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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 222/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA on l'Avv. Giuseppe Polo Pardise del Foro di Roma;
Parte_1
- APPELLANTE-
CONTRO con l'Avv.to Marco Durigon del Foro di Treviso e l'Avv. Massimo Volpi del Controparte_1
Foro di Treviso;
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 388/2024 del 30.05.2024, emessa nel giudizio N. RG 17/2022.
Causa iscritta a ruolo il 01.07.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 01.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito
Previa riforma, nei limiti e termini di cui in parte narrativa, della Sentenza n. 388/2024, di data
30/05/2024, pubbl. il 30/05/2024, Resa dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento rubricato n.
17/2022 R.G. (Repert. n. 546/2024 del 30/05/2024), comunicata, a mezzo PEC, in data 30/05/2025, notificata in data 30/05/2024, che s'allega, accogliersi le conclusioni rassegnate all'udienza del
12/01/2024, d'aversi quivi per richiamate e trascritte e che, ad ogni buon conto, quivi si traspongono: contrariis reiectis:
a) nel merito, in principalità ed in subordine, anche in via riconvenzionale, come d'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 03/01/2022, che, ad aggio, si traspongono:
Nel merito, in principalità, anche in via riconvenzionale
Anche in via riconvenzionale, accertati i fatti tutti esposti in narrativa, previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del Decreto ingiuntivo n. 1091/2021, del
23/11/2021, di data 22/11/2021, reso dal Tribunale di Pordenone, nel contenzioso rubricato n.
2508/2021 R.G. (Giudice: dott. Francesco Tonon), notificato, a mezzo PEC, in data 26/11/2021, accertato e/o dichiarato e/o pronunciato l'inadempimento parziale della società Controparte_1 in relazione al Contratto di subappalto di data 19/09/2020 dimesso sub 4, operata ogni compensazione eventuale tra le reciproche opposte poste di debito-credito, dichiararsi che
l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata, condannandosi la società CP_1
a corrispondere alla società
[...] Parte_1
l'importo di € 12.680,10 (dodicimilaseicentottottanta/10), oltre interessi e maggior danno da
[...] svalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
Nel merito, in via subordinata, anche in via riconvenzionale
Anche in via riconvenzionale, accertati i fatti tutti esposti in narrativa, previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del Decreto ingiuntivo n. 1091/2021, del 23/11/2021, di data 22/11/2021, reso dal Tribunale di Pordenone, nel contenzioso rubricato n.
2508/2021 R.G. (Giudice: dott. Francesco Tonon), notificato, a mezzo PEC, in data 26/11/2021, determinarsi la minor somma dovuta all'Opposta, accertato e/o dichiarato e/o pronunciato
l'inadempimento parziale della società in relazione al Contratto di subappalto di Controparte_1 data 19/09/2020 dimesso sub 4, operata ogni compensazione eventuale tra le reciproche opposte poste di debito-credito, condannandosi la società a corrispondere alla società Controparte_1
l'importo di € 12.680,10 (dodicimilaseicentottottanta/10), oltre interessi Parte_1
e maggior danno da svalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, ovvero la diversa cifra ritenuta di giustizia, così come risultante in corso di causa.
Con rifusione di spese e compensi professionali;
b) in via istruttoria, come da Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di data 10/09/2022
(depositata telematicamente in data 12/09/2022), nonché – per quanto concerne la documentazione ivi acclusa – come d'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 03/01/2022.
Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria:
A) si dimette copia conforme telematica della Sentenza n. 388/2024, di data 30/05/2024, pubbl. il 30/05/2024, Resa dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento rubricato n. 17/2022 R.G. (Repert.
n. 546/2024 del 30/05/2024), comunicata, a mezzo PEC, in data 30/05/2025, notificata in data
30/05/2024;
B) si dimette fascicolo di parte telematico di primo grado Tribunale di Pordenone, nel contenzioso rubricato n. 17/2022 R.G.;
C) si chiede disporsi acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico di primo grado Tribunale di
Pordenone, nel contenzioso rubricato n. 17/2022 R.G.; D) riservato ogni mezzo.
Per parte appellata:
Nel merito: disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza avversa (anche formulata in via istruttoria), dichiararsi manifestamente infondato in fatto e in diritto o, comunque, respingersi l'appello proposto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 388/2024 del Tribunale di
Pordenone emessa in data 30.05.2024 e pubblicata in pari data;
condannare l'appellante al pagamento, a favore dell'appellata, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In via istruttoria:
Per mero scrupolo difensivo, e nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse ritenere operante nel caso di specie il principio di non contestazione in merito al credito vantato dall'appellata, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla Memoria ex art. 183, comma VI, n. 2,
c.p.c. datata 9.09.2022 depositata nell'interesse di Controparte_1
Ferma l'opposizione alle istanze istruttorie formulate in primo grado da per le Parte_1 ragioni tutte esposte nella Memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. datata 3.10.2022 depositata nell'interesse di si chiede, in caso di loro ammissione, l'abilitazione alla prova Controparte_1 contraria diretta sui capitoli avversari ed indiretta come dedotta nella suddetta Memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.
In ogni caso: spese e compensi professionali del presente grado d'appello integralmente rifusi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 1091 emesso dal Tribunale di Pordenone il 22.11.2021 ad è Parte_1 stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro € 21.563,85, quale saldo Controparte_1 dei lavori edili subappaltati da ad e da quest'ultima eseguiti Controparte_2 Controparte_1 all'interno del cantiere in Comune di Belluno per la realizzazione di “Percorso ciclo pedonale Via
Marsiglia – Via Prade – Via Feltre e parcheggio scambiatore”, giusto contratto di subappalto
19.09.2020, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, C.C. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché il pagamento della somma di 78,43 euro per spese notarile e delle spese della procedura liquidate in € 145,50 per anticipazioni ed € 675,00 per compenso, oltre spese generali,
IVA e CPA.
2. ha proposto opposizione al d.i. rappresentando che a causa del ritardo nella Parte_1 esecuzione da parte di delle opere sub appaltate il comune di Belluno, stazione appaltante, CP_1 aveva applicato alla attrice opponente la penale di euro 34.243,95, somma che ha Parte_1 eccepito in compensazione con conseguente richiesta di condanna di al pagamento della CP_1 differenza pari ad euro 12.680,10.
L'attrice da pag. 8 a pag. 34 ha elencato dettagliatamente le opere che la convenuta opposta non aveva eseguito secondo i tempo stabiliti, determinando il ritardo complessivo di 85 con cui l'opera finita era stata consegnata al Comune di Belluno ed ha dimesso sub doc. 6 i solleciti inviati alla subappaltatrice: e-mail 15/12/2020+e-mail 11/012/2020+e-mail 04/02/2021+e-mail 23/12/2020+e- mail 01/06/2021+e-mail 28/12/2020.
