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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio per revocazione iscritto al n. 218/2024 promosso Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Mazzamuto e Francesco Parte_1
Andretta.
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato.
RESISTENTE
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 15/12/2022 il Tribunale di Palermo G.L. , pronunciando in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato che tra il ricorrente e la Parte_1 [...]
si è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal CP_1
30/4/2009 per superamento del limite dei trentasei mesi e per l'effetto, ha condannato la a riammettere in servizio il ricorrente nella qualifica (tersicoreo di fila) e nel CP_1 livello fissati nel contratto di assunzione con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base al CCNL di categoria. Ha altresì condannato la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno liquidato fino alla data della presente sentenza, di una indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ed ancora al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni dovute a partire dalla sentenza.
Tanto sul presupposto che tra le parti erano intercorsi plurimi e reiterati contratti a termine per l'effettuazione delle prestazioni artistiche in parola e che , stante l'inapplicabilità alla disciplina delle fondazioni liriche dei divieti pubblicistici di conversione dei contratti a termine, non potevano esserci ostacoli all'applicazione del regime generale di diritto privato previsto per la reiterazione abusiva del contratto a termine, con il corollario il rapporto di lavoro doveva intendersi trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo trentasei mesi dal suo inizio . La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla con Controparte_1 ricorso depositato nella cancelleria di questa Corte di Appello in data 16/6/2023. Decidendo nella contumacia di , con sentenza n. 59/2024 del 2/2/2024 la Parte_1
Corte ha riformato la sentenza di primo grado sul diritto alla conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato. Ciò in applicazione dell'orientamento espresso dalla S.C. (sentenze n. 5542/2023 e
5556/2023) a tenore del quale deve ritenersi esclusa la conversione del contratto in favore del lavoratore, essendo sufficiente l'eventuale risarcimento del danno comunitario accordato. Tanto premesso, con l'odierno ricorso per revocazione depositato in data 3/3/2024 il ha prospettato la sussistenza di un duplice travisamento integrante vizio Pt_1 revocatorio consistente nella falsa supposizione della sussistenza di fatti decisivi per il giudizio ed in particolare :
-Nell'errore sul computo del termine per la proposizione dell'impugnazione implicante la inammissibilità del gravame avanzato dalla in data 16/6/2023 in quanto CP_1 proposto oltre il termine lungo semestrale dettato dall'art. 327 c.p.c..
-nella propria illegittima pretermissione dal giudizio di appello nascente dall'erroneo apprezzamento della validità della notificazione dell'atto di gravame dovuta alla falsa attestazione formulata dall'avvocatura distrettuale di avere effettuato la notificazione al
[.. procuratore di , avv. Francesca Mazzamuto al di lei domicilio digitale “ Parte_1
” quando di contro l'avv. Mazzamuto risultava titolare dell' l'indirizzo Email_1 di posta elettronica certificata “ (senza il punto) . Email_2
Resiste in questo grado di impugnazione la che chiede il Controparte_1 rigetto della domanda di revocazione. Quest'ultima si palesa fondata.
ha fatto ricorso allo strumento del ricorso straordinario per revocazione Parte_1 invocando l'ipotesi contraddistinta dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c. a mente del quale le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione (…) se la sentenza è effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno che nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
E' nota al riguardo la summa divisio sulla quale poggia la scelta ordinamentale che devolve al mezzo ordinario di impugnazione l'esame dell'errore c.d. valutativo , vale a dire l'errore di giudizio che scaturisce dalla fallace interpretazione delle risultanze processuali , ed al mezzo straordinario della revocazione il sindacato sul c.d. errore percettivo, vale l'errore che deriva dalla falsa rappresentazione di una circostanza processuale ma che non attiene ad un opinamento circa la valenza giuridica del fatto medesimo.
Procedendo ad affrontare il primo ordine di rilievi, la giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che l'errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del "dies ad quem" e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice. (Cass. n. 4565 del 27/02/2018 ; Cass.
n. 23445 del 04/11/2014). Fatto si è che dalla disamina del fascicolo del giudizio di primo grado definito dalla sentenza n. 4069/2022 del G.L. del Tribunale di Palermo, si evince che la pubblicazione della sentenza è avvenuta in data 15/12/2022 e che, computando il termine lungo semestrale dettato per la proposizione dell'atto di appello, esso andava a scadere il giorno 15/6/2023 . L'appello risulta viceversa depositato il giorno successivo la predetta scadenza temporale
(16/6/2023). E' tautologica la considerazione che all'errore in parola, che non ha costituito un punto controverso oggetto di discussione tra le parti, deve attribuirsi efficacia decisiva stante che, ove fosse stata rilevata la tardività dell'appello, quest'ultimo non avrebbe neppure avuto ingresso. Il che appare rivestire efficacia assorbente dell'ulteriore motivo di revocazione, palesatosi parimenti fondato, originato dalla svista in ordine il corretto domicilio digitale dell'avv. Francesca Mazzamuto ,titolare della pec e non t Email_2 Email_3 alla quale risulta essere stato erroneamente notificato l'atto di gravame generando la falsa attestazione di validità contenuta nella relata di notificazione prodotta . Tutto ciò considerato , configurando la causa di inammissibilità del gravame un profilo ricadente nella sfera di disponibilità del giudice, sussistevano de plano i presupposti per la relativa declaratoria , la cui omissione, dovuta ad un malinteso del giudice, integra il postulato vizio revocatorio. Dovrà conclusivamente essere pronunciata la revocazione della sentenza di appello e per l'effetto dichiarata l'inammissibilità del gravame a suo tempo proposto dalla
[...]
. Controparte_1
Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza e liquidate e distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, revoca la sentenza n. 59/2024 emessa da questa Corte di Appello in data 2 febbraio 2024 e dichiara inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 4069/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Palermo in data 15 dicembre 2022. Condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio di revocazione che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Francesca Mazzamuto e Francesco Andretta. Palermo 13 marzo 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria