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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2299/2021 depositato il 24/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2832/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LOMBARDIA sez. 17
e pubblicata il 03/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501CD00753 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso per revocazione della sentenza C.T.R. della Lombardia n.2832 del 2020 che
, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'avviso di accertamento di maggiori compensi per l'importo di euro 199.440.Deduce la sussistenza di un errore di fatto revocatorio.
La medesima sentenza è stata impugnata da Ricorrente_1 con ricorso per cassazione, accolto dal giudice di legittimità con ordinanza n.26303 del 2022 che ha cassato la sentenza in oggetto per vizio di motivazione apparente, con rinvio alla CTR della Lombardia per nuovo giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione.
In data 10.12.2025 Ricorrente_1 ha depositato rinuncia al ricorso per revocazione con richiesta di compensazione delle spese
In data 9.1.2026 l'Agenzia delle Entrate ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta rinuncia al ricorso per revocazione, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo a norma dell'art.44 d.lgs.546 del 1992, con compensazione delle spese richiesta da entrambe le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio a seguito di rinuncia accettata.Spese compensate.
Milano 13.1.2026
Presidente estensore
IU CA
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2299/2021 depositato il 24/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2832/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LOMBARDIA sez. 17
e pubblicata il 03/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501CD00753 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso per revocazione della sentenza C.T.R. della Lombardia n.2832 del 2020 che
, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'avviso di accertamento di maggiori compensi per l'importo di euro 199.440.Deduce la sussistenza di un errore di fatto revocatorio.
La medesima sentenza è stata impugnata da Ricorrente_1 con ricorso per cassazione, accolto dal giudice di legittimità con ordinanza n.26303 del 2022 che ha cassato la sentenza in oggetto per vizio di motivazione apparente, con rinvio alla CTR della Lombardia per nuovo giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione.
In data 10.12.2025 Ricorrente_1 ha depositato rinuncia al ricorso per revocazione con richiesta di compensazione delle spese
In data 9.1.2026 l'Agenzia delle Entrate ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta rinuncia al ricorso per revocazione, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo a norma dell'art.44 d.lgs.546 del 1992, con compensazione delle spese richiesta da entrambe le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio a seguito di rinuncia accettata.Spese compensate.
Milano 13.1.2026
Presidente estensore
IU CA