CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38302 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2025 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Claudio Novaro, del foro di Torino, nell'interesse del LA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38302 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 01/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda formulata da AT LA per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 22 febbraio 2018 - data in cui veniva tratto in arresto - al 24 febbraio 2018 - data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24 febbraio 2021. La misura cautelare nei confronti del LA fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto una bomboletta spray recante la dicitura CS/CN. 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha affermato il diritto alla riparazione in quanto la co n. 895/1967, anziché dotta fu erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 2 I. c' A/ t) t i art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; trattandosi, quindi, di una contravvenzione, non avrebbe consentito l'arresto. Ciò ha reso superfluo, secondo la Corte territoriale, ogni analisi sui profili di colpa ostativi alla riparazione, ferma restando l'irrilevanza dei precedenti penali del LA e l'oggettiva assenza, ab origine, dell'ulteriore elemento del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero il porto ingiustificato sulla pubblica via. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. I giudici della riparazione, si osserva, hanno malamente applicato i principi/ ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali anche nel caso di c.d. ingiustizia formale, il diritto all'equa riparazione è escluso in presenza di condotte dolose o gravemente colpose, dotate di rilevanza sinergica rispetto alla detenzione subita. Si osserva a tal proposito che la diversa qualificazione giuridica è avvenuta in ragione di un mutamento giurisprudenziale in ordine alla rilevanza della condotta di detenzione di una bomboletta di spray urticante (ipotesi assimilabile a quella di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen.). Inoltre, il LA, soggetto gravato da precedenti penali e giudiziari, anche specifici, partecipa costantemente a manifestazioni con carattere violento;
lo spray 2 t2 rinvenuto, del resto, A. dello stesso tipo di quello usato nei giorni precedenti durante le manifestazioni contro lo svolgimento del vertice G7. Infine, il LA aveva inizialmente mentito in ordine alla provenienza della bomboletta. 2.2. Con il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) il Ministero lamenta l'erronea condanna al pagamento delle spese in favore dell'Erario, in quanto il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato: in tal caso, infatti, poiché a soccombere è un'amministrazione dello Stato, i compensi devono essere liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e non trova invece applicazione il successivo art. 133 dello stesso testo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. .atto-stre: P ' de alelliellnlet=ou i V i 0.!.- •).= --- l 2.1. Il primo motivo è fondato. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, il diritto alla riparazione è configurabile nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale. Tuttavia, anche in tal caso‘ rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura non avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663 - 01; conf., Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021 Bosio, Rv. 281038 - 01; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621 - 01; Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 11/04/2012, Borselli, Rv. 253319 - 01). In tale ultima ipotesi, infatti, la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di rilevanza sinergica rispetto all'emissione della misura, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura. 3 Osserva quindi il Collegio che, nel caso in esame, i giudici della riparazione non si sono attenuti ai principi appena richiamati, escludendo tout court la rilevanza di "profili colposi di carattere ostativo" (p. 3), in ragione della qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. I giudici della riparazione, invece, avrebbero dovuto innanzitutto verificare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto o meno sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela. 2.2 La Corte territoriale, inoltre, argomentando "ad abundantiam" (p. 3 ordinanza impugnata), ha affermato l'irrilevanza dei precedenti penali, ed ha escluso che la detenzione di un gas "chimicamente aggressivo" possa assurgere a condotta gravemente colposa, essendo "ictu °cui/ errata" la qualificazione giuridica (p. 4). Così argomentando, il giudice della riparazione ha erroneamente operato una valutazione delle condotte analoga a quella relativa all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo. Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, il provvedimento impugnato. Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si ki34'?/15oste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 01). La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). I giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero invece dovuto tener conto del fatto che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e del consolidato principio di diritto, secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, 4 realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, Biancolillo, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, Capelletto, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 - 01). Va ricordato, inoltre, che nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01; Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259212 - 01; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il 2012, Popa, Rv. 251739 - 01) Per quest'ultimo profilo questa Corte ha anche chiarito che la c.d. colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamentk sicuramente non di gravità tale da escludere il diritto alla riparazionq r, ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione;
tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non è insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi, Rv. 267506 - 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okumboro, Rv. 240889). Limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed escludendo immotivatamente il carattere colposo della condotta, i giudici della riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi. Dallo stesso testo del provvedimento impugnato emerge infatti che il LA, spesso presente a manifestazioni di protesta con connotazioni violente, deteneva nella sua abitazione una bomboletta contenente uno spray con la dicitura CS/CN, un gas lacrimogeno "chimicamente aggressivo", e quindi atto ad offendere, tant'è vero che l'impiego del gas CS è consentito alle forze di polizia (cfr., art. 12, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359), in considerazione dell'effetto neutralizzante reversibile che lo caratterizza. Si tratta, quindi, di uno strumento del tutto distinto, ad es., dalle bombolette spray contenenti (non aggressivi chimici ma) un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum, usate a scopo di difesa personale. 5 Inoltre, sempre dal testo del provvedimento impugnato emerge come il LA avesse reso dichiarazioni mendaci quanto alla provenienza della bomboletta. Per quest'ultimo profilo, osserva il Collegio che, diversamente dal silenzio, quale espressione della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio (o la reticenza), può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condotta ostativa: altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace, onde prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 - 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 - 01; in relazione al comportamento reticente, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01). 2.2. I restanti motivi sono assorbiti. 3. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, che si atterrà ai principi indicati quanto all'accertamento della condotta ostativa, e provvederà anche in merito alla liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deci in Roma, il 1 ottobre 2025 Il President i
