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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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- 1. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2024, n. 34188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34188 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 4/4/2024 dal Tribunale di Caltanissetta Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata;
udito l'Avv. Cristina Alfieri, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso 'RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 • aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato il provvedimento émesso il 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a CE ON è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34188 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/07/2024 2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (capo 1 della rubrica), facente parte del gruppo Rinzivillo. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione degli artt. 416 bis cod. pen., 125, comma 3, 273 e 292 cod. proc. pen. La partecipazione del ricorrente al sodalizio sarebbe stata affermata sulla base soltanto di poche intercettazioni nell'arco di cinque anni di indagine, che avrebbero al più dimostrato la mera frequentazione con IU AS e non sarebbero sintomatici di alcun contributo funzionale alla vita dell'associazione, non indicando la messa a disposizione del ricorrente per i fini della stessa. Il Tribunale avrebbe sottovalutato elementi favorevoli, quali l'attività lavorativa svolta dall'indagato e i rapporti di lavoro avuti con IU CO e RE, e avrebbe fatto un rinvio per relazione all'ordinanza genetica, senza una valutazione critica ed oggettiva degli elementi indiziari presenti in atti. 3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 125 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.: il Tribunale avrebbe adottato una motivazione generica e non avrebbe considerato, quali elementi favorevoli, il tempo decorso dal 2020 al momento dell'emissione della misura cautelare (marzo 2024) e la lecita attività lavorativa del medesimo ricorrente per tutto il periodo di osservazione e, a maggior ragione, in epoca successiva all'ultimo contatto con AS (26 novembre 2020), non contrassegnata da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. 4. Il 16 luglio 2024 sono pervenuti motivi nuovi, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso e sono stati allegati i dispositivi di annullamento con rinvio, emessi da questa Sezione il 10 luglio 2024 nei confronti di Crocifisso Di RO e SA IT. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, 2 ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede. 4. Con riguardo al primo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta sua partecipazione all'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, deve ricordarsi che il Tribunale, dopo avere passato in rassegna i principali elementi indiziari emersi a carico dell'indagato (cfr. pagine 12 e 13 del provvedimento impugnato), ha affermato che non poteva negarsi che — come correttamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari — il medesimo fosse qualificabile, almeno con il crisma della gravità indiziaria, quale intraneo all'associazione, non trovando altrimenti alcuna logica spiegazione le condotte poste in essere dal ricorrente (il quale si era occupato, su incarico di AS, della risoluzione delle questioni relative alla vicenda AC ed era riconosciuto anche dai terzi quale soggetto a cui poter fare riferimento per ottenere una interlocuzione con il reggente), né le confidenze ricevute da un personaggio del calibro di AS, né, infine, il personale interessamento di due degli esponenti storici dell'associazione (AS e Di Noto) alla risoluzione delle questioni insorte per il pascolo delle greggi del padre dell'odierno indagato. Il Collegio della cautela ha aggiunto sia che non poteva condurre a diversa determinazione il fatto che l'indagato risultava espletare attività lavorativa e avere anche rapporti di natura commerciale con i coindagati IU AS, RO EC e IU CO, sia che la sua asserita ingenuità era clamorosamente in contrasto con la sua concreta, piena e lucida conoscenza delle dinamiche criminali interne alla consorteria e dei diversi approcci gestionali dei soggetti, che storicamente si erano avvicendati nei ruoli apicali. Alla luce di quanto precede è di tutta evidenza che il Tribunale non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica ma ha passato in rassegna gli elementi 3 indiziari e ha compiuto un vaglio autonomo degli stessi, giungendo ad affermare nei confronti del ricorrente la sussistenza della gravità indiziaria per il delitto ascrittogli. Non è superfluo ricordare che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. In proc. Vizzì, Rv. 273658 - 01). Del pari, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Collegio del riesame ha adeguatamente delineato l'effettivo e consapevole contributo fornito dal medesimo ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione descritta al capo 1) dell'imputazione provvisoria, che consente di ritenere realizzato — a livello di gravità indiziaria — il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Come affermato dalla sentenza n. 36958 del 27/05/2021 delle Sezioni unite di questa Corte (Modaffari, Rv. 281889 - 01), sulla scia della precedente sentenza sempre del Massimo Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670 - 01), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno status ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio, per il perseguimento de comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Nel caso in esame, nel porre in evidenza, tra l'altro, che il ricorrente era riconosciuto anche dai terzi quale soggetto a cui potere fare riferimento per ottenere un'interlocuzione con il reggente del sodalizio e riceveva le confidenze di quest'ultimo, oltre all'interessamento di due degli esponenti storici dell'associazione (AS e Di Noto) per la soluzione di una questione riguardante 4 suo padre, il Collegio del riesame ha indicato elementi deponenti per la messa a disposizione del sodalizio di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria da parte del ricorrente. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente si è limitato a svilire la portata degli elementi considerati dal Giudice della cautela e ha sollevato censure tese a sollecitare una non consentita ricostruzione del quadro indiziario. 