ha stabilito che il diritto al rimborso dei tributi spetta a tutti coloro i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10%, con esclusione dei contribuenti che svolgono attività di impresa e di tutti gli altri contribuenti che non hanno presentato istanza di rimborso entro il 1° Marzo 2010.
La signora Resistente_1 ed il signor Resistente_2 quali Eredi di Nominativo_1 rientrano nella previsione di legge, ha prodotto istanza e sono stati allegati tutti i versamenti di cui chiedono rimborso.
Pertanto, la sentenza di primo grado non deve essere riformata.
Le spese vanno integralmente compensate fra le parti, per le oscillazioni giurisprudenziali che la questione del diritto al rimborso ha subito nel tempo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 30 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD CO PE DO AR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
SQ NA AT MA, Giudice
in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1749/2017 depositato il 02/03/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Quale Erede Di Nominativo_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Quale Erede Di Nominativo_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8150/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 07/07/2016 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SISMA 90 IRPEF-ALTRO 1990
- DINIEGO RIMBORSO n. SISMA 90 IRPEF-ALTRO 1991
- DINIEGO RIMBORSO n. SISMA 90 IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente contestazione è relativa al silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza che in primo grado è essere stata presentata dalla sig.ra Resistente_1, quale erede di Nominativo_1
, in data 28/03/2008, quale soggetto colpito dal sisma del 13/12/1990, tendente ad ottenere il rimborso del 90% dell'imposta Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992 trattenuta dal sostituto di imposta.
La signora Resistente_1 assieme al signor Resistente_2, eredi di Nominativo_1, sostenevano la illegittimità del rifiuto opposto, atteso che il rimborso richiesto trova legittimazione nell'art. 9 comma 17 della L.289/2002 secondo cui i soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi e contributi, potevano definire la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992 con il versamento del 10% di quanto dovuto, nonché sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito.
L'Agenzia delle Entrate, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso posto che l'art. 9, comma 17,
L. 289/2002 (che prevede il pagamento del 10 % dell'importo dovuto) si riferiva esclusivamente ai casi in cui il pagamento non era stato eseguito e non a quelli, in cui il versamento era stato interamente eseguito.
Rilevava pertanto che il richiamato articolo alcun rimborso prevede di quanto pagato in precedenza. Si eccepiva altresì la tardività dell'istanza di rimborso rispetto al termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/73.
Ribadiva conseguentemente la piena legittimità del diniego anche con riferimento alla intempestività dell'istanza di rimborso.
Con la sentenza oggi appellata, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 20461 del 27/06/2007 e della successiva costante giurisprudenza della Suprema Corte nonché di quanto previsto dall'art. 1, comma 665 della legge 190/2014. Il collegio accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto al rimborso del 90% di quanto la dante causa dei ricorrenti ha pagato a titolo di imposta negli anni 1990,1991 e 1992.
La Direzione Provinciale di Catania propone appello principale avverso la sentenza meglio identificata in epigrafe, opponendone l' erroneità e richiedendone la riforma per divergenza tra quanto riportato in sentenza e quanto richiesto con il ricorso introduttivo, per violazione del combinato disposto degli artt. 19 comma 1 lettera g) e art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 546/92. Assenza della relativa domanda di rimborso e violazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 Violazione dell'art. 2697 del codice civile
Gli appellati si sono costituiti con apposite controdeduzioni.
La è stata posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, inclusa l'inammissibilità.
Nel merito, è a dirsi che si è consolidata una giurisprudenza secondo la quale (cfr. Sez. VI, ord., n. 9577 del
12.6.2012 (Rv. 622961), Agenzia Entrate
contro
Kalcic, “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il
16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post". E che appare priva di pregio l'argomentazione svolta dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale dal testo della norma applicabile (art. 9 comma 17 l. n. 289 del 2002), si ricaverebbe la riserva del beneficio ai soli contribuenti che non hanno versato l'imposta, particolarmente laddove stabilisce che la parte definibile è solo l'ammontare dovuto “al netto dei versamenti già eseguiti”.
Addirittura, è sopravvenuto il disposto di legge, infatti va osservato che l'art. 1, co 665, della legge n. 190 del 2014, c.d. legge di stabilità del 2015 ha stabilito che il diritto al rimborso dei tributi spetta a tutti coloro i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10%, con esclusione dei contribuenti che svolgono attività di impresa e di tutti gli altri contribuenti che non hanno presentato istanza di rimborso entro il 1° Marzo 2010.
La signora Resistente_1 ed il signor Resistente_2 quali Eredi di Nominativo_1 rientrano nella previsione di legge, ha prodotto istanza e sono stati allegati tutti i versamenti di cui chiedono rimborso.
Pertanto, la sentenza di primo grado non deve essere riformata.
Le spese vanno integralmente compensate fra le parti, per le oscillazioni giurisprudenziali che la questione del diritto al rimborso ha subito nel tempo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 30 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD CO PE DO AR