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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 794/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Riccardo De Vito Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 794 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente tra: promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in SINISCOLA alla Via XI Febbraio n. 1, presso lo studio dell'Avv. ROSSANA MELE,
c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per la C.F._2
separazione dei coniugi ricorrente contro
, c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in SINISCOLA alla Via Roma n. 55, presso lo studio dell'Avv. LUISA MARIA
TA TA, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4
in calce alla memoria difensiva resistente e con l'intervento del
1 r.g. n. 794/2021
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
intervenuto per legge
Conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente (come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e
confermate all'udienza del 17.10.2024):
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) accertato che i coniugi, oramai da anni, hanno raggiunto una reciproca indipendenza economica,
dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) revocare la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della IGnora CP_1
;
[...]
4) disporre che la casa coniugale, sita in Siniscola nella Via Indipendenza n. 29, venga assegnata in
via esclusiva alla sig.ra che si farà carico di volturare, a suo nome, il contratto di Controparte_1
locazione e tutte le utenze;
5) autorizzando e/o ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione ed
annotazione nei pubblici registri;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori come per legge.
Nell'interesse della resistente (come rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co VI cpc e confermate all'udienza del 17.10.2024):
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
- Assegnare la casa coniugale, sita in Siniscola alla Via Indipendenza n. 29, alla IG.ra CP_1
, che ne usufruisce in modo esclusivo dalla data della separazione di fatto.
[...]
- Prevedere a carico del IG. la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di Parte_1
mantenimento a favore della IG.ra , o in quella maggiore o minore somma che Controparte_1
verrà determinata dal Giudice, rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai e impiegati.
2 r.g. n. 794/2021
- Ordinare all'ente previdenziale il pagamento diretto, a favore della IG.ra , Controparte_1
dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG. . Parte_1
- Addebitare la separazione al IG. in considerazione del suo comportamento Parte_1
contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Si esprime parere favorevole alla separazione dei coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 8.7.2021, ha chiesto la separazione dalla coniuge Parte_1
, esponendo quanto segue: i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Comune di Bagnolo in Piano (RE), il 16.09.1978 (atto n. 3 p. I - anno 1978 registrato presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di Bagnolo in Piano) e fissato la residenza coniugale in Siniscola Via
Indipendenza n. 29, in un immobile concesso in locazione dall' , sede di Nuoro;
dall'unione CP_2
coniugale sono nate quattro figlie, e oramai maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
economicamente indipendenti;
i rapporti tra i coniugi si sono via via deteriorati, tanto che da oltre dieci anni i coniugi vivono separati e non sussiste alcuna possibilità di riconciliazione.
In particolare, dopo esser stato mandato via di casa dalla , il ricorrente vive in una casa, CP_1
dallo stesso risistemata nel corso degli anni grazie ad un prestito di € 16.660,00 contratto con Banco
SA SA AO, mentre la resistente ha continuato a vivere nella casa coniugale, con gli arredi acquistati dal ricorrente.
Il ricorrente ha allegato che oggi è pensionato e che percepisce una pensione di € 460,28 mensili mentre la presta attività lavorativa di babysitter, presso la figlia, in favore dei propri nipoti. CP_1
In definitiva, l' ha chiesto, oltre alla separazione, anche di accertare che nulla è dovuto a titolo Pt_1
di assegno di mantenimento e di assegnare la casa familiare in via esclusiva alla , CP_1
obbligandola alla voltura delle utenze.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 16.11.2021, contestando le difese
3 r.g. n. 794/2021
del ricorrente sia in punto di fatto che di diritto e, a sua volta, allegando che: le continue liti che avevano portato alla separazione di fatto dei coniugi erano ascrivibili all'infedeltà dell' che Pt_1
aveva intrapreso una relazione extra coniugale con l'attuale compagna;
di non percepire alcun reddito,
fatta eccezione per saltuari lavori di pulizie e di far ricorso all'aiuto economico delle figlie per i bisogni primari e di aver vissuto in ristrettezze economiche anche in costanza di matrimonio a causa delle scarse risorse messe a disposizione dall' per la famiglia. Pt_1
La resistente ha anche rappresentato di aver onorato, con l'aiuto delle figlie, i debiti di 3.066,13 euro per canoni insoluti relativi alla locazione dell'alloggio popolare e di 1.235,84 euro per canoni idrici insoluti, risalenti al tempo in cui ancora i coniugi vivevano insieme.
La ha allegato che le figlie ancora la aiutano a sostenere il pagamento del canone locatizio. CP_1
La resistente ha affermato, altresì, che: l' ha prodotto soltanto l'offerta di prestito da parte Pt_1
della Banca, pertanto, manca la prova dell'effettivo impegno nella restituzione delle somme da parte del ricorrente;
che egli, dal novembre 2021, percepisce una pensione di € 630,43 e, verosimilmente,
anche indennità per il lavoro svolto in Belgio prima del matrimonio, oltre a contributi e premi dall'AGEA in relazione ad alcuni appezzamenti di terreno di cui è comproprietario.
La convenuta ha chiesto oltre alla separazione, in via riconvenzionale, la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, l'addebito della separazione al marito e l'assegnazione in via esclusiva della casa familiare.
3. Le parti non hanno raggiunto un accordo conciliativo in sede di udienza presidenziale e sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti con l'ordinanza del g. 11.1.2022.
Le parti hanno, quindi, depositato le rispettive memorie integrative e v'è stato lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'esame dei documenti depositati dalle parti, mediante la prova orale ammessa con l'ordinanza del 17.3.2023 e mediante le indagini della Guardia di Finanza sulla situazione economica dell' . Pt_1
All'udienza del 20.6.2023 è stato sentito il teste;
all'udienza del 23.11.2023, sono Testimone_1
4 r.g. n. 794/2021
state sentite le testi e e, all'udienza del 25.1.2024, è stato sentito il Testimone_2 Testimone_3
teste . Con provvedimento del 30.1.2024, è stato sollecitato il deposito Testimone_4
della relazione da parte della Guardia di Finanza che vi ha provveduto in data 14.2.2024. All'udienza del 17.10.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini 190
c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e la resistente anche delle memorie di replica.
***
4. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
È pacifico che le parti vivano separate di fatto da oltre dieci anni. Inoltre, le parti, durante questo giudizio, non si sono riconciliate e hanno insistito per la domanda di separazione.