3. Costituendosi la convenuta opposta, preliminarmente, ha evidenziato che parte opponente aveva ammesso l'esistenza del credito azionato con il ricorso monitorio avendo chiesto di porre in compensazione tale credito con il proprio controcredito asseritamente vantato nei confronti di quindi, ha contestato la fondatezza del controcredito opposto in compensazione. CP_1
La convenuta ha rappresentato che:
- in data 01.12.2020 aveva sollecitato al D.L. Ing. l'emissione del primo Pt_1 CP_3 stato avanzamento lavori, facendo presente che “per completare l'appalto manca la realizzazione di alcune opere minori ...” (cfr. del 01.12.2020 - doc. 07). Secondo la convenuta tale Controparte_4 affermazione smentiva il lungo elenco di opere che sosteneva in che sarebbero state eseguite Pt_1 da in colpevole ritardo rispetto al termine ultimo di fine lavori (24.12.2020); CP_1
- in data 23.12.2020 aveva inviato ad una e-mail, in risposta a precedenti solleciti, CP_1 Pt_1 in cui aveva scrivetto che “da parte nostra (n.d.r.: si deve solo installare nr. 2 pensiline CP_1 per fermata bus e un porta biciclette e tale lavorazioni non comportano la chiusura dei lavori (n.d.r.:
l'impossibilità di chiudere i lavori) essendo arredo urbano e di completamento” (doc. 08).
- in pari data il 23.12.2020 aveva inviato e-mail con la quale aveva chiesto un incontro con Pt_1 il D.L. per il 28.12.2020 “per discutere la contabilità finale dei lavori in oggetto” (doc. 09), incontro che si era poi effettivamente tenuto il 28.12.2020;
- all'esito dell'incontro con mail dello stesso 28.12.2020 aveva comunicato ad Pt_1 CP_1 che “Mancano da parte vostra (n.d.r.: le pensiline, l'arredo urbano, l'impianto elettrico. CP_1
Se tali lavorazioni comporteranno una penale, l'importo vi verrà addebitato” (v. doc. 10).
Con riferimento a tale mail, la convenuta ha evidenziato che le opere indicate come ancora da completare non erano tutte quelle elencate in atto di citazione, con la precisazione che quanto all'impianto elettrico si trattava all'evidenza di un refuso posto che era incontestato che tali opere erano state subappaltate da ad altro soggetto (De FA BR s.r.l.): infatti non erano Pt_1 neppure comprese tra quelle oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Dalle comunicazioni sopra riportate scambiate tra le parti risultava che alla data stabilita per l'ultimazione dei lavori, aveva già completato quanto di sua competenza eccezion fatta per CP_1 la posa di due pensiline, di un portabiciclette, un cestino ed una panchina, opere non ostative alla chiusura dei lavori, circostanza evincibile dal certificato di ultimazione lavori redatto in data
19.03.2021 ove il D.L., Ing. aveva certificato che i lavori a tale data erano stati CP_3 ultimati ed aveva assegnato all'appaltatrice il termine di giorni 60 dalla data del verbale per il completamento di alcune lavorazioni “ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera” (v. doc. 03), tenuto conto che a quella data le pensiline erano già state posate e residuavano, appunto, solo la posa della panchina, del cestino e del portabiciclette.
In ogni caso, la convenuta ha eccepito che il ritardo nella realizzazione di tali opere era dipeso dalla mancata realizzazione da parte della attrice delle opere di propria competenza, pertanto non era imputabile ad CP_1
Infatti, alla data del 24.12.2020, prevista per la chiusura dei lavori, non erano state realizzate le opere, non di competenza della convenuta, relative all'illuminazione pubblica (“impianto elettrico”) ed alla segnaletica stradale (orizzontale e verticale), direttamente incidenti sulla sicurezza, funzionalità e utilizzo del percorso ciclo-pedonale ed il cui mancato completamento era stato perciò ostativo alla dichiarazione di fine lavori. Sul punto la convenuta ha evidenziato che il contratto di subappalto relativo all'intera illuminazione pubblica stipulato da con la ditta De FA BR s.r.l. era Pt_1 stato autorizzato dal Comune soltanto in data 21.12.2020 e cioè soli tre giorni prima della prevista fine dei lavori (doc. 11).
Quanto alla documentazione dimessa dalla attrice, la convenuta ha rappresentato che: - il Libretto delle Misure n. 1 (doc. 5c opponente) certificava le misure e quantità di opere eseguite alla data del 04.12.2020, vale a dire 20 giorni prima del termine contrattuale del 24.12.2020 (si veda la data riportata sotto a tutti i codici di classificazione delle opere – tranne l'ultimo che reca la data antecedente del 31.03.2020);
- il Libretto delle Misure n. 2 (doc. 5d opponente) recava, invece, la data del 21.05.2021 sia in calce che sotto a tutti i codici di classificazione delle opere, anche se i lavori erano già conclusi alla data del 19.03.2021, come certificato dallo stesso D.L. nell'apposito verbale (v. doc. 03), pertanto le maggiori opere di cui al Libretto n. 2 erano state eseguite nell'intervallo di tempo che era intercorso tra il 05.12.2020 e il 19.03.2021, tuttavia, analizzando solamente il suddetto Libretto non era possibile stabilire quali opere erano state realizzate in tempo utile (entro il 24.12.2020) e quali invece erano state poste in essere in ritardo.
Infine, ha contestato che l'attrice non aveva chiesto la sospensione dei lavori per causa di CP_1 forza maggiore in ragione delle condizioni climatiche avverse verificatesi nel mese di dicembre 2020, con fenomeni di precipitazioni nevose che avevano interessato l'area del cantiere, come da fotografie allegate sub doc 14.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale di Pordenone ha rigettato l'opposizione osservando, innanzitutto, che parte opponente, avendo chiesto di porre in compensazione la penale alla stessa applicata dal Comune di Belluno con il controcredito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, aveva ammesso l'esistenza del credito vantato da CP_1
Quanto al credito eccepito in compensazione, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa di
[...] essendo emerso dalle mail scambiate tra le parti che al 01.12.2020, a fronte del termine Parte_1 ultimo di fine lavori del 23.12.2020, la stessa opponente aveva dato atto che per completare l'appalto mancava solo la realizzazione di alcune opere minori, affermazione di per sé inconciliabile con il lungo elenco di opere menzionato in atto di citazione (doc. 7). Tali opere minori erano 2 pensiline per fermata bus ed un porta bicicletta, circostanza confermata da con la mail dimessa sub doc. Pt_1
10 inviata ad il giorno stesso in cui si era tenuto l'incontro tra le parti per discutere della CP_1 contabilità.
Ha, infine, osservato il Tribunale che l'irrilevanza del mancato completamento di tali opere rispetto alla penale applicata emergeva da certificato di ultimazione lavori redatto il 19.03.2021 (doc. 3 di entrambe le parti) con il quale il D.L. aveva certificato che i lavori a tale data risultavano ultimati ed aveva assegnato termine di 60 giorni per il completamento di alcune lavorazioni “ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera”, indicando tra tali opere espressamente la posa dell'arredo urbano (“panchina, cestino, stalli biciclette). Secondo il Tribunale era, pertanto, risultato accertato che i lavori non erano stati dichiarati conclusi alla data del 24.12.2020 a causa della omessa realizzazione delle opere relative all'impianto elettrico e della segnalatica stradale, non sub appaltate alla convenuta opposta.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
5.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c..
Parte appellante ha contestato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non contestato il credito azionato monitoriamente da atteso che aveva contestato che la penale Controparte_1 Parte_1 era stata applicata a causa del ritardo nella esecuzione delle opere da parte della appellata la quale, conseguentemente, non solo nulla avanzava, “bensì è addirittura debitrice dell'importo di €
12.680,10” e, per tale ragione, aveva chiesto pronunciarsi la risoluzione parziale per inadempimento del contratto di sub appalto e la condanna al risarcimento del danno cagionato “quantificato nella sopra indicata somma di € 12.680,10 … al netto della compensazione con il credito portato dalla fattura azionata monitoriamente”. Secondo l'appellante “la domanda di risoluzione parziale unitamente alla domanda di risarcimento, processualmente, escludono ab imis, la fondatezza della tesi sostenuta in sentenza con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”.
