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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30/04/2024, assunto in decisione all'udienza in data 13/03/2025 e vertente
TRA
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIEROTTI ELSA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nato in MAROCCO in data 01/01/1970 (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GROSSO ELISA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025, ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE Entrambi i genitori sono d'accordo rispetto all'affido congiunto con facoltà esclusive per la madre in punto scolastico, sanitario e rilascio documenti;
concordano che la casa familiare resti assegnata alla ricorrente perché vi abiti con i figli, nonché che l'AU venga percepito integralmente dalla ricorrente;
rispetto alle visite le parti concordano che il padre veda i figli tutti i week-end, il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con accompagnamenti a carico del papà, inserendo eventuali pernottamenti solo quando il papà avrà una casa adeguata ad ospitarli.
I pernottamenti, in ogni caso, saranno a fine settimana alternati.
I genitori concordano che il padre verserà alla madre l'assegno mensile di euro 450,00 (150,00 euro a figlio) per il mantenimento dei figli.
Da quando avranno luogo i pernottamenti presso il padre, l'assegno di mantenimento diminuirà a 400,00
(133,00 euro a figlio).
Tali somme, in ogni caso, saranno corrisposte entro il giorno 20 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano che tale nuovo assegno decorrerà da marzo 2025.
Le spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Monza saranno al 70% a carico del padre come da accordo già raggiunto all'udienza del 14.05.2024.
La ricorrente reputa che ad oggi il marito sia meritevole di fiducia visto l'impegno dimostrato nel percorso di cura e pertanto ad oggi non ha motivo di opporsi all'eventuale trasferimento del resistente presso l'abitazione sita sopra la casa familiare una volta che il resistente avrà dato la disdetta agli attuali inquilini.
In ogni caso, si riserva di agire presso le competenti sedi per tutelare i propri diritti nel caso in cui il resistente sospendesse le terapie e quindi assumesse comportamenti inadeguati.
I genitori concordano che il servizio di Desio individui un Consultorio per far seguire i figli nella comprensione della patologia del padre e il padre si rende disponibile ad accompagnare i figli al
Consultorio e a svolgere degli incontri con gli operatori.
Alla luce degli accordi raggiunti oggi tra le parti le stesse chiedono che la causa venga trattenuta in decisione affinché si dichiari la separazione personale dei coniugi, con rinuncia all'addebito da parte della ricorrente, nonché della richiesta di mantenimento per sé stessa.
Le parti chiedono concordemente che venga revocato l'ordine di protezione che avrebbe naturale scadenza il prossimo 27 marzo.
Le parti chiedono che il Tribunale omologhi gli accordi raggiunti in data odierna.
Il curatore concorda gli accordi raggiunti dalle parti e con la rimessione della causa al Collegio.
Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Il Collegio ritiene di potere accogliere, e per l'effetto ratificare, le condizioni congiunte conseguite dalle parti all'udienza del 13.03.2025 in quanto, primariamente, conformi e confacenti al preminente interesse dei figli minori e, per il resto, adeguate contemperare equamente gli interessi tra le parti.
Particolarmente, rileva che sebbene il presente giudizio si sia denotato inizialmente per l'accentuata ed esasperata conflittualità tra i coniugi, tanto da rendere necessaria l'adozione di un ordine di protezione nei confronti di e a tutela di in corso di causa e grazie CP_1 Parte_1 soprattutto agli interventi attuati dai Servizi Sociali e dal curatore speciale incaricato, si è osservato un netto miglioramento dei rapporti all'interno del nucleo, essendo anche venuti meno i profili di pericolosità legati alla figura paterna.
Tali profili erano infatti legati principalmente alla diagnosi psichiatrica del padre, che necessitava di una copiosa presa in carico presso il CPS e di una terapia farmacologica.
Il resistente sin dall'inizio del procedimento, si è affidato agli specialisti e si è sottoposto a tutti i percorsi ed alle cure necessarie, riacquisendo uno stato di sufficiente compensazione per affrontare la quotidianità, il lavoro e per esercitare in maniera adeguata la genitorialità. ha ottemperato infatti all'obbligo di sottoporsi a tutte le terapie prescritte e tale CP_1 elemento si è rivelato determinante nel ricostruire un discreto rapporto di bigenitorialità, considerato anche che i servizi di Desio hanno guidato e supportato la prole nel gestire le fatiche derivanti dalla patologia del padre.
Sul punto, con l'ultima relazione depositata in data 11.03.2025 è stato segnalato un buon legame affettivo tra il padre e i figli oltre al desiderio per di potersi gradualmente riavvicinare agli stessi anche al CP_1 fine di poter con loro condividere ogni normale accadimento quotidiano;
dall'altro lato, i figli si sono sempre mostrati aperti e rispettosi nei confronti del padre e durante gli incontri protetti non hanno mostrato paura nei suoi confronti. Alla luce di ciò, lo stesso Ente ha ritenuto terminato il proprio mandato suggerendo persino di riespandere la capacità genitoriale paterna liberalizzando, allo stesso tempo, le viste padre-figli.