5. Il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la sussistenza delle esigenze cautelari, è privo di specificità. Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni formulate dal Giudice per le indagini preliminari e, dopo avere ricordato che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, oggetto di addebito al capo 1), sussiste una presunzione di legge relativa di ricorrenza delle esigenze cautelari e la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ha affermato che, nel caso di specie, la presunzione in ordine all'esistenza di esigenze cautelari, posta dalla legge, non poteva ritenersi vinta, non risultando acquisiti in atti né prodotti dalla difesa elementi atti a deporre in senso opposto. Al contrario, secondo il Tribunale, ricorrevano plurimi elementi nel senso dell'attualità e della concretezza del rischio di recidiva, quali l'attuale operatività del clan mafioso, oggetto di contestazione, l'intraneità dell'indagato a una compagine mafiosa storica e la sua sicura vicinanza al componente apicale della consorteria. Elementi, questi, prevalenti anche rispetto al decorso del tempo e sintomatici di una pericolosità preoccupante, necessitante di essere adeguatamente arginata mediante la misura della custodia in carcere. Trattasi di argomentazioni esenti da vizi. Giova ricordare che l'ipotesi di reato contestata, per l'appunto il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., assoggetta l'indagato alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, in quanto relativa, può essere superata in presenza di elementi certi, dedotti dall'interessato o, comunque, emergenti dagli atti, indicativi dell'attenuata o della cessata pericolosità sociale del soggetto. Questa Corte ha già affermato che, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di 5 un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il tempo, infatti, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 4/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738 - 01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995 - 01; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727 - 01). In altri termini, deve ritenersi che la presunzione menzionata — in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa — tenda ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Nel caso in esame, si verte in ipotesi di delitto associativo permanente e il Tribunale ha adeguatamente rilevato l'assenza di elementi in grado di escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari ovvero l'inadeguatezza di misure meno afflittive, avendo fatto riferimento all'intraneità dell'indagato a una compagine mafiosa storica e alla sua sicura vicinanza al componente apicale della consorteria. Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a ribadire quanto già dedotto dinanzi al Tribunale ovvero ha contestato in maniera assertiva il ragionamento articolato dai giudici del riesame, senza però evidenziare profili di effettiva illogicità. 6. Giova aggiungere che i dispositivi, prodotti dalla difesa del ricorrente con i motivi nuovi, non possono assumono rilevanza nel caso in disamina, atteso che non si conoscono le ragioni che hanno condotto a quelle decisioni, che, ad ogni modo, riguardano soggetti con posizioni diverse da quella assunta dall'odierno ricorrente. 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 8. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/7/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata;
udito l'Avv. Cristina Alfieri, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso 'RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 • aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato il provvedimento émesso il 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a CE ON è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34188 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/07/2024 2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (capo 1 della rubrica), facente parte del gruppo Rinzivillo. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione degli artt. 416 bis cod. pen., 125, comma 3, 273 e 292 cod. proc. pen. La partecipazione del ricorrente al sodalizio sarebbe stata affermata sulla base soltanto di poche intercettazioni nell'arco di cinque anni di indagine, che avrebbero al più dimostrato la mera frequentazione con IU AS e non sarebbero sintomatici di alcun contributo funzionale alla vita dell'associazione, non indicando la messa a disposizione del ricorrente per i fini della stessa. Il Tribunale avrebbe sottovalutato elementi favorevoli, quali l'attività lavorativa svolta dall'indagato e i rapporti di lavoro avuti con IU CO e RE, e avrebbe fatto un rinvio per relazione all'ordinanza genetica, senza una valutazione critica ed oggettiva degli elementi indiziari presenti in atti. 3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 125 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.: il Tribunale avrebbe adottato una motivazione generica e non avrebbe considerato, quali elementi favorevoli, il tempo decorso dal 2020 al momento dell'emissione della misura cautelare (marzo 2024) e la lecita attività lavorativa del medesimo ricorrente per tutto il periodo di osservazione e, a maggior ragione, in epoca successiva all'ultimo contatto con AS (26 novembre 2020), non contrassegnata da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. 4. Il 16 luglio 2024 sono pervenuti motivi nuovi, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso e sono stati allegati i dispositivi di annullamento con rinvio, emessi da questa Sezione il 10 luglio 2024 nei confronti di Crocifisso Di RO e SA IT. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, 2 ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede. 4. Con riguardo al primo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta sua partecipazione all'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, deve ricordarsi che il Tribunale, dopo avere passato in rassegna i principali elementi indiziari emersi a carico dell'indagato (cfr. pagine 12 e 13 del provvedimento impugnato), ha affermato che non poteva negarsi che — come correttamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari — il medesimo fosse qualificabile, almeno con il crisma della gravità indiziaria, quale intraneo all'associazione, non trovando altrimenti alcuna logica spiegazione le condotte poste in essere dal ricorrente (il quale si era occupato, su incarico di AS, della risoluzione delle questioni relative alla vicenda AC ed era riconosciuto anche dai terzi quale soggetto a cui poter fare riferimento per ottenere una interlocuzione con il reggente), né le confidenze ricevute da un personaggio del calibro di AS, né, infine, il personale interessamento di due degli esponenti storici dell'associazione (AS e Di Noto) alla risoluzione delle questioni insorte per il pascolo delle greggi del padre dell'odierno indagato. Il Collegio della cautela ha aggiunto sia che non poteva condurre a diversa determinazione il fatto che l'indagato risultava espletare attività lavorativa e avere anche rapporti di natura commerciale con i coindagati IU AS, RO EC e IU CO, sia che la sua asserita ingenuità era clamorosamente in contrasto con la sua concreta, piena e lucida conoscenza delle dinamiche criminali interne alla consorteria e dei diversi approcci gestionali dei soggetti, che storicamente si erano avvicendati nei ruoli apicali. Alla luce di quanto precede è di tutta evidenza che il Tribunale non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica ma ha passato in rassegna gli elementi 3 indiziari e ha compiuto un vaglio autonomo degli stessi, giungendo ad affermare nei confronti del ricorrente la sussistenza della gravità indiziaria per il delitto ascrittogli. Non è superfluo ricordare che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. In proc. Vizzì, Rv. 273658 - 01). Del pari, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Collegio del riesame ha adeguatamente delineato l'effettivo e consapevole contributo fornito dal medesimo ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione descritta al capo 1) dell'imputazione provvisoria, che consente di ritenere realizzato — a livello di gravità indiziaria — il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Come affermato dalla sentenza n. 36958 del 27/05/2021 delle Sezioni unite di questa Corte (Modaffari, Rv. 281889 - 01), sulla scia della precedente sentenza sempre del Massimo Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670 - 01), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno status ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio, per il perseguimento de comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Nel caso in esame, nel porre in evidenza, tra l'altro, che il ricorrente era riconosciuto anche dai terzi quale soggetto a cui potere fare riferimento per ottenere un'interlocuzione con il reggente del sodalizio e riceveva le confidenze di quest'ultimo, oltre all'interessamento di due degli esponenti storici dell'associazione (AS e Di Noto) per la soluzione di una questione riguardante 4 suo padre, il Collegio del riesame ha indicato elementi deponenti per la messa a disposizione del sodalizio di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria da parte del ricorrente. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente si è limitato a svilire la portata degli elementi considerati dal Giudice della cautela e ha sollevato censure tese a sollecitare una non consentita ricostruzione del quadro indiziario. 5. Il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la sussistenza delle esigenze cautelari, è privo di specificità. Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni formulate dal Giudice per le indagini preliminari e, dopo avere ricordato che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, oggetto di addebito al capo 1), sussiste una presunzione di legge relativa di ricorrenza delle esigenze cautelari e la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ha affermato che, nel caso di specie, la presunzione in ordine all'esistenza di esigenze cautelari, posta dalla legge, non poteva ritenersi vinta, non risultando acquisiti in atti né prodotti dalla difesa elementi atti a deporre in senso opposto. Al contrario, secondo il Tribunale, ricorrevano plurimi elementi nel senso dell'attualità e della concretezza del rischio di recidiva, quali l'attuale operatività del clan mafioso, oggetto di contestazione, l'intraneità dell'indagato a una compagine mafiosa storica e la sua sicura vicinanza al componente apicale della consorteria. Elementi, questi, prevalenti anche rispetto al decorso del tempo e sintomatici di una pericolosità preoccupante, necessitante di essere adeguatamente arginata mediante la misura della custodia in carcere. Trattasi di argomentazioni esenti da vizi. Giova ricordare che l'ipotesi di reato contestata, per l'appunto il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., assoggetta l'indagato alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, in quanto relativa, può essere superata in presenza di elementi certi, dedotti dall'interessato o, comunque, emergenti dagli atti, indicativi dell'attenuata o della cessata pericolosità sociale del soggetto. Questa Corte ha già affermato che, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di 5 un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il tempo, infatti, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 4/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738 - 01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995 - 01; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727 - 01). In altri termini, deve ritenersi che la presunzione menzionata — in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa — tenda ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Nel caso in esame, si verte in ipotesi di delitto associativo permanente e il Tribunale ha adeguatamente rilevato l'assenza di elementi in grado di escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari ovvero l'inadeguatezza di misure meno afflittive, avendo fatto riferimento all'intraneità dell'indagato a una compagine mafiosa storica e alla sua sicura vicinanza al componente apicale della consorteria. Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a ribadire quanto già dedotto dinanzi al Tribunale ovvero ha contestato in maniera assertiva il ragionamento articolato dai giudici del riesame, senza però evidenziare profili di effettiva illogicità. 6. Giova aggiungere che i dispositivi, prodotti dalla difesa del ricorrente con i motivi nuovi, non possono assumono rilevanza nel caso in disamina, atteso che non si conoscono le ragioni che hanno condotto a quelle decisioni, che, ad ogni modo, riguardano soggetti con posizioni diverse da quella assunta dall'odierno ricorrente. 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 8. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/7/2024