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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8950/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_1 Reggio Di Calabria RC
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400010299000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in data 22.10.2024 e depositato il 20.11.2024, Ricorrente_1 , personalmente, proponeva ricorso per l'annullamento del PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202400010299000 che assumeva notificatagli il 14.10.2024 e portanti le seguenti cartelle di pagamento
1) n. 09420120011699020000 relativa a Imposte Dirette anno 2005
2) n. 09420220011182276000, relativa a TASSA AUTO anno 2017-2018
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta:
- per essere l'atto privo di sottoscrizione e dunque inesistente;
- per essere comunque prescritto il carico per tassa auto di cui alla seconda cartella essendo relativo all'anno 2017 e la prescrizione intervenuta (nel 2020) prima della notifica della cartella l'11.11.2023. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Si diceva carente di legittimazione rispetto all'eccezione di prescrizione (sollecitando l'intervento con apposita provocatio ad litem di Regione Calabria) e resisteva all'altro motivo di ricorso. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Pure REGIONE CALABRIA si costituiva e resistendo al ricorso opponeva la regolare notifica dell'avviso presupposto e della iscrizione a ruolo;
il tutto vittoria di competenze di lite.
All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Privo di pregio, in primo luogo, il rilievo circa l'omessa sottoscrizione dell'atto impugnato;
può invero estendersi anche all'atto in questione quanto ancora di recente affermato dalla S.C. con riguardo alla omessa sottoscrizione della cartella: “L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio l'Autorità da cui promana. L'esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del DPR n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con DM che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. sez. V Ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, peraltro opposta esclusivamente in relazione al carico per tassa auto, risulta assolutamente decisiva l'evidenza che parte ricorrente non ha nemmeno contestata la notifica (comunque dimostrata da AdER) delle cartelle presupposto nei termini indicati in atto. Dal canto suo Regione Calabria ha provato la notifica dell'AVVISO di ACCERTAMENTO presupposto (a mani della ricorrente in data 18.9.2019). Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle (a prescindere dunque pure dalla prova fornita da Regione Calabria) essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024: “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge, ove dovuti, in favore di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre accessori di legge ove dovuti.
Il GIUDICE
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8950/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_1 Reggio Di Calabria RC
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400010299000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in data 22.10.2024 e depositato il 20.11.2024, Ricorrente_1 , personalmente, proponeva ricorso per l'annullamento del PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202400010299000 che assumeva notificatagli il 14.10.2024 e portanti le seguenti cartelle di pagamento
1) n. 09420120011699020000 relativa a Imposte Dirette anno 2005
2) n. 09420220011182276000, relativa a TASSA AUTO anno 2017-2018
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta:
- per essere l'atto privo di sottoscrizione e dunque inesistente;
- per essere comunque prescritto il carico per tassa auto di cui alla seconda cartella essendo relativo all'anno 2017 e la prescrizione intervenuta (nel 2020) prima della notifica della cartella l'11.11.2023. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Si diceva carente di legittimazione rispetto all'eccezione di prescrizione (sollecitando l'intervento con apposita provocatio ad litem di Regione Calabria) e resisteva all'altro motivo di ricorso. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Pure REGIONE CALABRIA si costituiva e resistendo al ricorso opponeva la regolare notifica dell'avviso presupposto e della iscrizione a ruolo;
il tutto vittoria di competenze di lite.
All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Privo di pregio, in primo luogo, il rilievo circa l'omessa sottoscrizione dell'atto impugnato;
può invero estendersi anche all'atto in questione quanto ancora di recente affermato dalla S.C. con riguardo alla omessa sottoscrizione della cartella: “L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio l'Autorità da cui promana. L'esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del DPR n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con DM che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. sez. V Ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, peraltro opposta esclusivamente in relazione al carico per tassa auto, risulta assolutamente decisiva l'evidenza che parte ricorrente non ha nemmeno contestata la notifica (comunque dimostrata da AdER) delle cartelle presupposto nei termini indicati in atto. Dal canto suo Regione Calabria ha provato la notifica dell'AVVISO di ACCERTAMENTO presupposto (a mani della ricorrente in data 18.9.2019). Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle (a prescindere dunque pure dalla prova fornita da Regione Calabria) essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024: “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge, ove dovuti, in favore di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre accessori di legge ove dovuti.
Il GIUDICE
(Dott. Francesco Petrone)