CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LL AR GA, Presidente
XERRA NICOLO', LA
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1711/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4409/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03B400807 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02G900252-2023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2051/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante insiste nell'accoglimento dell'appello, con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta e insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 in persona del socio successore della predetta società ed il sig.Ricorrente_1 in proprio hanno presentato appello per la riforma della sentenza n.4409/2024 ,pronunciata il 10/5/2024, dalla sezione quinta della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina con la quale quest'ultima ha respinto i ricorso , presentato dalla suddetta società ,per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TYX03B400807, emesso dall'Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno 2017.
L'Agenzia ha, con il suddetto avviso, accertato, a carico della società, una plusvalenza di euro 104.929,00
e reddito imponibile per euro 179.383,00 .
La società ha eccepito, in primo grado:
inesistenza dell'atto notificato a società estinta;
illegittimità dell'avviso per inesistenza del presupposto impositivo.
L'Ufficio ha, nella propria difesa ,ribadito la legittimità del proprio operato, specificando che l'estinzione della società determina un fenomeno successorio in quanto i rapporti facenti capo all'ente si trasferiscono ai soci e che, in ogni caso, la responsabilità patrimoniale dei soci persiste per un quinquennio dopo la cancellazione dal registro delle imprese
L'ADE ,poi,ha specificato che per l'anno in esame la società ha omesso di produrre la dichiarazione e che l'invito al contraddittorio ,inviato alla stessa, non ha avuto seguito non essendosi presentato nessuno per fornire chiarimento o documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di primo grado hanno respinto il ricorso della suddetta società reputando legittimo l'operato dell'Ufficio che ha accertato una plusvalenza ,prevista dall'art.86 del dpr 917/1986. La società appellante ha ,nel proprio appello, pur ribadendo le argomentazioni, già esposte in primo grado, precisato, con riguardo alla notifica dell'avviso contestato, che esso è stato notificato erroneamente , in data 9/9/2024, poiché intestato all'ex legale rappresentante della stessa Ricorrente_2 all'indirizzo personale di quest'ultimo senza tenere conto dell'intervenuta estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese.
La notifica per ritenersi valida doveva essere intestata alla Ricorrente_2 .società
estinta ;la Corte di Cassazione, basandosi su un principio, ormai consolidato, secondo il quale l'estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese ,determina un fenomeno di tipo successorio, con specifico riferimento alla notificazione degli avvisi o delle cartelle , ha ritenuto che allorquando dette notificazioni siano state eseguite successivamente all'estinzione della società ,per la loro validità è necessario che la relativa notifica sia intestata alla società estinta ed indirizzata presso l'indirizzo dell'ultima sede legale
(Cassaz. 9/1/2024 n.753; Cassaz. 5/11/2020 n.24793; Cassaz.23/5/2017 n.12953; Cassaz.28/12/2017
n.31037).
E' di tutta evidenza l'errore in cui è incorso l'Ufficio nell'intestare l'avviso all'ex legale rappresentante della società presso il domicilio di questi non anche alla Ricorrente_2 presso l'indirizzo dell'ultima sede.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione trentaduesima, con sentenza recente del
16/11/2021, collegandosi alla suddetta tendenza della Cassazione ,ha statuito che un atto tributario può essere emesso entro il quinquennio dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese ma esso non può costituire titolo nei confronti dell'ex liquidatore.
Da quanto esposto deriva l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento stante l'invalidità della sua intestazione e la non correttezza dell'indirizzo presso il quale l'avviso è stato recapitato, con la conseguenza che l'avviso debba considerarsi nullo.
L'Agenzia , riportandosi a quanto affermato in primo grado e rifacendosi alla sentenza appellata, non ha contestato la eccezione dell'appellante sulla nullità della notifica, peraltro considerata tale dalla giurisprudenza segnalata.
Questa Corte, pertanto, annulla l'avviso, accogliendo l'eccezione sollevata dalla Ricorrente_2; l'accoglimento della suddetta eccezione è assorbente di ogni altra.