5.2. Sull'insussistenza e, comunque, sull'indimostrazione del credito azionato monitoriamente, fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ammissione delle istanze istruttorie pretermesse.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato che a fronte della contestazione d'inadempimento, non aveva fornito, come era proprio onere, la prova di avere eseguito esattamente e nei CP_1 termini previsti le opere contestate, essendosi limitata a produrre la fattura emessa per i corrispettivi asseritamente dovuti.
Secondo l'appellante l'irrogazione della penale da parte del Comune di Belluno per il ritardo di 85 giorni nella consegna delle opere dimostrava che non aveva adempiuto regolarmente alle CP_1 proprie obbligazioni.
L'appellante, a confutazione della tesi di per la quale i ritardi non le sarebbero ascrivibili CP_1
e, in ogni caso, anche se alla stessa ascrivibili, sarebbero di scarsa importanza, ha dedotto che:
a) tutte le opere sub appaltate ad erano preliminari e prodromiche a quelle di CP_1 Parte_1
[...]
b) la mancata realizzazione dei sostegni da parte di nel mese di novembre 2020 aveva CP_1 impedito fino a febbraio 2021 la realizzazione dell'impianto elettrico fuori terra da parte di Parte_1
[...] c) solo a maggio 2021 era stata realizzata la segnaletica di via Feltre, non potendo l'opera essere collaudata in assenza della segnaletica.
L'appellante ha concluso ribadendo che il ritardo accumulato nel completamento dei lavori oggetto dell'appalto era conseguenza esclusiva della condotta di CP_1
6. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
6.1. Sulla corretta applicazione del principio di non contestazione.
L'appellata ha dedotto che il residuo credito di euro 21.563,85 a saldo dei lavori subappaltati era stato riconosciuto dal la quale lo aveva portato in compensazione all'asserito Parte_1 controcredito da questa vantato nei confronti di per il danno costituto dalla irrogazione della CP_1 penale. Infatti, l'appellante aveva chiesto l'accertamento del danno, pari all'ammontare della penale, con conseguente condanna di al pagamento della somma di euro 12.680,10, determinata CP_1
“al netto della compensazione con il credito portato dalla fattura azionata monitoriamente”, senza contestare l'esecuzione dei lavori e la relativa quantificazione, ma solo un asserito ritardo nella esecuzione delle opere.
6.2. Sulla infondatezza della opposizione al decreto ingiuntivo.
Parte appellata ha ribadito quanto già esposto in primo grado in merito alla circostanza che le uniche opere non ancora realizzate alla data stabilita per la consegna dei lavori erano l'installazione di due pensiline, di un porta biciclette, di un cestino e di una panchina, opere definite “minori” dallo stesso
D.L. ing. opere la cui mancata realizzazione non era ostativa alla chiusura dei lavori, CP_5 circostanza che emergeva dal certificato di ultimazione lavori dd. 19.03.2021 nel quale il D.L. aveva certificato che a tale data i lavori erano stati ultimati ed aveva assegnato alla appaltatrice termine di giorni 60 per il completamento di alcune lavorazioni “ritenute di piccola entità e del tutto marginali
e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera” (v. doc. 3 fascicolo appellata).
Si trattava della posa della panchina, del cestino e del portabiciclette, atteso che nel frattempo le pensiline erano già state posate.
Tale circostanza dimostrava che se alla data del 24.12.2020 i lavori non erano stati dichiarati conclusi era perché a quella data non erano state eseguite le opere relative alla illuminazione pubblica
(“impianto elettrico”), alla segnaletica stradale e alla semina del manto erboso che non erano di competenza di CP_1
L'appellata ha, infine, precisato che solo nel febbraio 2021 l'aveva incaricata di eseguire il Pt_1 lievo di alcun pali dell'illuminazione della strada provinciale Via Prade, attività che l'appellata non avrebbe potuto eseguire prima atteso che solo in data 21.12.2020 il Comune aveva autorizzato il subappalto relativo alla sostituzione dei pali alla ditta FA BR. Fino a quando tale ditta non era stata pronta a sostituire i pali vecchi con quelli nuovi non avrebbe potuto procedere al lievo CP_1 perché, altrimenti, si sarebbe interrotto il pubblico servizio di illuminazione.
6.3. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ex art. 96, comma III, CP_1
c.p.c. rappresentando che da un lato aveva impugnato la sentenza nonostante avesse Parte_1 ammesso l'esistenza del credito azionato dall'appellata e, dall'altro, era consapevole di non avere subappaltato ad le opere relative alla illuminazione pubblica ed alla segnaletica stradale, la CP_1 cui mancata esecuzione aveva cagionato il ritardo e la conseguente applicazione della penale.
7. L'appello è infondato.
7.1. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che avendo eccepito in compensazione il proprio maggior Parte_1 credito verso quello azionato monitoriamente da avesse ammesso l'esistenza del credito CP_1 della controparte.
Secondo l'appellante tale conclusione era errata perché il Tribunale non aveva tenuto conto che attrice opponente, aveva proposto domanda riconvenzionale “recante: Parte_1
- richiesta di risoluzione parziale per inadempimento (connesso e conseguente al ritardo) del
Contratto di subappalto di data 19/09/2020 dimesso sub 4;
- condanna al risarcimento del danno cagionato, quantificato nella sopra indicata somma €
12.680,10 (dodicimilaseicentottottanta/10), al netto della compensazione con il credito portato dalla fattura azionata monitoriamente”.
La doglianza è infondata.
Con il ricorso monitorio aveva rappresentato di essere creditrice nei confronti di CP_1 Parte_1
“della residua somma di 21.563,85 euro, quale saldo dei lavori edili subappaltati da
[...] [...] ad e da quest'ultima eseguiti all'interno del cantiere in Comune di Controparte_2 Controparte_1
Belluno per la realizzazione di “Percorso ciclo pedonale Via Marsiglia – Via Prade – Via Feltre e parcheggio scambiatore”, giusto contratto di subappalto 19.09.2020 (doc. 2)”.
A fronte della richiesta di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, non ha Parte_1 contestato che la somma ingiunta non fosse quella concordata per le opere subbappaltate, né ha contestato che le opere sub appaltate fossero state eseguite solo in parte, avendo, invece lamentato che parte delle opere erano state eseguite in ritardo, con conseguente ritardo nella chiusura dei lavori, che ha imputato ad esclusiva responsabilità di chiedendo, pertanto, di Pt_1 CP_1 compensare la somma ingiunta con la penale irrogata dal Comune. Alla luce delle allegazioni difensive di parte attrice opponente è, pertanto, risultato pacifico che non aveva ancora provveduto al saldo del corrispettivo dovuto ad pari ad Parte_1 CP_1 euro 21.563,85: infatti, ha impostato il proprio sistema difensivo su argomentazioni Parte_1
(richiesta di compensazione dell'intero credito vantato da con un proprio asserito CP_1 controcredito) che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento del credito azionato monitoriamente da CP_1
7.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto le domande di risoluzione parziale del contratto di subappalto per inadempimento di CP_1
e di condanna della stessa al risarcimento del danno cagionato ad quantificato in Parte_1 euro 12.680,10, pari alla differenza dell'ammontare della penale di euro 34.243,95 per il ritardo nella chiusura dei lavori irrogata dal Comune di Belluno ad e la somma ingiunta Parte_1 monitoriamente di euro 21.563,85 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di subappalto.
