Articolo 5 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 4Articolo 6
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1 marzo 1987
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29 agosto 2014
Art. 5. (Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri) 1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonche' tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformita' agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purche' adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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