Alla luce di questi elementi di fatto, occorre ritener provato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ne consegue che il Tribunale deve dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
5. La convenuta ha avanzato tempestiva domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito allegando che questi l'ha tradita durante il matrimonio poiché «quando ancora viveva nella
casa coniugale ha intrapreso una relazione extraconiugale con la sua attuale compagna che lo
portava a stare fuori di casa per settimane, salvo poi farvi ritorno giusto il tempo di usufruire di
docce e abiti puliti» e che ha fatto mancare alla moglie e alla famiglia la propria assistenza materiale:
«già nel corso della convivenza la IG.ra era costretta a vivere in ristrettezza economiche CP_1
in quanto il IG. stabiliva preventivamente quanto la moglie avrebbe dovuto spendere Pt_1
settimanalmente per le necessità familiari senza concedere alcuna eccezione», tanto che la famiglia aveva accumulato debiti per il pagamento del canone dell'alloggio popolare e per il pagamento della fornitura idrica.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha specificamente negato i fatti allegati dalla moglie a fondamento della domanda di addebito e ha, di contro, affermato, quale fatto impeditivo, che fu la
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moglie a cacciarlo di casa in maniera ingiustificata e che la crisi della convivenza è dovuta al carattere possessivo, autoritario e irascibile della moglie che, pure, l'aveva tradito.
La convenuta ha chiamato a testimoniare i testi , figlia delle parti, e Testimone_3 Testimone_4
, suo fratello.
[...]
La teste ha confermato il capitolo 1 (Vero che il IG. intraprese una Testimone_3 Parte_1
relazione extraconiugale quando ancora viveva con la moglie?), ha confermato il capitolo 3 (Vero
che quando ancora viveva con la signora , il signor trascorreva anche diverse CP_1 Pt_1
settimane senza rientrare nella casa coniugale?), precisando che all'epoca viveva con i genitori. Sul
capitolo 4, ha specificato che il padre non se ne andò via di casa nel 2010 ma nel 2007 e che da allora ha fatto mancare gli aiuti economici. Sul capitolo 2 del ricorrente, sul quale è stata sentita a prova contraria, ha precisato che il padre se ne andò definitivamente di casa nel 2007 e che, da prima del
2007, la madre aveva scoperto il tradimento tanto che i genitori vivevano da separati in casa e che la madre dormiva nella sala.
Sempre a prova contraria, la teste ha confermato che fu la madre a cacciare di casa il padre, Pt_1
che non è assolutamente vero che fino al 2010 l' consegnava alla moglie tutti i proventi del Pt_1
suo lavoro e, sul capitolo 4 del resistente («vero che durante la vita matrimoniale, la gestione
economica, ivi compreso: il pagamento delle tasse e bollette, nonché, la spesa per la famiglia erano
compiti svolti dalla sig.ra essendo l' , di professione muratore, dedito a CP_1 Parte_1
lavoro»), ha riferito che il padre dava alla madre 100 euro con i quali la donna faceva quello che poteva.
Il teste ha riferito, sul capitolo 1 della resistente, di aver visto l' insieme a CP_1 Pt_1 Per_5
di mano nella mano ad una festa paesana. Sul capitolo 2 (Vero che quando ancora viveva con Tes_2
la signora , fu lo stesso signor a presentare come sua compagna la signora con la CP_1 Pt_1
quale ancora oggi convive?), egli ha riferito un giorno, in un bar, l' presentò la come Pt_1 Tes_2
sua compagna e che ciò risale al periodo in cui i coniugi si stavano lasciando. Il teste ha precisato di non poter dire se egli avesse una relazione «prima del matrimonio».
6 r.g. n. 794/2021
Il ricorrente ha chiamato a testimoniare , suo nipote, e sua Testimone_1 Testimone_2
cognata.
ha confermato che la TE cacciò di casa l' . In proposito, il teste ha Testimone_1 Pt_1
riferito che lavorava insieme ad e che un giorno, mentre tornavano dal lavoro lei Parte_1
non gli aprì la porta e che così accadde anche in altri giorni.
Il teste ha confermato che la aveva adibito a propria camera da letto la sala da pranzo dal CP_1
2008 sino al 2010, quando l' venne cacciato dalla casa familiare. Il teste ha precisato di essere Pt_1
entrato a casa dello zio e di aver visto che la sala era adibita a camera da letto.
Sul capitolo 3 del ricorrente (vero che il sig. durante la vita coniugale, ed in ogni caso fino Pt_1
al 2010, allorquando, il sig. è stato cacciato dall'abitazione familiare, ha sempre provveduto Pt_1
a consegnare alla moglie tutti i proventi del proprio lavoro), il teste ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza per averla vista in quanto lo zio gli pagava lo stipendio e poi dava i soldi alla moglie. Il teste, infine, ha confermato il capitolo 4) del ricorrente.
La teste è stata sentita a prova contraria diretta sui capitoli ammessi della convenuta. Testimone_2
La teste, dunque, ha negato il capitolo 1 e, sul capitolo 2, ha precisato di frequentare l' e che Pt_1
lui non ha avuto nessuna donna e nessuna convivenza. La teste ha negato che l' trascorresse Pt_1
anche diverse settimane senza rientrare a casa. La teste ha precisato che andava a prendere il caffè a casa del cognato e che lui non è mai mancato da casa e stava sia con la moglie che con i figli.
La teste ha dichiarato di non conoscere la circostanza di cui al capitolo 4 ma che la moglie aveva cacciato di casa il marito nel 2010, dicendogli che se non fosse andato via di casa avrebbe chiamato i carabinieri.
Dal complessivo esame delle testimonianze, si ritiene provato che l' avesse intrapreso una Pt_1
relazione extraconiugale durante la vita matrimoniale.
Ora le parti sono concordi nell'individuare nel 2010, circa, la data in cui la cacciò di casa CP_1
il marito. La teste ha, tuttavia, specificato che il padre lasciò definitivamente la casa Testimone_3
coniugale non nel 2010 ma nel 2007.
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Che fu la moglie a mandar via dalla casa coniugale il marito è circostanza confermata dai testi
[...]
, e . Tes_3 Testimone_1 Testimone_2
La teste , che, in quegli anni, viveva nella casa familiare, ha dichiarato che durante il Testimone_3
matrimonio il padre aveva tradito la madre con un'altra donna. Ha precisato che la madre aveva scoperto che il padre la tradiva già da prima del 2007 e che per questa ragione si spostò a dormire nella sala da pranzo. La teste ha anche precisato che prima del 2007 le figlie fecero una lettera per riappacificare i genitori ma che nel 2007 il padre se ne andò definitivamente. La teste ha, inoltre,
riferito che il padre stava lontano dalla casa coniugale anche per delle settimane.
La teste è stata precisa e vivendo nella casa familiare (cfr. anche certificato storico Testimone_3
di residenza) ed essendo ormai grande -nel 2007 aveva venticinque anni- aveva la possibilità di vivere in prima persona le vicende relative al rapporto fra i genitori.
La circostanza che la dormisse nella sala da pranzo è stata pure confermata anche dal teste CP_1
. Testimone_1
Il teste , in risposta al capitolo 1, ha dichiarato di aver visto l' mano nella mano con CP_1 Pt_1
di ad una festa paesana, ma non ha precisato la collocazione temporale dell'episodio. Per_5 Tes_2
Ha inoltre riferito di aver visto l' in un bar che presentava come sua attuale Pt_1 Controparte_3
compagna. Dal senso complessivo della risposta sul capitolo 2, si evince che il teste non è in grado di affermare che l' avesse una relazione con la durante il matrimonio ma che Pt_1 Tes_2
l'episodio risale, comunque, al periodo in cui il cognato e la sorella si stavano per lasciare.