L'appellante ha rappresentato che il ritardo di 85 giorni nella esecuzione delle opere, che aveva determinato l'applicazione della penale, era in toto ascrivibile ad In particolare, secondo CP_1 erano state eseguite in ritardo le opere indicate nel dettaglio in atto di citazione e Parte_1 nuovamente elencate in atto di appello da f. 44 a f. 70, “così come risultante dalle produzioni documentali di cui sub 5 (Cronoprogramma con proroghe approvate+2 S.A.L. approvato+libretto misure appalto e subappalto)”.
La doglianza è infondata.
In data 19.03.2021 il D.L. ing. aveva certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori, CP_3 dando atto che i lavori erano stati ultimati in ritardo rispetto alla data prevista del 24.12.2020. La
Corte osserva che tra la data del 24.12.2020 e quella del 19.03.2021 intercorrono 85 giorni, che è il ritardo contestato dal Comune alla ditta (v. certificato ultimazione lavori dimesso Parte_1 sub doc 3 da . Parte_1
Sempre nel certificato di ultimazione lavori l'ing. veva assegnato 60 giorni dalla data del CP_3 verbale “per il completamento delle seguenti lavorazioni: completamento segnaletica verticale in via Marisiga e alcune linee di quella orizzontale, raccordo ciclabile – terreno privato in via Marsiga verso mappali 198 e 713 foglio 90, posa panchina e cestino fermata autobus, ripristini asfalto verso via Col da Ren, posa stalli biclette parcheggio scambiatore, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera”. La Corte osserva che il ritardo nella esecuzione delle lavorazioni non ancora completate al 19.03.2021 non era stato ritenuto dal D.L. ostativo alla certificazione che in data 19.03.2021 i lavori erano stati ultimati e, conseguentemente, non aveva influito sulla quantificazione della penale applicata per il ritardo che è stata calcolata dal Comune in 85 giorni assumendo come data fine lavori il 19.03.2021, data in cui il d.l. aveva certificato la fine lavori.
Tanto premesso, la Corte osserva che ha dimostrato che alla data del 24.12.2020 CP_1 residuavano a suo carico esclusivamente la posa delle pensiline e di un porta biciclette, cioè opere di arredo urbano, che il D.L. nella certificazione di ultimazione lavori aveva ritenuto non ostative alla chiusura dei lavori in quanto “del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera”.
Infatti, dalla corrispondenza mail intercorsa tra le parti emerge che (si riportano i testi integrali delle mail, sottolineatura ed evidenziazione in grassetto della Corte):
a) in data 11.12.2020 ES aveva scritto: “La presente per sollecitare il completamento delle lavorazioni di vostra pertinenza facendo presente che i termini del contratto sono in scadenza e si manifesta il rischio concreto di pagare la penale per il ritardo” (doc. 6 ; Pt_1
b) in data 15.12.2020 ES aveva scitto: “Come da accordi telefonici si sollecita l'invio da parte
Vostra del cronoprogramma lavori e contestualmente si sollecita nuovamente la conclusione delle lavorazioni di Vostra competenza” (doc. 6 ; Pt_1
c) in data 23.12.2020 h. 11.24 aveva scritto: “In riferimento a pec del 18/12/2020 ed ai Pt_1 colloqui intercorsi, con la presente, siamo nuovamente a sollecitare il completamento delle lavorazioni di vostra competenza” (doc. 6 ; Pt_1
d) a tale mail alle ore 11.59 dello stesso giorno aveva risposto scrivendo: “Con la presente CP_1 si comunica che da parte nostra si deve installare solo nr. 2 pensiline per fermata bus e un porta biciclette e tale lavorazioni non comportano la chiusura dei lavori essendo arredo urbano e di completamento. Ad oggi non sono terminati i lavori di asfaltatura da parte vostra che come da programma erano previsti di finire i primi di dicembre, ad oggi ha fatto slittare per la seconda volta il nostro fornitore di segnaletica che ci solleva le perplessità nell'eseguire i lavori con il maltempo e il sale sull'asfalto. Quindi da parte nostra non ci riteniamo responsabili per eventuali ritardi nel cosegnare l'opera in oggetto” (doc. 6 ; Pt_1
e) in data 28.12.2021 aveva scritto: “con la presente si comunica che i lavori di asfaltatura Pt_1 sono terminati nei termini previsti con la DL. Mancano da parte vostra le pensiline, l'arredo urbano,
l'impianto elettrico. Se tali lavorazioni comporteranno una penale, l'importo vi verrà addebitato”
(doc. 6 ; Pt_1 - in data 04.02.2021 aveva scritto: “A seguito dell'incontro con il Rup e il Direttore Lavori avvenuto in data 03/02/2021 presso la sede del Comune di Belluno al quale era presente oltre alla scrivente anche il Vostro tecnico di riferimento per le opere a Voi subappaltate, si Parte_1 sollecita un rapido completamento delle lavorazioni rimanenti al fine di limitare per quanto possibile
l'onere della penale che si sta accumulando dal 24/12/2020, come sottolineato dal Rup Arch.
[...]
(doc. 6 . Per_1 Pt_1
La Corte osserva che, dopo una serie di mail di sollecito dal contenuto del tutto vago, con le quali si era limitata genericamente a sollecitare a terminare le opere di propria Parte_1 CP_1 competenza, con la mail dd. 28.12.2020, la prima dopo la scadenza del termine del 24.12.2020 per la consegna dei lavori al Comune, aveva contestato ad esclusivamente di non avere CP_1 provveduto alla posa delle pensiline e dell'arredo urbano (ovvero panchina, cestino e stalli biciclette), opere la cui mancata realizzazione come non aveva impedito la chiusura dei lavori al 19.03.2021, non l'avrebbe impedita al 24.12.2020, data ultima per la consegna tempestiva dei lavori.
Quanto al riferimento nella mail sempre del 28.12.2020 all'impianto elettrico, ha dimostrato CP_1 che si trattava di opera non di propria competenza, essendo tale lavorazione stata subappaltata ad altra ditta, l'impresa De FA BR s.r.l. – Impianti Elettrici, come da contratto di subappalto stipulato solo il 02.12.2020 dimesso da sub doc. 11. CP_1
Il contenuto delle mail sopra riportate smentisce anche l'allegazione di per la quale “la Pt_1 mancata realizzazione dei sostegni da parte dell' nel mese di novembre 2020, ha Controparte_1 impedito, fino a febbraio 2021 la realizzazione dell'impianto elettrico fuori terra da parte di
. Parte_1
Come già osservato, nelle mail di sollecito inviate da ad nel mese di dicembre, Pt_1 CP_1 quindi a ridosso della scandenza del termine ultimo per il completamento dei lavori, l'appellante non aveva mai fatto cenno alcuno alla lavorazione da ultimo citata.
Tenuto conto che la motivazione della sentenza di primo grado è stata integrata con alcune doverose precisazioni, non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata sollecitata da parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.00,00, in considerazione della soccombenza (valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, minimi per la fase di trattazione stante la limitata complessità, medi per fase decisoria per complessivi euro 4.888,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge). Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...] nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 222/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA on l'Avv. Giuseppe Polo Pardise del Foro di Roma;
Parte_1
- APPELLANTE-
CONTRO con l'Avv.to Marco Durigon del Foro di Treviso e l'Avv. Massimo Volpi del Controparte_1
Foro di Treviso;
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 388/2024 del 30.05.2024, emessa nel giudizio N. RG 17/2022.
Causa iscritta a ruolo il 01.07.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 01.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito
Previa riforma, nei limiti e termini di cui in parte narrativa, della Sentenza n. 388/2024, di data
30/05/2024, pubbl. il 30/05/2024, Resa dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento rubricato n.
17/2022 R.G. (Repert. n. 546/2024 del 30/05/2024), comunicata, a mezzo PEC, in data 30/05/2025, notificata in data 30/05/2024, che s'allega, accogliersi le conclusioni rassegnate all'udienza del
12/01/2024, d'aversi quivi per richiamate e trascritte e che, ad ogni buon conto, quivi si traspongono: contrariis reiectis:
a) nel merito, in principalità ed in subordine, anche in via riconvenzionale, come d'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 03/01/2022, che, ad aggio, si traspongono:
Nel merito, in principalità, anche in via riconvenzionale
Anche in via riconvenzionale, accertati i fatti tutti esposti in narrativa, previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del Decreto ingiuntivo n. 1091/2021, del
23/11/2021, di data 22/11/2021, reso dal Tribunale di Pordenone, nel contenzioso rubricato n.
2508/2021 R.G. (Giudice: dott. Francesco Tonon), notificato, a mezzo PEC, in data 26/11/2021, accertato e/o dichiarato e/o pronunciato l'inadempimento parziale della società Controparte_1 in relazione al Contratto di subappalto di data 19/09/2020 dimesso sub 4, operata ogni compensazione eventuale tra le reciproche opposte poste di debito-credito, dichiararsi che
l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata, condannandosi la società CP_1
a corrispondere alla società
[...] Parte_1
l'importo di € 12.680,10 (dodicimilaseicentottottanta/10), oltre interessi e maggior danno da
[...] svalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
Nel merito, in via subordinata, anche in via riconvenzionale
Anche in via riconvenzionale, accertati i fatti tutti esposti in narrativa, previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del Decreto ingiuntivo n. 1091/2021, del 23/11/2021, di data 22/11/2021, reso dal Tribunale di Pordenone, nel contenzioso rubricato n.
2508/2021 R.G. (Giudice: dott. Francesco Tonon), notificato, a mezzo PEC, in data 26/11/2021, determinarsi la minor somma dovuta all'Opposta, accertato e/o dichiarato e/o pronunciato
l'inadempimento parziale della società in relazione al Contratto di subappalto di Controparte_1 data 19/09/2020 dimesso sub 4, operata ogni compensazione eventuale tra le reciproche opposte poste di debito-credito, condannandosi la società a corrispondere alla società Controparte_1
l'importo di € 12.680,10 (dodicimilaseicentottottanta/10), oltre interessi Parte_1
e maggior danno da svalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, ovvero la diversa cifra ritenuta di giustizia, così come risultante in corso di causa.
Con rifusione di spese e compensi professionali;
b) in via istruttoria, come da Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di data 10/09/2022
(depositata telematicamente in data 12/09/2022), nonché – per quanto concerne la documentazione ivi acclusa – come d'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 03/01/2022.
Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria:
A) si dimette copia conforme telematica della Sentenza n. 388/2024, di data 30/05/2024, pubbl. il 30/05/2024, Resa dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento rubricato n. 17/2022 R.G. (Repert.
n. 546/2024 del 30/05/2024), comunicata, a mezzo PEC, in data 30/05/2025, notificata in data
30/05/2024;
B) si dimette fascicolo di parte telematico di primo grado Tribunale di Pordenone, nel contenzioso rubricato n. 17/2022 R.G.;
C) si chiede disporsi acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico di primo grado Tribunale di
Pordenone, nel contenzioso rubricato n. 17/2022 R.G.; D) riservato ogni mezzo.
Per parte appellata:
Nel merito: disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza avversa (anche formulata in via istruttoria), dichiararsi manifestamente infondato in fatto e in diritto o, comunque, respingersi l'appello proposto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 388/2024 del Tribunale di
Pordenone emessa in data 30.05.2024 e pubblicata in pari data;
condannare l'appellante al pagamento, a favore dell'appellata, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In via istruttoria:
Per mero scrupolo difensivo, e nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse ritenere operante nel caso di specie il principio di non contestazione in merito al credito vantato dall'appellata, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla Memoria ex art. 183, comma VI, n. 2,
c.p.c. datata 9.09.2022 depositata nell'interesse di Controparte_1
Ferma l'opposizione alle istanze istruttorie formulate in primo grado da per le Parte_1 ragioni tutte esposte nella Memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. datata 3.10.2022 depositata nell'interesse di si chiede, in caso di loro ammissione, l'abilitazione alla prova Controparte_1 contraria diretta sui capitoli avversari ed indiretta come dedotta nella suddetta Memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.
In ogni caso: spese e compensi professionali del presente grado d'appello integralmente rifusi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 1091 emesso dal Tribunale di Pordenone il 22.11.2021 ad è Parte_1 stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di euro € 21.563,85, quale saldo Controparte_1 dei lavori edili subappaltati da ad e da quest'ultima eseguiti Controparte_2 Controparte_1 all'interno del cantiere in Comune di Belluno per la realizzazione di “Percorso ciclo pedonale Via
Marsiglia – Via Prade – Via Feltre e parcheggio scambiatore”, giusto contratto di subappalto
19.09.2020, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, C.C. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché il pagamento della somma di 78,43 euro per spese notarile e delle spese della procedura liquidate in € 145,50 per anticipazioni ed € 675,00 per compenso, oltre spese generali,
IVA e CPA.
2. ha proposto opposizione al d.i. rappresentando che a causa del ritardo nella Parte_1 esecuzione da parte di delle opere sub appaltate il comune di Belluno, stazione appaltante, CP_1 aveva applicato alla attrice opponente la penale di euro 34.243,95, somma che ha Parte_1 eccepito in compensazione con conseguente richiesta di condanna di al pagamento della CP_1 differenza pari ad euro 12.680,10.
L'attrice da pag. 8 a pag. 34 ha elencato dettagliatamente le opere che la convenuta opposta non aveva eseguito secondo i tempo stabiliti, determinando il ritardo complessivo di 85 con cui l'opera finita era stata consegnata al Comune di Belluno ed ha dimesso sub doc. 6 i solleciti inviati alla subappaltatrice: e-mail 15/12/2020+e-mail 11/012/2020+e-mail 04/02/2021+e-mail 23/12/2020+e- mail 01/06/2021+e-mail 28/12/2020.
