TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 416 /2025 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 26/01/2025 ed iscritto al n 416 - 2025 RG , vertente tra
CF: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Lemma (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il di Lei studio C.F._2 in Reggio Calabria Via San Cristoforo, 43 , giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_2 domiciliato;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 26.01.2025, il ricorrente allega che ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, quale docente supplente in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato e per i periodi come sotto specificati:
1 -a.s. 2024/2025 attualmente in servizio presso l'istituto
[...]
di Reggio Calabria in forza di n. 5 contratti a tempo Parte_2 determinato dal 20.09.2024 al 15.2.2025;
- a.s 2023/2024 con CE PI (Palmi) contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
-a.s 2022/2023 con di Reggio Calabria contratto a Parte_2 tempo determinato dal 24.09.2022 al 12.06.2023;
-a.s 2018/2019 con di Reggio Calabria contratto a Parte_2 tempo determinato dal 26.10.2018 al 30.06.2019. Si duole del fatto che per il detto periodo, a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha CP_1 corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1 Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione
2 lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” analogo trattamento.” In sintesi la S.C. motiva trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre2011, OS , Per_1 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Per tali ragioni il ricorrente ha diritto al beneficio in questione per gli anni scolastici come sopra specificati in cui ha espletato l'incarico annuale fino al 30 giugno, con l'esclusione dell'a.s. 2018/2019 in ragione di quanto si dirà nel prosieguo con riguardo all'eccezione di prescrizione.
3 § 3.2. Sulla scorta della più recente giurisprudenza, anche per le supplenze brevi deve essere riconosciuto il beneficio della Carta docente. Sul punto, infatti, occorre richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 03/07/2025 n. 268 che in tema di riconoscimento dell'indennità annuale sotto forma di carta elettronica ai docenti si è così espressa:
“…Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo. Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole…” Precisa la Corte nella predetta sentenza che: “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si
4 tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”. I principi di diritto espressi dal giudice comunitario, in buona sostanza, chiariscono come la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa al riconoscimento del beneficio quivi in esame, atteso che anche i docenti incaricati di supplenze brevi partecipano - al pari dei docenti di ruolo - al processo educativo e formativo. Per tali ragioni il ricorrente ha diritto al beneficio in questione per gli anni scolastici come sopra specificati in cui ha lavorato con incarichi di supplenze brevi.
§ 3.3. Sono infondate le eccezioni sollevate dal resistente in ordine CP_1 alla pretesa inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa, ovvero in assenza di tempestiva ed espressa richiesta del bonus ed in assenza di prova di aver effettuato spese per acquisti ammissibili. Si tratta di censure già esaminate dalla citata giurisprudenza di legittimità che le ha ritenute infondate e non vi sono ragioni o fatti nuovi per discostarsene.
§ 3.4. Il resistente ha eccepito la prescrizione con riferimento CP_1 all'anno scolastico 2018-2019. L'eccezione è fondata.
“L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. 29961/2023). Nella fattispecie che ci occupa la data di conferimento dell'incarico è il 26 ottobre 2018 e la prescrizione è maturata nel 2023, quindi anteriormente all'atto interruttivo in atti rappresentato dalla pec di diffida in data 21.01.2025. Ne consegue che con riferimento all'anno scolastico 2018-2019 il ricorso deve essere rigettato.
§ 4. La questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati: “ 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30
5 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La posizione del ricorrente ricade tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto. Dunque, il ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in
6 cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 applicata la riduzione del 50% ai valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione del modesto valore della causa e dell'accoglimento parziale, distratte a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 all'adempimento in forma specifica, a favore del ricorrente e per il servizio dallo stesso prestato nel corso degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- rigetta il ricorso in punto di domanda dell'attribuzione della Carta Docente per l'anno scolastico 2018-2019 in ragione della maturata prescrizione;
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Lemma Paola dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 17/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 416 /2025 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 26/01/2025 ed iscritto al n 416 - 2025 RG , vertente tra
CF: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Lemma (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il di Lei studio C.F._2 in Reggio Calabria Via San Cristoforo, 43 , giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_2 domiciliato;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 26.01.2025, il ricorrente allega che ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, quale docente supplente in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato e per i periodi come sotto specificati:
1 -a.s. 2024/2025 attualmente in servizio presso l'istituto
[...]
di Reggio Calabria in forza di n. 5 contratti a tempo Parte_2 determinato dal 20.09.2024 al 15.2.2025;
- a.s 2023/2024 con CE PI (Palmi) contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
-a.s 2022/2023 con di Reggio Calabria contratto a Parte_2 tempo determinato dal 24.09.2022 al 12.06.2023;
-a.s 2018/2019 con di Reggio Calabria contratto a Parte_2 tempo determinato dal 26.10.2018 al 30.06.2019. Si duole del fatto che per il detto periodo, a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha CP_1 corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1 Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione
2 lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” analogo trattamento.” In sintesi la S.C. motiva trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre2011, OS , Per_1 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Per tali ragioni il ricorrente ha diritto al beneficio in questione per gli anni scolastici come sopra specificati in cui ha espletato l'incarico annuale fino al 30 giugno, con l'esclusione dell'a.s. 2018/2019 in ragione di quanto si dirà nel prosieguo con riguardo all'eccezione di prescrizione.
3 § 3.2. Sulla scorta della più recente giurisprudenza, anche per le supplenze brevi deve essere riconosciuto il beneficio della Carta docente. Sul punto, infatti, occorre richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 03/07/2025 n. 268 che in tema di riconoscimento dell'indennità annuale sotto forma di carta elettronica ai docenti si è così espressa:
“…Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo. Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole…” Precisa la Corte nella predetta sentenza che: “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si
4 tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”. I principi di diritto espressi dal giudice comunitario, in buona sostanza, chiariscono come la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa al riconoscimento del beneficio quivi in esame, atteso che anche i docenti incaricati di supplenze brevi partecipano - al pari dei docenti di ruolo - al processo educativo e formativo. Per tali ragioni il ricorrente ha diritto al beneficio in questione per gli anni scolastici come sopra specificati in cui ha lavorato con incarichi di supplenze brevi.
§ 3.3. Sono infondate le eccezioni sollevate dal resistente in ordine CP_1 alla pretesa inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa, ovvero in assenza di tempestiva ed espressa richiesta del bonus ed in assenza di prova di aver effettuato spese per acquisti ammissibili. Si tratta di censure già esaminate dalla citata giurisprudenza di legittimità che le ha ritenute infondate e non vi sono ragioni o fatti nuovi per discostarsene.
§ 3.4. Il resistente ha eccepito la prescrizione con riferimento CP_1 all'anno scolastico 2018-2019. L'eccezione è fondata.
“L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. 29961/2023). Nella fattispecie che ci occupa la data di conferimento dell'incarico è il 26 ottobre 2018 e la prescrizione è maturata nel 2023, quindi anteriormente all'atto interruttivo in atti rappresentato dalla pec di diffida in data 21.01.2025. Ne consegue che con riferimento all'anno scolastico 2018-2019 il ricorso deve essere rigettato.
§ 4. La questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati: “ 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30
5 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La posizione del ricorrente ricade tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto. Dunque, il ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in
6 cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 applicata la riduzione del 50% ai valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione del modesto valore della causa e dell'accoglimento parziale, distratte a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 all'adempimento in forma specifica, a favore del ricorrente e per il servizio dallo stesso prestato nel corso degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- rigetta il ricorso in punto di domanda dell'attribuzione della Carta Docente per l'anno scolastico 2018-2019 in ragione della maturata prescrizione;
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Lemma Paola dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 17/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7