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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 23 MAGGIO 2025
N.R.G. 1099/2025
All'udienza del 23 maggio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo, alle ore 8:55 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 9 Aprile 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente collegato tramite piattaforma teams;
- Per è presente l'Avv. Maria Angela Borgese per delega CP_1
dell'Avv. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
- Per AD è presente l'Avv. Massimo Gallo per delega dell'avv. Vincenzo Gallo, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:03, il G.O.P. si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:13 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15,15;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D. Romeo, all'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1099/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Parte_1
Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Gallo;
resistente
E
in persona del suo Direttore, legale rappresentante pro- CP_1
tempore, in proprio e quale mandataria di rappresentata e CP_3
difesa dagli avv. ti D. Adornato e A. M. Laganà;
resistente
3 Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:13, assenti le parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 Marzo 2025, regolarmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 094 2024 90151347 36/000, in relazione ai seguenti avvisi : N. 394 2017 0002908087 000 e N. 394 2017
0003668364 000, dell'importo complessivo di €uro 3.928,74, dovuti a l' sede di Reggio Calabria a titolo di contributi IVS CP_1
a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2011 e Contributi IVS sul reddito eccedenti il minimale accertamento unificato e somme aggiuntive e interessi di mora per l'anno 2012, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo.
deduceva che il credito di cui all'intimazione Parte_1
impugnata, era stato già dichiarato prescritto e, conseguentemente annullata la correlata iscrizione a ruolo, giusta Sentenza n. 568/2024 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 7.05.2024.
Si costituiva in giudizio dando atto, che, le somme portate CP_1
dagli atti impugnati erano state annullate con la suddetta sentenza.
4 Si costituiva pure AD deducendo che l'Agente della Riscossione non avrebbe alcun potere di sospensione e/o annullamento in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito in questione – emessi e notificati direttamente dall' . CP_1
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite del ruolo di cui agli avvisi opposti, così come dedotto da parte ricorrente, sono state dichiarate prescritte con sentenza n. 568/24, emessa dall'intestato Tribunale il data 7 maggio 2024.
La declaratoria di prescrizione del credito, impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
L'intimazione opposta, va annullata in relazione agli avvisi n. ri
394 2017 0002908087 000 e 394 2017 0003668364 000.
Quanto alle spese di lite, ritenuto che le condizioni per l'annullamento del credito erano sussistenti prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, si ritiene equo addivenire alla liquidazione delle stesse in ragione del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di
5 Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n.
5555) ed a carico di compensate, invece, nei confronti di CP_1
AD, ciò in quanto la stessa non era parte del giudizio che ha annullato gli avvisi oggetto di lite ed, inoltre, era cura dell'Ente impositore provvedere all'annullamento del ruolo dichiarato prescritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
- Annulla l'intimazione opposta, in relazione agli avvisi n. ri N.
394 2017 0002908087 000 e N. 394 2017 0003668364 000;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_1
parte ricorrente, che, liquida in €. 620,20, per onorari, €. 43,00, per spese di contributo unificato, oltre accessori di legge, che, distrae in favore del procuratore antistatario;
- Compensa le spese di lite fra il ricorrente ed AD.
Cosi deciso in Palmi lì 23 Maggio 2025.
Il G.O.P.
D. ssa Maria D. Romeo
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 23 MAGGIO 2025
N.R.G. 1099/2025
All'udienza del 23 maggio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo, alle ore 8:55 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 9 Aprile 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente collegato tramite piattaforma teams;
- Per è presente l'Avv. Maria Angela Borgese per delega CP_1
dell'Avv. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
- Per AD è presente l'Avv. Massimo Gallo per delega dell'avv. Vincenzo Gallo, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:03, il G.O.P. si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:13 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15,15;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D. Romeo, all'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1099/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Parte_1
Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Gallo;
resistente
E
in persona del suo Direttore, legale rappresentante pro- CP_1
tempore, in proprio e quale mandataria di rappresentata e CP_3
difesa dagli avv. ti D. Adornato e A. M. Laganà;
resistente
3 Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:13, assenti le parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 Marzo 2025, regolarmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 094 2024 90151347 36/000, in relazione ai seguenti avvisi : N. 394 2017 0002908087 000 e N. 394 2017
0003668364 000, dell'importo complessivo di €uro 3.928,74, dovuti a l' sede di Reggio Calabria a titolo di contributi IVS CP_1
a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2011 e Contributi IVS sul reddito eccedenti il minimale accertamento unificato e somme aggiuntive e interessi di mora per l'anno 2012, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo.
deduceva che il credito di cui all'intimazione Parte_1
impugnata, era stato già dichiarato prescritto e, conseguentemente annullata la correlata iscrizione a ruolo, giusta Sentenza n. 568/2024 resa dal Tribunale Civile di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro in data 7.05.2024.
Si costituiva in giudizio dando atto, che, le somme portate CP_1
dagli atti impugnati erano state annullate con la suddetta sentenza.
4 Si costituiva pure AD deducendo che l'Agente della Riscossione non avrebbe alcun potere di sospensione e/o annullamento in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito in questione – emessi e notificati direttamente dall' . CP_1
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite del ruolo di cui agli avvisi opposti, così come dedotto da parte ricorrente, sono state dichiarate prescritte con sentenza n. 568/24, emessa dall'intestato Tribunale il data 7 maggio 2024.
La declaratoria di prescrizione del credito, impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
L'intimazione opposta, va annullata in relazione agli avvisi n. ri
394 2017 0002908087 000 e 394 2017 0003668364 000.
Quanto alle spese di lite, ritenuto che le condizioni per l'annullamento del credito erano sussistenti prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, si ritiene equo addivenire alla liquidazione delle stesse in ragione del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di
5 Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n.
5555) ed a carico di compensate, invece, nei confronti di CP_1
AD, ciò in quanto la stessa non era parte del giudizio che ha annullato gli avvisi oggetto di lite ed, inoltre, era cura dell'Ente impositore provvedere all'annullamento del ruolo dichiarato prescritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
- Annulla l'intimazione opposta, in relazione agli avvisi n. ri N.
394 2017 0002908087 000 e N. 394 2017 0003668364 000;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_1
parte ricorrente, che, liquida in €. 620,20, per onorari, €. 43,00, per spese di contributo unificato, oltre accessori di legge, che, distrae in favore del procuratore antistatario;
- Compensa le spese di lite fra il ricorrente ed AD.
Cosi deciso in Palmi lì 23 Maggio 2025.
Il G.O.P.
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