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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4555 /2023 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai
IGnori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4555 /2023 R.G promosso con ricorso depositato
da
, con l'avv. CRACCO LORENZA , come da Parte_1
mandato in atti;
contro
, con l'avv. MAZZONETTO NOEMI , come CP_1
da mandato in atti;
in punto: divorzio
Per parte ricorrente con note depositate il 11.12.24:
1
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
Sigg.ri e in data 16.09.2000, con atto Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rubano,
Anno 2000, n. 34, parte II, serie A;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1
collocamento paritario del figlio a settimane alterne presso ciascun genitore, da lunedì sera a lunedì sera;
la figlia , nelle more divenuta Per_2
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, resterà a vivere con la madre, potendo incontrare liberamente il padre;
3. Disporre che il figlio , fermo il collocamento a settimane Per_1
alterne, trascorra il Natale con il padre e Pasqua con la madre ad anni alterni e le altre feste secondo la settimana di pertinenza del genitore.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
4. Disporre che la casa coniugale rimanga assegnata alla IG.ra , Pt_1
ove continuerà ad abitare con i figli e;
Per_2 Per_1
5. Confermare a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 350,00 per la figlia e di euro 150 per il figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in essere dinanzi al Tribunale di
Padova;
6. Ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di effettuare le relative annotazioni.
7. Le parti riconoscono che nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di
Padova non accolga, totalmente o parzialmente, le condizioni così come precisamente concordate resta fermo tutto quanto dedotto, argomentato, eccepito e concluso nei rispettivi atti di causa.
2 8. Spese di lite integralmente compensate.
Per parte resistente con note depositate il 11.12.24:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
Sigg.ri e in data 16.09.2000, con atto Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rubano,
Anno 2000, n. 34, parte II, serie A;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1
collocamento paritario del figlio a settimane alterne presso ciascun genitore, da lunedì sera a lunedì sera;
la figlia , nelle more divenuta Per_2
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, resterà a vivere con la madre, potendo incontrare liberamente il padre;
3. Disporre che il figlio , fermo il collocamento a settimane Per_1
alterne, trascorra il Natale con il padre e Pasqua con la madre ad anni alterni e le altre feste secondo la settimana di pertinenza del genitore.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
4. Disporre che la casa coniugale rimanga assegnata alla IG.ra , Pt_1
ove continuerà ad abitare con i figli e;
Per_2 Per_1
5. Confermare a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 350,00 per la figlia e di euro 150 per il figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in essere dinanzi al Tribunale di
Padova;
6. Ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di effettuare le relative annotazioni.
3 7. Le parti riconoscono che nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di
Padova non accolga, totalmente o parzialmente, le condizioni così come precisamente concordate resta fermo tutto quanto dedotto, argomentato, eccepito e concluso nei rispettivi atti di causa.
8. Spese di lite integralmente compensate.
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 16/09/2000 in RUBANO
trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo
Comune nell'anno 2000, n. 34, parte II, serie A.
All'esito del giudizio di separazione, il Tribunale di Padova
omologava la separazione sull'accordo intervenuto alla udienza del 7.9.22.
In data 24.7.23, promuoveva, con ricorso notificato Parte_1
al IG. procedimento per la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto dai Sigg.ri e in data 16.09.2000, Parte_1 CP_1
con atto trascritto nei registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Rubano, Anno 200, n. 34, parte II, serie A;
2) In caso di opposizione, dichiarare la cessazione degli effetti civili
del matrimonio con sentenza parziale sullo status;
3) Ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di effettuare le
relative annotazioni;
4 4) Disporre che i figli e restino affidati in via Per_2 Per_1
condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il
quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione
della decisione. I genitori assumeranno di comune accordo le scelte
relative al conseguimento da parte dei figli della patente per motocicli, di
eventuali interventi chirurgici, piercing e tatuaggi.
5) Assegnare la casa coniugale sita in Rubano (PD), via Palù n 52 -
int. 4, in comproprietà tra le parti, alla madre, che ivi continuerà ad
abitare insieme ai figli;
6) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e Per_2
ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre. In ogni Per_1
caso, il padre potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: - il
fine settimana alternato dal giovedì, quando li andrà a prendere
personalmente a scuola, sino al lunedì mattina quando accompagnerà i
figli a scuola;
- nel fine settimana di spettanza della madre un
pernottamento infrasettimanale il mercoledì, dal doposcuola quando la
madre accompagnerà dal padre sino al mattino successivo Per_1
quando il padre lo accompagnerà a scuola;
- nel fine settimana di
spettanza della madre un pernottamento settimanale il giovedì, dal
doposcuola quando la madre accompagnerà dal padre sino al Per_2
mattino successivo quando il padre la accompagnerà a scuola;
Durante le
vacanze di Natale il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni con la
madre, il giorno di Natale o di Santo Stefano e una settimana dal 24 al 30
5 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze Pasquali il
padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni con la madre, il giorno di
Pasqua, dal giovedì sera precedente la domenica, o il Lunedì dell'Angelo
sino al martedì mattina successivo e metà delle vacanze. Durante le
vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli almeno tre settimane,
anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 marzo di
ogni anno. Due settimane verranno scelte dalla madre. Eventuali viaggi
fuori dal Paese di residenza e all'estero sono consentiti quando all'altro
genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con 10 giorni di
anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto,
indirizzo e numero di telefono. Quanto alle ulteriori festività e/o ponti
scolastici, i figli li trascorreranno con il genitore che è di turno in quel
momento. I genitori concorderanno inoltre di comune accordo altre
modalità di visita, compatibilmente agli impegni degli stessi ed in base
alle eIGenze dei figli.
7. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli Per_2
e con il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
dell'importo di € 800,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie agli stessi afferenti, come da
Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017
In subordine Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei
figli e con il versamento alla madre, entro il giorno 5 di Per_2 Per_1
ogni mese, dell'importo di € 700,00, annualmente rivalutabili secondo gli
indici Istat, oltre all'100% delle spese straordinarie agli stessi afferenti,
come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017.
6 In data 20.10.2023 si costituiva la parte convenuta, nulla opponendo all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente, ma formulando a sua volta le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto in Rubano in data 16/09/2020 dai Sig.ri e Parte_1 CP_1
con atto trascritto in data 19 settembre 2020 nei registri
[...]
dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 34, parte II, serie
A, anno 2000, ordinandosi ai competenti uffici le dovute trascrizioni e
annotazioni;
2) Disporre l'affidamento condiviso paritetico di e Per_2 Per_1
con domiciliazione a settimane alterne presso il padre e presso la madre. A
ciascuno dei genitori è riservata l'ordinaria amministrazione per il
periodo di tempo in cui i figli rimarranno presso l'uno o presso l'altro. I
giorni di vacanza e le festività saranno trascorsi con il padre negli anni
pari e con la madre negli anni dispari, suddividendo le festività natalizie
nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con il padre
e tre settimane con la madre, da concordarsi preventivamente entro
maggio.
3) Assegnare la casa coniugale sita in Rubano (PD), via Palù n. 52,
in comproprietà tra le parti, alla IG.ra che continuerà a Parte_1
risiedervi. Finché la casa familiare sarà in comproprietà di entrambi i
genitori nessun'altra persona al di fuori di e Parte_1 Parte_2
potrà risiedervi e/o abitarci a qualunque titolo;
Parte_3
7 4) Disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento
dei figli minori e e che le spese straordinarie che si Per_2 Per_1
rendano necessarie nell'interesse dei minori, previamente concordate e
documentate, siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
In subordine: - Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei
figli con versamento alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese,
dell'importo onnicomprensivo di € 150,00, da imputarsi in parti uguali ai
due figli, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra
Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 23.11.2023 comparivano entrambe le parti e il
Giudice esperiva inutilmente tentativo di conciliazione;
alla udienza del 30.11.23 venivano sentiti i minori.
