Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 1822/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del giorno 27.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1822/2020 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Campi Elisa Parte_1
– ricorrente - contro
, rappr e difesa dall' avv Fernando Barbara Controparte_1
– resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.2.2020 esponeva: di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della con contratto a tempo Controparte_1 determinato a far data dal 28.2.2017 al 21.6.2019 con mansioni di
“apprendista magazziniere” e inquadramento nel V livello CCNL ME;
che le mansioni per cui era stato assunto riguardavano i rapporti con la clientela, lo stoccaggio delle merci relativo alla documentazione da verificare per la merce in arrivo, le fatture, il DDT, il registro carico/scarico, lo scontrino fiscale, la logistica del magazzino, il rifornimento degli scaffali di vendita;
che l' orario di lavoro previsto da contratto era di 30 ore settimanali suddiviso in 6 giorni lavorativi per
5 ore giornaliere dalle 8,30 alle 13,30; che il ricorrente, diversamente da quanto previsto nel contratto di assunzione, aveva lavorato a far data dal 28.2.2017 non solo di mattina ma anche di pomeriggio con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle
19,00 e il sabato dalle 8,00 alle 13,00; che sin dalla sua assunzione il ricorrente si era altresì occupato sia di mattina che di pomeriggio della
che in ragione delle modalità di espletamento dell' attività lavorativa aveva maturato un credito pari ad euro 18.482,59 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, saldo TFR calcolato sulla base della retribuzione prevista per un lavoratore di VII livello CCNL ME
(corrispondente al V livello Apprendista Magazziniere e applicato dal datore di lavoro in busta paga).
Ciò premesso, lamentando che le retribuzioni percepite fossero inferiori alle retribuzioni previste dal CCNL per i lavoratori del settore sulla base dell' orario lavorativo svolto e comunque insufficienti ai sensi dell' art
36 Cost ed evidenziando di non aver mai ricevuto il pagamento della giusta retribuzione a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima, saldo TFR deduceva di non aver percepito differenze stipendiali per complessive euro 18.482,59.
Sulla scorta di tanto, concludeva affinché il Tribunale condannasse parte resistente al pagamento delle differenze stipendiali suesposte oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva o, in subordine, al risarcimento del danno.
Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Con memoria di costituzione si costituiva la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenziava che la ricorrente aveva sempre svolto le mansioni di V livello del CCNl citato in qualità di apprendista per le quali era stata assunta nei limiti delle ore riportate in busta paga.
Istruita la causa in via documentale ed escussi i testimoni all'udienza odierna, previa discussione, il Tribunale decideva con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente domanda giudiziale devolve alla cognizione del Tribunale la questione, originata dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, relativa all' accertamento della sussistenza del diritto a percepire una serie di differenze retributive maturate nel periodo dal 28.02.2017 al
21.6.2019.
Tanto premesso ritiene il Tribunale- alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della prova testimoniale espletata- che la domanda meriti accoglimento nei limiti che seguono.
Espletata la prova testimoniale, i testi escussi hanno confermato in parte la prospettazione attorea. Il teste , dipendente della Testimone_1 Controparte_1 con mansioni amministrative da gennaio 2016 a maggio 2018, ha riferito “Ho lavorato con che è stato formalmente assunto a febbraio Parte_1
2017 e ha proseguito a lavorare anche quando io sono andata via sino a giugno 2019. Ciò so perché dopo maggio 2018 io ho lavorato in un altro negozio che si chiama Key Parks e, in quel periodo, si Parte_1 occupava di ritirare la merce da un punto di ritiro sulla strada per
Brindisi per rifornire sia il negozio della che il Controparte_1 negozio della Nel periodo in cui io ho lavorato con il Parte_2 ricorrente, si occupava dei rapporti con la clientela, dello Parte_1 stoccaggio del materiale (cioè sistemava la merce in arrivo all' interno del deposito), della preparazione del materiale (ivi inclusa la redazione di una bolla di consegna) che metteva in un furgoncino e consegnava al cliente. Verificava la merce in arrivo. Seguiva tutto il ciclo delle merci
e il rifornimento del magazzino e si occupava della vendita(…) Confermo che il ricorrente ha osservato l' orario di cui al capitolo 5 del ricorso per tutto il periodo che ha lavorato con lui;
per il periodo successivo al maggio 2018 posso dire che il ricorrente lavorava con certezza nel pomeriggio allorchè si occupava di ritirare la merce da Brindisi per la
e in tale occasione, ci faceva il favore di passare dalla Controparte_1 per lasciare la merce anche a noi. Confermo il capitolo 6 e 7 Parte_2 del ricorso(…) Tutti i dipendenti osservavano lo stesso orario del Pt_1
(v. deposizione del teste al verbale di udienza del Testimone_1
26.10.2023)”.
Il teste titolare di autofficina, ha confermato Testimone_2
“Conosco perché nel periodo dal 2017 al 2019 mi recavo Parte_1 presso il negozio della per acquistare i ricambi. Mi Controparte_1 recavo presso la circa 2-3 volte al giorno in quanto la Controparte_1 mia officina si trovava a due isolati di distanza. Il ricorrente si occupava dei rapporti con la clientela, in particolare io chiedevo degli autoricambi
e se c' erano mi venivano consegnati. Sul capitolo 5 del ricorso posso dire che il ricorrente dal febbraio 2017 sino a giugno 2019 lavorava tutti
i giorni dal lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, ed il sabato soltanto la mattina. Non so dire con precisione l' orario che osservava il ricorrente. Posso solo dire che io mi recavo al negozio la mattina alle ore 10 circa oppure il pomeriggio alle ore 17,00 e in quegli orari vedevo sempre il ricorrente(…) Per quanto mi riguarda, con una frequenza di circa 2 o 3 volte a settimana il veniva a Parte_1 consegnarmi la merce direttamente in officina (v. deposizione del teste
al verbale di udienza del 26.10.2023)”. Testimone_2
Anche il teste titolare di officina, ha aggiunto Testimone_3
”Conosco le parti perché ho un' officina vicino al negozio di parte resistente. Gli orari di apertura del negozio erano i Controparte_1 seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 e tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 19,00. Non so se il negozio era aperto anche il sabato. Non so dire con precisione gli orari di lavoro del ricorrente.
Preciso che con riferimento ai miei rapporti con il negozio della resistente a volte mi recavo io nel pomeriggio presso il negozio della per prendere i ricambi che mi servivano e altre volte Controparte_1 veniva (sia di mattina che di pomeriggio) il (oppure altri Pt_1 dipendenti) a portarmi i pezzi. Quando mi recavo al negozio della resistente di pomeriggio a volte vedevo il ricorrente e altre volte no.
Suppongo che quando non lo vedevo lo stesso si trovava in giro per fare consegne. Confermo il capitolo 6 del ricorso”(v deposizione del teste al verbale di udienza del 17.10.2024). Testimone_3
Infine sono stati escussi i testi , Testimone_4 Testimone_5
e , clienti della resistente, i quali hanno confermato di Testimone_6 essersi recati nel negozio della resistente nelle ore pomeridiane e di aver visto il ricorrente intento al lavoro (v deposizione del teste al verbale di udienza del 7.11.2022 e dei testi Testimone_4 Tes_6
e al verbale di udienza del 20.10.2022).
[...] Testimone_5
Poco rilevante appare infine la deposizione del teste Testimone_7 avendo lo stesso precisato di non conoscere il nome dei dipendenti che lavoravano per la resistente.
Come emerge chiaramente dalla prova l' odierno ricorrente, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 28.02.2017 al
21.06.2019 e con orario lavorativo quantomeno pari ad un orario lavorativo ordinario a tempo pieno di 40 ore settimanali.
Ed invero a fronte di un orario contrattuale di 30 ore settimanali tutti i testimoni hanno confermato che il ricorrente svolgeva attività lavorativa anche tutti i pomeriggi (laddove il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti prevedeva una prestazione lavorativa di 30 ore settimanali da prestare la mattina), mentre il teste ha riferito che Testimone_1 quantomeno per il periodo dal 28.2.2017 al maggio 2018 la ricorrente aveva osservato l' orario indicato in ricorso. L' attendibilità dei testi escussi può essere affermata valorizzando la conformità tra le reciproche deposizioni.
In definitiva, dalle risultanze delle testimonianze acquisite unitamente alla documentazione allegata (v contratto individuale di lavoro della ricorrente allegato) appare provata la sussistenza di un rapporto di lavoro, per il periodo dal 28.2.2017 al 21 giugno 2019 per un orario quantomeno pari a quaranta ore settimanali.
In riferimento all' orario di lavoro occorre invero osservare che le prove testimoniali acquisite non consentono di confermare lo svolgimento di attività lavorativa per un tempo superiore a 40 ore settimanali, dovendosi pertanto ritenere non spettanti le ulteriori somme reclamate a titolo di lavoro straordinario.
Va premesso che l'onere della prova in ordine allo svolgimento di un orario superiore a quello ordinario grava integralmente sul prestatore di lavoro. Tale onere, inoltre, va assolto in maniera ancor più rigorosa in tema di lavoro straordinario, poiché non può ritenersi sufficiente la prova dell'an (cioè di aver svolto, genericamente, lavoro straordinario) ma occorre altresì la dimostrazione della collocazione cronologica delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, onde poter ricostruire con puntualità la prestazione resa (giurisprudenza pacifica nell'escludere che il giudice possa ovviare alla carenza probatoria facendo ricorso a valutazioni equitative).
Nel caso in esame i testi escussi non hanno fornito una prova sufficiente dello svolgimento di lavoro straordinario atteso che la deposizione del teste (collega di secondo la quale il Testimone_1 Parte_1 ricorrente nel periodo dal 28.2.2017 al maggio 2018 avrebbe svolto l' orario indicato in ricorso è stata confermata solo in parte dagli altri testi escussi i quali hanno comunque riferito che il ricorrente svolgeva attività lavorativa tutti i giorni sia di mattina che di pomeriggio, sicchè non è possibile ritenere con certezza che il ricorrente svolgesse continuativamente lavoro straordinario.
°°°°°°
Parte convenuta è pertanto tenuta al pagamento delle differenze retributive richieste a titolo di retribuzione ordinaria per un lavoratore full time nonché a titolo di saldo TFR, tredicesima mensilità, quattordicesima.
In ordine al quantum richiesto, ricordando che l' onere della prova circa l' avvenuto pagamento della retribuzione incombe in capo al datore di lavoro e sottolineando che nel caso di specie non vi è alcuna risultanza documentale attestante il pagamento di somme maggiori di quelle ammesse come percepite dalla ricorrente nei conteggi allegati, le spettanze dovute possono essere facilmente calcolate prendendo come riferimento la retribuzione prevista dal CCNl “ME” direttamente applicato al contratto di lavoro in oggetto (cfr contratto individuale di lavoro allegato)con riferimento ad un lavoratore di VII livello per un orario di lavoro full time (la retribuzione per un lavoratore full time inquadrato nel VII livello CCNL ME è pari ad euro 1255,6 mensili dal 28.2.2017 al 1.8.2017, euro 1272,27 mensili dal 1.8.2017 al 1.3.2018, euro 1283,38 dal 1.3.2018 al 21.6.2019 come emerge dalle tabelle retributive sub allegato 6 agli atti di parte ricorrente).
La retribuzione ordinaria maturata dal ricorrente per il periodo dal
28.2.2017 al 21.6.2019 sarà pari ad euro 35.717,97 [euro 6278,00 (euro
1255,6 x 5 mesi)+ euro 8905,89 (euro 1272,27 x 7 mesi) + euro 20.534,08
(euro 1283,38 x 16 mesi)= 35.717,97].
La tredicesima mensilità e la quattordicesima saranno ciascuna pari ad euro 2968,63 (euro 1272,27+euro 1272,27+ euro 424,09 = 2968,63).
Il TFR sarà pari ad euro 3085,57 (totale retribuzione ordinaria euro
35.717,97+ tredicesima 2968,63 + quattordicesima 2968,63 = 41.655,23 :
13,5 = euro 3085,57 TFR).
Dall' importo complessivamente dovuto al ricorrente (comprensivo di TFR) pari ad euro 44.740,8 (euro 35.717,97 diff ordinarie + euro 2968,63 tredicesima + euro 2968,63 quattordicesima + euro 3085,57 TFR = 44.740,8) vanno detratti gli importi di euro 24.439,8 (a titolo di differenze retributive ordinarie percepite come da conteggi), di euro 1704,84 (a titolo di tredicesima percepita come da conteggi) e di euro 1130,30 (a titolo di acconto TFR ammesso come percepito dal ricorrente). va quindi condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma di euro 17.465,86 comprensiva di TFR (euro 44.740,8 totale dovuto comprensivo di TFR - 24.439,8 differenze retributive ordinarie percepite - 1704,84 tredicesima percepita - 1130,30 acconto TFR percepito = 17.465,86) oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
°°°°°°°
Va infine rigettata la domanda di regolarizzazione contributiva stante l' assenza in giudizio dell , contraddittore necessario. CP_2
Sul punto si richiama la condivisibile sentenza della Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2014, n. 19398) laddove ha rilevato che L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio
l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
È del pari noto che la giurisprudenza è poi mutata in corso di giudizio,
a decorrere dall'anno 2020 con la sentenza n 8956/20 (e tante conformi successive), in cui si è ritenuto l contraddittore necessario con CP_2 conseguente necessità di chiamata in giudizio ex art 102 cpc.
Tuttavia nella specie una eventuale chiamata in giudizio dell CP_2 sarebbe stata inutiliter data essendo comunque decorso alla data odierna il termine di prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi senza che il ricorrente abbia citato in giudizio l' atteso che il CP_2 rapporto di lavoro per cui è giudizio è cessato in data 21.6.2019.
Tanto comporta il rigetto di tale capo di domanda.
*
Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, vanno poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza con distrazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.2.2020 da contro così decide: Parte_1 Controparte_1
a)– Accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara tenuto e condanna
[...]
a pagare in favore della ricorrente la somma di euro Controparte_1
17.465,86 -oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla maturazione del credito al soddisfo.
c) – Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 27.3.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Cost