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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2490/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2490/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
FALVO BARBARA
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27/11/2024 il ricorrente, per il tramite dell'avv. Falvo Barbara, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170
D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Giudice
Di Pace di Macerata in data 07/11/2024 e comunicato in data 8/11/2024 con il quale gli era stato riconosciuto il complessivo importo di euro 244,50 per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento civile n. 966/2023 R.G., quale difensore di , in proprio e nella qualità̀ di genitore esercente la Controparte_2
responsabilità̀ genitoriale del minore , parti entrambe ammesse al Persona_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del suddetto procedimento civile.
Nel merito, il ricorrente ha rappresentato che in data 12/09/2024 il Giudice di Pace con decreto di liquidazione riconosceva all'avv. , quale compenso per Parte_1
l'attività professionale espletata, la somma di euro 326,00 e che successivamente, inspiegabilmente e senza alcuna valida motivazione, il Giudice di Pace emetteva in data 07/11/2024 inaudita altera parte, senza predisporre alcun contraddittorio, nuovo decreto di modifica del decreto di liquidazione dei compensi del 12/09/2024 riducendo l'importo ad € 244,50; ha pertanto dedotto quali motivi di impugnazione la illegittimità/nullità del decreto emanato in data 07/11/2024 in quanto emesso in violazione di legge in autotutela dal Giudice di Pace, la irrevocabilità del decreto di liquidazione per i compensi del difensore inerenti il gratuito patrocinio, l'illegittimità dell'attivazione della procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 287
c.p.c., nonché l'illegittimità/nullità del decreto impugnato per omessa motivazione.
Ha quindi concluso chiedendo “sospendere l'efficacia esecutiva, del decreto di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. emesso in data 07/11/2024 dal Giudice Dott.ssa Maria Giuseppina Parte_1
Vita; - per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, dichiarare il Parte_2 decreto di correzione emesso dal Giudice Dott.ssa Maria Giuseppina Vita in data 07/11/2024; - per l'effetto, confermare il decreto di liquidazione dal medesimo Giudice in data 12/09/2024 già divenuto esecutivo statuente in favore dell'Avv. la liquidazione di importo pari ad € 326,00 oltre accessori di Parte_1 legge (spese forfettarie 15% IVA e CP) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe in favore delle n. 2 (dicasi due) parti Sig.ra in proprio ed in Controparte_2 rappresentanza del iglio minore , entrambi ammessi al patrocinio a spese dello stato;
- nonché Persona_1 condannare il , in persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio oltre spese generali (15%) ed accessori di legge. - Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso compensare le spese di lite.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 05.12.2024), CP_1
è rimasto contumace. All'udienza del 12.02.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Ai fini della corretta soluzione della controversia, va osservato che il provvedimento impugnato con l'odierna opposizione si sostanzia in un provvedimento di rettifica del precedente decreto di pagamento emesso in data 12.09.2024.
Venendo, quindi, al merito della controversia, il ricorso (tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione) è da ritenersi fondato e va accolto.
Ed infatti, in base al disposto dell'art. 82 T.U. Spese di Giustizia, il provvedimento di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore riveste la forma del decreto;
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, esso ha natura giurisdizionale e non amministrativa e non può essere modificato né revocato, in quanto sindacabile solo a seguito dell'opposizione riconosciuta ai soggetti legittimati ex. art. 170 T.U citato (si veda ex multis: Cass. civile sez. VI - 18/02/2022,
n. 5458; Cass. civ. Sez. 6-2, 18/01/2017, n. 1196; Cass. civ. Sez. 6-2, 06/06/2014, n.
12795; Cass. Sez. 1, 30/05/2008, n. 14594; arg. anche da Corte Cost. 24 settembre
2015, n. 192).
Stante quella che è la natura giuridica del decreto di liquidazione sulla base della giurisprudenza, esso non può essere in alcun modo suscettibile di revoca o modifica d'ufficio, la quale si porrebbe in assoluto contrasto con la previsione di un termine perentorio concesso ex lege alle parti per opporsi a detto decreto. Decorsi i termini per proporre opposizione, il decreto di pagamento diventa quindi definitivo e non più modificabile.
Orbene, nel caso di specie, il decreto non poteva essere rettificato d'ufficio: il Giudice aveva esaurito il proprio potere decisorio, non avendo alcuna facoltà di operare in autotutela con modalità tipiche dell'azione amministrativa. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, riconoscendo all'avv. Pt_1
l'importo di €. 326,00.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 2490/2024, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 07.11.2024, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di in Parte_1 Controparte_2
proprio ed in rappresentanza del figlio minore , entrambi ammessi Persona_1
al patrocinio a spese dello stato, nell'ambito del procedimento civile innanzi al
Giudice di Pace di Macerata avente n. 966/2023 la somma complessiva di €
326,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 18/02/2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2490/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
FALVO BARBARA
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27/11/2024 il ricorrente, per il tramite dell'avv. Falvo Barbara, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170
D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Giudice
Di Pace di Macerata in data 07/11/2024 e comunicato in data 8/11/2024 con il quale gli era stato riconosciuto il complessivo importo di euro 244,50 per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento civile n. 966/2023 R.G., quale difensore di , in proprio e nella qualità̀ di genitore esercente la Controparte_2
responsabilità̀ genitoriale del minore , parti entrambe ammesse al Persona_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del suddetto procedimento civile.
Nel merito, il ricorrente ha rappresentato che in data 12/09/2024 il Giudice di Pace con decreto di liquidazione riconosceva all'avv. , quale compenso per Parte_1
l'attività professionale espletata, la somma di euro 326,00 e che successivamente, inspiegabilmente e senza alcuna valida motivazione, il Giudice di Pace emetteva in data 07/11/2024 inaudita altera parte, senza predisporre alcun contraddittorio, nuovo decreto di modifica del decreto di liquidazione dei compensi del 12/09/2024 riducendo l'importo ad € 244,50; ha pertanto dedotto quali motivi di impugnazione la illegittimità/nullità del decreto emanato in data 07/11/2024 in quanto emesso in violazione di legge in autotutela dal Giudice di Pace, la irrevocabilità del decreto di liquidazione per i compensi del difensore inerenti il gratuito patrocinio, l'illegittimità dell'attivazione della procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 287
c.p.c., nonché l'illegittimità/nullità del decreto impugnato per omessa motivazione.
Ha quindi concluso chiedendo “sospendere l'efficacia esecutiva, del decreto di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. emesso in data 07/11/2024 dal Giudice Dott.ssa Maria Giuseppina Parte_1
Vita; - per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, dichiarare il Parte_2 decreto di correzione emesso dal Giudice Dott.ssa Maria Giuseppina Vita in data 07/11/2024; - per l'effetto, confermare il decreto di liquidazione dal medesimo Giudice in data 12/09/2024 già divenuto esecutivo statuente in favore dell'Avv. la liquidazione di importo pari ad € 326,00 oltre accessori di Parte_1 legge (spese forfettarie 15% IVA e CP) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe in favore delle n. 2 (dicasi due) parti Sig.ra in proprio ed in Controparte_2 rappresentanza del iglio minore , entrambi ammessi al patrocinio a spese dello stato;
- nonché Persona_1 condannare il , in persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio oltre spese generali (15%) ed accessori di legge. - Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso compensare le spese di lite.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 05.12.2024), CP_1
è rimasto contumace. All'udienza del 12.02.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Ai fini della corretta soluzione della controversia, va osservato che il provvedimento impugnato con l'odierna opposizione si sostanzia in un provvedimento di rettifica del precedente decreto di pagamento emesso in data 12.09.2024.
Venendo, quindi, al merito della controversia, il ricorso (tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione) è da ritenersi fondato e va accolto.
Ed infatti, in base al disposto dell'art. 82 T.U. Spese di Giustizia, il provvedimento di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore riveste la forma del decreto;
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, esso ha natura giurisdizionale e non amministrativa e non può essere modificato né revocato, in quanto sindacabile solo a seguito dell'opposizione riconosciuta ai soggetti legittimati ex. art. 170 T.U citato (si veda ex multis: Cass. civile sez. VI - 18/02/2022,
n. 5458; Cass. civ. Sez. 6-2, 18/01/2017, n. 1196; Cass. civ. Sez. 6-2, 06/06/2014, n.
12795; Cass. Sez. 1, 30/05/2008, n. 14594; arg. anche da Corte Cost. 24 settembre
2015, n. 192).
Stante quella che è la natura giuridica del decreto di liquidazione sulla base della giurisprudenza, esso non può essere in alcun modo suscettibile di revoca o modifica d'ufficio, la quale si porrebbe in assoluto contrasto con la previsione di un termine perentorio concesso ex lege alle parti per opporsi a detto decreto. Decorsi i termini per proporre opposizione, il decreto di pagamento diventa quindi definitivo e non più modificabile.
Orbene, nel caso di specie, il decreto non poteva essere rettificato d'ufficio: il Giudice aveva esaurito il proprio potere decisorio, non avendo alcuna facoltà di operare in autotutela con modalità tipiche dell'azione amministrativa. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, riconoscendo all'avv. Pt_1
l'importo di €. 326,00.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 2490/2024, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 07.11.2024, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di in Parte_1 Controparte_2
proprio ed in rappresentanza del figlio minore , entrambi ammessi Persona_1
al patrocinio a spese dello stato, nell'ambito del procedimento civile innanzi al
Giudice di Pace di Macerata avente n. 966/2023 la somma complessiva di €
326,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 18/02/2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'