All'esito della predetta udienza, in data 4.12.2023 il Giudice
emetteva ordinanza con provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., così stabilendo:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento
prevalente presso la madre per la figlia, come decreto di omologa della
separazione, con collocamento paritario a settimane alterne per il figlio, da
domenica sera a domenica sera;
2) assegna la casa coniugale alla IG.ra ove continuerà ad Pt_1
abitare con i figli minori;
3) conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con
effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo
al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 350,00 per la figlia e
8 di euro 150 per il figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in
essere dinanzi a questo Tribunale;
4) dispone che la figlia possa incontrare il padre e stare da lui quando
vuole; per il figlio, starà del padre a settimane alterne, Natale col padre e
Pasqua con la madre ad anni alterni, le altre feste secondo la settimana di
pertinenza del genitore.
5) Ferma la disciplina degli accompagnamenti a scuola già fissata in
sede di separazione.
6) Dispone l'intervento dei servizi sociali con presa in carico del
nucleo familiare nel suo complesso con compiti di vigilanza e supporto del
minore nel suo percorso scolastico nonchè dei genitori, affinchè
intraprendano un percorso di sostegno alla bigenitorialità, invitando i
servizi a relazionare sulla attività svolta e le problematiche riscontrate e
risolte con una relazione da depositarsi entro il 30.6.23
7) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
Il Tribunale pronunciava sentenza sullo Status di divorzio.
Dalla relazione effettuata dai Servizi Sociali del 18.06.2024,
emergeva che: la IG.ra pare ancora ipercoinvolta/dipendente, Pt_1
accorcia le distanze e quindi possono essere vissute come inquietanti e
violente certe affermazioni “colorite” e fuori luogo dall'ex-coniuge. Il IG.
pare ipocoinvolto/ evitante in maniera protettiva dal grande CP_1
dolore e angoscia etc. generati dalla inattesa e subita frattura familiare.
Ora egli sembra aver trovato un nuovo equilibrio e i giusti spazi per
l'accudimento e la relazione con entrambi i figli. Egli non riesce a
9 perdonare la per aver voluto la separazione, ma, come padre, Parte_4
appare fattivamente coinvolto e collaborante nella ricerca del benessere dei
due figli.
All'udienza del 11.07.2024 le parti tentavano inutilmente di consensualizzare le condizioni del divorzio, riportandosi poi ai rispettivi scritti;
quindi, il Giudice fissava per la decisione l'udienza cartolare del 12.12.24, concedendo i termini ex art. 473
bis 28 c.p.c.
Con istanza congiunta depositata in data 11.12.2024, le parti dichiaravano di volere ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra integralmente riportate, che sono identiche per entrambi i coniugi.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è già stato disposto con sentenza n. 2475 del 13.12.23; resta da decidere delle relative condizioni.
Orbene, la moglie ha denunciato alla udienza del 30.11.24 che il marito la avrebbe minacciata di morte parlando con i figli;
il marito ha spiegato che avrebbe solo cercato di spiegare ai figli che soffriva per la separazione, senza avere intenzione di profferire minacce.
Alla luce di quanto dedotto dalle parti e nella relazione dei servizi sociali e sopra riportato, è da ritenere che le asserite minacce non risultino provate, mentre, invece, il marito avrebbe detto che per lui la moglie è “come se fosse morta”, nel senso che
10 non ne voleva più sapere di lei, e i servizi sociali hanno sottolineato che vi è una presenza di area mentale protettiva nei confronti di agiti impulsivi, rappresentata dallo spazio della metafora.
Orbene, non risultando provate le dedotte violenze verbali, la condizioni del divorzio possono essere concordate tra i coniugi;
peraltro, il loro contenuto appare sostanzialmente conforme ai provvedimenti provvisori emessi da questo giudice e non appaiono modificare in modo rilevante il regime già in essere.
Le parti non chiedono prosegua l'attività dei Servizi Sociali
svolta a favore della loro famiglia, e, alla luce del contenuto della relazione, non se ne ravvisa neppure la necessità.
Pertanto, la causa può essere decisa come da dispositivo, alla luce delle conclusioni rese dalle parti in modo conforme tra loro.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto,
va preso atto delle stesse e va statuito in conformità
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara che la già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 16/09/2000 in RUBANO e trascritto
[...]
11 nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
anno 2000, n. 34, parte II, serie A, avvenga alle condizioni conformemente indicate dalle parti e sopra riportate;
2. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 28.1.25
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
12