3. Costituendosi la convenuta opposta, preliminarmente, ha evidenziato che parte opponente aveva ammesso l'esistenza del credito azionato con il ricorso monitorio avendo chiesto di porre in compensazione tale credito con il proprio controcredito asseritamente vantato nei confronti di quindi, ha contestato la fondatezza del controcredito opposto in compensazione. CP_1
La convenuta ha rappresentato che:
- in data 01.12.2020 aveva sollecitato al D.L. Ing. l'emissione del primo Pt_1 CP_3 stato avanzamento lavori, facendo presente che “per completare l'appalto manca la realizzazione di alcune opere minori ...” (cfr. del 01.12.2020 - doc. 07). Secondo la convenuta tale Controparte_4 affermazione smentiva il lungo elenco di opere che sosteneva in che sarebbero state eseguite Pt_1 da in colpevole ritardo rispetto al termine ultimo di fine lavori (24.12.2020); CP_1
- in data 23.12.2020 aveva inviato ad una e-mail, in risposta a precedenti solleciti, CP_1 Pt_1 in cui aveva scrivetto che “da parte nostra (n.d.r.: si deve solo installare nr. 2 pensiline CP_1 per fermata bus e un porta biciclette e tale lavorazioni non comportano la chiusura dei lavori (n.d.r.:
l'impossibilità di chiudere i lavori) essendo arredo urbano e di completamento” (doc. 08).
- in pari data il 23.12.2020 aveva inviato e-mail con la quale aveva chiesto un incontro con Pt_1 il D.L. per il 28.12.2020 “per discutere la contabilità finale dei lavori in oggetto” (doc. 09), incontro che si era poi effettivamente tenuto il 28.12.2020;
- all'esito dell'incontro con mail dello stesso 28.12.2020 aveva comunicato ad Pt_1 CP_1 che “Mancano da parte vostra (n.d.r.: le pensiline, l'arredo urbano, l'impianto elettrico. CP_1
Se tali lavorazioni comporteranno una penale, l'importo vi verrà addebitato” (v. doc. 10).
Con riferimento a tale mail, la convenuta ha evidenziato che le opere indicate come ancora da completare non erano tutte quelle elencate in atto di citazione, con la precisazione che quanto all'impianto elettrico si trattava all'evidenza di un refuso posto che era incontestato che tali opere erano state subappaltate da ad altro soggetto (De FA BR s.r.l.): infatti non erano Pt_1 neppure comprese tra quelle oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Dalle comunicazioni sopra riportate scambiate tra le parti risultava che alla data stabilita per l'ultimazione dei lavori, aveva già completato quanto di sua competenza eccezion fatta per CP_1 la posa di due pensiline, di un portabiciclette, un cestino ed una panchina, opere non ostative alla chiusura dei lavori, circostanza evincibile dal certificato di ultimazione lavori redatto in data
19.03.2021 ove il D.L., Ing. aveva certificato che i lavori a tale data erano stati CP_3 ultimati ed aveva assegnato all'appaltatrice il termine di giorni 60 dalla data del verbale per il completamento di alcune lavorazioni “ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera” (v. doc. 03), tenuto conto che a quella data le pensiline erano già state posate e residuavano, appunto, solo la posa della panchina, del cestino e del portabiciclette.
In ogni caso, la convenuta ha eccepito che il ritardo nella realizzazione di tali opere era dipeso dalla mancata realizzazione da parte della attrice delle opere di propria competenza, pertanto non era imputabile ad CP_1
Infatti, alla data del 24.12.2020, prevista per la chiusura dei lavori, non erano state realizzate le opere, non di competenza della convenuta, relative all'illuminazione pubblica (“impianto elettrico”) ed alla segnaletica stradale (orizzontale e verticale), direttamente incidenti sulla sicurezza, funzionalità e utilizzo del percorso ciclo-pedonale ed il cui mancato completamento era stato perciò ostativo alla dichiarazione di fine lavori. Sul punto la convenuta ha evidenziato che il contratto di subappalto relativo all'intera illuminazione pubblica stipulato da con la ditta De FA BR s.r.l. era Pt_1 stato autorizzato dal Comune soltanto in data 21.12.2020 e cioè soli tre giorni prima della prevista fine dei lavori (doc. 11).
Quanto alla documentazione dimessa dalla attrice, la convenuta ha rappresentato che: - il Libretto delle Misure n. 1 (doc. 5c opponente) certificava le misure e quantità di opere eseguite alla data del 04.12.2020, vale a dire 20 giorni prima del termine contrattuale del 24.12.2020 (si veda la data riportata sotto a tutti i codici di classificazione delle opere – tranne l'ultimo che reca la data antecedente del 31.03.2020);
- il Libretto delle Misure n. 2 (doc. 5d opponente) recava, invece, la data del 21.05.2021 sia in calce che sotto a tutti i codici di classificazione delle opere, anche se i lavori erano già conclusi alla data del 19.03.2021, come certificato dallo stesso D.L. nell'apposito verbale (v. doc. 03), pertanto le maggiori opere di cui al Libretto n. 2 erano state eseguite nell'intervallo di tempo che era intercorso tra il 05.12.2020 e il 19.03.2021, tuttavia, analizzando solamente il suddetto Libretto non era possibile stabilire quali opere erano state realizzate in tempo utile (entro il 24.12.2020) e quali invece erano state poste in essere in ritardo.
Infine, ha contestato che l'attrice non aveva chiesto la sospensione dei lavori per causa di CP_1 forza maggiore in ragione delle condizioni climatiche avverse verificatesi nel mese di dicembre 2020, con fenomeni di precipitazioni nevose che avevano interessato l'area del cantiere, come da fotografie allegate sub doc 14.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale di Pordenone ha rigettato l'opposizione osservando, innanzitutto, che parte opponente, avendo chiesto di porre in compensazione la penale alla stessa applicata dal Comune di Belluno con il controcredito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, aveva ammesso l'esistenza del credito vantato da CP_1
Quanto al credito eccepito in compensazione, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa di
[...] essendo emerso dalle mail scambiate tra le parti che al 01.12.2020, a fronte del termine Parte_1 ultimo di fine lavori del 23.12.2020, la stessa opponente aveva dato atto che per completare l'appalto mancava solo la realizzazione di alcune opere minori, affermazione di per sé inconciliabile con il lungo elenco di opere menzionato in atto di citazione (doc. 7). Tali opere minori erano 2 pensiline per fermata bus ed un porta bicicletta, circostanza confermata da con la mail dimessa sub doc. Pt_1
10 inviata ad il giorno stesso in cui si era tenuto l'incontro tra le parti per discutere della CP_1 contabilità.
Ha, infine, osservato il Tribunale che l'irrilevanza del mancato completamento di tali opere rispetto alla penale applicata emergeva da certificato di ultimazione lavori redatto il 19.03.2021 (doc. 3 di entrambe le parti) con il quale il D.L. aveva certificato che i lavori a tale data risultavano ultimati ed aveva assegnato termine di 60 giorni per il completamento di alcune lavorazioni “ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera”, indicando tra tali opere espressamente la posa dell'arredo urbano (“panchina, cestino, stalli biciclette). Secondo il Tribunale era, pertanto, risultato accertato che i lavori non erano stati dichiarati conclusi alla data del 24.12.2020 a causa della omessa realizzazione delle opere relative all'impianto elettrico e della segnalatica stradale, non sub appaltate alla convenuta opposta.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
5.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c..
Parte appellante ha contestato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non contestato il credito azionato monitoriamente da atteso che aveva contestato che la penale Controparte_1 Parte_1 era stata applicata a causa del ritardo nella esecuzione delle opere da parte della appellata la quale, conseguentemente, non solo nulla avanzava, “bensì è addirittura debitrice dell'importo di €
12.680,10” e, per tale ragione, aveva chiesto pronunciarsi la risoluzione parziale per inadempimento del contratto di sub appalto e la condanna al risarcimento del danno cagionato “quantificato nella sopra indicata somma di € 12.680,10 … al netto della compensazione con il credito portato dalla fattura azionata monitoriamente”. Secondo l'appellante “la domanda di risoluzione parziale unitamente alla domanda di risarcimento, processualmente, escludono ab imis, la fondatezza della tesi sostenuta in sentenza con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”.
