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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 3128/2025
TRA
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/06/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per , e l'avv. VITALE Parte_1 Parte_3 Parte_2
SALVATORE, che esibisce originale notificato. Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di CP_1
ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia
[...]
l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE Parte_1 C.F._1
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 2/B C/O ST. LEG. MAURO MILANO, presso il difensore avv. VITALE SALVATORE
MARCO LEPORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE C.F._2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI N. 2/B - STUDIO MAURO - 29129 MILANO, presso il difensore avv. VITALE SALVATORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE Parte_2 C.F._3
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA B CELLINI N 2/B - STUDIO MAURO 20129 MILANO, presso il difensore avv. VITALE SALVATORE
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
, e subentrati nella veste di locatori alla Parte_2 Parte_1 Parte_3
Immobiliare Nord Natimbo S.r.l. nel contratto di locazione stipulato da quest'ultima in data
25 novembre 2021 con decorrenza 1 dicembre 2021 con la conduttrice Controparte_1
avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Carlo Imbonati n. 78 per averlo acquistato in data 3 luglio 2024, con ricorso ex art. 447bis c.p.c. chiedeva di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) legge 431/98 ai fini del diniego alla prima scadenza esercitata dai ricorrenti in forza di disdetta comunicata a mezzo di raccomandata consegnata a mani l'8 ottobre 2024 nella quale manifestavano la volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla lettera a) dell'art. 3 della legge n. 431/1998 e, dunque, di non rinnovare il contratto di locazione alla prima scadenza per voler destinare l'immobile a uso abitativo del padre di e di e per l'effetto dichiarare risolto il contratto Parte_2 Parte_1
di locazione alla data del 30 novembre 2025.
La conduttrice , ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
La domanda di , e deve trovare Parte_2 Parte_1 Parte_3
accoglimento.
Risulta documentalmente che i ricorrenti - subentrati nella veste di locatori alla Immobiliare
Nord Natimbo S.r.l. nel contratto di locazione stipulato da quest'ultima in data 25 novembre
2021 con decorrenza 1 dicembre 2021 con la conduttrice (cfr. doc. 2) Controparte_1
avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Carlo Imbonati n. 78 per averlo acquistato in data 3 luglio 2024 (cfr. doc 1) - abbia dato comunicazione alla conduttrice della propria volontà di non voler rinnovare il contratto alla prima scadenza per adibire l'immobile ad abitazione del padre di e di nel rispetto del termine Parte_2 Parte_1 semestrale previsto dall'art. 3 della legge n. 431/1998, giusta raccomandata a mani dell'8 ottobre 2024 per la scadenza del 31 novembre 2025 (cfr. doc. 3).
Detta enunciazione risulta idonea a garantire la finalità di tutela del conduttore che sorregge l'imposizione legislativa di indicazione del motivo, finalità che è quella di mettere il conduttore medesimo nella condizione di valutare la realizzabilità dell'intento manifestato e di verificare, anche successivamente alla cessazione del rapporto locativo, l'effettiva messa in
3 atto dell'intendimento che il locatore ha dichiarato, in modo da potersi avvalere degli strumenti di tutela previsti dall'art. 31 L 392/78.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, infatti, “affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art.
3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità” (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25808, conforme Cass. n. sez. III Civile, sentenza 30 maggio – 18 luglio 2013, n. 17577).
Dall'accertamento della validità della disdetta consegue la dichiarazione che il contratto di locazione per cui è causa cesserà alla data del 30 novembre 2025.
Tenuto conto della scadenza del contratto e della data della disdetta, la data della esecuzione del rilascio ai sensi dell'art. 56 l. n. 392/78 viene indicata nel 31 dicembre 2025.
La spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile in funzione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Arianna Chiarentin definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) accertata la validità della disdetta, dichiara che il contratto di locazione in essere tra le parti avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Carlo Imbonati n. 78 avrà scadenza alla data del 30 novembre 2025;
2) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 31 dicembre 2025;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_2
, e liquidate in € 76,00 per spese documentate
[...] Parte_1 Parte_3
ed € 3.900,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al
4 verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 12/06/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
5