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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 899/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Renato Rendine, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Cerignola, appellante
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_2 atti, dagli avv.ti Tommaso Pontassuglia e Girolamo Matera, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Pt_2
, in qualità di erede di Parte_3
, rappresentata e difesa, giusta mandato in Persona_1 atti, dall'avv. Alessandro Carbone, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Gravina in Puglia;
appellati e e Controparte_1 Controparte_2
, entrambi nella qualità di eredi di
[...] Per_1
e il primo anche in proprio;
[...] appellati contumaci
All'udienza collegiale del 21/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note scritte del 20/5/2025): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis: 1) accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1793/2023 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giovanna Manca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14966/2014, depositata in cancelleria in data 04 maggio 2023, notificata il 31 maggio 2023, riformare integralmente l'appellata sentenza e, per l'effetto, dichiarare la domanda attorea infondata in relazione all'an e per l'effetto rigettarla in toto, con integrale modifica della sentenza appellata. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>. I procuratori di hanno così concluso (note Parte_2 conclusionali del 21/3/2025, richiamate nelle note scritte del 20/5/2025): contraria istanza, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) Dichiarare l'appello proposto dall'
[...] inammissibile, per violazione del disposto di cui Pt_4 all'art. 342 cpc;
2) Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello proposto, rigettarlo nel merito, poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
3) condannare in ogni caso l'appellante alle spese e competenze del giudizio di appello. Ci si riporta alla documentazione del fascicolo di parte del primo grado, già presente nel fascicolo di ufficio, del quale si chiede – ove non già disposta – l'acquisizione.>. Il procuratore di ha così concluso (note Parte_3 scritte del 16/5/2025) <…precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, alla comparsa conclusionale e ad ogni altro scritto difensivo, insistendo nella richiesta di estromissione dal giudizio de quo, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario e anticipatario, come da notula già depositata agli atti.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1793/2023, pubblicata il 10 maggio 2023, il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto la domanda proposta da finalizzata ad ottenere il Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da lui patito a causa del sinistro stradale, verificatosi il 30/7/2013 a Gravina in Puglia, sulla SP 202 in direzione Altamura, alle ore 07,30 circa, occorso fra la bicicletta condotta dall'attore e l'autovettura Fiat TO tg. AF281GR, di proprietà di nel frangente condotta Controparte_1 da . Persona_1
Il Giudice di primo grado, sulla scorta del quadro probatorio acquisito, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente: “… in data 30/07/2013, alle ore 7,30 percorreva, a Parte_2 bordo della propria bicicletta professionale da corsa, la SP 202 in direzione di Altamura allorché, giunto all'altezza dell'incrocio con via Grottamarallo, veniva colpito dalla Fiat TO tg AF281GR, condotta da , Persona_1 che, proveniente da detta via, si immetteva sulla SP 202, in direzione Spinazzola, con una repentina manovra di svolta a sinistra, senza avvedersi della sua presenza”.1 In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la concorrente e paritaria responsabilità del Pt_2 nella causazione del sinistro de quo e in applicazione dell'art. 2054 c.c., ha condannato, in solido fra loro, i convenuti contumaci, e Persona_1 CP_1
in qualità il primo di conducente e il secondo di
[...] proprietario della Fiat TO, e la convenuta costituita
[...]
impresa assicuratrice dell'automezzo Parte_1 per la al risarcimento in favore dell'attore della CP_3 somma di € 22.547,29 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, già rivalutata all'attualità oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia al saldo e quella di € 1.972,76, a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata, nonché al pagamento delle spese di lite, nella misura del 50%, liquidate in complessivi € 2.538,50 a titolo di onorario ed € 396,87 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sulle voci come per legge, compensando fra le parti il restante 50%, e, infine, ponendo definitivamente il costo di entrambe le espletate C.T.U. per la metà a carico dell'attore e per la restante parte a carico dei convenuti in solido tra loro. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le prove orali assunte (interrogatorio formale dell'attore e deposizioni testimoniali),2 nonché con l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio, dinamico-ricostruttiva3 e medico-legale.4 Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente parziale chiedendone la nullità per Parte_1 illogicità della motivazione, poiché il Giudice di primo grado avrebbe ricostruito la dinamica dei fatti, oggetto di causa, attraverso un ragionamento arbitrario e contraddittorio, giungendo, conseguentemente, in maniera erronea al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, azionato da . Parte_2
In primo luogo, l'appellante eccepisce la “violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 c.p.c.”5, perché la motivazione addotta nel provvedimento impugnato sarebbe affetta da irriducibile illogicità. Invero, in un primo momento, si afferma in sentenza che, sulla base delle risultanze istruttorie (con particolare riguardo alla relazione peritale dell'ing. ), il velocipede avrebbe subito un Per_2 urto anteriore e la Fiat TO un urto laterale a destra (con ogni probabilità sulla ruota), salvo poi a ricostruire il sinistro in via ipotetica, riconducendo l'iniziale danno sui due mezzi di trasporto ad un urto della bicicletta sul paraurti anteriore dell'autovettura, circostanza questa in realtà esclusa dal C.T.U. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta la
“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 116 c.p.c.”6 A dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe mal interpretato l'elaborato peritale insistente sul profilo dinamico-ricostruttivo dell'incidente, ove sarebbe stata negata la compatibilità dei danni, rinvenuti sui mezzi coinvolti nell'incidente, con la dinamica del sinistro, così come raccontata da parte attrice e confermata dalle prove orali assunte. Invero, stando all'elaborato peritale de quo, i danni riportati dalla bicicletta sarebbero riconducibili ad un impatto frontale mentre quelli della autovettura ad un urto laterale destro. A tal proposito, sostiene che il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle osservazioni del C.T.U. in sede di chiarimenti,7 posto che, in tal sede, l'Ausiliare del Giudice avrebbe solamente tentato di giustificare in altro modo, del tutto ipotetico ed astratto, i danni effettivamente riscontrati sull'autovettura, ancorché negando la loro compatibilità con la dinamica descritta. L'appellante, in aggiunta, nega che dalla C.T.U. medico- legale possano trarsi elementi di riscontro probatorio alla ricostruzione del sinistro ritenuta in sentenza, atteso che dall'elaborato peritale emergerebbero soltanto conferme sulla compatibilità dei danni subiti dal con un urto Pt_2 bicicletta/autovettura, nulla emergendo invece in ordine all'effettiva dinamica del sinistro. Con il terzo motivo di appello, viene dedotta la “omessa motivazione circa le disattese conclusioni del CTU, quale omesso esame di un fatto decisivo del giudizio;
violazione dell'art. 111 Cost.”8. Il Giudice di primo grado, in particolare, si sarebbe discostato dalle conclusioni del C.T.U., confermate in sede di chiarimenti e vertenti nel senso dell'inverosimiglianza della dinamica del sinistro così come ricostruita dal Pt_2 senza addurre alcuna motivazione e ricostruendo i fatti di causa in modo irrealistico. Si è costituto in giudizio il danneggiato Parte_2 contestando l'atto di appello di controparte, in quanto inammissibile ed infondato. In primo luogo, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante, invece di indicare i capi della sentenza di primo grado da impugnare, si sarebbe limitato ad illustrare i passaggi motivazionali del provvedimento e ad enunciare direttamente le proprie censure alla ricostruzione dei fatti ed alle violazioni di legge lamentate, le quali, tra l'altro, non sarebbero neanche specificate. Nel merito, l'appellato, ribadendo la bontà del percorso motivazionale seguito dal Giudice di primo grado, deduce che quest'ultimo avrebbe semplicemente rilevato delle contraddizioni, già presenti nella perizia dell'ing. , Per_2 che, d'altronde, era carente di diretta ispezione sull'autovettura coinvolta nel sinistro (la sua condizione sarebbe stata presa in esame solamente tramite visione di fotografie)9 e del raffronto materiale fra i mezzi di trasporto. L'evidenziata lacuna valutativa, imputabile al C.T.U., avrebbe impedito a quest'ultimo di accorgersi che il danno sull'autovettura era situato nella parte superiore del parafango destro, anziché sulla parte laterale destra, e, di conseguenza, avrebbe compromesso la corretta ricostruzione del fatto sostenuta nell'elaborato peritale. L'appellato sostiene, inoltre, che il C.T.U., in sede di chiarimenti,10 sarebbe incorso in contraddizioni rivedendo quanto concluso nell'elaborato peritale e, al contempo, confermando la ricostruzione del fatto, nel senso narrato dalla parte, sul presupposto della affermata compatibilità dei danni sui mezzi al sinistro de quo. Con ordinanza del 17/1/2024, sul rilievo di parte appellata sulla mancata regolare notifica dell'atto di appello a tutte le controparti, questa Corte ha autorizzato il rinnovo della notificazione del gravame nei confronti di CP_1
e degli eredi di (deceduto in
[...] Persona_1 pendenza del processo). Quindi, integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
, negando la propria qualità di erede del Parte_3 defunto , essendo pendente la procedura di Persona_1 rinuncia all'eredità di quest'ultimo.11 Sono rimasti contumaci, nel giudizio di gravame, gli appellati e (il Controparte_1 Controparte_4 primo proprietario del veicolo, coinvolto nel sinistro, entrambi eredi del deceduto ). Persona_1
Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 21/5/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione In via preliminare, si osserva che gli appellati CP_1
e , nonostante la rituale
[...] Controparte_4 notificazione dell'atto di citazione in appello, non si sono costituiti in giudizio e sono rimasti contumaci. Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di , ai sensi Parte_2 dell'art. 342 c.p.c. Infatti, dall'atto di appello è agevole evincere, per ogni motivo di gravame, sia le violazioni di legge lamentate, che le censure mosse alla ricostruzione dei fatti adottata in primo grado dal Tribunale. D'altronde, il nucleo centrale dell'impugnazione verte proprio sull'accertamento dell'an debeatur e l'appellante richiama le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure, soprattutto in relazione alle risultanze della C.T.U., e ne contesta l'iter motivazionale, anche (al terzo motivo) lamentando l'assenza di valida giustificazione in ordine al discostamento della pronuncia rispetto al parere espresso dal C.T.U. nella relazione peritale. Pertanto, può ritenersi rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., essendo stato l'appello “motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” ed essendo state indicate “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”12. Donde, questa Corte ritiene che siano state individuate con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, di cui se ne può parimenti valutare l'esatta portata. Nel merito, le doglianze dell'appellante, unitamente considerate, stante la loro intima connessione, sono fondate e, in quanto tali, meritano accoglimento. Invero, alla luce del quadro complessivo probatorio, acquisito nel corso del giudizio di primo grado, la ricostruzione del sinistro, così come illustrata in punto di fatto dal Tribunale, risulta contaminata da insanabili contraddizioni. Come sottolineato dalla difesa dell' Parte_1
la ricostruzione della dinamica del sinistro, accolta
[...] nella sentenza impugnata, si appalesa contraddittoria laddove, in un primo tempo, i danni ai mezzi di trasporto sono collocati sulla parte anteriore della bicicletta e sulla parte laterale destra della Fiat TO13 e, in un secondo tempo, con riferimento all'autovettura, sul paraurti anteriore, al lato destro.14 Inoltre, pure condivisibili sono le argomentazioni critiche della difesa appellante, incentrate sull'interpretazione della C.T.U. di primo grado, ricostruttiva della dinamica del sinistro, che sottolinea come l'Ausiliare del Giudice abbia escluso la compatibilità dei danni subiti dai veicoli con la dinamica del sinistro, così come descritta dall'attore in primo grado, interpretazione dalla quale il primo Giudice si è discostato senza adeguata motivazione e giustificazione. Invero, dall'elaborato peritale in atti, emerge chiaramente che, tenuto conto della situazione dei luoghi teatro del sinistro (in agro di Gravina in Puglia (BA), sulla SP 202 Spinazzola – Altamura, in corrispondenza dell'area di intersezione a “T” con la via Grotta Marallo), la dinamica del sinistro non possa essersi sviluppato così come ricostruita da , da e dal teste Parte_2 Persona_1
. “Una dinamica del sinistro così come Testimone_1 descritta da parte attrice, infatti, avrebbe dovuto generare danni sulla fiancata sinistra dell'autovettura e giammai su quella destra. Né tantomeno la circostanza descritta sia dal sig. ia dal sig. , Persona_1 Testimone_1 secondo cui nell'imminenza dell'impatto il ciclista avrebbe sterzato a sinistra e il conducente la avrebbe CP_5 compiuto una manovra di svolta stringendo a sinistra, può giustificare l'ubicazione dei danni rilevati sul parafanghi destro e sul terzo destro del cofano motore dell'autovettura; infatti, in relazione alla particolare geometria caratterizzante il luogo del sinistro (area di intersezione a T ad assi sghembi), le presunte traiettorie (si veda riproduzione planimetrica in scala in fig. 2>) che – secondo quanto dichiarato dal convenuto contumace e dal teste – i veicoli avrebbero tracciato nell'imminenza dell'impatto, avrebbero dovuto determinare uno scontro frontale tra i due veicoli e, quindi, tutt'al più dani alla parte anteriore dell'autovettura che, invece, dalle fotografie presenti in atti appare completamente intatta”.15 Le conclusioni del C.T.U. poggiano su duplice ordine di ragioni. In primo luogo, non va trascurata la manovra del Per_1 consistita in una svolta a sinistra effettuata al fine di immettersi nella SP 202, direzione Spinazzola, così invadendo la corsia sulla quale, dal lato sinistro dell'auto, sopraggiungeva a bordo della propria Parte_2 bicicletta, e del quale l'automobilista non si sarebbe avveduto, cagionandone l'investimento. Orbene, stanti le predette collocazione e traiettoria dei due veicoli (l'autovettura in ripartenza, da una situazione di arresto, con svolta a sinistra),16 è inverosimile che il punto d'urto e, quindi, il danno possa essere derivato nella parte anteriore destra dell'autovettura (non rileva che il punto d'urto sia collocabile in zona “laterale a destra” ovvero “paraurti anteriore, lato destro”, posto che comunque la concretizzazione del danno ictu oculi presente sulla stessa si ha sulla parte anteriore destra), atteso che, al contrario e realisticamente, l'impatto tra bicicletta ed auto avrebbe dovuto avvenire sul lato sinistro di quest'ultima, financo in corrispondenza del paraurti o sulla relativa parte del cofano. In secondo luogo, non può prescindersi dall'ubicazione e dalla descrizione dei danni subiti dai mezzi coinvolti nell'incidente, verificati dal C.T.U. tramite ispezione diretta della bicicletta e visione delle fotografie raffiguranti l'autovettura.17 I danni, così come rilevati e descritti, non sono assolutamente compatibili con la dinamica dell'incidente raccontata dall'attore, come confermato dal medesimo C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni delle parti.18 A tal proposito, alla assenza di danni nella parte anteriore dell'autoveicolo, riscontrabile in maniera ancor più nitida dalle foto riportate nell'elaborato peritale del C.T.P. Prof.
[...]
,19 si aggiunge anche il non trascurabile Persona_5 rilievo dell'assenza, in corrispondenza delle ammaccature dell'autoveicolo, di tracce di colore blu, riconducibili all'impatto con il velocipede del detto colore.20 A fronte dell'evidenziato quadro obiettivo, non è ragionevolmente condivisibile, perché smentita dal dato incontrovertibile della collocazione dei danni all'autovettura, come sopra descritti, la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice di primo grado, che, discostandosi dalla C.T.U. dinamico-ricostruttiva, “avuto riguardo alle gravi lacune della sua indagine”,21 ha ricostruito l'evento nel senso che “ abbia Persona_1 effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra, nell'intento di immettersi sulla SP 202 in direzione Spinazzola - in un punto caratterizzato da scarsa visibilità - stringendo la curva tanto da invadere l'opposta corsia che, in quel momento, era percorsa da , in direzione Parte_2
Altamura, verosimilmente posizionato sul lato sinistro della sua corsia (quindi verso il centro della carreggiata) tanto da entrare in collisione con l'autovettura e colpire il paraurti anteriore sul lato destro (anziché sul lato sinistro, come sarebbe dovuto avvenire se avesse mantenuto, correttamente, la destra sulla propria corsia di marcia)”.22 La tesi argomentativa del Tribunale, invero, non trova conferma alcuna nel complessivo quadro probatorio agli atti, da cui viene persino smentita. Basti considerare la 18 In cui, rifiuta la ricostruzione del sinistro operata dal C.T.P., ritenendo che, laddove vi fosse stato un urto sulla parte anteriore della Fiat TO, essa “avrebbe dovuto subire danni sul paraurti anteriore e sulla zona basso‐mediana del cofano motore”. 19 Cfr. pagg. 33 e 34 dell'elaborato peritale del C.T.P. 20 Cfr. pag. 12 della relazione di C.T.U. 21 Pag. 5 della sentenza impugnata. 22 Pag. 6 della sentenza impugnata. collocazione dei danni riportati dall'auto non sul paraurti anteriore destro bensì in corrispondenza del parafango destro. La relazione peritale del primo grado, nonostante l'assenza di diretta ispezione della vettura coinvolta, risulta comunque condivisibile, perché le condizioni dell'auto Fiat TO sono agevolmente desumibili anche dal solo esame delle fotografie in atti, non solo quelle riportate nella relazione del C.T.U., 23 ma anche quelle ancor più nitide allegate, come già sopra evidenziato, all'elaborato peritale del C.T.P.: dal riscontro fotografico, l'unico danno visibile e rilevante ai fini del sinistro è quello situato fra la parte destra del cofano e il parafango destro. Non sono neanche condivisibili e comunque idonei a disattenderne le conclusioni i rilievi critici mossi dal primo Giudice sull'operato dell'Ausiliare ing. . Per_2
A smentire le conclusioni del C.T.U. non vale quanto dallo stesso affermato, in sede di risposta ai chiarimenti dell'elaborato peritale,24 e sottolineato dal Tribunale in sentenza,25 posto che, in ordine alla causa del danno rinvenuto sul cofano lato destro e sul parafango lato destro dell'autovettura, il C.T.U. ha formulato una mera ipotesi, senza tuttavia smentire le proprie valutazioni, già rese in precedenza, in ordine all'incompatibilità dei danni con la dinamica proposta dall'attore. D'altronde, lo stesso Giudice di prime cure ha valutato che, verosimilmente, l'impatto della biciletta con l'auto sarebbe avvenuto in corrispondenza della ruota anteriore destra di quest'ultima.26 Inoltre, lo schizzo planimetrico redatto dal C.T.U.27 è parimenti diretto a rappresentare le “presunte traiettorie” che i veicoli avrebbero dovuto tenere, non a confermare quanto sostenuto dall'attore. Sulla base della prospettata dinamica, ad avviso della Corte, è evidente, dal punto di vista logico, che, soprattutto tenuto conto dei danni rilevati ai mezzi, una manovra come quella descritta nella sentenza di primo grado, neanche confermata dalle risultanze probatorie in atti, non sarebbe stata in grado di cagionare il sinistro, secondo la descrizione attorea, da cui, coerentemente, potesse derivare il danno oggettivamente riportato dall'autovettura. Ancor più, la ricostruzione attorea, benchè suffragata dalla deposizione testimoniale e dalle dichiarazioni del convenuto
, in sede di interrogatorio formale (da Persona_1 valutarsi criticamente nei confronti della compagnia assicuratrice) si appalesa irrealistica ed inverosimile. In particolare, va contro ogni ragionevolezza ed oltre la stessa ricostruzione dei fatti resa da testi e parti, la circostanza per cui , iniziata la svolta a Persona_1 sinistra e accortosi tardivamente dell'arrivo del ciclista, sia riuscito a stringere la curva a sinistra con modalità tale da urtare il sopraggiungente (dalla sinistra Parte_2 dell'auto) soltanto con il proprio lato destro (parafanghi ruota anteriore destra dell'Auto Fiat e sovrastante cofano motore), senza in alcun modo attingere il paraurti del veicolo, rimasto completamente illeso nell'impatto28 (come emerge dai rilievi fotografici). In ultimo, è condivisibile anche la censura, mossa dall'appellante, riguardo alla valenza probatoria, per l'accertamento del fatto, della C.T.U. medico-legale, espletata in primo grado. Invero, essa ha solamente confermato la compatibilità in astratto dei danni all'integrità fisica sofferti da rispetto all'urto Parte_2 automobile/bicicletta,29 senza tuttavia offrire alcun elemento di riscontro sulla compatibilità con la specifica dinamica del sinistro, nei sensi affermati in sentenza. In definitiva, questa Corte ritiene che l'accertamento dei fatti condotto in primo grado, soprattutto alla luce della più volte richiamata relazione peritale del C.T.U., ing. , Persona_6 imponga di escludere, con sufficiente grado di probabilità logica, che il sinistro possa essersi verificato nelle modalità prospettate dall'attore (odierno appellato). Dunque, non sono condivisibili le conclusioni tratte dal primo Giudice, allorché ritiene di discostarsi dal parere del C.T.U. e ricostruisce, in modo assolutamente ipotetico e senza adeguato riscontro probatorio, la dinamica dell'incidente, che, al contrario, è smentita da riscontri oggettivi, stante l'evidenziata incompatibilità fra i danni alla bicicletta e all'autovettura con la dinamica del sinistro prospettata dall'attore e, comunque, ritenuta dal Tribunale. L'appello, pertanto, merita pieno accoglimento, con conseguente riforma della sentenza gravata e rigetto della domanda attorea, così come proposta in primo grado. A tal proposito, va ribadito il principio, più volte affermato dal Supremo Collegio,30 secondo cui, in tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale. Ne consegue che, dell'accoglimento dell'appello in esame, beneficiano anche i contumaci e Controparte_6
, entrambi eredi di Controparte_4 Persona_1
(conducente), deceduto nelle more del giudizio, il primo anche proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente, per quanto non abbiano interposto appello, neanche in via incidentale. Per ciò che concerne, invece, la posizione processuale dell'appellata , questa Corte prende atto Parte_3 della rinuncia, in data 24/6/2024, all'eredità del defunto
, intervenuta, quindi, in corso di giudizio Persona_1
d'appello, e dà atto della estraneità al giudizio de quo della predetta non avendo la stessa assunto la qualità Per_1 di successore universale del de cuius. Stante l'integrale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono il principio della soccombenza e, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dall'importo determinato in sentenza di primo grado, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale complessivamente compiuta dalle parti, sulla base dei parametri tabellari medi, di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., vanno poste a carico del soccombente Pt_2
[...]
In considerazione della rinuncia all'eredità, sopravvenuta soltanto in corso di giudizio d'appello, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente le spese del presente grado fra l'appellante e . Parte_3
Ad analoghe conclusioni si giunge con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali tra l'appellante e gli appellati contumaci che non hanno resistito in giudizio. P.T.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di , Parte_2 CP_1
e , al decesso di quest'ultimo,
[...] Persona_1 proseguito nei confronti di , Parte_3 CP_1
e , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_4
1793/2023, pubblicata il 10 maggio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
- dichiara l'estraneità al giudizio di;
Parte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Parte_2
- condanna alla rifusione, in favore Parte_2 dell'appellante compagnia assicuratrice, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate, per quanto riguarda il primo grado, in € 5.000,00, e, per quanto riguarda il presente gravame, in € 3.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura di legge;
- compensa integralmente le spese del giudizio di appello tra l'appellante e , e Parte_3 Controparte_1
. Controparte_4 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 28/5/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 3 della sentenza impugnata. 2 In particolare, il teste , sentito all'udienza del 27/4/2016. Testimone_1 3 Elaborato peritale del dott. ing. . Persona_3 4 Elaborato peritale del prof. Persona_4 5 Pag. 4 dell'atto di appello. 6 Pag. 5 dell'atto di appello. 7 Chiarimenti chiesti all'udienza del 15/9/2021 e depositati dal C.T.U. in data 15/10/2021, in cui viene affermato, in particolare, che “i danni visibili sul cofano e sul paraurti dell'autovettura sono tipici di quelli originati dalla caduta di un grave dall'alto…quale ad esempio potrebbe essere il corpo di un ciclista imbarcato sul cofano subito dopo il dedotto incidente”. 8 Pag. 5 dell'atto di appello. 9 Come ne è dato atto a pag. 4 della sentenza impugnata. 10 Resi con atto depositato in data 15/10/2021, di cui l'appellante cita quanto riportato in nota n.7. 11 Acquisita agli atti in data 25/6/2024. 12 Cfr. art. 342 c.p.c. CP 13 A pag. 5 della sentenza impugnata si legge: “…consente di affermare che il velocipede subì un urto anteriore e la
un urto laterale a destra (anche con ogni probabilità sulla ruota) con conseguente imbarcamento del manubrio e
[...] ciclista sul cofano e sul parafango di destra”. 14 Pag. 6 della sentenza impugnata. 15 Così si legge a pag. 15 dell'elaborato peritale del C.T.U. 16 Così come affermato anche dal teste . Testimone_1 17 Pagg. 11-12 dell'elaborato peritale. 23 Di cui si dà conto a pag. 12 dell'elaborato peritale. 24 Dell'8/10/2021. 25 Pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si riporta il seguente passaggio dei chiarimenti (pagg.
2-3 degli stessi) “i danni visibili sul cofano e sul paraurti dell'autovettura sono tipici di quelli originati dalla caduta di un grave dall'alto… quale ad esempio potrebbe essere il corpo di un ciclista imbarcato sul cofano subito dopo il dedotto incidente”. 26 Pag. 5 della sentenza impugnata, “… il velocipede subì un urto anteriore e la Fiat TO un urto laterale a destra (anche con ogni probabilità sulla ruota)”. 27 Pag. 15 dell'elaborato. 28 Cfr. nota n.18. 29 Pagg.
5-6 della sentenza impugnata. 30 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 29038 del 13/11/2018; Sez. 6 - 3, n. 20766 del 14/10/2015.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 899/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Renato Rendine, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Cerignola, appellante
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_2 atti, dagli avv.ti Tommaso Pontassuglia e Girolamo Matera, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Pt_2
, in qualità di erede di Parte_3
, rappresentata e difesa, giusta mandato in Persona_1 atti, dall'avv. Alessandro Carbone, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Gravina in Puglia;
appellati e e Controparte_1 Controparte_2
, entrambi nella qualità di eredi di
[...] Per_1
e il primo anche in proprio;
[...] appellati contumaci
All'udienza collegiale del 21/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note scritte del 20/5/2025): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis: 1) accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1793/2023 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giovanna Manca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14966/2014, depositata in cancelleria in data 04 maggio 2023, notificata il 31 maggio 2023, riformare integralmente l'appellata sentenza e, per l'effetto, dichiarare la domanda attorea infondata in relazione all'an e per l'effetto rigettarla in toto, con integrale modifica della sentenza appellata. 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>. I procuratori di hanno così concluso (note Parte_2 conclusionali del 21/3/2025, richiamate nelle note scritte del 20/5/2025): contraria istanza, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) Dichiarare l'appello proposto dall'
[...] inammissibile, per violazione del disposto di cui Pt_4 all'art. 342 cpc;
2) Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello proposto, rigettarlo nel merito, poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
3) condannare in ogni caso l'appellante alle spese e competenze del giudizio di appello. Ci si riporta alla documentazione del fascicolo di parte del primo grado, già presente nel fascicolo di ufficio, del quale si chiede – ove non già disposta – l'acquisizione.>. Il procuratore di ha così concluso (note Parte_3 scritte del 16/5/2025) <…precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, alla comparsa conclusionale e ad ogni altro scritto difensivo, insistendo nella richiesta di estromissione dal giudizio de quo, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario e anticipatario, come da notula già depositata agli atti.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1793/2023, pubblicata il 10 maggio 2023, il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto la domanda proposta da finalizzata ad ottenere il Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da lui patito a causa del sinistro stradale, verificatosi il 30/7/2013 a Gravina in Puglia, sulla SP 202 in direzione Altamura, alle ore 07,30 circa, occorso fra la bicicletta condotta dall'attore e l'autovettura Fiat TO tg. AF281GR, di proprietà di nel frangente condotta Controparte_1 da . Persona_1
Il Giudice di primo grado, sulla scorta del quadro probatorio acquisito, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente: “… in data 30/07/2013, alle ore 7,30 percorreva, a Parte_2 bordo della propria bicicletta professionale da corsa, la SP 202 in direzione di Altamura allorché, giunto all'altezza dell'incrocio con via Grottamarallo, veniva colpito dalla Fiat TO tg AF281GR, condotta da , Persona_1 che, proveniente da detta via, si immetteva sulla SP 202, in direzione Spinazzola, con una repentina manovra di svolta a sinistra, senza avvedersi della sua presenza”.1 In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la concorrente e paritaria responsabilità del Pt_2 nella causazione del sinistro de quo e in applicazione dell'art. 2054 c.c., ha condannato, in solido fra loro, i convenuti contumaci, e Persona_1 CP_1
in qualità il primo di conducente e il secondo di
[...] proprietario della Fiat TO, e la convenuta costituita
[...]
impresa assicuratrice dell'automezzo Parte_1 per la al risarcimento in favore dell'attore della CP_3 somma di € 22.547,29 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, già rivalutata all'attualità oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia al saldo e quella di € 1.972,76, a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata, nonché al pagamento delle spese di lite, nella misura del 50%, liquidate in complessivi € 2.538,50 a titolo di onorario ed € 396,87 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sulle voci come per legge, compensando fra le parti il restante 50%, e, infine, ponendo definitivamente il costo di entrambe le espletate C.T.U. per la metà a carico dell'attore e per la restante parte a carico dei convenuti in solido tra loro. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le prove orali assunte (interrogatorio formale dell'attore e deposizioni testimoniali),2 nonché con l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio, dinamico-ricostruttiva3 e medico-legale.4 Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente parziale chiedendone la nullità per Parte_1 illogicità della motivazione, poiché il Giudice di primo grado avrebbe ricostruito la dinamica dei fatti, oggetto di causa, attraverso un ragionamento arbitrario e contraddittorio, giungendo, conseguentemente, in maniera erronea al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, azionato da . Parte_2
In primo luogo, l'appellante eccepisce la “violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 c.p.c.”5, perché la motivazione addotta nel provvedimento impugnato sarebbe affetta da irriducibile illogicità. Invero, in un primo momento, si afferma in sentenza che, sulla base delle risultanze istruttorie (con particolare riguardo alla relazione peritale dell'ing. ), il velocipede avrebbe subito un Per_2 urto anteriore e la Fiat TO un urto laterale a destra (con ogni probabilità sulla ruota), salvo poi a ricostruire il sinistro in via ipotetica, riconducendo l'iniziale danno sui due mezzi di trasporto ad un urto della bicicletta sul paraurti anteriore dell'autovettura, circostanza questa in realtà esclusa dal C.T.U. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta la
“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 116 c.p.c.”6 A dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe mal interpretato l'elaborato peritale insistente sul profilo dinamico-ricostruttivo dell'incidente, ove sarebbe stata negata la compatibilità dei danni, rinvenuti sui mezzi coinvolti nell'incidente, con la dinamica del sinistro, così come raccontata da parte attrice e confermata dalle prove orali assunte. Invero, stando all'elaborato peritale de quo, i danni riportati dalla bicicletta sarebbero riconducibili ad un impatto frontale mentre quelli della autovettura ad un urto laterale destro. A tal proposito, sostiene che il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle osservazioni del C.T.U. in sede di chiarimenti,7 posto che, in tal sede, l'Ausiliare del Giudice avrebbe solamente tentato di giustificare in altro modo, del tutto ipotetico ed astratto, i danni effettivamente riscontrati sull'autovettura, ancorché negando la loro compatibilità con la dinamica descritta. L'appellante, in aggiunta, nega che dalla C.T.U. medico- legale possano trarsi elementi di riscontro probatorio alla ricostruzione del sinistro ritenuta in sentenza, atteso che dall'elaborato peritale emergerebbero soltanto conferme sulla compatibilità dei danni subiti dal con un urto Pt_2 bicicletta/autovettura, nulla emergendo invece in ordine all'effettiva dinamica del sinistro. Con il terzo motivo di appello, viene dedotta la “omessa motivazione circa le disattese conclusioni del CTU, quale omesso esame di un fatto decisivo del giudizio;
violazione dell'art. 111 Cost.”8. Il Giudice di primo grado, in particolare, si sarebbe discostato dalle conclusioni del C.T.U., confermate in sede di chiarimenti e vertenti nel senso dell'inverosimiglianza della dinamica del sinistro così come ricostruita dal Pt_2 senza addurre alcuna motivazione e ricostruendo i fatti di causa in modo irrealistico. Si è costituto in giudizio il danneggiato Parte_2 contestando l'atto di appello di controparte, in quanto inammissibile ed infondato. In primo luogo, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante, invece di indicare i capi della sentenza di primo grado da impugnare, si sarebbe limitato ad illustrare i passaggi motivazionali del provvedimento e ad enunciare direttamente le proprie censure alla ricostruzione dei fatti ed alle violazioni di legge lamentate, le quali, tra l'altro, non sarebbero neanche specificate. Nel merito, l'appellato, ribadendo la bontà del percorso motivazionale seguito dal Giudice di primo grado, deduce che quest'ultimo avrebbe semplicemente rilevato delle contraddizioni, già presenti nella perizia dell'ing. , Per_2 che, d'altronde, era carente di diretta ispezione sull'autovettura coinvolta nel sinistro (la sua condizione sarebbe stata presa in esame solamente tramite visione di fotografie)9 e del raffronto materiale fra i mezzi di trasporto. L'evidenziata lacuna valutativa, imputabile al C.T.U., avrebbe impedito a quest'ultimo di accorgersi che il danno sull'autovettura era situato nella parte superiore del parafango destro, anziché sulla parte laterale destra, e, di conseguenza, avrebbe compromesso la corretta ricostruzione del fatto sostenuta nell'elaborato peritale. L'appellato sostiene, inoltre, che il C.T.U., in sede di chiarimenti,10 sarebbe incorso in contraddizioni rivedendo quanto concluso nell'elaborato peritale e, al contempo, confermando la ricostruzione del fatto, nel senso narrato dalla parte, sul presupposto della affermata compatibilità dei danni sui mezzi al sinistro de quo. Con ordinanza del 17/1/2024, sul rilievo di parte appellata sulla mancata regolare notifica dell'atto di appello a tutte le controparti, questa Corte ha autorizzato il rinnovo della notificazione del gravame nei confronti di CP_1
e degli eredi di (deceduto in
[...] Persona_1 pendenza del processo). Quindi, integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
, negando la propria qualità di erede del Parte_3 defunto , essendo pendente la procedura di Persona_1 rinuncia all'eredità di quest'ultimo.11 Sono rimasti contumaci, nel giudizio di gravame, gli appellati e (il Controparte_1 Controparte_4 primo proprietario del veicolo, coinvolto nel sinistro, entrambi eredi del deceduto ). Persona_1
Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 21/5/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione In via preliminare, si osserva che gli appellati CP_1
e , nonostante la rituale
[...] Controparte_4 notificazione dell'atto di citazione in appello, non si sono costituiti in giudizio e sono rimasti contumaci. Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di , ai sensi Parte_2 dell'art. 342 c.p.c. Infatti, dall'atto di appello è agevole evincere, per ogni motivo di gravame, sia le violazioni di legge lamentate, che le censure mosse alla ricostruzione dei fatti adottata in primo grado dal Tribunale. D'altronde, il nucleo centrale dell'impugnazione verte proprio sull'accertamento dell'an debeatur e l'appellante richiama le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure, soprattutto in relazione alle risultanze della C.T.U., e ne contesta l'iter motivazionale, anche (al terzo motivo) lamentando l'assenza di valida giustificazione in ordine al discostamento della pronuncia rispetto al parere espresso dal C.T.U. nella relazione peritale. Pertanto, può ritenersi rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., essendo stato l'appello “motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” ed essendo state indicate “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”12. Donde, questa Corte ritiene che siano state individuate con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, di cui se ne può parimenti valutare l'esatta portata. Nel merito, le doglianze dell'appellante, unitamente considerate, stante la loro intima connessione, sono fondate e, in quanto tali, meritano accoglimento. Invero, alla luce del quadro complessivo probatorio, acquisito nel corso del giudizio di primo grado, la ricostruzione del sinistro, così come illustrata in punto di fatto dal Tribunale, risulta contaminata da insanabili contraddizioni. Come sottolineato dalla difesa dell' Parte_1
la ricostruzione della dinamica del sinistro, accolta
[...] nella sentenza impugnata, si appalesa contraddittoria laddove, in un primo tempo, i danni ai mezzi di trasporto sono collocati sulla parte anteriore della bicicletta e sulla parte laterale destra della Fiat TO13 e, in un secondo tempo, con riferimento all'autovettura, sul paraurti anteriore, al lato destro.14 Inoltre, pure condivisibili sono le argomentazioni critiche della difesa appellante, incentrate sull'interpretazione della C.T.U. di primo grado, ricostruttiva della dinamica del sinistro, che sottolinea come l'Ausiliare del Giudice abbia escluso la compatibilità dei danni subiti dai veicoli con la dinamica del sinistro, così come descritta dall'attore in primo grado, interpretazione dalla quale il primo Giudice si è discostato senza adeguata motivazione e giustificazione. Invero, dall'elaborato peritale in atti, emerge chiaramente che, tenuto conto della situazione dei luoghi teatro del sinistro (in agro di Gravina in Puglia (BA), sulla SP 202 Spinazzola – Altamura, in corrispondenza dell'area di intersezione a “T” con la via Grotta Marallo), la dinamica del sinistro non possa essersi sviluppato così come ricostruita da , da e dal teste Parte_2 Persona_1
. “Una dinamica del sinistro così come Testimone_1 descritta da parte attrice, infatti, avrebbe dovuto generare danni sulla fiancata sinistra dell'autovettura e giammai su quella destra. Né tantomeno la circostanza descritta sia dal sig. ia dal sig. , Persona_1 Testimone_1 secondo cui nell'imminenza dell'impatto il ciclista avrebbe sterzato a sinistra e il conducente la avrebbe CP_5 compiuto una manovra di svolta stringendo a sinistra, può giustificare l'ubicazione dei danni rilevati sul parafanghi destro e sul terzo destro del cofano motore dell'autovettura; infatti, in relazione alla particolare geometria caratterizzante il luogo del sinistro (area di intersezione a T ad assi sghembi), le presunte traiettorie (si veda riproduzione planimetrica in scala in fig. 2>) che – secondo quanto dichiarato dal convenuto contumace e dal teste – i veicoli avrebbero tracciato nell'imminenza dell'impatto, avrebbero dovuto determinare uno scontro frontale tra i due veicoli e, quindi, tutt'al più dani alla parte anteriore dell'autovettura che, invece, dalle fotografie presenti in atti appare completamente intatta”.15 Le conclusioni del C.T.U. poggiano su duplice ordine di ragioni. In primo luogo, non va trascurata la manovra del Per_1 consistita in una svolta a sinistra effettuata al fine di immettersi nella SP 202, direzione Spinazzola, così invadendo la corsia sulla quale, dal lato sinistro dell'auto, sopraggiungeva a bordo della propria Parte_2 bicicletta, e del quale l'automobilista non si sarebbe avveduto, cagionandone l'investimento. Orbene, stanti le predette collocazione e traiettoria dei due veicoli (l'autovettura in ripartenza, da una situazione di arresto, con svolta a sinistra),16 è inverosimile che il punto d'urto e, quindi, il danno possa essere derivato nella parte anteriore destra dell'autovettura (non rileva che il punto d'urto sia collocabile in zona “laterale a destra” ovvero “paraurti anteriore, lato destro”, posto che comunque la concretizzazione del danno ictu oculi presente sulla stessa si ha sulla parte anteriore destra), atteso che, al contrario e realisticamente, l'impatto tra bicicletta ed auto avrebbe dovuto avvenire sul lato sinistro di quest'ultima, financo in corrispondenza del paraurti o sulla relativa parte del cofano. In secondo luogo, non può prescindersi dall'ubicazione e dalla descrizione dei danni subiti dai mezzi coinvolti nell'incidente, verificati dal C.T.U. tramite ispezione diretta della bicicletta e visione delle fotografie raffiguranti l'autovettura.17 I danni, così come rilevati e descritti, non sono assolutamente compatibili con la dinamica dell'incidente raccontata dall'attore, come confermato dal medesimo C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni delle parti.18 A tal proposito, alla assenza di danni nella parte anteriore dell'autoveicolo, riscontrabile in maniera ancor più nitida dalle foto riportate nell'elaborato peritale del C.T.P. Prof.