Dunque, è provato, sulla base delle dichiarazioni della teste , che si ritiene attendibile, che il Pt_1
padre avesse una relazione extraconiugale durante la vita matrimoniale.
Tale dichiarazione è riscontrata da ulteriori fatti indiziari che corroborano l'allegazione della convenuta. Occorre, infatti, considerare le seguenti circostanze: che la dopo aver scoperto CP_1
il tradimento si spostò a dormire nella sala da pranzo (il fatto che ella dormisse nella sala da pranzo
è confermato anche dal teste ), che la cacciò di casa il marito (fatto Testimone_1 CP_1
confermato da tre testi) e che il teste abbia visto in pubblico l' con di CP_1 Pt_1 Per_5
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mano nella mano e che egli l'abbia presentata come sua compagna in un bar nel periodo in cui Tes_2
i coniugi si stavano per separare.
La teste non risulta attendibile perché, rispetto alla teste , ha riferito Testimone_2 Testimone_3
circostanze meno precise e dettagliate, limitandosi a negare, per quel che qui interessa, i capi 1 e 2.
Inoltre, v'è da considerare che la teste viveva nella casa familiare mentre la teste la Pt_1 Tes_2
frequentava “per prendere il caffè”.
Più in generale non è attendibile la linea difensiva dell' il quale ha allegato che anche la Pt_1
moglie lo tradì senza offrire alcuna prova sul fatto e che la moglie lo cacciò di casa senza specificare quale fu la causa scatenante di una vicenda così grave (egli si è limitato a far riferimento al carattere dispotico e irascibile della moglie).
Sul piano giuridico, si osserva che l'aver cacciato di casa il marito, nel caso di specie, non costituisce un comportamento contrario ai doveri del matrimonio perché si tratta di un comportamento giustificato dal tradimento coniugale e dalle lunghe assenze del marito dalla casa familiare che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del
14/08/2015, massimata: «in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a
giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati,
attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la
preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale»). Si precisa, inoltre, che, ai fini dell'esclusione del nesso causale fra la violazione del dovere di fedeltà e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rileva l'eventuale tolleranza dell'infedeltà per un certo periodo di tempo (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 25966 del 02/09/2022).
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In definitiva, si ritiene provata la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte di Pt_1
e si ritiene che tale condotta, unitamente alle assenze dalla casa familiare, abbia determinato
[...]
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Si addebita, pertanto, la separazione al ricorrente.
6. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di pagamento dell'assegno di mantenimento,
l'art. 156, co. 1 e 2, c.c. prescrive: «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio
del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è
necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale
somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato».
Di recente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, in ordine all'an dell'assegno separativo, che
«in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita
tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti
compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri,
deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta
a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi
fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in
grado di procurarsi da solo» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025) e ancora: «in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento
spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile
parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi
non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri
elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio,
immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi
occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le
indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 1,
10 r.g. n. 794/2021
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024). Occorre precisare, inoltre, che deve tenersi conto del tenore di vita potenzialmente goduto dal coniuge durante il matrimonio e non del tenore di vita inferiore subito o tollerato dal coniuge debole (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004, massimata:
«condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile
la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di
mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di
una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della
adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle
potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento
condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non
assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Peraltro, benché la separazione
determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto
godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo
riguardo allo 'standard' di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche
dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in
termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative
per il futuro».)
Sulla scorta di queste indicazioni e tenuto conto che l'onere della prova grava sulla convenuta richiedente, occorre, innanzi tutto, rilevare che l' non ha nemmeno chiesto di addebitare la Pt_1
separazione alla moglie.
In seconda battuta, occorre determinare il tenore di vita matrimoniale potenziale.
Le parti si sono sposate nel 1978 in Emilia-Romagna in regime di comunione dei beni e, poi, sono tornate a vivere in Sardegna, hanno convissuto in un alloggio popolare sino al 2007, anno in cui v'è
stata la separazione di fatto dei coniugi, i quali hanno continuato a vivere da separati, in diverse dimore, senza una disciplina giuridica della separazione, sino ai provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati in data 11.1.2022.
11 r.g. n. 794/2021
La coppia ha mantenuto quattro figlie ormai maggiorenni e autosufficienti (fatto allegato dal ricorrente e non contestato).
Durante la vita matrimoniale, la , invece, faceva le pulizie presso un'abitazione (fatto CP_1
riferito nell'interrogatorio libero dell' e non contestato) Pt_1
Durante la vita matrimoniale l' svolgeva la professione di muratore (fatto pacifico). Il teste Pt_1
ha riferito che lavorava con lo zio che gli pagava lo stipendio sicché, Testimone_1
verosimilmente, l'attività di muratore era svolta in maniera autonoma.
Dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge che, durante la vita matrimoniale, il ricorrente è
risultato intestatario di ben sette diversi autoveicoli, che nel 1996 ha ceduto diritti reali su un immobile e che nel 1999 è stata registrata in suo favore una denuncia di successione.
La coppia viveva in un alloggio popolare di proprietà di CP_2
Dall'esame testimoniale della teste è emerso che il nucleo familiare dipendeva dagli apporti Pt_1
di danaro del padre e che quest'ultimo dava circa cento euro alla moglie (la teste, tuttavia, non ha specificato con che cadenza).
Verso la fine della convivenza familiare, inoltre, erano maturati dei debiti per canoni di locazione e canoni idrici insoluti, in relazione all'alloggio popolare, che la ha sanato con l'aiuto CP_1
economico delle figlie (docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
non è contestato,
infine, che i debiti siano stati sanati grazie agli apporti delle figlie).
Occorre, poi, considerare il periodo, di quasi 18 anni, successivo alla separazione di fatto avvenuta nel 2007.
L' ha ristrutturato un'abitazione a Posada di cui è proprietario esclusivo e nella quale vive. Pt_1
Nel 2009 risulta aver acquistato un immobile a Posada (cfr. relazione della Guardia di Finanza) e dal
2019 risulta intestatario di una Fiat Doblò.
La ha continuato a vivere nell'alloggio popolare ex casa familiare. CP_1
12 r.g. n. 794/2021
In questo periodo la ha verosimilmente continuato a svolgere dei lavoretti saltuari (pulizie) CP_1
e, comunque, è stata aiutata economicamente dalle figlie (cfr. interrogatorio libero della e CP_1
dichiarazione di sostentamento allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato)
In definitiva, il tenore di vita potenziale della durante il matrimonio non era certamente CP_1
elevato ma neanche molto basso perché occorre tener presente che il marito era muratore autonomo,
che la coppia ha comunque mantenuto quattro figlie e che godeva di un alloggio con canone di locazione agevolato. Il tenore di vita della moglie è peggiorato negli anni successivi al 2007, a seguito della separazione di fatto, tenuto anche conto dei debiti di cui ai docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta.
Va evidenziato, altresì, che la ha subito un tenore di vita più basso di quello potenziale CP_1
durante la convivenza matrimoniale come emerge dalla testimonianza della figlia.
A questo punto, bisogna verificare se la abbia adeguati redditi propri per mantenere il CP_1
tenore di vita potenziale goduto durante il matrimonio.
In sede di interrogatorio libero, la ha dichiarato di svolgere saltuariamente qualche CP_1
lavoretto (pulizie) e di essere aiutata dalla tre figlie, specialmente dalla figlia . Per_3
È provato che il canone per la locazione dell'alloggio popolare sia sceso dai 200 euro iniziali ai 25
euro mensili attuali (comunicazione Area del 3.5.2022 prodotta dal ricorrente). La , inoltre, CP_1
non è titolare di beni immobili.
È provato che nel 2022 per 18 mesi la ha percepito il reddito di cittadinanza con un reddito CP_1
netto di circa 600 euro mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi del 2023 e documentazione INPS da cui si evince anche che la signora non ha percepito il reddito di cittadinanza nel 2020 e nel 2021).
Occorre considerare, tuttavia, che la misura del reddito di cittadinanza è stata abrogata a partire dal
31.12.2023.
Alla luce di questi dati, è necessario riconoscere alla un contributo a carico del marito, CP_1
coerente con la situazione economica di quest'ultimo, che le consenta, in via tendenziale, di
13 r.g. n. 794/2021
mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio che risulta leggermente superiore a quello attualmente goduto.
La situazione economica complessiva dell' , di anni settantuno, è manifestamente migliore di Pt_1
quella della . CP_1
Egli ha una casa di proprietà nel comune di Posada (dalla relazione della guardia di Finanza emerge che egli ha acquistato un immobile a Posada nel 2009, chiaro indice di capacità di spesa) e ha dei terreni in comproprietà con i suoi nove fratelli (cfr. relazione della Guardia di Finanza). La quota a lui attribuibile ammonta a circa un ettaro e mezzo (cfr. interrogatorio libero dell' ). Pt_1
Egli gode di un reddito da pensione di circa 730 euro netti mensili, considerando l'effetto della tredicesima (cfr. dichiarazione dei redditi per il 2021 di cui alla relazione della guardia di Finanza da cui si desume che egli percepisce un assegno sociale).
Dall'esame dell'estratto conto parziale depositato dall' , risultano alcuni versamenti di Pt_1
contanti.
Dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge che l' ha un solo conto corrente con Banca Pt_1
SA SA AO (quello di cui ha prodotto gli estratti parziali) e che, sempre con Banca SA, ha un finanziamento chiuso e uno ancora attivo, oltre ad una carta bancomat. Il ricorrente ha effettuato tre operazioni extraconto presso il Banco di Sardegna.
Quanto alle spese ricorrenti, egli ha documentato la rata di un finanziamento pari a circa 192,00 euro mensili (cfr. piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento) e il pagamento mensile di un premio assicurativo di 44,50 euro (estratto conto parziale agosto 2011-novembre 2011 e condizioni economiche polizza). L' , inoltre, nel 2019, aveva un debito di oltre 3.000 euro con Pt_1
l'Inps.
In definitiva, valutata la situazione economica dell'obbligato e quanto necessario alla per CP_1
mantenere il tenore di vita matrimoniale, si ritiene congruo commisurare in 100,00 euro mensili l'assegno di mantenimento in favore della che l' è tenuto a pagare entro il 5 di CP_1 Pt_1
14 r.g. n. 794/2021
ogni mese, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI. L'assegno è dovuto fin dal deposito della comparsa di costituzione e risposta.
6.1. La convenuta ha chiesto l'ordine di pagamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento ma sia in memoria integrativa che in prima memoria si è limitata a chiedere l'ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo senza allegare specificamente e comprovare quale sarebbe l'inadempimento che giustifica il pagamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento.
La domanda dev'essere, dunque, rigettata.
7. Il ricorrente ha chiesto di «disporre che la casa coniugale, sita in Siniscola nella Via Indipendenza
n. 29, venga assegnata in via esclusiva alla sig.ra che si farà carico di volturare, Controparte_1
a suo nome, il contratto di locazione e tutte le utenze» ma non ha chiarito in alcun modo quale sia la
causa petendi di questa domanda che, risulta, pertanto improponibile (Cass. civ. Sez. Un. 8077/2012).
8. La resistente in via riconvenzionale ha chiesto: «assegnare la casa coniugale, sita in Siniscola alla
Via Indipendenza n. 29, alla IG.ra , che ne usufruisce in modo esclusivo dalla data Controparte_1
della separazione di fatto».
Interpretando la domanda come domanda di assegnazione della casa familiare, si ritiene che la domanda vada rigettata.
È pacifico, infatti, che la non conviva con figli minorenni o maggiorenni non autonomi CP_1
economicamente (cfr. anche stato di famiglia della ). CP_1
9. Il ricorrente è risultato prevalentemente soccombente mentre sono state rigettate le domande riconvenzionali di assegnazione della casa familiare e di ordine di pagamento diretto da parte del terzo. Occorre, quindi, compensare per 1/5 le spese di lite a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
Considerato il valore indeterminabile della causa, applicati i minimi tariffari in considerazione della bassa complessità della causa alla luce dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 55/2014, si liquidano in favore dell'Erario, visto che la è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al netto della CP_1
compensazione, € 3.047,2, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, a titolo d'onorari d'avvocato.
15 r.g. n. 794/2021
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. pronuncia la separazione giudiziale tra , nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...], il [...], matrimonio iscritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Bagnolo in Piano (RE), atto n. 3 p. I - anno 1978 registrato presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Bagnolo in Piano, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2. addebita la separazione giudiziale ad;
Parte_1
3. dispone che paghi a , entro il 5 di ogni mese, a far data dal Parte_1 Controparte_1
deposito della comparsa di costituzione e risposta, la somma di 100,00 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI;
4. rigetta la richiesta di ordine di pagamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento;
5. dichiara improponibile la domanda con cui il ricorrente ha chiesto di «disporre che la casa
coniugale, sita in Siniscola nella Via Indipendenza n. 29, venga assegnata in via esclusiva alla sig.ra
che si farà carico di volturare, a suo nome, il contratto di locazione e tutte le Controparte_1
utenze»;
6. rigetta la domanda riconvenzionale di assegnazione della casa familiare;
7. condanna a pagare all'Erario le spese di lite che liquida in € 3.047,2, oltre 15% Parte_1
per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, a titolo d'onorari d'avvocato.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
30/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Riccardo De Vito Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 794 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente tra: promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in SINISCOLA alla Via XI Febbraio n. 1, presso lo studio dell'Avv. ROSSANA MELE,
c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per la C.F._2
separazione dei coniugi ricorrente contro
, c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in SINISCOLA alla Via Roma n. 55, presso lo studio dell'Avv. LUISA MARIA
TA TA, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4
in calce alla memoria difensiva resistente e con l'intervento del
1 r.g. n. 794/2021
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
intervenuto per legge
Conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente (come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e
confermate all'udienza del 17.10.2024):
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) accertato che i coniugi, oramai da anni, hanno raggiunto una reciproca indipendenza economica,
dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) revocare la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della IGnora CP_1
;
[...]
4) disporre che la casa coniugale, sita in Siniscola nella Via Indipendenza n. 29, venga assegnata in
via esclusiva alla sig.ra che si farà carico di volturare, a suo nome, il contratto di Controparte_1
locazione e tutte le utenze;
5) autorizzando e/o ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione ed
annotazione nei pubblici registri;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori come per legge.
Nell'interesse della resistente (come rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co VI cpc e confermate all'udienza del 17.10.2024):
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
- Assegnare la casa coniugale, sita in Siniscola alla Via Indipendenza n. 29, alla IG.ra CP_1
, che ne usufruisce in modo esclusivo dalla data della separazione di fatto.
[...]
- Prevedere a carico del IG. la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di Parte_1
mantenimento a favore della IG.ra , o in quella maggiore o minore somma che Controparte_1
verrà determinata dal Giudice, rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai e impiegati.
2 r.g. n. 794/2021
- Ordinare all'ente previdenziale il pagamento diretto, a favore della IG.ra , Controparte_1
dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG. . Parte_1
- Addebitare la separazione al IG. in considerazione del suo comportamento Parte_1
contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Si esprime parere favorevole alla separazione dei coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 8.7.2021, ha chiesto la separazione dalla coniuge Parte_1
, esponendo quanto segue: i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Comune di Bagnolo in Piano (RE), il 16.09.1978 (atto n. 3 p. I - anno 1978 registrato presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di Bagnolo in Piano) e fissato la residenza coniugale in Siniscola Via
Indipendenza n. 29, in un immobile concesso in locazione dall' , sede di Nuoro;
dall'unione CP_2
coniugale sono nate quattro figlie, e oramai maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
economicamente indipendenti;
i rapporti tra i coniugi si sono via via deteriorati, tanto che da oltre dieci anni i coniugi vivono separati e non sussiste alcuna possibilità di riconciliazione.
In particolare, dopo esser stato mandato via di casa dalla , il ricorrente vive in una casa, CP_1
dallo stesso risistemata nel corso degli anni grazie ad un prestito di € 16.660,00 contratto con Banco
SA SA AO, mentre la resistente ha continuato a vivere nella casa coniugale, con gli arredi acquistati dal ricorrente.
Il ricorrente ha allegato che oggi è pensionato e che percepisce una pensione di € 460,28 mensili mentre la presta attività lavorativa di babysitter, presso la figlia, in favore dei propri nipoti. CP_1
In definitiva, l' ha chiesto, oltre alla separazione, anche di accertare che nulla è dovuto a titolo Pt_1
di assegno di mantenimento e di assegnare la casa familiare in via esclusiva alla , CP_1
obbligandola alla voltura delle utenze.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 16.11.2021, contestando le difese
3 r.g. n. 794/2021
del ricorrente sia in punto di fatto che di diritto e, a sua volta, allegando che: le continue liti che avevano portato alla separazione di fatto dei coniugi erano ascrivibili all'infedeltà dell' che Pt_1
aveva intrapreso una relazione extra coniugale con l'attuale compagna;
di non percepire alcun reddito,
fatta eccezione per saltuari lavori di pulizie e di far ricorso all'aiuto economico delle figlie per i bisogni primari e di aver vissuto in ristrettezze economiche anche in costanza di matrimonio a causa delle scarse risorse messe a disposizione dall' per la famiglia. Pt_1
La resistente ha anche rappresentato di aver onorato, con l'aiuto delle figlie, i debiti di 3.066,13 euro per canoni insoluti relativi alla locazione dell'alloggio popolare e di 1.235,84 euro per canoni idrici insoluti, risalenti al tempo in cui ancora i coniugi vivevano insieme.
La ha allegato che le figlie ancora la aiutano a sostenere il pagamento del canone locatizio. CP_1
La resistente ha affermato, altresì, che: l' ha prodotto soltanto l'offerta di prestito da parte Pt_1
della Banca, pertanto, manca la prova dell'effettivo impegno nella restituzione delle somme da parte del ricorrente;
che egli, dal novembre 2021, percepisce una pensione di € 630,43 e, verosimilmente,
anche indennità per il lavoro svolto in Belgio prima del matrimonio, oltre a contributi e premi dall'AGEA in relazione ad alcuni appezzamenti di terreno di cui è comproprietario.
La convenuta ha chiesto oltre alla separazione, in via riconvenzionale, la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, l'addebito della separazione al marito e l'assegnazione in via esclusiva della casa familiare.
3. Le parti non hanno raggiunto un accordo conciliativo in sede di udienza presidenziale e sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti con l'ordinanza del g. 11.1.2022.
Le parti hanno, quindi, depositato le rispettive memorie integrative e v'è stato lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'esame dei documenti depositati dalle parti, mediante la prova orale ammessa con l'ordinanza del 17.3.2023 e mediante le indagini della Guardia di Finanza sulla situazione economica dell' . Pt_1
All'udienza del 20.6.2023 è stato sentito il teste;
all'udienza del 23.11.2023, sono Testimone_1
4 r.g. n. 794/2021
state sentite le testi e e, all'udienza del 25.1.2024, è stato sentito il Testimone_2 Testimone_3
teste . Con provvedimento del 30.1.2024, è stato sollecitato il deposito Testimone_4
della relazione da parte della Guardia di Finanza che vi ha provveduto in data 14.2.2024. All'udienza del 17.10.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini 190
c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e la resistente anche delle memorie di replica.
***
4. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
È pacifico che le parti vivano separate di fatto da oltre dieci anni. Inoltre, le parti, durante questo giudizio, non si sono riconciliate e hanno insistito per la domanda di separazione.
Alla luce di questi elementi di fatto, occorre ritener provato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ne consegue che il Tribunale deve dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
5. La convenuta ha avanzato tempestiva domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito allegando che questi l'ha tradita durante il matrimonio poiché «quando ancora viveva nella
casa coniugale ha intrapreso una relazione extraconiugale con la sua attuale compagna che lo
portava a stare fuori di casa per settimane, salvo poi farvi ritorno giusto il tempo di usufruire di
docce e abiti puliti» e che ha fatto mancare alla moglie e alla famiglia la propria assistenza materiale:
«già nel corso della convivenza la IG.ra era costretta a vivere in ristrettezza economiche CP_1
in quanto il IG. stabiliva preventivamente quanto la moglie avrebbe dovuto spendere Pt_1
settimanalmente per le necessità familiari senza concedere alcuna eccezione», tanto che la famiglia aveva accumulato debiti per il pagamento del canone dell'alloggio popolare e per il pagamento della fornitura idrica.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha specificamente negato i fatti allegati dalla moglie a fondamento della domanda di addebito e ha, di contro, affermato, quale fatto impeditivo, che fu la
5 r.g. n. 794/2021
moglie a cacciarlo di casa in maniera ingiustificata e che la crisi della convivenza è dovuta al carattere possessivo, autoritario e irascibile della moglie che, pure, l'aveva tradito.
La convenuta ha chiamato a testimoniare i testi , figlia delle parti, e Testimone_3 Testimone_4
, suo fratello.
[...]
La teste ha confermato il capitolo 1 (Vero che il IG. intraprese una Testimone_3 Parte_1
relazione extraconiugale quando ancora viveva con la moglie?), ha confermato il capitolo 3 (Vero
che quando ancora viveva con la signora , il signor trascorreva anche diverse CP_1 Pt_1
settimane senza rientrare nella casa coniugale?), precisando che all'epoca viveva con i genitori. Sul
capitolo 4, ha specificato che il padre non se ne andò via di casa nel 2010 ma nel 2007 e che da allora ha fatto mancare gli aiuti economici. Sul capitolo 2 del ricorrente, sul quale è stata sentita a prova contraria, ha precisato che il padre se ne andò definitivamente di casa nel 2007 e che, da prima del
2007, la madre aveva scoperto il tradimento tanto che i genitori vivevano da separati in casa e che la madre dormiva nella sala.
Sempre a prova contraria, la teste ha confermato che fu la madre a cacciare di casa il padre, Pt_1
che non è assolutamente vero che fino al 2010 l' consegnava alla moglie tutti i proventi del Pt_1
suo lavoro e, sul capitolo 4 del resistente («vero che durante la vita matrimoniale, la gestione
economica, ivi compreso: il pagamento delle tasse e bollette, nonché, la spesa per la famiglia erano
compiti svolti dalla sig.ra essendo l' , di professione muratore, dedito a CP_1 Parte_1
lavoro»), ha riferito che il padre dava alla madre 100 euro con i quali la donna faceva quello che poteva.
Il teste ha riferito, sul capitolo 1 della resistente, di aver visto l' insieme a CP_1 Pt_1 Per_5
di mano nella mano ad una festa paesana. Sul capitolo 2 (Vero che quando ancora viveva con Tes_2
la signora , fu lo stesso signor a presentare come sua compagna la signora con la CP_1 Pt_1
quale ancora oggi convive?), egli ha riferito un giorno, in un bar, l' presentò la come Pt_1 Tes_2
sua compagna e che ciò risale al periodo in cui i coniugi si stavano lasciando. Il teste ha precisato di non poter dire se egli avesse una relazione «prima del matrimonio».
6 r.g. n. 794/2021
Il ricorrente ha chiamato a testimoniare , suo nipote, e sua Testimone_1 Testimone_2
cognata.
ha confermato che la TE cacciò di casa l' . In proposito, il teste ha Testimone_1 Pt_1
riferito che lavorava insieme ad e che un giorno, mentre tornavano dal lavoro lei Parte_1
non gli aprì la porta e che così accadde anche in altri giorni.
Il teste ha confermato che la aveva adibito a propria camera da letto la sala da pranzo dal CP_1
2008 sino al 2010, quando l' venne cacciato dalla casa familiare. Il teste ha precisato di essere Pt_1
entrato a casa dello zio e di aver visto che la sala era adibita a camera da letto.
Sul capitolo 3 del ricorrente (vero che il sig. durante la vita coniugale, ed in ogni caso fino Pt_1
al 2010, allorquando, il sig. è stato cacciato dall'abitazione familiare, ha sempre provveduto Pt_1
a consegnare alla moglie tutti i proventi del proprio lavoro), il teste ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza per averla vista in quanto lo zio gli pagava lo stipendio e poi dava i soldi alla moglie. Il teste, infine, ha confermato il capitolo 4) del ricorrente.
La teste è stata sentita a prova contraria diretta sui capitoli ammessi della convenuta. Testimone_2
La teste, dunque, ha negato il capitolo 1 e, sul capitolo 2, ha precisato di frequentare l' e che Pt_1
lui non ha avuto nessuna donna e nessuna convivenza. La teste ha negato che l' trascorresse Pt_1
anche diverse settimane senza rientrare a casa. La teste ha precisato che andava a prendere il caffè a casa del cognato e che lui non è mai mancato da casa e stava sia con la moglie che con i figli.
La teste ha dichiarato di non conoscere la circostanza di cui al capitolo 4 ma che la moglie aveva cacciato di casa il marito nel 2010, dicendogli che se non fosse andato via di casa avrebbe chiamato i carabinieri.
Dal complessivo esame delle testimonianze, si ritiene provato che l' avesse intrapreso una Pt_1
relazione extraconiugale durante la vita matrimoniale.
Ora le parti sono concordi nell'individuare nel 2010, circa, la data in cui la cacciò di casa CP_1
il marito. La teste ha, tuttavia, specificato che il padre lasciò definitivamente la casa Testimone_3
coniugale non nel 2010 ma nel 2007.
7 r.g. n. 794/2021
Che fu la moglie a mandar via dalla casa coniugale il marito è circostanza confermata dai testi
[...]
, e . Tes_3 Testimone_1 Testimone_2
La teste , che, in quegli anni, viveva nella casa familiare, ha dichiarato che durante il Testimone_3
matrimonio il padre aveva tradito la madre con un'altra donna. Ha precisato che la madre aveva scoperto che il padre la tradiva già da prima del 2007 e che per questa ragione si spostò a dormire nella sala da pranzo. La teste ha anche precisato che prima del 2007 le figlie fecero una lettera per riappacificare i genitori ma che nel 2007 il padre se ne andò definitivamente. La teste ha, inoltre,
riferito che il padre stava lontano dalla casa coniugale anche per delle settimane.
La teste è stata precisa e vivendo nella casa familiare (cfr. anche certificato storico Testimone_3
di residenza) ed essendo ormai grande -nel 2007 aveva venticinque anni- aveva la possibilità di vivere in prima persona le vicende relative al rapporto fra i genitori.
La circostanza che la dormisse nella sala da pranzo è stata pure confermata anche dal teste CP_1
. Testimone_1
Il teste , in risposta al capitolo 1, ha dichiarato di aver visto l' mano nella mano con CP_1 Pt_1
di ad una festa paesana, ma non ha precisato la collocazione temporale dell'episodio. Per_5 Tes_2
Ha inoltre riferito di aver visto l' in un bar che presentava come sua attuale Pt_1 Controparte_3
compagna. Dal senso complessivo della risposta sul capitolo 2, si evince che il teste non è in grado di affermare che l' avesse una relazione con la durante il matrimonio ma che Pt_1 Tes_2
l'episodio risale, comunque, al periodo in cui il cognato e la sorella si stavano per lasciare.
Dunque, è provato, sulla base delle dichiarazioni della teste , che si ritiene attendibile, che il Pt_1
padre avesse una relazione extraconiugale durante la vita matrimoniale.
Tale dichiarazione è riscontrata da ulteriori fatti indiziari che corroborano l'allegazione della convenuta. Occorre, infatti, considerare le seguenti circostanze: che la dopo aver scoperto CP_1
il tradimento si spostò a dormire nella sala da pranzo (il fatto che ella dormisse nella sala da pranzo
è confermato anche dal teste ), che la cacciò di casa il marito (fatto Testimone_1 CP_1
confermato da tre testi) e che il teste abbia visto in pubblico l' con di CP_1 Pt_1 Per_5
8 r.g. n. 794/2021
mano nella mano e che egli l'abbia presentata come sua compagna in un bar nel periodo in cui Tes_2
i coniugi si stavano per separare.
La teste non risulta attendibile perché, rispetto alla teste , ha riferito Testimone_2 Testimone_3
circostanze meno precise e dettagliate, limitandosi a negare, per quel che qui interessa, i capi 1 e 2.
Inoltre, v'è da considerare che la teste viveva nella casa familiare mentre la teste la Pt_1 Tes_2
frequentava “per prendere il caffè”.
Più in generale non è attendibile la linea difensiva dell' il quale ha allegato che anche la Pt_1
moglie lo tradì senza offrire alcuna prova sul fatto e che la moglie lo cacciò di casa senza specificare quale fu la causa scatenante di una vicenda così grave (egli si è limitato a far riferimento al carattere dispotico e irascibile della moglie).
Sul piano giuridico, si osserva che l'aver cacciato di casa il marito, nel caso di specie, non costituisce un comportamento contrario ai doveri del matrimonio perché si tratta di un comportamento giustificato dal tradimento coniugale e dalle lunghe assenze del marito dalla casa familiare che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del
14/08/2015, massimata: «in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a
giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati,
attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la
preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale»). Si precisa, inoltre, che, ai fini dell'esclusione del nesso causale fra la violazione del dovere di fedeltà e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rileva l'eventuale tolleranza dell'infedeltà per un certo periodo di tempo (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 25966 del 02/09/2022).
9 r.g. n. 794/2021
In definitiva, si ritiene provata la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte di Pt_1
e si ritiene che tale condotta, unitamente alle assenze dalla casa familiare, abbia determinato
[...]
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Si addebita, pertanto, la separazione al ricorrente.
6. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di pagamento dell'assegno di mantenimento,
l'art. 156, co. 1 e 2, c.c. prescrive: «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio
del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è
necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale
somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato».
Di recente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, in ordine all'an dell'assegno separativo, che
«in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita
tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti
compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri,
deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta
a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi
fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in
grado di procurarsi da solo» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025) e ancora: «in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento
spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile
parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi
non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri
elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio,
immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi
occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le
indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 1,
10 r.g. n. 794/2021
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024). Occorre precisare, inoltre, che deve tenersi conto del tenore di vita potenzialmente goduto dal coniuge durante il matrimonio e non del tenore di vita inferiore subito o tollerato dal coniuge debole (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004, massimata:
«condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile
la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di
mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di
una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della
adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle
potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento
condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non
assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Peraltro, benché la separazione
determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto
godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo
riguardo allo 'standard' di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche
dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in
termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative
per il futuro».)
Sulla scorta di queste indicazioni e tenuto conto che l'onere della prova grava sulla convenuta richiedente, occorre, innanzi tutto, rilevare che l' non ha nemmeno chiesto di addebitare la Pt_1
separazione alla moglie.
In seconda battuta, occorre determinare il tenore di vita matrimoniale potenziale.
Le parti si sono sposate nel 1978 in Emilia-Romagna in regime di comunione dei beni e, poi, sono tornate a vivere in Sardegna, hanno convissuto in un alloggio popolare sino al 2007, anno in cui v'è
stata la separazione di fatto dei coniugi, i quali hanno continuato a vivere da separati, in diverse dimore, senza una disciplina giuridica della separazione, sino ai provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati in data 11.1.2022.
11 r.g. n. 794/2021
La coppia ha mantenuto quattro figlie ormai maggiorenni e autosufficienti (fatto allegato dal ricorrente e non contestato).
Durante la vita matrimoniale, la , invece, faceva le pulizie presso un'abitazione (fatto CP_1
riferito nell'interrogatorio libero dell' e non contestato) Pt_1
Durante la vita matrimoniale l' svolgeva la professione di muratore (fatto pacifico). Il teste Pt_1
ha riferito che lavorava con lo zio che gli pagava lo stipendio sicché, Testimone_1
verosimilmente, l'attività di muratore era svolta in maniera autonoma.
Dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge che, durante la vita matrimoniale, il ricorrente è
risultato intestatario di ben sette diversi autoveicoli, che nel 1996 ha ceduto diritti reali su un immobile e che nel 1999 è stata registrata in suo favore una denuncia di successione.
La coppia viveva in un alloggio popolare di proprietà di CP_2
Dall'esame testimoniale della teste è emerso che il nucleo familiare dipendeva dagli apporti Pt_1
di danaro del padre e che quest'ultimo dava circa cento euro alla moglie (la teste, tuttavia, non ha specificato con che cadenza).
Verso la fine della convivenza familiare, inoltre, erano maturati dei debiti per canoni di locazione e canoni idrici insoluti, in relazione all'alloggio popolare, che la ha sanato con l'aiuto CP_1
economico delle figlie (docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
non è contestato,
infine, che i debiti siano stati sanati grazie agli apporti delle figlie).
Occorre, poi, considerare il periodo, di quasi 18 anni, successivo alla separazione di fatto avvenuta nel 2007.
L' ha ristrutturato un'abitazione a Posada di cui è proprietario esclusivo e nella quale vive. Pt_1
Nel 2009 risulta aver acquistato un immobile a Posada (cfr. relazione della Guardia di Finanza) e dal
2019 risulta intestatario di una Fiat Doblò.
La ha continuato a vivere nell'alloggio popolare ex casa familiare. CP_1
12 r.g. n. 794/2021
In questo periodo la ha verosimilmente continuato a svolgere dei lavoretti saltuari (pulizie) CP_1
e, comunque, è stata aiutata economicamente dalle figlie (cfr. interrogatorio libero della e CP_1
dichiarazione di sostentamento allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato)
In definitiva, il tenore di vita potenziale della durante il matrimonio non era certamente CP_1
elevato ma neanche molto basso perché occorre tener presente che il marito era muratore autonomo,
che la coppia ha comunque mantenuto quattro figlie e che godeva di un alloggio con canone di locazione agevolato. Il tenore di vita della moglie è peggiorato negli anni successivi al 2007, a seguito della separazione di fatto, tenuto anche conto dei debiti di cui ai docc. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta.