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Claudio Novaro, del foro di Torino, nell'interesse del LA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38302 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 01/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda formulata da AT LA per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 22 febbraio 2018 - data in cui veniva tratto in arresto - al 24 febbraio 2018 - data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24 febbraio 2021. La misura cautelare nei confronti del LA fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto una bomboletta spray recante la dicitura CS/CN. 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha affermato il diritto alla riparazione in quanto la co n. 895/1967, anziché dotta fu erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 2 I. c' A/ t) t i art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; trattandosi, quindi, di una contravvenzione, non avrebbe consentito l'arresto. Ciò ha reso superfluo, secondo la Corte territoriale, ogni analisi sui profili di colpa ostativi alla riparazione, ferma restando l'irrilevanza dei precedenti penali del LA e l'oggettiva assenza, ab origine, dell'ulteriore elemento del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero il porto ingiustificato sulla pubblica via. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. I giudici della riparazione, si osserva, hanno malamente applicato i principi/ ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali anche nel caso di c.d. ingiustizia formale, il diritto all'equa riparazione è escluso in presenza di condotte dolose o gravemente colpose, dotate di rilevanza sinergica rispetto alla detenzione subita. Si osserva a tal proposito che la diversa qualificazione giuridica è avvenuta in ragione di un mutamento giurisprudenziale in ordine alla rilevanza della condotta di detenzione di una bomboletta di spray urticante (ipotesi assimilabile a quella di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen.). Inoltre, il LA, soggetto gravato da precedenti penali e giudiziari, anche specifici, partecipa costantemente a manifestazioni con carattere violento;
lo spray 2 t2 rinvenuto, del resto, A. dello stesso tipo di quello usato nei giorni precedenti durante le manifestazioni contro lo svolgimento del vertice G7. Infine, il LA aveva inizialmente mentito in ordine alla provenienza della bomboletta. 2.2. Con il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) il Ministero lamenta l'erronea condanna al pagamento delle spese in favore dell'Erario, in quanto il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato: in tal caso, infatti, poiché a soccombere è un'amministrazione dello Stato, i compensi devono essere liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e non trova invece applicazione il successivo art. 133 dello stesso testo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. .atto-stre: P ' de alelliellnlet=ou i V i 0.!.- •).= --- l 2.1. Il primo motivo è fondato. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, il diritto alla riparazione è configurabile nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale. Tuttavia, anche in tal caso‘ rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura non avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663 - 01; conf., Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021 Bosio, Rv. 281038 - 01; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621 - 01; Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 11/04/2012, Borselli, Rv. 253319 - 01). In tale ultima ipotesi, infatti, la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di rilevanza sinergica rispetto all'emissione della misura, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura. 3 Osserva quindi il Collegio che, nel caso in esame, i giudici della riparazione non si sono attenuti ai principi appena richiamati, escludendo tout court la rilevanza di "profili colposi di carattere ostativo" (p. 3), in ragione della qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. I giudici della riparazione, invece, avrebbero dovuto innanzitutto verificare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto o meno sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela. 2.2 La Corte territoriale, inoltre, argomentando "ad abundantiam" (p. 3 ordinanza impugnata), ha affermato l'irrilevanza dei precedenti penali, ed ha escluso che la detenzione di un gas "chimicamente aggressivo" possa assurgere a condotta gravemente colposa, essendo "ictu °cui/ errata" la qualificazione giuridica (p. 4). Così argomentando, il giudice della riparazione ha erroneamente operato una valutazione delle condotte analoga a quella relativa all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo. Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, il provvedimento impugnato. Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si ki34'?/15oste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 01). La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). I giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero invece dovuto tener conto del fatto che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e del consolidato principio di diritto, secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, 4 realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, Biancolillo, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, Capelletto, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 - 01). Va ricordato, inoltre, che nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01; Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259212 - 01; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il 2012, Popa, Rv. 251739 - 01) Per quest'ultimo profilo questa Corte ha anche chiarito che la c.d. colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamentk sicuramente non di gravità tale da escludere il diritto alla riparazionq r, ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione;
tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non è insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi, Rv. 267506 - 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okumboro, Rv. 240889). Limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed escludendo immotivatamente il carattere colposo della condotta, i giudici della riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi. Dallo stesso testo del provvedimento impugnato emerge infatti che il LA, spesso presente a manifestazioni di protesta con connotazioni violente, deteneva nella sua abitazione una bomboletta contenente uno spray con la dicitura CS/CN, un gas lacrimogeno "chimicamente aggressivo", e quindi atto ad offendere, tant'è vero che l'impiego del gas CS è consentito alle forze di polizia (cfr., art. 12, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359), in considerazione dell'effetto neutralizzante reversibile che lo caratterizza. Si tratta, quindi, di uno strumento del tutto distinto, ad es., dalle bombolette spray contenenti (non aggressivi chimici ma) un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum, usate a scopo di difesa personale. 5 Inoltre, sempre dal testo del provvedimento impugnato emerge come il LA avesse reso dichiarazioni mendaci quanto alla provenienza della bomboletta. Per quest'ultimo profilo, osserva il Collegio che, diversamente dal silenzio, quale espressione della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio (o la reticenza), può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condotta ostativa: altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace, onde prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 - 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 - 01; in relazione al comportamento reticente, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01). 2.2. I restanti motivi sono assorbiti. 3. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, che si atterrà ai principi indicati quanto all'accertamento della condotta ostativa, e provvederà anche in merito alla liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deci in Roma, il 1 ottobre 2025 Il President i