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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Liberati come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
( ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Arcuri come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 6 Con nota depositata il 17.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzando i Parte_1 CP_1
coniugi a vivere separati, liberi di scegliere la residenza ove ritengono più opportuno e con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento esclusivo della figlia minore alla madre sig.ra . Per_1 Parte_1
Diritto di visita della minore da parte del padre previo consenso e CP_1
autorizzazione della sig.ra . Parte_1
3. La casa familiare sita in Legnago Via Spaltin Alto n. 40 int. 6, alloggio ATER concesso in
locazione alla sig.ra , viene assegnata alla stessa la quale continuerà a Parte_1
viverci assieme alla figlia . Per_1
4. Obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra la somma di euro CP_1 Pt_1
200,00 mensili, non appena percepirà reddito, a titolo di contribuito al mantenimento della
figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in auge Per_1
presso il Tribunale di Verona.
5. Assegno Unico Universale integralmente a favore della sig.ra . Parte_1
6. Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi.
7. Spese di causa rifuse.
8. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, alla quale
prestano sin d'ora acquiescenza.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 28.1.2025 la sig.ra , deducendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con il sig. il 24/12/2011, in LEGNAGO, CP_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo inoltre l'affido superesclusivo della figlia nata il [...], l'assegnazione della casa familiare e Per_1
rimettendosi al tribunale per quanto riguarda l'esercizio del diritto – dovere di visita alla luce dell'attuale insistenza di contratti tra padre e figlia a fronte dei procedimenti penali a carico del convenuto.
Il resistente si è costituito in giudizio e, premesso di non avere alcun reddito e di essere rimasto in carcere fino al 27 febbraio 2025, ha concluso per lo scioglimento del matrimonio
(rectius separazione) associandosi alle domande di affido esclusivo e collocamento della figlia presso la madre, di riconoscimento di assegno a favore della figlia indicato in € Per_1
200,00 mensili non appena reperito un lavoro e una casa. Infine ha richiesto che le visite padre- figlia siano libere con accordo dei genitori.
Con nota congiuntamente depositata le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
All'udienza del 7.10.2025 sono comparsi la ricorrente e il resistente, nuovamente ristretto in carcere. La sig.ra ha confermato le conclusioni congiunte depositate in Pt_1
atti mentre il sig. ha dichiarato di essere d'accordo con le conclusioni congiuntamente CP_1
depositate ad esclusione della parte relativa al diritto di visita in quanto desidera vedere la figlia “un sabato o una domenica e non voglio che la sig.ra possa dirmi di no”. Pt_1
pagina 3 di 6 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al giudice relatore , tra i coniugi si é
verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Benchè sia intervenuta la revoca dell'accordo da parte del resistente, le condizioni concordate dalle parti possono essere senz'altro adottate dal Collegio. Il resistente è stato condannato a sei anni di reclusione per i reati di maltrattamento e danneggiamento ai danni della ricorrente, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e per aver portato fuori di casa un coltello con lama di 7 cm e manico di 10 e attualmente si trova detenuto in carcere.
In questa situazione è senz'altro rispondente all'interesse disporre l'affido esclusivo alla madre, forma di regolamentazione peraltro indicata anche dal resistente in comparsa di costituzione, e il collocamento della figlia presso la madre.
Congruo e adeguato alle necessità della figlia è la previsione di un assegno di mantenimento di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie che il sig. dovrà CP_1
versare non appena terminerà la detenzione in carcere.
Per quanto concerne le visite è del tutto evidente che l'attuale detenzione in carcere e l'assenza da svariati mesi di contatti tra padre e figlia non consentono di disporre una regolamentazione del diritto di visita;
gli incontri, non appena possibile, dovranno essere concordati con la madre che, anche in udienza, ha mostrato la sua disponibilità in tal senso.
pagina 4 di 6 Stante la neutralità, ai fini della regolazione delle spese di lite, della pronuncia di separazione e il sostanziale recepimento delle condizioni di regolamentazione così come indicate già negli scritti introduttivi da entrambe le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) affida la figlia minore nata a [...] il [...] alla madre;
Persona_2
3) assegna la casa familiare alla sig.ra presso la quale è collocata la Parte_1
figlia Per_1
4) dispone che il padre, quando terminerà lo stato di detenzione, avrà il diritto – dovere di vedere la figlia previo accordo con la madre;
5) pone a carico del sig. un obbligo di contribuzione in favore della sig.ra CP_1
in misura di euro 200,00 mensili, da corrispondersi non appena percepirà Pt_1
reddito, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in auge presso il
Tribunale di Verona.
6) l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra che ha Parte_1
l'affido esclusivo della minore;
7) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato/cui le parti hanno prestato acquiescenza,
all'ufficiale dello stato civile del Comune di LEGNAGO perché proceda alle pagina 5 di 6 annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
8) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Liberati come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
( ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Arcuri come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 6 Con nota depositata il 17.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzando i Parte_1 CP_1
coniugi a vivere separati, liberi di scegliere la residenza ove ritengono più opportuno e con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento esclusivo della figlia minore alla madre sig.ra . Per_1 Parte_1
Diritto di visita della minore da parte del padre previo consenso e CP_1
autorizzazione della sig.ra . Parte_1
3. La casa familiare sita in Legnago Via Spaltin Alto n. 40 int. 6, alloggio ATER concesso in
locazione alla sig.ra , viene assegnata alla stessa la quale continuerà a Parte_1
viverci assieme alla figlia . Per_1
4. Obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra la somma di euro CP_1 Pt_1
200,00 mensili, non appena percepirà reddito, a titolo di contribuito al mantenimento della
figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in auge Per_1
presso il Tribunale di Verona.
5. Assegno Unico Universale integralmente a favore della sig.ra . Parte_1
6. Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi.
7. Spese di causa rifuse.
8. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, alla quale
prestano sin d'ora acquiescenza.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 28.1.2025 la sig.ra , deducendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con il sig. il 24/12/2011, in LEGNAGO, CP_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo inoltre l'affido superesclusivo della figlia nata il [...], l'assegnazione della casa familiare e Per_1
rimettendosi al tribunale per quanto riguarda l'esercizio del diritto – dovere di visita alla luce dell'attuale insistenza di contratti tra padre e figlia a fronte dei procedimenti penali a carico del convenuto.
Il resistente si è costituito in giudizio e, premesso di non avere alcun reddito e di essere rimasto in carcere fino al 27 febbraio 2025, ha concluso per lo scioglimento del matrimonio
(rectius separazione) associandosi alle domande di affido esclusivo e collocamento della figlia presso la madre, di riconoscimento di assegno a favore della figlia indicato in € Per_1
200,00 mensili non appena reperito un lavoro e una casa. Infine ha richiesto che le visite padre- figlia siano libere con accordo dei genitori.
Con nota congiuntamente depositata le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
All'udienza del 7.10.2025 sono comparsi la ricorrente e il resistente, nuovamente ristretto in carcere. La sig.ra ha confermato le conclusioni congiunte depositate in Pt_1
atti mentre il sig. ha dichiarato di essere d'accordo con le conclusioni congiuntamente CP_1
depositate ad esclusione della parte relativa al diritto di visita in quanto desidera vedere la figlia “un sabato o una domenica e non voglio che la sig.ra possa dirmi di no”. Pt_1
pagina 3 di 6 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al giudice relatore , tra i coniugi si é
verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Benchè sia intervenuta la revoca dell'accordo da parte del resistente, le condizioni concordate dalle parti possono essere senz'altro adottate dal Collegio. Il resistente è stato condannato a sei anni di reclusione per i reati di maltrattamento e danneggiamento ai danni della ricorrente, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e per aver portato fuori di casa un coltello con lama di 7 cm e manico di 10 e attualmente si trova detenuto in carcere.
In questa situazione è senz'altro rispondente all'interesse disporre l'affido esclusivo alla madre, forma di regolamentazione peraltro indicata anche dal resistente in comparsa di costituzione, e il collocamento della figlia presso la madre.
Congruo e adeguato alle necessità della figlia è la previsione di un assegno di mantenimento di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie che il sig. dovrà CP_1
versare non appena terminerà la detenzione in carcere.
Per quanto concerne le visite è del tutto evidente che l'attuale detenzione in carcere e l'assenza da svariati mesi di contatti tra padre e figlia non consentono di disporre una regolamentazione del diritto di visita;
gli incontri, non appena possibile, dovranno essere concordati con la madre che, anche in udienza, ha mostrato la sua disponibilità in tal senso.
pagina 4 di 6 Stante la neutralità, ai fini della regolazione delle spese di lite, della pronuncia di separazione e il sostanziale recepimento delle condizioni di regolamentazione così come indicate già negli scritti introduttivi da entrambe le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) affida la figlia minore nata a [...] il [...] alla madre;
Persona_2
3) assegna la casa familiare alla sig.ra presso la quale è collocata la Parte_1
figlia Per_1
4) dispone che il padre, quando terminerà lo stato di detenzione, avrà il diritto – dovere di vedere la figlia previo accordo con la madre;
5) pone a carico del sig. un obbligo di contribuzione in favore della sig.ra CP_1
in misura di euro 200,00 mensili, da corrispondersi non appena percepirà Pt_1
reddito, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in auge presso il
Tribunale di Verona.
6) l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra che ha Parte_1
l'affido esclusivo della minore;
7) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato/cui le parti hanno prestato acquiescenza,
all'ufficiale dello stato civile del Comune di LEGNAGO perché proceda alle pagina 5 di 6 annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
8) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
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