Va evidenziato, altresì, che la ha subito un tenore di vita più basso di quello potenziale CP_1
durante la convivenza matrimoniale come emerge dalla testimonianza della figlia.
A questo punto, bisogna verificare se la abbia adeguati redditi propri per mantenere il CP_1
tenore di vita potenziale goduto durante il matrimonio.
In sede di interrogatorio libero, la ha dichiarato di svolgere saltuariamente qualche CP_1
lavoretto (pulizie) e di essere aiutata dalla tre figlie, specialmente dalla figlia . Per_3
È provato che il canone per la locazione dell'alloggio popolare sia sceso dai 200 euro iniziali ai 25
euro mensili attuali (comunicazione Area del 3.5.2022 prodotta dal ricorrente). La , inoltre, CP_1
non è titolare di beni immobili.
È provato che nel 2022 per 18 mesi la ha percepito il reddito di cittadinanza con un reddito CP_1
netto di circa 600 euro mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi del 2023 e documentazione INPS da cui si evince anche che la signora non ha percepito il reddito di cittadinanza nel 2020 e nel 2021).
Occorre considerare, tuttavia, che la misura del reddito di cittadinanza è stata abrogata a partire dal
31.12.2023.
Alla luce di questi dati, è necessario riconoscere alla un contributo a carico del marito, CP_1
coerente con la situazione economica di quest'ultimo, che le consenta, in via tendenziale, di
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mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio che risulta leggermente superiore a quello attualmente goduto.
La situazione economica complessiva dell' , di anni settantuno, è manifestamente migliore di Pt_1
quella della . CP_1
Egli ha una casa di proprietà nel comune di Posada (dalla relazione della guardia di Finanza emerge che egli ha acquistato un immobile a Posada nel 2009, chiaro indice di capacità di spesa) e ha dei terreni in comproprietà con i suoi nove fratelli (cfr. relazione della Guardia di Finanza). La quota a lui attribuibile ammonta a circa un ettaro e mezzo (cfr. interrogatorio libero dell' ). Pt_1
Egli gode di un reddito da pensione di circa 730 euro netti mensili, considerando l'effetto della tredicesima (cfr. dichiarazione dei redditi per il 2021 di cui alla relazione della guardia di Finanza da cui si desume che egli percepisce un assegno sociale).
Dall'esame dell'estratto conto parziale depositato dall' , risultano alcuni versamenti di Pt_1
contanti.
Dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge che l' ha un solo conto corrente con Banca Pt_1
SA SA AO (quello di cui ha prodotto gli estratti parziali) e che, sempre con Banca SA, ha un finanziamento chiuso e uno ancora attivo, oltre ad una carta bancomat. Il ricorrente ha effettuato tre operazioni extraconto presso il Banco di Sardegna.
Quanto alle spese ricorrenti, egli ha documentato la rata di un finanziamento pari a circa 192,00 euro mensili (cfr. piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento) e il pagamento mensile di un premio assicurativo di 44,50 euro (estratto conto parziale agosto 2011-novembre 2011 e condizioni economiche polizza). L' , inoltre, nel 2019, aveva un debito di oltre 3.000 euro con Pt_1
l'Inps.
In definitiva, valutata la situazione economica dell'obbligato e quanto necessario alla per CP_1
mantenere il tenore di vita matrimoniale, si ritiene congruo commisurare in 100,00 euro mensili l'assegno di mantenimento in favore della che l' è tenuto a pagare entro il 5 di CP_1 Pt_1
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ogni mese, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI. L'assegno è dovuto fin dal deposito della comparsa di costituzione e risposta.
6.1. La convenuta ha chiesto l'ordine di pagamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento ma sia in memoria integrativa che in prima memoria si è limitata a chiedere l'ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo senza allegare specificamente e comprovare quale sarebbe l'inadempimento che giustifica il pagamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento.
La domanda dev'essere, dunque, rigettata.
7. Il ricorrente ha chiesto di «disporre che la casa coniugale, sita in Siniscola nella Via Indipendenza
n. 29, venga assegnata in via esclusiva alla sig.ra che si farà carico di volturare, Controparte_1
a suo nome, il contratto di locazione e tutte le utenze» ma non ha chiarito in alcun modo quale sia la
causa petendi di questa domanda che, risulta, pertanto improponibile (Cass. civ. Sez. Un. 8077/2012).
8. La resistente in via riconvenzionale ha chiesto: «assegnare la casa coniugale, sita in Siniscola alla
Via Indipendenza n. 29, alla IG.ra , che ne usufruisce in modo esclusivo dalla data Controparte_1
della separazione di fatto».
Interpretando la domanda come domanda di assegnazione della casa familiare, si ritiene che la domanda vada rigettata.
È pacifico, infatti, che la non conviva con figli minorenni o maggiorenni non autonomi CP_1
economicamente (cfr. anche stato di famiglia della ). CP_1
9. Il ricorrente è risultato prevalentemente soccombente mentre sono state rigettate le domande riconvenzionali di assegnazione della casa familiare e di ordine di pagamento diretto da parte del terzo. Occorre, quindi, compensare per 1/5 le spese di lite a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
Considerato il valore indeterminabile della causa, applicati i minimi tariffari in considerazione della bassa complessità della causa alla luce dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 55/2014, si liquidano in favore dell'Erario, visto che la è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al netto della CP_1
compensazione, € 3.047,2, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, a titolo d'onorari d'avvocato.
15 r.g. n. 794/2021
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. pronuncia la separazione giudiziale tra , nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...], il [...], matrimonio iscritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Bagnolo in Piano (RE), atto n. 3 p. I - anno 1978 registrato presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Bagnolo in Piano, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2. addebita la separazione giudiziale ad;
Parte_1
3. dispone che paghi a , entro il 5 di ogni mese, a far data dal Parte_1 Controparte_1
deposito della comparsa di costituzione e risposta, la somma di 100,00 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI;
4. rigetta la richiesta di ordine di pagamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento;
5. dichiara improponibile la domanda con cui il ricorrente ha chiesto di «disporre che la casa
coniugale, sita in Siniscola nella Via Indipendenza n. 29, venga assegnata in via esclusiva alla sig.ra
che si farà carico di volturare, a suo nome, il contratto di locazione e tutte le Controparte_1
utenze»;
6. rigetta la domanda riconvenzionale di assegnazione della casa familiare;
7. condanna a pagare all'Erario le spese di lite che liquida in € 3.047,2, oltre 15% Parte_1
per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, a titolo d'onorari d'avvocato.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
30/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
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