Tale proposta è stata accolta e condivisa anche dal curatore speciale, il quale ha tuttavia suggerito, in considerazione della ancora scarsa autonomia del padre nel gestire i figli da solo, di accordare alcune potestà esclusive, quali quelle in punto di scelte sanitarie, scolastiche e di rilascio documenti, alla madre.
Le stesse parti hanno mostrato consapevolezza riguardo questo aspetto e pertanto sono addivenute all'accordo relativo alla genitorialità congiunta, ma con delega esclusiva per la madre relativamente alle suindicate condizioni.
Il Collegio reputa confacente agli interessi dei minori tale deroga ai criteri generali dell'affidamento in via condivisa della prole.
Con riferimento all'ordine di protezione, pur essendo in scadenza il prossimo 27 marzo, il Collegio rileva che parte resistente ha sempre rispettato le prescrizioni e che la stessa ricorrente ha riconosciuto l'impegno del marito in tal senso.
ha dichiarato di fidarsi del resistente e di concordare con la revoca anticipata Parte_1 dell'ordine di protezione.
Il Collegio condivide l'opportunità di revocare l'ordine alla luce della sua prossima scadenza e della circostanza che i è attenuto pedissequamente a tutte le prescrizioni e ha dimostrato CP_1 di avere un adeguato auto-controllo.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 30/04/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio in MAROCCO il giorno 19.08.2003 (trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di DESIO (MB) al n.35, parte II, Serie C, anno 2024), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DESIO (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Affida i minori n. in Desio il 25.07.2010 e n. in Desio il 06.07.2016 Persona_1 Persona_2 in via condivisa ai genitori, con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le decisioni rispetto afferenti le scelte sanitarie, scolastiche e di rilascio documenti;
IV. Revoca l'ordine di protezione emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 26.03.2024 nell'ambito del procedimento 1378/2024 RG Min;
V. Dispone che il servizio sociale di Desio monitori l'avvio dei minori presso il competente consultorio per aiutare i figli a rapportarsi alla patologia del padre;
VI. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Si trasmetta al servizio sociale di Desio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30/04/2024, assunto in decisione all'udienza in data 13/03/2025 e vertente
TRA
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIEROTTI ELSA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nato in MAROCCO in data 01/01/1970 (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GROSSO ELISA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025, ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE Entrambi i genitori sono d'accordo rispetto all'affido congiunto con facoltà esclusive per la madre in punto scolastico, sanitario e rilascio documenti;
concordano che la casa familiare resti assegnata alla ricorrente perché vi abiti con i figli, nonché che l'AU venga percepito integralmente dalla ricorrente;
rispetto alle visite le parti concordano che il padre veda i figli tutti i week-end, il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con accompagnamenti a carico del papà, inserendo eventuali pernottamenti solo quando il papà avrà una casa adeguata ad ospitarli.
I pernottamenti, in ogni caso, saranno a fine settimana alternati.
I genitori concordano che il padre verserà alla madre l'assegno mensile di euro 450,00 (150,00 euro a figlio) per il mantenimento dei figli.
Da quando avranno luogo i pernottamenti presso il padre, l'assegno di mantenimento diminuirà a 400,00
(133,00 euro a figlio).
Tali somme, in ogni caso, saranno corrisposte entro il giorno 20 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano che tale nuovo assegno decorrerà da marzo 2025.
Le spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Monza saranno al 70% a carico del padre come da accordo già raggiunto all'udienza del 14.05.2024.
La ricorrente reputa che ad oggi il marito sia meritevole di fiducia visto l'impegno dimostrato nel percorso di cura e pertanto ad oggi non ha motivo di opporsi all'eventuale trasferimento del resistente presso l'abitazione sita sopra la casa familiare una volta che il resistente avrà dato la disdetta agli attuali inquilini.
In ogni caso, si riserva di agire presso le competenti sedi per tutelare i propri diritti nel caso in cui il resistente sospendesse le terapie e quindi assumesse comportamenti inadeguati.
I genitori concordano che il servizio di Desio individui un Consultorio per far seguire i figli nella comprensione della patologia del padre e il padre si rende disponibile ad accompagnare i figli al
Consultorio e a svolgere degli incontri con gli operatori.
Alla luce degli accordi raggiunti oggi tra le parti le stesse chiedono che la causa venga trattenuta in decisione affinché si dichiari la separazione personale dei coniugi, con rinuncia all'addebito da parte della ricorrente, nonché della richiesta di mantenimento per sé stessa.
Le parti chiedono concordemente che venga revocato l'ordine di protezione che avrebbe naturale scadenza il prossimo 27 marzo.
Le parti chiedono che il Tribunale omologhi gli accordi raggiunti in data odierna.
Il curatore concorda gli accordi raggiunti dalle parti e con la rimessione della causa al Collegio.
Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Il Collegio ritiene di potere accogliere, e per l'effetto ratificare, le condizioni congiunte conseguite dalle parti all'udienza del 13.03.2025 in quanto, primariamente, conformi e confacenti al preminente interesse dei figli minori e, per il resto, adeguate contemperare equamente gli interessi tra le parti.
Particolarmente, rileva che sebbene il presente giudizio si sia denotato inizialmente per l'accentuata ed esasperata conflittualità tra i coniugi, tanto da rendere necessaria l'adozione di un ordine di protezione nei confronti di e a tutela di in corso di causa e grazie CP_1 Parte_1 soprattutto agli interventi attuati dai Servizi Sociali e dal curatore speciale incaricato, si è osservato un netto miglioramento dei rapporti all'interno del nucleo, essendo anche venuti meno i profili di pericolosità legati alla figura paterna.
Tali profili erano infatti legati principalmente alla diagnosi psichiatrica del padre, che necessitava di una copiosa presa in carico presso il CPS e di una terapia farmacologica.
Il resistente sin dall'inizio del procedimento, si è affidato agli specialisti e si è sottoposto a tutti i percorsi ed alle cure necessarie, riacquisendo uno stato di sufficiente compensazione per affrontare la quotidianità, il lavoro e per esercitare in maniera adeguata la genitorialità. ha ottemperato infatti all'obbligo di sottoporsi a tutte le terapie prescritte e tale CP_1 elemento si è rivelato determinante nel ricostruire un discreto rapporto di bigenitorialità, considerato anche che i servizi di Desio hanno guidato e supportato la prole nel gestire le fatiche derivanti dalla patologia del padre.
Sul punto, con l'ultima relazione depositata in data 11.03.2025 è stato segnalato un buon legame affettivo tra il padre e i figli oltre al desiderio per di potersi gradualmente riavvicinare agli stessi anche al CP_1 fine di poter con loro condividere ogni normale accadimento quotidiano;
dall'altro lato, i figli si sono sempre mostrati aperti e rispettosi nei confronti del padre e durante gli incontri protetti non hanno mostrato paura nei suoi confronti. Alla luce di ciò, lo stesso Ente ha ritenuto terminato il proprio mandato suggerendo persino di riespandere la capacità genitoriale paterna liberalizzando, allo stesso tempo, le viste padre-figli.
Tale proposta è stata accolta e condivisa anche dal curatore speciale, il quale ha tuttavia suggerito, in considerazione della ancora scarsa autonomia del padre nel gestire i figli da solo, di accordare alcune potestà esclusive, quali quelle in punto di scelte sanitarie, scolastiche e di rilascio documenti, alla madre.
Le stesse parti hanno mostrato consapevolezza riguardo questo aspetto e pertanto sono addivenute all'accordo relativo alla genitorialità congiunta, ma con delega esclusiva per la madre relativamente alle suindicate condizioni.
Il Collegio reputa confacente agli interessi dei minori tale deroga ai criteri generali dell'affidamento in via condivisa della prole.
Con riferimento all'ordine di protezione, pur essendo in scadenza il prossimo 27 marzo, il Collegio rileva che parte resistente ha sempre rispettato le prescrizioni e che la stessa ricorrente ha riconosciuto l'impegno del marito in tal senso.
ha dichiarato di fidarsi del resistente e di concordare con la revoca anticipata Parte_1 dell'ordine di protezione.
Il Collegio condivide l'opportunità di revocare l'ordine alla luce della sua prossima scadenza e della circostanza che i è attenuto pedissequamente a tutte le prescrizioni e ha dimostrato CP_1 di avere un adeguato auto-controllo.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 30/04/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio in MAROCCO il giorno 19.08.2003 (trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di DESIO (MB) al n.35, parte II, Serie C, anno 2024), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DESIO (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Affida i minori n. in Desio il 25.07.2010 e n. in Desio il 06.07.2016 Persona_1 Persona_2 in via condivisa ai genitori, con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le decisioni rispetto afferenti le scelte sanitarie, scolastiche e di rilascio documenti;
IV. Revoca l'ordine di protezione emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 26.03.2024 nell'ambito del procedimento 1378/2024 RG Min;
V. Dispone che il servizio sociale di Desio monitori l'avvio dei minori presso il competente consultorio per aiutare i figli a rapportarsi alla patologia del padre;
VI. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Si trasmetta al servizio sociale di Desio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona