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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1027/2025 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.1087/2024 del Tribunale di Benevento pubblicata il 5.11.2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Aceto Parte_1
e CA CI
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.1.22 il conveniva in giudizio Pt_1 esponendo di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 di lui ditta con mansioni di manovale in numerosi CP_1 cantieri dal 12.11.2018 al 29.07.2019 dalle 7.30 alle 17.00, con un'ora di spacco per il pranzo, tutti i giorni festivi compresi;
che in data 29.07.2019 il gli aveva comunicato che i CP_1 lavori sul cantiere di SS IN via Picone erano sospesi e che dopo tale data non lo aveva più richiamato né gli aveva corrisposto le retribuzioni maturate quantificate in €16.238,15.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna del resistente al pagamento del predetto importo maggiorato di interessi e rivalutazione oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite oltre al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento.
Si costituiva parte resistente che eccepiva l'infondatezza del ricorso;
rilevava che la era una piccola azienda CP_1 nella quale lavoravano egli stesso e il padre, che nell'aprile
2019 era stato contattato il D'MI per collaborare ed effettuare due settimane di affiancamento, data la sua inesperienza, svolgendo mansioni elementari in totale autonomia, ma che dopo quindici giorni il ricorrente se ne era andato senza preavviso ricevendo solo un rimborso spese.
Il Tribunale di Benevento, previa escussione di testimoni, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Propone appello il censurando la sentenza del Tribunale di Pt_1
Benevento per aver fatto mal governo delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alle dichiarazioni dei due testimoni escussi che avevano confermato le mansioni svolte ed il periodo di lavoro.
L'appellante richiama anche l'accertamento eseguito dall'Ispettorato del lavoro di Benevento, ingiustamente disatteso dal Tribunale, che aveva accertato la sua occupazione presso la pag. 2/8 ditta e contesta la disposta compensazione delle CP_1 spese di lite.
Parte appellante, regolarmente citata, non si è costituita in questo grado.
Fissata l'udienza del 20.11.25 con modalità in trattazione scritta, la Corte, acquisite le note dell'appellante, ha riservato la causa in decisione.
***************
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale di Benevento, previa analisi delle dichiarazioni dei due testimoni escussi, ha rigettato la domanda del ricorrente ritenendo che “dalla prova offerta non sono emersi elementi idonei
a quantificare la durata della prestazione né la natura subordinata di tale rapporto dal momento che entrambi i testi riferiscono di attività lavorative svolte dal D'AMICO ma senza fornire una descrizione dettagliata delle stesse (solo Tes_1 parla di attività di rottura cemento con martello pneumatico e smaltimento calcinacci) e soprattutto senza indicarne la durata e
l'intensità nel tempo e senza fornire alcun elemento caratterizzante il rapporto di natura subordinata. Né elementi a conferma possono trarsi dagli atti dell'Ispettorato del Lavoro attivatosi a seguito di richiesta d'intervento del D'AMICO, che, al contrario, nella comunicazione 7\23, evidenzia di non poter emettere diffida accertativa con riferimento ai crediti mancando la certezza dell'an e del quantum. Per tali motivi, mancando una prova convincente e puntuale con riferimento alla natura subordinata del rapporto ed alla sua durata che era onere del ricorrente fornire, la domanda dev'essere rigettata.”.
pag. 3/8 La predetta motivazione è condivisa da questa Corte alla luce dei principi consolidati in materia di oneri probatori in capo a colui che pretende il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la corresponsione di conseguenti differenze retributive.
Ai fini della riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo di quella legale tipica invocata deve verificarsi la sussistenza o meno degli indici rilevatori del vincolo di subordinazione.
In proposito, va osservato che, secondo l'insegnamento reso in materia dalla Corte di Cassazione, l'elemento essenziale e discretivo che caratterizza e connota il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro da ricercarsi nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La Suprema Corte, infatti, all'uopo statuisce che schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato…>> (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 1095/2023;
Cass. civ., Sez. lav., 27/9/2019, n. 24154; Cass. n. 448/2018;
Cass. 27/2/2007 n. 4500).
Con specifico riguardo al potere direttivo del datore di lavoro al quale è assoggettato il lavoratore, va rilevato che esso non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla pag. 4/8 prestazione lavorativa mentre il potere organizzativo, a sua volta, non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve sostanziarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. 2/5/2012 n. 6643).
Solo nell'ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore a siffatte prerogative datoriali non sia agevolmente verificabile ed apprezzabile può farsi riferimento ad ulteriori indici di natura sussidiaria che, pur non avendo valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, rappresentano, tuttavia, indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione qualora siano stati oggetto di una valutazione complessiva e globale (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav.,
27.9.2019, n.24154; Cass. n.7171/2003; Cass. n.7796/1993; Cass.
n.4131/1984); essi sono, a titolo esemplificativo, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
In merito, la Suprema Corte ha sottolineato che subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale>> (Cass. n.
7024/2015).
Si rimarca che i suddetti criteri in quanto individuanti elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e pag. 5/8 secondario, devono, comunque, considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto indiziari rispetto all'unico elemento avente valore determinante, rappresentato dalla dimostrazione in ordine all'assoggettamento personale del lavoratore che si traduce a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'operare secondo orari di lavoro indicati dal datore di lavoro, nei locali aziendali e con strumenti messi a disposizione da questi, nello svolgere tutte le attività secondo le direttive impartite dalla parte datoriale, nel dover richiedere permessi, nel dover comunicare assenze e malattie, nel dover fruire di periodi di ferie indicati dal datore di lavoro il quale, in sostanza, determina tempi e modi della prestazione.
E', dunque, sul lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che incombe l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (ex multis, Cass. n. 11937/2009).
Ciò posto, con riguardo al caso di specie, si osserva come il
Pa MI non abbia fornito adeguata prova né in merito all'indefettibile requisito della eterodirezione, né con riguardo agli ulteriori indici sopra richiamati.
Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea;
nessuno dei due testi escussi ( e ha riferito di aver assistito a Tes_2 Tes_1 direttive impartite da al D' , non vi è prova sul CP_1 Pt_1 rispetto (e prima ancora sulla imposizione) dell'orario di lavoro allegato in ricorso, il teste ha riferito solo Tes_2 sull'orario mattutino (“quando uscivo di casa al mattino verso le
8.00 vedevo che lavoravano…. Io tornavo tardi…loro non c'erano più”), nessuna indicazione sull'orario di lavoro si rinviene nelle dichiarazioni del teste . Tes_1
pag. 6/8 Come in parte già evidenziato dal Giudice di primo grado dalle deposizioni non emergono, altresì, elementi idonei ad individuare il numero di giorni di lavoro settimanale né lo svolgimento di lavoro nei giorni di sabato/domenica e nei festivi, né elementi in ordine alla retribuzione.
La insufficienza della prova non è colmabile neppure con il contenuto della nota dell'Ispettorato di Benevento del 3.11.2020 in cui il periodo indicato è diverso ed inferiore a quello allegato nel ricorso (da gennaio a maggio 2019 e solo 15 gg a luglio 2019) e non è dato sapere in virtù di quali specifici accertamenti si sia pervenuti alle conclusioni indicate.
In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, pertanto, questo Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la tesi della ricorrente.
Nulla per le spese del grado attesa la contumacia di parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 20.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1027/2025 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza n.1087/2024 del Tribunale di Benevento pubblicata il 5.11.2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Aceto Parte_1
e CA CI
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.1.22 il conveniva in giudizio Pt_1 esponendo di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 di lui ditta con mansioni di manovale in numerosi CP_1 cantieri dal 12.11.2018 al 29.07.2019 dalle 7.30 alle 17.00, con un'ora di spacco per il pranzo, tutti i giorni festivi compresi;
che in data 29.07.2019 il gli aveva comunicato che i CP_1 lavori sul cantiere di SS IN via Picone erano sospesi e che dopo tale data non lo aveva più richiamato né gli aveva corrisposto le retribuzioni maturate quantificate in €16.238,15.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna del resistente al pagamento del predetto importo maggiorato di interessi e rivalutazione oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite oltre al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento.
Si costituiva parte resistente che eccepiva l'infondatezza del ricorso;
rilevava che la era una piccola azienda CP_1 nella quale lavoravano egli stesso e il padre, che nell'aprile
2019 era stato contattato il D'MI per collaborare ed effettuare due settimane di affiancamento, data la sua inesperienza, svolgendo mansioni elementari in totale autonomia, ma che dopo quindici giorni il ricorrente se ne era andato senza preavviso ricevendo solo un rimborso spese.
Il Tribunale di Benevento, previa escussione di testimoni, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Propone appello il censurando la sentenza del Tribunale di Pt_1
Benevento per aver fatto mal governo delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alle dichiarazioni dei due testimoni escussi che avevano confermato le mansioni svolte ed il periodo di lavoro.
L'appellante richiama anche l'accertamento eseguito dall'Ispettorato del lavoro di Benevento, ingiustamente disatteso dal Tribunale, che aveva accertato la sua occupazione presso la pag. 2/8 ditta e contesta la disposta compensazione delle CP_1 spese di lite.
Parte appellante, regolarmente citata, non si è costituita in questo grado.
Fissata l'udienza del 20.11.25 con modalità in trattazione scritta, la Corte, acquisite le note dell'appellante, ha riservato la causa in decisione.
***************
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale di Benevento, previa analisi delle dichiarazioni dei due testimoni escussi, ha rigettato la domanda del ricorrente ritenendo che “dalla prova offerta non sono emersi elementi idonei
a quantificare la durata della prestazione né la natura subordinata di tale rapporto dal momento che entrambi i testi riferiscono di attività lavorative svolte dal D'AMICO ma senza fornire una descrizione dettagliata delle stesse (solo Tes_1 parla di attività di rottura cemento con martello pneumatico e smaltimento calcinacci) e soprattutto senza indicarne la durata e
l'intensità nel tempo e senza fornire alcun elemento caratterizzante il rapporto di natura subordinata. Né elementi a conferma possono trarsi dagli atti dell'Ispettorato del Lavoro attivatosi a seguito di richiesta d'intervento del D'AMICO, che, al contrario, nella comunicazione 7\23, evidenzia di non poter emettere diffida accertativa con riferimento ai crediti mancando la certezza dell'an e del quantum. Per tali motivi, mancando una prova convincente e puntuale con riferimento alla natura subordinata del rapporto ed alla sua durata che era onere del ricorrente fornire, la domanda dev'essere rigettata.”.
pag. 3/8 La predetta motivazione è condivisa da questa Corte alla luce dei principi consolidati in materia di oneri probatori in capo a colui che pretende il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la corresponsione di conseguenti differenze retributive.
Ai fini della riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo di quella legale tipica invocata deve verificarsi la sussistenza o meno degli indici rilevatori del vincolo di subordinazione.
In proposito, va osservato che, secondo l'insegnamento reso in materia dalla Corte di Cassazione, l'elemento essenziale e discretivo che caratterizza e connota il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro da ricercarsi nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La Suprema Corte, infatti, all'uopo statuisce che schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato…>> (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 1095/2023;
Cass. civ., Sez. lav., 27/9/2019, n. 24154; Cass. n. 448/2018;
Cass. 27/2/2007 n. 4500).
Con specifico riguardo al potere direttivo del datore di lavoro al quale è assoggettato il lavoratore, va rilevato che esso non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla pag. 4/8 prestazione lavorativa mentre il potere organizzativo, a sua volta, non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve sostanziarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. 2/5/2012 n. 6643).
Solo nell'ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore a siffatte prerogative datoriali non sia agevolmente verificabile ed apprezzabile può farsi riferimento ad ulteriori indici di natura sussidiaria che, pur non avendo valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, rappresentano, tuttavia, indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione qualora siano stati oggetto di una valutazione complessiva e globale (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav.,
27.9.2019, n.24154; Cass. n.7171/2003; Cass. n.7796/1993; Cass.
n.4131/1984); essi sono, a titolo esemplificativo, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
In merito, la Suprema Corte ha sottolineato che subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale>> (Cass. n.
7024/2015).
Si rimarca che i suddetti criteri in quanto individuanti elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e pag. 5/8 secondario, devono, comunque, considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto indiziari rispetto all'unico elemento avente valore determinante, rappresentato dalla dimostrazione in ordine all'assoggettamento personale del lavoratore che si traduce a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'operare secondo orari di lavoro indicati dal datore di lavoro, nei locali aziendali e con strumenti messi a disposizione da questi, nello svolgere tutte le attività secondo le direttive impartite dalla parte datoriale, nel dover richiedere permessi, nel dover comunicare assenze e malattie, nel dover fruire di periodi di ferie indicati dal datore di lavoro il quale, in sostanza, determina tempi e modi della prestazione.
E', dunque, sul lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che incombe l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (ex multis, Cass. n. 11937/2009).
Ciò posto, con riguardo al caso di specie, si osserva come il
Pa MI non abbia fornito adeguata prova né in merito all'indefettibile requisito della eterodirezione, né con riguardo agli ulteriori indici sopra richiamati.
Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea;
nessuno dei due testi escussi ( e ha riferito di aver assistito a Tes_2 Tes_1 direttive impartite da al D' , non vi è prova sul CP_1 Pt_1 rispetto (e prima ancora sulla imposizione) dell'orario di lavoro allegato in ricorso, il teste ha riferito solo Tes_2 sull'orario mattutino (“quando uscivo di casa al mattino verso le
8.00 vedevo che lavoravano…. Io tornavo tardi…loro non c'erano più”), nessuna indicazione sull'orario di lavoro si rinviene nelle dichiarazioni del teste . Tes_1
pag. 6/8 Come in parte già evidenziato dal Giudice di primo grado dalle deposizioni non emergono, altresì, elementi idonei ad individuare il numero di giorni di lavoro settimanale né lo svolgimento di lavoro nei giorni di sabato/domenica e nei festivi, né elementi in ordine alla retribuzione.
La insufficienza della prova non è colmabile neppure con il contenuto della nota dell'Ispettorato di Benevento del 3.11.2020 in cui il periodo indicato è diverso ed inferiore a quello allegato nel ricorso (da gennaio a maggio 2019 e solo 15 gg a luglio 2019) e non è dato sapere in virtù di quali specifici accertamenti si sia pervenuti alle conclusioni indicate.
In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, pertanto, questo Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la tesi della ricorrente.
Nulla per le spese del grado attesa la contumacia di parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 20.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 8/8