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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 50/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 18.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50/2024 RG,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Fabrizio Marcianò, C.F._1
presso il cui studio in Reggio Calabria – Archi Via Vecchia Provinciale n. 26 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nei cui uffici in Via Libertà n. 174 è domiciliato;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.1.2024, ha adito il Tribunale di Gela, in funzione di giudice Parte_1
del lavoro, esponendo: a) che, in data 26.12.2007, quale Agente Scelto della Polizia di Stato, è stato comandato in servizio, come Operatore del Commissariato P.S. di Gela, ai fini del contrasto di ogni tipo di criminalità, con turnazione 14:00/20:00; b) che, nel corso del servizio, alle ore 15.40 circa,
l'autovettura d'istituto su cui era il passeggero anteriore, è stata sorpassata da una BMW 530, di colore nero, che procedeva a forte velocità e, pochi istanti dopo, anche da una Mercedes Coupè, di colore champagne;
c) che le due vetture stavano gareggiando clandestinamente su strada pubblica, ponendo a serio rischio l'incolumità degli altri automobilisti, per cui la pattuglia è intervenuta azionando segnali visivi e sonori e chiedendo il supporto delle altre unità in zona, per tutelare l'incolumità pubblica da
1 una condotta integrante il reato di cui all'art. 9 ter Codice della Strada (“Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore”); d) che, in considerazione dell'alta velocità, la vettura di pattuglia ha perso aderenza e ha impattato contro un muretto posto sul margine destro della carreggiata e i due poliziotti, soccorsi dai colleghi della Volante e della Polizia Stradale di Gela, sono stati trasportati al locale Pronto
Soccorso, dove al è stato diagnosticato “cervicalgia e lombalgia post traumatica”, con prognosi Pt_1
di 5 giorni (cartella clinica PS n. 2007033516 del 26.12.2007); e) a causa dell'incidente, gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per “Pregresso trauma da contraccolpo del rachide C/L”
(decreto n. 6396/16 N del 19.09.2016); f) che, con istanza del 12.9.2017, ha chiesto al
[...]
il riconoscimento del diritto e la conseguente corresponsione dei benefici previsti in favore CP_1
delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati ex art. 1, commi 563 a 564, della legge
23.12.2005, n. 266 e relativo regolamento applicativo di cui al d.P.R. 243/2006, avendo riportato invalidità permanente, diagnosticata in “Pregresso trauma da contraccolpo del rachide C/L”, nel corso di un'attività operativa straordinaria effettuata in data 26.12.2007 presso il comune di Gela;
g) che il ha rigettato l'istanza, negando la riconducibilità dell'evento all'art. 1 comma 563, in quanto CP_1
“non stava svolgendo nessuna delle attività previste dalla succitata normativa, ma effettuava un ordinario servizio di controllo del territorio”, e negando lo status di equiparato a vittima del dovere ai sensi del successivo comma 564, in quanto “non risulta, nel caso di specie, siano sopravvenute circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” .
Parte ricorrente, ha dedotto: 1) la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 564, L 266/2005
e d.P.R 243/2006, in quanto ha riportato invalidità permanenti in attività comandata e, quindi, in
“missione di qualunque natura” ed “in particolari condizioni ambientali od operative” tenuto conto dei maggiori rischi a cui è stato sottoposto rispetto a quelli insiti nei propri obblighi d'istituto, per cui ha titolo ad essere dichiarato “soggetto equiparato a vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 564,
L 266/2005 con ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici di legge;
2) la sussistenza anche dei requisiti previsti dal comma 563 l. n. 266/2005, trattandosi di operatore ferito nello svolgimento di servizi di ordine pubblico per il contrasto ad ogni tipo di criminalità per la tutela della pubblica incolumità, riportando una percentuale di invalidità complessiva del 36 %.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione del provvedimento negativo emesso dal : - dichiarare che le invalidità in discussione siano riconducibili allo status CP_1
2 di “Vittima del Dovere o soggetto ad esse equiparato” ex art. 1, commi 563 e 564, L. 266/2005; - dichiarare il convenuto obbligato a riconoscere ogni consequenziale beneficio economico e CP_1
assistenziale previsto dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto della valutazione della invalidità complessiva del 36%, o di quella individuata da apposita CTU in sede istruttoria che si richiede sin da ora;
- condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese CP_1
competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il ha eccepito: la prescrizione delle Controparte_1
pretese creditorie avanzate;
l'inammissibilità della domanda per genericità; l'infondatezza della domanda, in quanto la posizione del ricorrente non può essere ricondotta ad alcuna delle casistiche di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, né del successivo comma 564; l'incumulabilità di interessi e rivalutazione;
la sproporzione della quantificazione dell'invalidità al 36%.
Il resistente ha quindi così concluso: “a.- in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per intervenuta prescrizione o comunque per tardività; b.- nel merito, respingere le domande di controparte, per i motivi sopra indicati in punto di diritto;
c.- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, di tutte le pretese economiche che dovessero essere riconosciute al ricorrente all'esito del giudizio;
d.- in ulteriore subordine, in caso di condanna, dichiarare, in ogni caso, il divieto del cumulo di interessi e di valutazione;
e.- con vittoria di spese”.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 18.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni depositate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Oggetto del giudizio sono: A) l'accertamento che, per i fatti descritti in ricorso, il ricorrente ha acquisito lo status di vittima del dovere o di soggetto ad esso equiparato;
B) la dichiarazione che il CP_1
resistente è “obbligato a riconoscere ogni consequenziale beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge”.
A) Sotto il primo profilo, la dinamica del sinistro occorso nel corso di un inseguimento di vetture che gareggiavano ad alta velocità mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica non è stata specificamente contestata dal resistente, il quale si è limitato ad osservare che l'evento lesivo si è verificato in occasione della “ordinaria e quotidiana movimentazione di veicoli”, per “un fatto del tutto accidentale e fortuito, non collegato all'attività di servizio ed in cui poteva essere coinvolto qualsiasi utente della strada”.
3 Tuttavia, l'inseguimento di due veicoli che gareggiavano ad alta velocità, i cui conducenti pertanto tenevano una condotta che notoriamente pone a rischio la pubblica incolumità, implica una conduzione della vettura di pattuglia ad una velocità che esula dalla “ordinaria e quotidiana movimentazione di veicoli” ed è collegata all'attività di servizio volta a interrompere condotte di reato che pongono in pericolo la sicurezza pubblica.
Stante quanto sopra, occorre dunque verificare se l'evento in questione sia o meno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 l. 266/2005 ovvero a quella di cui all'art. 1 co. 564 l. 266/2005, ai fini della qualificazione dell'odierno ricorrente come vittima del dovere.
A tal fine, giova innanzitutto richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 1 co. 562 l. 266/2005 stabilisce: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
Il successivo art. 1 co. 563 l. 266/2005 stabilisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità” (l'espressione “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, in particolare, si riferisce “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso”).
Il successivo art. 1 co. 564 l. 266/2005 stabilisce che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
4 e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Per l'episodio in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 563 l. 266/2005, ricorrendo i presupposti dell'aver agito nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico ed in attività di tutela della pubblica incolumità, ovvero dello status di soggetto ad essa equiparato ex art. 564 della stessa legge, avendo riportato invalidità permanenti nello svolgimento di attività comandata (“missione di qualunque natura”) ed “in particolari condizioni ambientali od operative”, attesi i maggiori rischi rispetto ai propri obblighi d'istituto.
L'Amministrazione resistente, invece, ha escluso la riconducibilità dell'episodio in esame a dette previsioni normative e, in relazione ai predetti presupposti, ha rilevato: a) “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità” non ricomprende qualsiasi intervento in cui si fosse verificata la commissione di un reato, bensì solo quei servizi od operazioni specificamente finalizzati a contrastare la criminalità; b)
“nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”, non è stato specificamente comandato ad espletare un servizio di tale natura;
c) “in attività di tutela della pubblica incolumità”, non è stato specificamente comandato ad espletare in via emergenziale un servizio finalizzato alla salvaguardia della incolumità pubblica.
L'assunto formulato da parte ricorrente appare fondato, dovendosi dunque disattendere le prospettazioni difensive dell'amministrazione resistente.
A tal fine, appare dirimente richiamare – anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – la più recente giurisprudenza della Suprema Corte sul punto.
Con sentenza n. 10791/2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”.
5 Nella parte motiva della citata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha osservato: “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. D.P.R. n. 243 del 2006, definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle <<... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente>> e le particolari condizioni ambientali od operative <<le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti servizio che hanno esposto dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie svolgimento dei compiti istituto>>. Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità
o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti…” (Cass. S.U. 10791/2017, cit., in motivazione).
Con specifico riguardo all'ipotesi di un incidente stradale, peraltro verificatosi “al rientro” e non
“durante” un pattugliamento, la Suprema Corte ha precisato che “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore
6 rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Cass. 26012/2018).
Sulla base del superiore e condiviso orientamento giurisprudenziale, anche l'episodio in esame è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. a) l. 266/2005, essendo sufficiente che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità e tale circostanza emerge dall'incontestata dinamica dei fatti.
Peraltro, non rileva la circostanza, dedotta dal resistente, per cui il ricorrente stava svolgendo una comune attività di servizio di polizia giudiziaria, considerato che la Suprema Corte – seppure con riferimento agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e non alla Polizia di Stato – ha precisato che non
è ostativa al riconoscimento dello status invocato, neppure l'ipotesi in cui il soggetto interessato dall'evento lesivo fosse libero dal servizio: “….5.- A nulla invece rileva invece che i tre militari dell'Arma fossero liberi dal servizio, in quanto ai sensi dell'art. 2 Regolamento organico per l'arma dei carabinieri, approvato con R.D. 14 giugno 1934, n. 1169, i carabinieri, in presenza dei presupposti, sono da ritenere in servizio permanentemente in quanto "anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge"…” (cfr. C. Cass. 29769/2018, in motivazione).
Anche con riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato, infatti, l'art. 68 l. 121/1981 stabilisce che
“Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, in particolare, “Gli agenti e gli ufficiali della polizia (così come i carabinieri) sono da considerare in "servizio permanente", nel senso che, anche nei periodi di permesso o di licenza, sono obbligati ad assumere l'esercizio attuale delle funzioni, allorché se ne verifichino le condizioni…” (cfr. C. Cass. 14390/2005).
Per quanto sopra, va dichiarato che il ricorrente ha diritto ad essere riconosciuto quale vittima del dovere ex art. 1 co. 563 l. 266/2005.
B) Con riferimento all'ulteriore domanda del ricorrente di dichiarare che il resistente è CP_1
“obbligato a riconoscere ogni consequenziale beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge”, tale domanda va dichiarata inammissibile in quanto del tutto generica.
7 Invero, come già osservato in giurisprudenza in relazione a domande analogamente formulate, nel caso di generico riferimento a tutti i benefici previsti dalla legge, “la domanda risulta del tutto priva di specificità, in considerazione del novero ampio e differenziato degli stessi, e non consente l'accertamento richiesto. Compete al ricorrente individuare quale beneficio ambisca ad ottenere e proporre la relativa domanda in via amministrativa, anche al fine di valutare l'operatività dell'eccezione di prescrizione in relazione a ciascuno dei benefici suddetti (ovvero di eventuali altre eccezioni, in relazione alla tipologia del beneficio). Non può escludersi, infatti, che vi siano diritti la cui natura sia puntuale e non continuativa, e rispetto al quale, dunque, il decorso della prescrizione risulti del tutto preclusivo del riconoscimento nell'an, e non meramente limitativo del quantum” (Trib. Reggio Calabria,
8.10.2025 n. 1425).
Analogamente, “Non può essere accolta la domanda genericamente volta alla “concessione di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del dovere”, formulata in carenza dell'indicazione specifica dei benefici richiesti nel caso concreto.
I benefici che in tale status trovano il loro presupposto sono infatti molteplici, quali il diritto alla
“elargizione” ex l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 3 agosto 2004, n. 206 e l. 29 novembre 2007 n. 22, il diritto all'assegno vitalizio disciplinato dall'art. 2, della legge 23 novembre 1998, n 407, dall'art. 4 comma 1
D.P.R. n. 243 del 2006 e dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003, il diritto allo “speciale assegno vitalizio” previsto dall' art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004, dall'art. 2, co. 105, L. n. 244 del 2007, il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del
Servizio sanitario nazionale di taluni medicinali, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.
Si tratta di benefici diversi, aventi presupposti fattuali e giuridici peculiari, che avrebbero dovuto essere indicati dalla parte ricorrente, onerata finanche di dedurre e provare le circostanze poste a fondamento della richiesta, anche al fine della valutazione della sussistenza dell'interesse giuridico posto a fondamento della domanda. Non può dunque essere accolta la domanda, come genericamente formulata” (Trib. Roma, 13.4.2023 n. 3778).
Nella specie, è inammissibile, in quanto assolutamente generica, la domanda formulata dal ricorrente in relazione “ad ogni consequenziale beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge”, come pure del tutto generica era stata la domanda precedentemente avanzata in via amministrativa (all. 3 al ricorso), con la quale, oltre al riconoscimento
8 dello status di “vittima del dovere”, l'istante aveva chiesto “di poter beneficiare di quanto previsto dalle leggi vigenti”.
Considerato l'accoglimento soltanto parziale del ricorso, le spese processuali, come liquidate in dispositivo, sono per metà compensate e per la restante metà poste a carico del resistente. CP_1
PQM
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorrente vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005; dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate;
condanna il , in persona del p.t., a rifondere metà delle spese Controparte_1 CP_2
processuali in favore del ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., che si liquidano, nell'intero, in €
2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese di lite per la restante metà del predetto importo.
Gela, 20.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 18.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50/2024 RG,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Fabrizio Marcianò, C.F._1
presso il cui studio in Reggio Calabria – Archi Via Vecchia Provinciale n. 26 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nei cui uffici in Via Libertà n. 174 è domiciliato;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.1.2024, ha adito il Tribunale di Gela, in funzione di giudice Parte_1
del lavoro, esponendo: a) che, in data 26.12.2007, quale Agente Scelto della Polizia di Stato, è stato comandato in servizio, come Operatore del Commissariato P.S. di Gela, ai fini del contrasto di ogni tipo di criminalità, con turnazione 14:00/20:00; b) che, nel corso del servizio, alle ore 15.40 circa,
l'autovettura d'istituto su cui era il passeggero anteriore, è stata sorpassata da una BMW 530, di colore nero, che procedeva a forte velocità e, pochi istanti dopo, anche da una Mercedes Coupè, di colore champagne;
c) che le due vetture stavano gareggiando clandestinamente su strada pubblica, ponendo a serio rischio l'incolumità degli altri automobilisti, per cui la pattuglia è intervenuta azionando segnali visivi e sonori e chiedendo il supporto delle altre unità in zona, per tutelare l'incolumità pubblica da
1 una condotta integrante il reato di cui all'art. 9 ter Codice della Strada (“Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore”); d) che, in considerazione dell'alta velocità, la vettura di pattuglia ha perso aderenza e ha impattato contro un muretto posto sul margine destro della carreggiata e i due poliziotti, soccorsi dai colleghi della Volante e della Polizia Stradale di Gela, sono stati trasportati al locale Pronto
Soccorso, dove al è stato diagnosticato “cervicalgia e lombalgia post traumatica”, con prognosi Pt_1
di 5 giorni (cartella clinica PS n. 2007033516 del 26.12.2007); e) a causa dell'incidente, gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per “Pregresso trauma da contraccolpo del rachide C/L”
(decreto n. 6396/16 N del 19.09.2016); f) che, con istanza del 12.9.2017, ha chiesto al
[...]
il riconoscimento del diritto e la conseguente corresponsione dei benefici previsti in favore CP_1
delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati ex art. 1, commi 563 a 564, della legge
23.12.2005, n. 266 e relativo regolamento applicativo di cui al d.P.R. 243/2006, avendo riportato invalidità permanente, diagnosticata in “Pregresso trauma da contraccolpo del rachide C/L”, nel corso di un'attività operativa straordinaria effettuata in data 26.12.2007 presso il comune di Gela;
g) che il ha rigettato l'istanza, negando la riconducibilità dell'evento all'art. 1 comma 563, in quanto CP_1
“non stava svolgendo nessuna delle attività previste dalla succitata normativa, ma effettuava un ordinario servizio di controllo del territorio”, e negando lo status di equiparato a vittima del dovere ai sensi del successivo comma 564, in quanto “non risulta, nel caso di specie, siano sopravvenute circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” .
Parte ricorrente, ha dedotto: 1) la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 564, L 266/2005
e d.P.R 243/2006, in quanto ha riportato invalidità permanenti in attività comandata e, quindi, in
“missione di qualunque natura” ed “in particolari condizioni ambientali od operative” tenuto conto dei maggiori rischi a cui è stato sottoposto rispetto a quelli insiti nei propri obblighi d'istituto, per cui ha titolo ad essere dichiarato “soggetto equiparato a vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 564,
L 266/2005 con ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici di legge;
2) la sussistenza anche dei requisiti previsti dal comma 563 l. n. 266/2005, trattandosi di operatore ferito nello svolgimento di servizi di ordine pubblico per il contrasto ad ogni tipo di criminalità per la tutela della pubblica incolumità, riportando una percentuale di invalidità complessiva del 36 %.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione del provvedimento negativo emesso dal : - dichiarare che le invalidità in discussione siano riconducibili allo status CP_1
2 di “Vittima del Dovere o soggetto ad esse equiparato” ex art. 1, commi 563 e 564, L. 266/2005; - dichiarare il convenuto obbligato a riconoscere ogni consequenziale beneficio economico e CP_1
assistenziale previsto dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto della valutazione della invalidità complessiva del 36%, o di quella individuata da apposita CTU in sede istruttoria che si richiede sin da ora;
- condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese CP_1
competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il ha eccepito: la prescrizione delle Controparte_1
pretese creditorie avanzate;
l'inammissibilità della domanda per genericità; l'infondatezza della domanda, in quanto la posizione del ricorrente non può essere ricondotta ad alcuna delle casistiche di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, né del successivo comma 564; l'incumulabilità di interessi e rivalutazione;
la sproporzione della quantificazione dell'invalidità al 36%.
Il resistente ha quindi così concluso: “a.- in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per intervenuta prescrizione o comunque per tardività; b.- nel merito, respingere le domande di controparte, per i motivi sopra indicati in punto di diritto;
c.- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, di tutte le pretese economiche che dovessero essere riconosciute al ricorrente all'esito del giudizio;
d.- in ulteriore subordine, in caso di condanna, dichiarare, in ogni caso, il divieto del cumulo di interessi e di valutazione;
e.- con vittoria di spese”.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 18.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni depositate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Oggetto del giudizio sono: A) l'accertamento che, per i fatti descritti in ricorso, il ricorrente ha acquisito lo status di vittima del dovere o di soggetto ad esso equiparato;
B) la dichiarazione che il CP_1
resistente è “obbligato a riconoscere ogni consequenziale beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge”.
A) Sotto il primo profilo, la dinamica del sinistro occorso nel corso di un inseguimento di vetture che gareggiavano ad alta velocità mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica non è stata specificamente contestata dal resistente, il quale si è limitato ad osservare che l'evento lesivo si è verificato in occasione della “ordinaria e quotidiana movimentazione di veicoli”, per “un fatto del tutto accidentale e fortuito, non collegato all'attività di servizio ed in cui poteva essere coinvolto qualsiasi utente della strada”.
3 Tuttavia, l'inseguimento di due veicoli che gareggiavano ad alta velocità, i cui conducenti pertanto tenevano una condotta che notoriamente pone a rischio la pubblica incolumità, implica una conduzione della vettura di pattuglia ad una velocità che esula dalla “ordinaria e quotidiana movimentazione di veicoli” ed è collegata all'attività di servizio volta a interrompere condotte di reato che pongono in pericolo la sicurezza pubblica.
Stante quanto sopra, occorre dunque verificare se l'evento in questione sia o meno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 l. 266/2005 ovvero a quella di cui all'art. 1 co. 564 l. 266/2005, ai fini della qualificazione dell'odierno ricorrente come vittima del dovere.
A tal fine, giova innanzitutto richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 1 co. 562 l. 266/2005 stabilisce: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
Il successivo art. 1 co. 563 l. 266/2005 stabilisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità” (l'espressione “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, in particolare, si riferisce “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso”).
Il successivo art. 1 co. 564 l. 266/2005 stabilisce che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
4 e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Per l'episodio in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 563 l. 266/2005, ricorrendo i presupposti dell'aver agito nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico ed in attività di tutela della pubblica incolumità, ovvero dello status di soggetto ad essa equiparato ex art. 564 della stessa legge, avendo riportato invalidità permanenti nello svolgimento di attività comandata (“missione di qualunque natura”) ed “in particolari condizioni ambientali od operative”, attesi i maggiori rischi rispetto ai propri obblighi d'istituto.
L'Amministrazione resistente, invece, ha escluso la riconducibilità dell'episodio in esame a dette previsioni normative e, in relazione ai predetti presupposti, ha rilevato: a) “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità” non ricomprende qualsiasi intervento in cui si fosse verificata la commissione di un reato, bensì solo quei servizi od operazioni specificamente finalizzati a contrastare la criminalità; b)
“nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”, non è stato specificamente comandato ad espletare un servizio di tale natura;
c) “in attività di tutela della pubblica incolumità”, non è stato specificamente comandato ad espletare in via emergenziale un servizio finalizzato alla salvaguardia della incolumità pubblica.
L'assunto formulato da parte ricorrente appare fondato, dovendosi dunque disattendere le prospettazioni difensive dell'amministrazione resistente.
A tal fine, appare dirimente richiamare – anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – la più recente giurisprudenza della Suprema Corte sul punto.
Con sentenza n. 10791/2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”.
5 Nella parte motiva della citata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha osservato: “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. D.P.R. n. 243 del 2006, definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle <<... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente>> e le particolari condizioni ambientali od operative <<le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti servizio che hanno esposto dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie svolgimento dei compiti istituto>>. Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità
o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti…” (Cass. S.U. 10791/2017, cit., in motivazione).
Con specifico riguardo all'ipotesi di un incidente stradale, peraltro verificatosi “al rientro” e non
“durante” un pattugliamento, la Suprema Corte ha precisato che “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore
6 rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Cass. 26012/2018).
Sulla base del superiore e condiviso orientamento giurisprudenziale, anche l'episodio in esame è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. a) l. 266/2005, essendo sufficiente che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità e tale circostanza emerge dall'incontestata dinamica dei fatti.
Peraltro, non rileva la circostanza, dedotta dal resistente, per cui il ricorrente stava svolgendo una comune attività di servizio di polizia giudiziaria, considerato che la Suprema Corte – seppure con riferimento agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e non alla Polizia di Stato – ha precisato che non
è ostativa al riconoscimento dello status invocato, neppure l'ipotesi in cui il soggetto interessato dall'evento lesivo fosse libero dal servizio: “….5.- A nulla invece rileva invece che i tre militari dell'Arma fossero liberi dal servizio, in quanto ai sensi dell'art. 2 Regolamento organico per l'arma dei carabinieri, approvato con R.D. 14 giugno 1934, n. 1169, i carabinieri, in presenza dei presupposti, sono da ritenere in servizio permanentemente in quanto "anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge"…” (cfr. C. Cass. 29769/2018, in motivazione).
Anche con riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato, infatti, l'art. 68 l. 121/1981 stabilisce che
“Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, in particolare, “Gli agenti e gli ufficiali della polizia (così come i carabinieri) sono da considerare in "servizio permanente", nel senso che, anche nei periodi di permesso o di licenza, sono obbligati ad assumere l'esercizio attuale delle funzioni, allorché se ne verifichino le condizioni…” (cfr. C. Cass. 14390/2005).
Per quanto sopra, va dichiarato che il ricorrente ha diritto ad essere riconosciuto quale vittima del dovere ex art. 1 co. 563 l. 266/2005.
B) Con riferimento all'ulteriore domanda del ricorrente di dichiarare che il resistente è CP_1
“obbligato a riconoscere ogni consequenziale beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge”, tale domanda va dichiarata inammissibile in quanto del tutto generica.
7 Invero, come già osservato in giurisprudenza in relazione a domande analogamente formulate, nel caso di generico riferimento a tutti i benefici previsti dalla legge, “la domanda risulta del tutto priva di specificità, in considerazione del novero ampio e differenziato degli stessi, e non consente l'accertamento richiesto. Compete al ricorrente individuare quale beneficio ambisca ad ottenere e proporre la relativa domanda in via amministrativa, anche al fine di valutare l'operatività dell'eccezione di prescrizione in relazione a ciascuno dei benefici suddetti (ovvero di eventuali altre eccezioni, in relazione alla tipologia del beneficio). Non può escludersi, infatti, che vi siano diritti la cui natura sia puntuale e non continuativa, e rispetto al quale, dunque, il decorso della prescrizione risulti del tutto preclusivo del riconoscimento nell'an, e non meramente limitativo del quantum” (Trib. Reggio Calabria,
8.10.2025 n. 1425).
Analogamente, “Non può essere accolta la domanda genericamente volta alla “concessione di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del dovere”, formulata in carenza dell'indicazione specifica dei benefici richiesti nel caso concreto.
I benefici che in tale status trovano il loro presupposto sono infatti molteplici, quali il diritto alla
“elargizione” ex l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 3 agosto 2004, n. 206 e l. 29 novembre 2007 n. 22, il diritto all'assegno vitalizio disciplinato dall'art. 2, della legge 23 novembre 1998, n 407, dall'art. 4 comma 1
D.P.R. n. 243 del 2006 e dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003, il diritto allo “speciale assegno vitalizio” previsto dall' art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004, dall'art. 2, co. 105, L. n. 244 del 2007, il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del
Servizio sanitario nazionale di taluni medicinali, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.
Si tratta di benefici diversi, aventi presupposti fattuali e giuridici peculiari, che avrebbero dovuto essere indicati dalla parte ricorrente, onerata finanche di dedurre e provare le circostanze poste a fondamento della richiesta, anche al fine della valutazione della sussistenza dell'interesse giuridico posto a fondamento della domanda. Non può dunque essere accolta la domanda, come genericamente formulata” (Trib. Roma, 13.4.2023 n. 3778).
Nella specie, è inammissibile, in quanto assolutamente generica, la domanda formulata dal ricorrente in relazione “ad ogni consequenziale beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge”, come pure del tutto generica era stata la domanda precedentemente avanzata in via amministrativa (all. 3 al ricorso), con la quale, oltre al riconoscimento
8 dello status di “vittima del dovere”, l'istante aveva chiesto “di poter beneficiare di quanto previsto dalle leggi vigenti”.
Considerato l'accoglimento soltanto parziale del ricorso, le spese processuali, come liquidate in dispositivo, sono per metà compensate e per la restante metà poste a carico del resistente. CP_1
PQM
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorrente vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005; dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate;
condanna il , in persona del p.t., a rifondere metà delle spese Controparte_1 CP_2
processuali in favore del ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., che si liquidano, nell'intero, in €
2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese di lite per la restante metà del predetto importo.
Gela, 20.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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