5.2. Sull'insussistenza e, comunque, sull'indimostrazione del credito azionato monitoriamente, fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ammissione delle istanze istruttorie pretermesse.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato che a fronte della contestazione d'inadempimento, non aveva fornito, come era proprio onere, la prova di avere eseguito esattamente e nei CP_1 termini previsti le opere contestate, essendosi limitata a produrre la fattura emessa per i corrispettivi asseritamente dovuti.
Secondo l'appellante l'irrogazione della penale da parte del Comune di Belluno per il ritardo di 85 giorni nella consegna delle opere dimostrava che non aveva adempiuto regolarmente alle CP_1 proprie obbligazioni.
L'appellante, a confutazione della tesi di per la quale i ritardi non le sarebbero ascrivibili CP_1
e, in ogni caso, anche se alla stessa ascrivibili, sarebbero di scarsa importanza, ha dedotto che:
a) tutte le opere sub appaltate ad erano preliminari e prodromiche a quelle di CP_1 Parte_1
[...]
b) la mancata realizzazione dei sostegni da parte di nel mese di novembre 2020 aveva CP_1 impedito fino a febbraio 2021 la realizzazione dell'impianto elettrico fuori terra da parte di Parte_1
[...] c) solo a maggio 2021 era stata realizzata la segnaletica di via Feltre, non potendo l'opera essere collaudata in assenza della segnaletica.
L'appellante ha concluso ribadendo che il ritardo accumulato nel completamento dei lavori oggetto dell'appalto era conseguenza esclusiva della condotta di CP_1
6. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
6.1. Sulla corretta applicazione del principio di non contestazione.
L'appellata ha dedotto che il residuo credito di euro 21.563,85 a saldo dei lavori subappaltati era stato riconosciuto dal la quale lo aveva portato in compensazione all'asserito Parte_1 controcredito da questa vantato nei confronti di per il danno costituto dalla irrogazione della CP_1 penale. Infatti, l'appellante aveva chiesto l'accertamento del danno, pari all'ammontare della penale, con conseguente condanna di al pagamento della somma di euro 12.680,10, determinata CP_1
“al netto della compensazione con il credito portato dalla fattura azionata monitoriamente”, senza contestare l'esecuzione dei lavori e la relativa quantificazione, ma solo un asserito ritardo nella esecuzione delle opere.
6.2. Sulla infondatezza della opposizione al decreto ingiuntivo.
Parte appellata ha ribadito quanto già esposto in primo grado in merito alla circostanza che le uniche opere non ancora realizzate alla data stabilita per la consegna dei lavori erano l'installazione di due pensiline, di un porta biciclette, di un cestino e di una panchina, opere definite “minori” dallo stesso
D.L. ing. opere la cui mancata realizzazione non era ostativa alla chiusura dei lavori, CP_5 circostanza che emergeva dal certificato di ultimazione lavori dd. 19.03.2021 nel quale il D.L. aveva certificato che a tale data i lavori erano stati ultimati ed aveva assegnato alla appaltatrice termine di giorni 60 per il completamento di alcune lavorazioni “ritenute di piccola entità e del tutto marginali
e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera” (v. doc. 3 fascicolo appellata).
Si trattava della posa della panchina, del cestino e del portabiciclette, atteso che nel frattempo le pensiline erano già state posate.
Tale circostanza dimostrava che se alla data del 24.12.2020 i lavori non erano stati dichiarati conclusi era perché a quella data non erano state eseguite le opere relative alla illuminazione pubblica
(“impianto elettrico”), alla segnaletica stradale e alla semina del manto erboso che non erano di competenza di CP_1
L'appellata ha, infine, precisato che solo nel febbraio 2021 l'aveva incaricata di eseguire il Pt_1 lievo di alcun pali dell'illuminazione della strada provinciale Via Prade, attività che l'appellata non avrebbe potuto eseguire prima atteso che solo in data 21.12.2020 il Comune aveva autorizzato il subappalto relativo alla sostituzione dei pali alla ditta FA BR. Fino a quando tale ditta non era stata pronta a sostituire i pali vecchi con quelli nuovi non avrebbe potuto procedere al lievo CP_1 perché, altrimenti, si sarebbe interrotto il pubblico servizio di illuminazione.
6.3. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ex art. 96, comma III, CP_1
c.p.c. rappresentando che da un lato aveva impugnato la sentenza nonostante avesse Parte_1 ammesso l'esistenza del credito azionato dall'appellata e, dall'altro, era consapevole di non avere subappaltato ad le opere relative alla illuminazione pubblica ed alla segnaletica stradale, la CP_1 cui mancata esecuzione aveva cagionato il ritardo e la conseguente applicazione della penale.
7. L'appello è infondato.
7.1. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che avendo eccepito in compensazione il proprio maggior Parte_1 credito verso quello azionato monitoriamente da avesse ammesso l'esistenza del credito CP_1 della controparte.
Secondo l'appellante tale conclusione era errata perché il Tribunale non aveva tenuto conto che attrice opponente, aveva proposto domanda riconvenzionale “recante: Parte_1
- richiesta di risoluzione parziale per inadempimento (connesso e conseguente al ritardo) del
Contratto di subappalto di data 19/09/2020 dimesso sub 4;
- condanna al risarcimento del danno cagionato, quantificato nella sopra indicata somma €
12.680,10 (dodicimilaseicentottottanta/10), al netto della compensazione con il credito portato dalla fattura azionata monitoriamente”.
La doglianza è infondata.
Con il ricorso monitorio aveva rappresentato di essere creditrice nei confronti di CP_1 Parte_1
“della residua somma di 21.563,85 euro, quale saldo dei lavori edili subappaltati da
[...] [...] ad e da quest'ultima eseguiti all'interno del cantiere in Comune di Controparte_2 Controparte_1
Belluno per la realizzazione di “Percorso ciclo pedonale Via Marsiglia – Via Prade – Via Feltre e parcheggio scambiatore”, giusto contratto di subappalto 19.09.2020 (doc. 2)”.
A fronte della richiesta di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, non ha Parte_1 contestato che la somma ingiunta non fosse quella concordata per le opere subbappaltate, né ha contestato che le opere sub appaltate fossero state eseguite solo in parte, avendo, invece lamentato che parte delle opere erano state eseguite in ritardo, con conseguente ritardo nella chiusura dei lavori, che ha imputato ad esclusiva responsabilità di chiedendo, pertanto, di Pt_1 CP_1 compensare la somma ingiunta con la penale irrogata dal Comune. Alla luce delle allegazioni difensive di parte attrice opponente è, pertanto, risultato pacifico che non aveva ancora provveduto al saldo del corrispettivo dovuto ad pari ad Parte_1 CP_1 euro 21.563,85: infatti, ha impostato il proprio sistema difensivo su argomentazioni Parte_1
(richiesta di compensazione dell'intero credito vantato da con un proprio asserito CP_1 controcredito) che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento del credito azionato monitoriamente da CP_1
7.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto le domande di risoluzione parziale del contratto di subappalto per inadempimento di CP_1
e di condanna della stessa al risarcimento del danno cagionato ad quantificato in Parte_1 euro 12.680,10, pari alla differenza dell'ammontare della penale di euro 34.243,95 per il ritardo nella chiusura dei lavori irrogata dal Comune di Belluno ad e la somma ingiunta Parte_1 monitoriamente di euro 21.563,85 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di subappalto.