Questa Corte annulla la sentenza di primo grado, accoglie l'appello della società appellante e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 7.000,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 16, riforma la sentenza impugnata e accoglie l'appello del contribuente. Spese liquidate come in motivazione.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LL AR GA, Presidente
XERRA NICOLO', LA
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1711/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4409/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03B400807 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02G900252-2023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2051/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante insiste nell'accoglimento dell'appello, con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta e insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 in persona del socio successore della predetta società ed il sig.Ricorrente_1 in proprio hanno presentato appello per la riforma della sentenza n.4409/2024 ,pronunciata il 10/5/2024, dalla sezione quinta della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina con la quale quest'ultima ha respinto i ricorso , presentato dalla suddetta società ,per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TYX03B400807, emesso dall'Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno 2017.
L'Agenzia ha, con il suddetto avviso, accertato, a carico della società, una plusvalenza di euro 104.929,00
e reddito imponibile per euro 179.383,00 .
La società ha eccepito, in primo grado:
inesistenza dell'atto notificato a società estinta;
illegittimità dell'avviso per inesistenza del presupposto impositivo.
L'Ufficio ha, nella propria difesa ,ribadito la legittimità del proprio operato, specificando che l'estinzione della società determina un fenomeno successorio in quanto i rapporti facenti capo all'ente si trasferiscono ai soci e che, in ogni caso, la responsabilità patrimoniale dei soci persiste per un quinquennio dopo la cancellazione dal registro delle imprese
L'ADE ,poi,ha specificato che per l'anno in esame la società ha omesso di produrre la dichiarazione e che l'invito al contraddittorio ,inviato alla stessa, non ha avuto seguito non essendosi presentato nessuno per fornire chiarimento o documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Giudici di primo grado hanno respinto il ricorso della suddetta società reputando legittimo l'operato dell'Ufficio che ha accertato una plusvalenza ,prevista dall'art.86 del dpr 917/1986. La società appellante ha ,nel proprio appello, pur ribadendo le argomentazioni, già esposte in primo grado, precisato, con riguardo alla notifica dell'avviso contestato, che esso è stato notificato erroneamente , in data 9/9/2024, poiché intestato all'ex legale rappresentante della stessa Ricorrente_2 all'indirizzo personale di quest'ultimo senza tenere conto dell'intervenuta estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese.
La notifica per ritenersi valida doveva essere intestata alla Ricorrente_2 .società
estinta ;la Corte di Cassazione, basandosi su un principio, ormai consolidato, secondo il quale l'estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese ,determina un fenomeno di tipo successorio, con specifico riferimento alla notificazione degli avvisi o delle cartelle , ha ritenuto che allorquando dette notificazioni siano state eseguite successivamente all'estinzione della società ,per la loro validità è necessario che la relativa notifica sia intestata alla società estinta ed indirizzata presso l'indirizzo dell'ultima sede legale
(Cassaz. 9/1/2024 n.753; Cassaz. 5/11/2020 n.24793; Cassaz.23/5/2017 n.12953; Cassaz.28/12/2017
n.31037).
E' di tutta evidenza l'errore in cui è incorso l'Ufficio nell'intestare l'avviso all'ex legale rappresentante della società presso il domicilio di questi non anche alla Ricorrente_2 presso l'indirizzo dell'ultima sede.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione trentaduesima, con sentenza recente del
16/11/2021, collegandosi alla suddetta tendenza della Cassazione ,ha statuito che un atto tributario può essere emesso entro il quinquennio dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese ma esso non può costituire titolo nei confronti dell'ex liquidatore.
Da quanto esposto deriva l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento stante l'invalidità della sua intestazione e la non correttezza dell'indirizzo presso il quale l'avviso è stato recapitato, con la conseguenza che l'avviso debba considerarsi nullo.
L'Agenzia , riportandosi a quanto affermato in primo grado e rifacendosi alla sentenza appellata, non ha contestato la eccezione dell'appellante sulla nullità della notifica, peraltro considerata tale dalla giurisprudenza segnalata.
Questa Corte, pertanto, annulla l'avviso, accogliendo l'eccezione sollevata dalla Ricorrente_2; l'accoglimento della suddetta eccezione è assorbente di ogni altra.
Questa Corte annulla la sentenza di primo grado, accoglie l'appello della società appellante e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 7.000,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 16, riforma la sentenza impugnata e accoglie l'appello del contribuente. Spese liquidate come in motivazione.