Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5504/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. PAOLA LANZARA (C.F. ) del Foro C.F._2 di Nocera Inferiore, unitamente alla quale elettivamente presso lo Studio in CASTEL SAN GIORGIO (SA), ALLA VIA A RESCIGNO N. 19 OPPONENTE E
, nata ad [...] il [...] e residente a [...], c. f. , in proprio e quale erede del CodiceFiscale_3 padre , nato a [...] il [...] e deceduto a Roccapiemonte il Persona_1
13.3.2016, elett.te dom.ta in ROCCAPIEMONTE, ALLA VIA DELLA LIBERTÀ N. 60, presso lo studio dell'avv. GAETANO BRUNO, c.f. , CodiceFiscale_4 pec e fax 081-5144334, dal quale è rapp.ta e difesa Email_1 giusta procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 10/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1215/2021, emesso l'8 agosto 2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore e depositato il successivo 9 agosto 2021, notificato in data 18 settembre 2021, con il quale, gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
l'importo di € 9.067,90, oltre interessi e spese, per la restituzione di somme
[...] versate dal padre, , in forza di una sentenza riformata in appello. Persona_1
Parte opponente eccepiva la mancanza di prova del diritto alla restituzione delle somme versate, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione di CP_1
N.R.G. 5504/2024- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
“decadenza”, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione» (Cass. civ., sentenza n. 7144/2021). La richiesta di restituzione, quindi, deve essere formulata, a pena di “decadenza”, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza. Diversamente, alcuna restituzione potrà essere disposta. Nel caso di specie , pur avendo provveduto, quanto meno Persona_1 parzialmente, al pagamento delle somme dovute in forza della sentenza di primo grado poi riformata, non ha svolto in grado di appello alcuna domanda di restituzione, decadendo per l'effetto dal relativo diritto. Si costituiva, in data 12/11/2021, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, notificata oltre il termine perentorio di quaranta giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c.: invero, il decreto ingiuntivo n. 1215/21 è stato notificato ad dall'Ufficiale Giudiziario di Nocera Parte_1
Inferiore in data 08/09/2021 a mani proprie e, quindi, l'opposizione doveva essere notificata entro la data del 18 ottobre 2021, mentre, nel caso di specie l'opposizione sarebbe stata notificata con pec del 27 ottobre 2021. Eccepiva altresì l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Parte opponente rinunciava al giudizio, rinuncia non accettata da controparte.
Parte opponente produceva con la comparsa conclusionale copia degli assegni trasmessi all'opposta per il pagamento della somma di cui al decreto.
1. Questioni preliminari. L'opposizione va dichiarata improcedibile, essendo stato l'atto di citazione notificato oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c Il decreto ingiuntivo n. 1215/21, infatti, veniva notificato ad in data Parte_1
08/09/2021 a mani proprie e, quindi, l'opposizione doveva essere notificata entro la data del 18 ottobre 2021, mentre, nel caso di specie l'opposizione è stata notificata con pec del 27 ottobre 2021.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite le seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la decisione in rito, con esclusione della fase istruttoria. Non si ritiene possano essere compensate le spese, dal momento che il pagamento è avvenuto nel corso del giudizio.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5504/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara improcedibile, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1215/2021, emesso l'8 agosto 2021, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1700,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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