L'appellante ha rappresentato che il ritardo di 85 giorni nella esecuzione delle opere, che aveva determinato l'applicazione della penale, era in toto ascrivibile ad In particolare, secondo CP_1 erano state eseguite in ritardo le opere indicate nel dettaglio in atto di citazione e Parte_1 nuovamente elencate in atto di appello da f. 44 a f. 70, “così come risultante dalle produzioni documentali di cui sub 5 (Cronoprogramma con proroghe approvate+2 S.A.L. approvato+libretto misure appalto e subappalto)”.
La doglianza è infondata.
In data 19.03.2021 il D.L. ing. aveva certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori, CP_3 dando atto che i lavori erano stati ultimati in ritardo rispetto alla data prevista del 24.12.2020. La
Corte osserva che tra la data del 24.12.2020 e quella del 19.03.2021 intercorrono 85 giorni, che è il ritardo contestato dal Comune alla ditta (v. certificato ultimazione lavori dimesso Parte_1 sub doc 3 da . Parte_1
Sempre nel certificato di ultimazione lavori l'ing. veva assegnato 60 giorni dalla data del CP_3 verbale “per il completamento delle seguenti lavorazioni: completamento segnaletica verticale in via Marisiga e alcune linee di quella orizzontale, raccordo ciclabile – terreno privato in via Marsiga verso mappali 198 e 713 foglio 90, posa panchina e cestino fermata autobus, ripristini asfalto verso via Col da Ren, posa stalli biclette parcheggio scambiatore, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera”. La Corte osserva che il ritardo nella esecuzione delle lavorazioni non ancora completate al 19.03.2021 non era stato ritenuto dal D.L. ostativo alla certificazione che in data 19.03.2021 i lavori erano stati ultimati e, conseguentemente, non aveva influito sulla quantificazione della penale applicata per il ritardo che è stata calcolata dal Comune in 85 giorni assumendo come data fine lavori il 19.03.2021, data in cui il d.l. aveva certificato la fine lavori.
Tanto premesso, la Corte osserva che ha dimostrato che alla data del 24.12.2020 CP_1 residuavano a suo carico esclusivamente la posa delle pensiline e di un porta biciclette, cioè opere di arredo urbano, che il D.L. nella certificazione di ultimazione lavori aveva ritenuto non ostative alla chiusura dei lavori in quanto “del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera”.
Infatti, dalla corrispondenza mail intercorsa tra le parti emerge che (si riportano i testi integrali delle mail, sottolineatura ed evidenziazione in grassetto della Corte):
a) in data 11.12.2020 ES aveva scritto: “La presente per sollecitare il completamento delle lavorazioni di vostra pertinenza facendo presente che i termini del contratto sono in scadenza e si manifesta il rischio concreto di pagare la penale per il ritardo” (doc. 6 ; Pt_1
b) in data 15.12.2020 ES aveva scitto: “Come da accordi telefonici si sollecita l'invio da parte
Vostra del cronoprogramma lavori e contestualmente si sollecita nuovamente la conclusione delle lavorazioni di Vostra competenza” (doc. 6 ; Pt_1
c) in data 23.12.2020 h. 11.24 aveva scritto: “In riferimento a pec del 18/12/2020 ed ai Pt_1 colloqui intercorsi, con la presente, siamo nuovamente a sollecitare il completamento delle lavorazioni di vostra competenza” (doc. 6 ; Pt_1
d) a tale mail alle ore 11.59 dello stesso giorno aveva risposto scrivendo: “Con la presente CP_1 si comunica che da parte nostra si deve installare solo nr. 2 pensiline per fermata bus e un porta biciclette e tale lavorazioni non comportano la chiusura dei lavori essendo arredo urbano e di completamento. Ad oggi non sono terminati i lavori di asfaltatura da parte vostra che come da programma erano previsti di finire i primi di dicembre, ad oggi ha fatto slittare per la seconda volta il nostro fornitore di segnaletica che ci solleva le perplessità nell'eseguire i lavori con il maltempo e il sale sull'asfalto. Quindi da parte nostra non ci riteniamo responsabili per eventuali ritardi nel cosegnare l'opera in oggetto” (doc. 6 ; Pt_1
e) in data 28.12.2021 aveva scritto: “con la presente si comunica che i lavori di asfaltatura Pt_1 sono terminati nei termini previsti con la DL. Mancano da parte vostra le pensiline, l'arredo urbano,
l'impianto elettrico. Se tali lavorazioni comporteranno una penale, l'importo vi verrà addebitato”
(doc. 6 ; Pt_1 - in data 04.02.2021 aveva scritto: “A seguito dell'incontro con il Rup e il Direttore Lavori avvenuto in data 03/02/2021 presso la sede del Comune di Belluno al quale era presente oltre alla scrivente anche il Vostro tecnico di riferimento per le opere a Voi subappaltate, si Parte_1 sollecita un rapido completamento delle lavorazioni rimanenti al fine di limitare per quanto possibile
l'onere della penale che si sta accumulando dal 24/12/2020, come sottolineato dal Rup Arch.
[...]
(doc. 6 . Per_1 Pt_1
La Corte osserva che, dopo una serie di mail di sollecito dal contenuto del tutto vago, con le quali si era limitata genericamente a sollecitare a terminare le opere di propria Parte_1 CP_1 competenza, con la mail dd. 28.12.2020, la prima dopo la scadenza del termine del 24.12.2020 per la consegna dei lavori al Comune, aveva contestato ad esclusivamente di non avere CP_1 provveduto alla posa delle pensiline e dell'arredo urbano (ovvero panchina, cestino e stalli biciclette), opere la cui mancata realizzazione come non aveva impedito la chiusura dei lavori al 19.03.2021, non l'avrebbe impedita al 24.12.2020, data ultima per la consegna tempestiva dei lavori.
Quanto al riferimento nella mail sempre del 28.12.2020 all'impianto elettrico, ha dimostrato CP_1 che si trattava di opera non di propria competenza, essendo tale lavorazione stata subappaltata ad altra ditta, l'impresa De FA BR s.r.l. – Impianti Elettrici, come da contratto di subappalto stipulato solo il 02.12.2020 dimesso da sub doc. 11. CP_1
Il contenuto delle mail sopra riportate smentisce anche l'allegazione di per la quale “la Pt_1 mancata realizzazione dei sostegni da parte dell' nel mese di novembre 2020, ha Controparte_1 impedito, fino a febbraio 2021 la realizzazione dell'impianto elettrico fuori terra da parte di
. Parte_1
Come già osservato, nelle mail di sollecito inviate da ad nel mese di dicembre, Pt_1 CP_1 quindi a ridosso della scandenza del termine ultimo per il completamento dei lavori, l'appellante non aveva mai fatto cenno alcuno alla lavorazione da ultimo citata.
Tenuto conto che la motivazione della sentenza di primo grado è stata integrata con alcune doverose precisazioni, non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata sollecitata da parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.00,00, in considerazione della soccombenza (valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, minimi per la fase di trattazione stante la limitata complessità, medi per fase decisoria per complessivi euro 4.888,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge). Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...] nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli