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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3111/2023 promossa da:
(C.F. ), sito in San Giuliano Milanese (MI), Via Controparte_1 P.IVA_1
Turati n. 5, in persona dell'Amministratore e rappresentante pro tempore signor Pt_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CLELIA SALERNO (C.F.:
[...] C.F._1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giuliano Milanese, Via De
[...]
Nicola n. 01;
- ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ), con sede in San Salvo (CH), Viale Germania snc, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. , con il patrocinio Controparte_3 dell'Avv. STEFANO LABBATE (C.F. , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 presso il suo studio in Vasto (CH), Corso Europa n. 15;
- resistente -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, così giudicare:
1) In via principale, accertare la sussistenza della responsabilità della resistente e, per
l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2931 cod. civ., al Controparte_2 corretto e puntuale adempimento di quanto pattuito con la società odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
2) In via sempre principale, accertare la sussistenza della responsabilità della resistente e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi dal ai sensi dell'art. 1223 c.c., derivanti: Controparte_1
a) dal ritardo e/o della perdita della possibilità di incrementare il valore del condominio mediante l'esecuzione corretta e puntuale dei lavori previsti dalle parti, usufruendo di detto beneficio - come meglio specificato in fatto ed in diritto - per cui si richiede
l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, da quantificarsi
pagina 1 di 8 nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 codice civile;
b) nel mancato guadagno derivante dalla perdita del c.d. da quantificarsi in CP_4 misura pari al valore del contributo detraibile, ossia nella somma di euro 11.974.727,27, per cui si richiede l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, in quanto imputabile esclusivamente all'odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
c) dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con terzi di un contratto maggiormente vantaggioso da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 codice civile, in quanto imputabile esclusivamente all'odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
3) Con vittoria di spese e competenze di lite a carico della resistente”.
Conclusioni di parte resistente
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per inosservanza dei termini a comparire stabiliti dall'art. 281-undecies c.p.c. e, per l'effetto, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini;
2) Nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente, siccome inammissibili e/o improponibili, oltre che totalmente infondate in fatto e in diritto;
3) Condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei CP_1 danni “da lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, si opus sit, chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi al Condominio ricorrente l'esibizione dell'originale sottoscritto del verbale di assemblea straordinaria del
15/10/2020”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata da nei Controparte_1 confronti (di seguito di condanna ex art. 2931 c.c. nonché Controparte_2 CP_2 la domanda risarcitoria per l'importo di Euro 11.974.727,27, in seguito al mancato avvio, imputato alla resistente, dei lavori agevolati previsti dal c.d. Superbonus, a titolo di mancato guadagno del beneficio fiscale perduto.
In particolare, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto le CP_1 seguenti circostanze a fondamento della propria domanda:
- di aver incaricato la per la stipula di un contratto avente ad oggetto la CP_2 progettazione, la direzione dei lavori, l'attività di consulenza fiscale e l'elezione del pagina 2 di 8 General Contractor per l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico ed energetico dello stabile condominiale, da finanziarsi con la detrazione del 110% prevista dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, conv. nella Legge n. 77/2020, cedibile a terzi come credito d'imposta;
- che la si è assunta l'incarico di anticipare l'intero costo di realizzazione CP_2 degli interventi attraverso la contestuale cessione del credito d'imposta da parte dei singoli condòmini, pari a complessivi Euro 11.974.727,27, previa presentazione delle pratiche di sanatoria e della CILA Superbonus al competente Comune di San
Giuliano Milanese;
- che all'assemblea straordinaria del 05.05.2022, il ha deliberato di CP_1 approvare il progetto esecutivo dei lavori redatto dalla Newark Controparte_5 nel rispetto della normativa che consentiva di fruire del Superbonus 110%, e di affidare alla società Oceania S.r.l. o a sua delegata, l'esecuzione dei lavori agevolati da finanziarsi attraverso la cessione dei crediti d'imposta spettanti ai singoli condòmini, conferendo nel contempo delega alla medesima Controparte_6 per la presentazione della pratica di sanatoria e della CILA;
- che in data 31.01.2023 la dopo che il Condominio aveva inutilmente CP_2 chiesto di conoscere le date previste per l'esecuzione dei rilievi degli appartamenti e dei locali tecnici, ha comunicato la propria impossibilità temporanea di adempiere agli impegni deliberati con il condominio in quanto l'avvio dei lavori era condizionato all'ottenimento del plafond necessario all'evasione della pratica;
- che, conseguentemente, in data 17.02.2023 ha formalmente diffidato ad adempiere l'odierna resistente senza effetto alcuno.
Con comparsa di costituzione depositata in data 05.03.2024 si è costituita CP_2 eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per inosservanza del termine a comparire ex art. 281 undecies c. 2 e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, nonché la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce delle seguenti difese:
- con verbale di assemblea del 15.10.2020, il ha affidato l'incarico Controparte_1 di analisi preliminare volta alla conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ottenimento del c.d. alla rete CP_4 CP_2 Cont
- in conformità all'incarico ricevuto , verificata positivamente la spettanza dei cennati benefici fiscali, ha redatto un progetto preliminare contenente l'indicazione della spesa massima detraibile e finanziabile con la cessione del credito secondo la normativa CP_4
- il suddetto progetto è stato discusso dal nell'assemblea Controparte_1 straordinaria del 05.05.2022, durante la quale il Condominio ha deliberato di affidare la progettazione esecutiva allo o sua delegata, Controparte_7 ed alla società Oceania S.r.l., indicata da la realizzazione Controparte_8 dei lavori che avrebbero dovuto essere interamente finanziati attraverso la cessione, da parte dei singoli condòmini dei crediti d'imposta loro spettanti, al soggetto pagina 3 di 8 designato come General Contractor;
- l'esecuzione dei lavori è stata condizionata alla preventiva sanatoria “degli abusi prospettici e modifiche interne di talune unità immobiliari”; Cont
- a tal fine, con mail del giorno successivo (06.05.2022), ha chiesto all'amministratore p.t. Sig la documentazione edilizia necessaria e la Pt_1 disponibilità ad eseguire i rilievi necessari al fine di procedere più speditamente con la sanatoria delle difformità edilizie sussistenti, ma tali richieste rimanevano prive di riscontro sino al 29 settembre 2022, allorquando l'amministratore, dopo il sollecito del 07.09.2022, ha chiesto, a sua volta, l'invio di date utili all'effettuazione degli anzidetti rilievi, dando la propria disponibilità, non meglio precisata, per il compimento delle prove e indagini strutturali;
Cont
- con successiva mail del 20.10.2022, ha comunicato come date per eseguire i rilievi “il giovedì e il venerdì della seconda o terza settimana di Novembre”, chiedendo di informare in tal senso i proprietari interessati;
- in data 27.10.2022, l'amministratore del Condominio ricorrente ha scritto a mezzo mail di rimanere in attesa – come da presunta telefonata del 21.10.2022 – di Cont conoscere le date proposte per l'esecuzione dei rilievi, che aveva tuttavia già indicato il giorno prima per iscritto;
Cont
- a tale richiesta, ed ai successivi solleciti del 25.11.2022 e del 14.12.2022, la ha risposto precisando che non era stato possibile impostare le sanatorie degli appartamenti che non si erano resi disponibili ad effettuare le misurazioni interne, e di attendere il contenuto delle preannunciate modifiche normative in tema di prima di procedere alla fase di ristrutturazione edilizia;
CP_4 Cont
- con successiva nota del 31.01.2023, , considerate anche le difficoltà nel frattempo intervenute per l'ottenimento dei plafond bancari, ha comunicato che l'inizio dei lavori era in ogni caso subordinato alla concessione creditizia della disponibilità finanziaria necessaria all'intervento, per la quale continuava ad adoperarsi;
- nelle more, il mercato creditizio della cessione dei crediti derivanti dal Superbonus
110% ha subìto un brusco rallentamento nel periodo compreso tra la data dell'assemblea (05.05.2022) ed il gennaio 2023, atteso che le banche, avendo nel frattempo esaurito i plafond, non riuscivano più a finanziare gli interventi edilizi;
- altresì, dal 17 febbraio 2023 è stato introdotto il divieto di cessione dei crediti d'imposta e dello sconto in fattura, restando ai beneficiari unicamente la possibilità di portare in detrazione il credito in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto, la tipologia di intervento così come prospettata nella delibera del 05.05.2022
(finanziamento integrale attraverso lo sconto in fattura) non sarebbe stata più possibile alla luce del mutato quadro legislativo.
Con decreto del 5.03.2024, il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente in merito al mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 281-undecies c.
2 c.p.c., ha differito l'udienza del 15.03.2024 al 5.04.2024.
pagina 4 di 8 Successivamente, all'udienza del 5.04.2024, il difensore di parte ricorrente ha dato atto di aver rinunciato alla domanda ex art. 2931 c.c.; il Giudice ha concesso i termini ex art. 281- duodecies comma 4 c.p.c., fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
24.05.2024.
In occasione della predetta udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata mediante trattazione scritta.
In data 26.04.2024 il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 281 duodecies, c. 3, c.p.c., nella quale, ribadendo la rinuncia alla domanda ex art. 2931 c.c., ha modificato e precisato le seguenti conclusioni:
“In via principale, accertare la sussistenza della responsabilità della e, per CP_2
l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi dal ai sensi dell'art. 1223 c.c., derivanti: Controparte_1
a) dal ritardo e/o dalla perdita della possibilità di incrementare il valore del CP_1 mediante l'esecuzione corretta e puntuale dei lavori, con conseguente perdita dei benefici correlati al Bonus 110 - come meglio specificato in fatto ed in diritto - per cui si chiede
l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 codice civile;
b) dal mancato guadagno derivante dalla perdita del c.d. per cui si richiede CP_4
l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, in quanto imputabile esclusivamente all'odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
c) dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con terzi di un contratto maggiormente vantaggioso (c.d. perdita di chance), per cui si richiede l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, da quantificarsi in misura pari al valore del costo dei lavori da sostenere e, conseguentemente, del contributo detraibile, ossia nella somma di euro 11.974.727,27, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in quanto imputabile esclusivamente all'odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite a carico della resistente”.
2. Domanda risarcitoria: onere della prova
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria domanda risarcitoria l'inadempimento contrattuale di consistente nel non aver eseguito CP_2 tempestivamente e con diligenza ordinaria l'esatta prestazione, causando danni al
Condominio per la perdita della possibilità di ottenere il beneficio fiscale previsto dalla legge in merito agli interventi di ristrutturazione e, conseguentemente, di incrementare il valore dell'edificio.
Di contro parte resistente ha dedotto l'infondatezza della pretesa del ricorrente, contestando pagina 5 di 8 la ricostruzione dei fatti, l'assenza del contratto su cui si è fatto valere l'inadempimento ed evidenziando il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul Condominio.
La domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cassazione, sez. unite, n. 13533 del
30/10/2001). Tuttavia, tale regola probatoria non esonera il creditore che promuova un'azione risarcitoria dall'onere di provare il danno e il nesso causale tra l'inadempimento e il danno. Infatti, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Corte di cassazione, sez.
VI Civile - 1, ordinanza n. 28995/17).
Venendo al merito della controversia, la stessa deve essere decisa in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite,
12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez.
III, 16 maggio 2006, n. 11356). In particolare, ritiene questo Giudice di poter rigettare la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente per mancata prova del danno patito da parte del – il cui onere della prova grava su parte ricorrente – in disparte Controparte_1 le considerazioni in merito al presunto inadempimento di CP_2
La domanda della ricorrente non è, pertanto, meritevole di accoglimento, non essendo configurabile nemmeno il lamentato danno da perdita di chance, danno che per il suo riconoscimento deve essere di derivazione immediata e diretta ex art. 1223 c.c. rispetto alla condotta del danneggiante.
In particolare, parte ricorrente allega le seguenti voci di danno da perdita di chance:
a) danno derivante dal ritardo e/o della perdita della possibilità di incrementare il valore del mediante l'esecuzione corretta e puntuale dei lavori previsti dalle parti, CP_1 usufruendo di detto beneficio;
b) mancato guadagno derivante dalla perdita del c.d. da quantificarsi in misura CP_4 pari al valore del contributo detraibile, ossia nella somma di euro 11.974.727,27;
c) perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con terzi di un contratto maggiormente vantaggioso da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 codice civile, in quanto imputabile esclusivamente alla resistente.
La domanda risarcitoria non merita accoglimento in quanto le voci di danno, genericamente esposte, non sono state compiutamente provate da parte ricorrente.
pagina 6 di 8 In tema di risarcimento del danno, la “chance” è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di
“chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (Cass. sent. n. 24050/2023).
Per quanto attiene alla prima voce di danno (a), parte ricorrente si limita ad allegare un presunto ritardo e/o la perdita della possibilità di incrementare il valore del CP_1 mediante l'esecuzione corretta e puntuale dei lavori previsti dalle parti, usufruendo di detto beneficio, da cui deriverebbe un danno “da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il deterioramento della consistenza fisica o giuridica del bene configura un danno emergente in quanto comporta un decremento patrimoniale, a prescindere dalla sua diretta e immediata monetizzazione (Cass. n.
16858/2019). Analogo ragionamento vale nel caso in cui l'inadempimento compromette la possibilità di conseguire un incremento patrimoniale mediante migliorie che avrebbero dovuto essere apportate al bene. Il danno si configura, quindi, anche nell'ipotesi in cui il bene rimanga in proprietà e in godimento del medesimo soggetto essendo ininfluente che l'immobile non sia stato posti in vendita.
Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente ha omesso di quantificare il danno (non supportato da alcuna perizia di parte né dal richiamo, ad esempio, ai valori delle quotazioni
OMI predisposte dall'Agenzia delle Entrate per immobili della tipologia corrispondente a quello oggetto di causa), limitandosi genericamente a invocare la liquidazione equitativa dello stesso. Di contro, la liquidazione equitativa del danno è ammessa ex art. 1226 c.c. solo nel caso in cui vi sia un'impossibilità oggettiva e incolpevole di prova del danno
(Cass. ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051).
Con riguardo alla voce di danno (b), parte ricorrente lamenta in danno da mancato guadagno derivante dalla perdita del c.d. da quantificarsi in misura pari al CP_4 valore del contributo detraibile, ovvero nella somma di euro 11.974.727,27, di cui chiede l'integrale risarcimento.
In materia di superbonus, per parte della giurisprudenza - alla quale aderisce questo
Giudice - la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico il danno. Il committente è infatti onerato della prova circa l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'esecuzione dei lavori, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, nonché circa il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese (Tribunale Padova, sent. n. 2266/2023; Tribunale
Perugia sent. n. 1478/2024; Tribunale di Venezia n. 706/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato (né provato) di essersi trovata nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici.
pagina 7 di 8 Inoltre, nel caso di specie, non risulta provato il nesso di causalità diretta tra il denunciato inadempimento della resistente e la produzione del danno lamentato;
parimenti, CP_9 anche un'eventuale c.t.u. (disposta d'ufficio dal Giudice) avrebbe rivestito carattere esplorativo ed ininfluente, tenuto conto che nessun intervento di realizzazione opere è stato avviato e nessun contratto che definisse opere, tempi di realizzazione, termini, costi e responsabilità è stato stipulato.
Infine, con riguardo alla voce di danno (c), parte ricorrente lamenta il danno da perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con terzi di un contratto maggiormente vantaggioso “da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”
Analogamente, tale voce di danno non risulta dimostrata da parte ricorrente, in quanto il verbale di assemblea straordinaria del 15.10.2020 (doc. 2 parte resistente) precisa che il condominio, per la realizzazione delle opere di ristrutturazione, avrebbe potuto rivolgersi a soggetti terzi previo pagamento dello studio di fattibilità. Pertanto, il condominio, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto, essendo non vincolato ad alcuna esclusiva, adoperarsi per reperire per tempo altre società da incaricare per le sanatorie e per la realizzazione dei lavori oggetto dello studio di fattibilità. Inoltre, devono essere richiamate le considerazioni sopra esposte con riguardo alla voce di danno (a) per quanto attiene alla liquidazione equitativa del danno.
Per tutte le ragioni esposte, le domande del Condominio ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Spese
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022 (in ragione della natura degli atti difensivi e del rito prescelto), scaglione di valore indeterminabile (complessità media), devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente. Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente in quanto la condotta processuale della ricorrente non pare connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
2) condanna altresì parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di giudizio, che liquida in Euro 5.431,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Lodi, 7 febbraio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3111/2023 promossa da:
(C.F. ), sito in San Giuliano Milanese (MI), Via Controparte_1 P.IVA_1
Turati n. 5, in persona dell'Amministratore e rappresentante pro tempore signor Pt_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CLELIA SALERNO (C.F.:
[...] C.F._1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giuliano Milanese, Via De
[...]
Nicola n. 01;
- ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ), con sede in San Salvo (CH), Viale Germania snc, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. , con il patrocinio Controparte_3 dell'Avv. STEFANO LABBATE (C.F. , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 presso il suo studio in Vasto (CH), Corso Europa n. 15;
- resistente -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, così giudicare:
1) In via principale, accertare la sussistenza della responsabilità della resistente e, per
l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2931 cod. civ., al Controparte_2 corretto e puntuale adempimento di quanto pattuito con la società odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
2) In via sempre principale, accertare la sussistenza della responsabilità della resistente e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi dal ai sensi dell'art. 1223 c.c., derivanti: Controparte_1
a) dal ritardo e/o della perdita della possibilità di incrementare il valore del condominio mediante l'esecuzione corretta e puntuale dei lavori previsti dalle parti, usufruendo di detto beneficio - come meglio specificato in fatto ed in diritto - per cui si richiede
l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, da quantificarsi
pagina 1 di 8 nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 codice civile;
b) nel mancato guadagno derivante dalla perdita del c.d. da quantificarsi in CP_4 misura pari al valore del contributo detraibile, ossia nella somma di euro 11.974.727,27, per cui si richiede l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, in quanto imputabile esclusivamente all'odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
c) dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con terzi di un contratto maggiormente vantaggioso da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 codice civile, in quanto imputabile esclusivamente all'odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
3) Con vittoria di spese e competenze di lite a carico della resistente”.
Conclusioni di parte resistente
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per inosservanza dei termini a comparire stabiliti dall'art. 281-undecies c.p.c. e, per l'effetto, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini;
2) Nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente, siccome inammissibili e/o improponibili, oltre che totalmente infondate in fatto e in diritto;
3) Condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei CP_1 danni “da lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, si opus sit, chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi al Condominio ricorrente l'esibizione dell'originale sottoscritto del verbale di assemblea straordinaria del
15/10/2020”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata da nei Controparte_1 confronti (di seguito di condanna ex art. 2931 c.c. nonché Controparte_2 CP_2 la domanda risarcitoria per l'importo di Euro 11.974.727,27, in seguito al mancato avvio, imputato alla resistente, dei lavori agevolati previsti dal c.d. Superbonus, a titolo di mancato guadagno del beneficio fiscale perduto.
In particolare, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto le CP_1 seguenti circostanze a fondamento della propria domanda:
- di aver incaricato la per la stipula di un contratto avente ad oggetto la CP_2 progettazione, la direzione dei lavori, l'attività di consulenza fiscale e l'elezione del pagina 2 di 8 General Contractor per l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico ed energetico dello stabile condominiale, da finanziarsi con la detrazione del 110% prevista dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, conv. nella Legge n. 77/2020, cedibile a terzi come credito d'imposta;
- che la si è assunta l'incarico di anticipare l'intero costo di realizzazione CP_2 degli interventi attraverso la contestuale cessione del credito d'imposta da parte dei singoli condòmini, pari a complessivi Euro 11.974.727,27, previa presentazione delle pratiche di sanatoria e della CILA Superbonus al competente Comune di San
Giuliano Milanese;
- che all'assemblea straordinaria del 05.05.2022, il ha deliberato di CP_1 approvare il progetto esecutivo dei lavori redatto dalla Newark Controparte_5 nel rispetto della normativa che consentiva di fruire del Superbonus 110%, e di affidare alla società Oceania S.r.l. o a sua delegata, l'esecuzione dei lavori agevolati da finanziarsi attraverso la cessione dei crediti d'imposta spettanti ai singoli condòmini, conferendo nel contempo delega alla medesima Controparte_6 per la presentazione della pratica di sanatoria e della CILA;
- che in data 31.01.2023 la dopo che il Condominio aveva inutilmente CP_2 chiesto di conoscere le date previste per l'esecuzione dei rilievi degli appartamenti e dei locali tecnici, ha comunicato la propria impossibilità temporanea di adempiere agli impegni deliberati con il condominio in quanto l'avvio dei lavori era condizionato all'ottenimento del plafond necessario all'evasione della pratica;
- che, conseguentemente, in data 17.02.2023 ha formalmente diffidato ad adempiere l'odierna resistente senza effetto alcuno.
Con comparsa di costituzione depositata in data 05.03.2024 si è costituita CP_2 eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per inosservanza del termine a comparire ex art. 281 undecies c. 2 e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, nonché la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce delle seguenti difese:
- con verbale di assemblea del 15.10.2020, il ha affidato l'incarico Controparte_1 di analisi preliminare volta alla conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ottenimento del c.d. alla rete CP_4 CP_2 Cont
- in conformità all'incarico ricevuto , verificata positivamente la spettanza dei cennati benefici fiscali, ha redatto un progetto preliminare contenente l'indicazione della spesa massima detraibile e finanziabile con la cessione del credito secondo la normativa CP_4
- il suddetto progetto è stato discusso dal nell'assemblea Controparte_1 straordinaria del 05.05.2022, durante la quale il Condominio ha deliberato di affidare la progettazione esecutiva allo o sua delegata, Controparte_7 ed alla società Oceania S.r.l., indicata da la realizzazione Controparte_8 dei lavori che avrebbero dovuto essere interamente finanziati attraverso la cessione, da parte dei singoli condòmini dei crediti d'imposta loro spettanti, al soggetto pagina 3 di 8 designato come General Contractor;
- l'esecuzione dei lavori è stata condizionata alla preventiva sanatoria “degli abusi prospettici e modifiche interne di talune unità immobiliari”; Cont
- a tal fine, con mail del giorno successivo (06.05.2022), ha chiesto all'amministratore p.t. Sig la documentazione edilizia necessaria e la Pt_1 disponibilità ad eseguire i rilievi necessari al fine di procedere più speditamente con la sanatoria delle difformità edilizie sussistenti, ma tali richieste rimanevano prive di riscontro sino al 29 settembre 2022, allorquando l'amministratore, dopo il sollecito del 07.09.2022, ha chiesto, a sua volta, l'invio di date utili all'effettuazione degli anzidetti rilievi, dando la propria disponibilità, non meglio precisata, per il compimento delle prove e indagini strutturali;
Cont
- con successiva mail del 20.10.2022, ha comunicato come date per eseguire i rilievi “il giovedì e il venerdì della seconda o terza settimana di Novembre”, chiedendo di informare in tal senso i proprietari interessati;
- in data 27.10.2022, l'amministratore del Condominio ricorrente ha scritto a mezzo mail di rimanere in attesa – come da presunta telefonata del 21.10.2022 – di Cont conoscere le date proposte per l'esecuzione dei rilievi, che aveva tuttavia già indicato il giorno prima per iscritto;
Cont
- a tale richiesta, ed ai successivi solleciti del 25.11.2022 e del 14.12.2022, la ha risposto precisando che non era stato possibile impostare le sanatorie degli appartamenti che non si erano resi disponibili ad effettuare le misurazioni interne, e di attendere il contenuto delle preannunciate modifiche normative in tema di prima di procedere alla fase di ristrutturazione edilizia;
CP_4 Cont
- con successiva nota del 31.01.2023, , considerate anche le difficoltà nel frattempo intervenute per l'ottenimento dei plafond bancari, ha comunicato che l'inizio dei lavori era in ogni caso subordinato alla concessione creditizia della disponibilità finanziaria necessaria all'intervento, per la quale continuava ad adoperarsi;
- nelle more, il mercato creditizio della cessione dei crediti derivanti dal Superbonus
110% ha subìto un brusco rallentamento nel periodo compreso tra la data dell'assemblea (05.05.2022) ed il gennaio 2023, atteso che le banche, avendo nel frattempo esaurito i plafond, non riuscivano più a finanziare gli interventi edilizi;
- altresì, dal 17 febbraio 2023 è stato introdotto il divieto di cessione dei crediti d'imposta e dello sconto in fattura, restando ai beneficiari unicamente la possibilità di portare in detrazione il credito in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto, la tipologia di intervento così come prospettata nella delibera del 05.05.2022
(finanziamento integrale attraverso lo sconto in fattura) non sarebbe stata più possibile alla luce del mutato quadro legislativo.
Con decreto del 5.03.2024, il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente in merito al mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 281-undecies c.
2 c.p.c., ha differito l'udienza del 15.03.2024 al 5.04.2024.
pagina 4 di 8 Successivamente, all'udienza del 5.04.2024, il difensore di parte ricorrente ha dato atto di aver rinunciato alla domanda ex art. 2931 c.c.; il Giudice ha concesso i termini ex art. 281- duodecies comma 4 c.p.c., fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
24.05.2024.
In occasione della predetta udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata mediante trattazione scritta.
In data 26.04.2024 il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 281 duodecies, c. 3, c.p.c., nella quale, ribadendo la rinuncia alla domanda ex art. 2931 c.c., ha modificato e precisato le seguenti conclusioni:
“In via principale, accertare la sussistenza della responsabilità della e, per CP_2
l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi dal ai sensi dell'art. 1223 c.c., derivanti: Controparte_1
a) dal ritardo e/o dalla perdita della possibilità di incrementare il valore del CP_1 mediante l'esecuzione corretta e puntuale dei lavori, con conseguente perdita dei benefici correlati al Bonus 110 - come meglio specificato in fatto ed in diritto - per cui si chiede
l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 codice civile;
b) dal mancato guadagno derivante dalla perdita del c.d. per cui si richiede CP_4
l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, in quanto imputabile esclusivamente all'odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
c) dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con terzi di un contratto maggiormente vantaggioso (c.d. perdita di chance), per cui si richiede l'integrale risarcimento, ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, da quantificarsi in misura pari al valore del costo dei lavori da sostenere e, conseguentemente, del contributo detraibile, ossia nella somma di euro 11.974.727,27, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in quanto imputabile esclusivamente all'odierna resistente, come meglio specificato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite a carico della resistente”.
2. Domanda risarcitoria: onere della prova
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria domanda risarcitoria l'inadempimento contrattuale di consistente nel non aver eseguito CP_2 tempestivamente e con diligenza ordinaria l'esatta prestazione, causando danni al
Condominio per la perdita della possibilità di ottenere il beneficio fiscale previsto dalla legge in merito agli interventi di ristrutturazione e, conseguentemente, di incrementare il valore dell'edificio.
Di contro parte resistente ha dedotto l'infondatezza della pretesa del ricorrente, contestando pagina 5 di 8 la ricostruzione dei fatti, l'assenza del contratto su cui si è fatto valere l'inadempimento ed evidenziando il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul Condominio.
La domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cassazione, sez. unite, n. 13533 del
30/10/2001). Tuttavia, tale regola probatoria non esonera il creditore che promuova un'azione risarcitoria dall'onere di provare il danno e il nesso causale tra l'inadempimento e il danno. Infatti, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Corte di cassazione, sez.
VI Civile - 1, ordinanza n. 28995/17).
Venendo al merito della controversia, la stessa deve essere decisa in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite,
12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez.
III, 16 maggio 2006, n. 11356). In particolare, ritiene questo Giudice di poter rigettare la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente per mancata prova del danno patito da parte del – il cui onere della prova grava su parte ricorrente – in disparte Controparte_1 le considerazioni in merito al presunto inadempimento di CP_2
La domanda della ricorrente non è, pertanto, meritevole di accoglimento, non essendo configurabile nemmeno il lamentato danno da perdita di chance, danno che per il suo riconoscimento deve essere di derivazione immediata e diretta ex art. 1223 c.c. rispetto alla condotta del danneggiante.
In particolare, parte ricorrente allega le seguenti voci di danno da perdita di chance:
a) danno derivante dal ritardo e/o della perdita della possibilità di incrementare il valore del mediante l'esecuzione corretta e puntuale dei lavori previsti dalle parti, CP_1 usufruendo di detto beneficio;
b) mancato guadagno derivante dalla perdita del c.d. da quantificarsi in misura CP_4 pari al valore del contributo detraibile, ossia nella somma di euro 11.974.727,27;
c) perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con terzi di un contratto maggiormente vantaggioso da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 codice civile, in quanto imputabile esclusivamente alla resistente.
La domanda risarcitoria non merita accoglimento in quanto le voci di danno, genericamente esposte, non sono state compiutamente provate da parte ricorrente.
pagina 6 di 8 In tema di risarcimento del danno, la “chance” è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di
“chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (Cass. sent. n. 24050/2023).
Per quanto attiene alla prima voce di danno (a), parte ricorrente si limita ad allegare un presunto ritardo e/o la perdita della possibilità di incrementare il valore del CP_1 mediante l'esecuzione corretta e puntuale dei lavori previsti dalle parti, usufruendo di detto beneficio, da cui deriverebbe un danno “da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il deterioramento della consistenza fisica o giuridica del bene configura un danno emergente in quanto comporta un decremento patrimoniale, a prescindere dalla sua diretta e immediata monetizzazione (Cass. n.
16858/2019). Analogo ragionamento vale nel caso in cui l'inadempimento compromette la possibilità di conseguire un incremento patrimoniale mediante migliorie che avrebbero dovuto essere apportate al bene. Il danno si configura, quindi, anche nell'ipotesi in cui il bene rimanga in proprietà e in godimento del medesimo soggetto essendo ininfluente che l'immobile non sia stato posti in vendita.
Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente ha omesso di quantificare il danno (non supportato da alcuna perizia di parte né dal richiamo, ad esempio, ai valori delle quotazioni
OMI predisposte dall'Agenzia delle Entrate per immobili della tipologia corrispondente a quello oggetto di causa), limitandosi genericamente a invocare la liquidazione equitativa dello stesso. Di contro, la liquidazione equitativa del danno è ammessa ex art. 1226 c.c. solo nel caso in cui vi sia un'impossibilità oggettiva e incolpevole di prova del danno
(Cass. ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051).
Con riguardo alla voce di danno (b), parte ricorrente lamenta in danno da mancato guadagno derivante dalla perdita del c.d. da quantificarsi in misura pari al CP_4 valore del contributo detraibile, ovvero nella somma di euro 11.974.727,27, di cui chiede l'integrale risarcimento.
In materia di superbonus, per parte della giurisprudenza - alla quale aderisce questo
Giudice - la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico il danno. Il committente è infatti onerato della prova circa l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'esecuzione dei lavori, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, nonché circa il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese (Tribunale Padova, sent. n. 2266/2023; Tribunale
Perugia sent. n. 1478/2024; Tribunale di Venezia n. 706/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato (né provato) di essersi trovata nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici.
pagina 7 di 8 Inoltre, nel caso di specie, non risulta provato il nesso di causalità diretta tra il denunciato inadempimento della resistente e la produzione del danno lamentato;
parimenti, CP_9 anche un'eventuale c.t.u. (disposta d'ufficio dal Giudice) avrebbe rivestito carattere esplorativo ed ininfluente, tenuto conto che nessun intervento di realizzazione opere è stato avviato e nessun contratto che definisse opere, tempi di realizzazione, termini, costi e responsabilità è stato stipulato.
Infine, con riguardo alla voce di danno (c), parte ricorrente lamenta il danno da perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con terzi di un contratto maggiormente vantaggioso “da quantificarsi nell'importo ritenuto di giustizia, da valutarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”
Analogamente, tale voce di danno non risulta dimostrata da parte ricorrente, in quanto il verbale di assemblea straordinaria del 15.10.2020 (doc. 2 parte resistente) precisa che il condominio, per la realizzazione delle opere di ristrutturazione, avrebbe potuto rivolgersi a soggetti terzi previo pagamento dello studio di fattibilità. Pertanto, il condominio, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto, essendo non vincolato ad alcuna esclusiva, adoperarsi per reperire per tempo altre società da incaricare per le sanatorie e per la realizzazione dei lavori oggetto dello studio di fattibilità. Inoltre, devono essere richiamate le considerazioni sopra esposte con riguardo alla voce di danno (a) per quanto attiene alla liquidazione equitativa del danno.
Per tutte le ragioni esposte, le domande del Condominio ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Spese
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022 (in ragione della natura degli atti difensivi e del rito prescelto), scaglione di valore indeterminabile (complessità media), devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente. Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente in quanto la condotta processuale della ricorrente non pare connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
2) condanna altresì parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di giudizio, che liquida in Euro 5.431,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Lodi, 7 febbraio 2025
Il giudice
Ada Cappello
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