[...]
,19 si aggiunge anche il non trascurabile Persona_5 rilievo dell'assenza, in corrispondenza delle ammaccature dell'autoveicolo, di tracce di colore blu, riconducibili all'impatto con il velocipede del detto colore.20 A fronte dell'evidenziato quadro obiettivo, non è ragionevolmente condivisibile, perché smentita dal dato incontrovertibile della collocazione dei danni all'autovettura, come sopra descritti, la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice di primo grado, che, discostandosi dalla C.T.U. dinamico-ricostruttiva, “avuto riguardo alle gravi lacune della sua indagine”,21 ha ricostruito l'evento nel senso che “ abbia Persona_1 effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra, nell'intento di immettersi sulla SP 202 in direzione Spinazzola - in un punto caratterizzato da scarsa visibilità - stringendo la curva tanto da invadere l'opposta corsia che, in quel momento, era percorsa da , in direzione Parte_2
Altamura, verosimilmente posizionato sul lato sinistro della sua corsia (quindi verso il centro della carreggiata) tanto da entrare in collisione con l'autovettura e colpire il paraurti anteriore sul lato destro (anziché sul lato sinistro, come sarebbe dovuto avvenire se avesse mantenuto, correttamente, la destra sulla propria corsia di marcia)”.22 La tesi argomentativa del Tribunale, invero, non trova conferma alcuna nel complessivo quadro probatorio agli atti, da cui viene persino smentita. Basti considerare la 18 In cui, rifiuta la ricostruzione del sinistro operata dal C.T.P., ritenendo che, laddove vi fosse stato un urto sulla parte anteriore della Fiat TO, essa “avrebbe dovuto subire danni sul paraurti anteriore e sulla zona basso‐mediana del cofano motore”. 19 Cfr. pagg. 33 e 34 dell'elaborato peritale del C.T.P. 20 Cfr. pag. 12 della relazione di C.T.U. 21 Pag. 5 della sentenza impugnata. 22 Pag. 6 della sentenza impugnata. collocazione dei danni riportati dall'auto non sul paraurti anteriore destro bensì in corrispondenza del parafango destro. La relazione peritale del primo grado, nonostante l'assenza di diretta ispezione della vettura coinvolta, risulta comunque condivisibile, perché le condizioni dell'auto Fiat TO sono agevolmente desumibili anche dal solo esame delle fotografie in atti, non solo quelle riportate nella relazione del C.T.U., 23 ma anche quelle ancor più nitide allegate, come già sopra evidenziato, all'elaborato peritale del C.T.P.: dal riscontro fotografico, l'unico danno visibile e rilevante ai fini del sinistro è quello situato fra la parte destra del cofano e il parafango destro. Non sono neanche condivisibili e comunque idonei a disattenderne le conclusioni i rilievi critici mossi dal primo Giudice sull'operato dell'Ausiliare ing. . Per_2
A smentire le conclusioni del C.T.U. non vale quanto dallo stesso affermato, in sede di risposta ai chiarimenti dell'elaborato peritale,24 e sottolineato dal Tribunale in sentenza,25 posto che, in ordine alla causa del danno rinvenuto sul cofano lato destro e sul parafango lato destro dell'autovettura, il C.T.U. ha formulato una mera ipotesi, senza tuttavia smentire le proprie valutazioni, già rese in precedenza, in ordine all'incompatibilità dei danni con la dinamica proposta dall'attore. D'altronde, lo stesso Giudice di prime cure ha valutato che, verosimilmente, l'impatto della biciletta con l'auto sarebbe avvenuto in corrispondenza della ruota anteriore destra di quest'ultima.26 Inoltre, lo schizzo planimetrico redatto dal C.T.U.27 è parimenti diretto a rappresentare le “presunte traiettorie” che i veicoli avrebbero dovuto tenere, non a confermare quanto sostenuto dall'attore. Sulla base della prospettata dinamica, ad avviso della Corte, è evidente, dal punto di vista logico, che, soprattutto tenuto conto dei danni rilevati ai mezzi, una manovra come quella descritta nella sentenza di primo grado, neanche confermata dalle risultanze probatorie in atti, non sarebbe stata in grado di cagionare il sinistro, secondo la descrizione attorea, da cui, coerentemente, potesse derivare il danno oggettivamente riportato dall'autovettura. Ancor più, la ricostruzione attorea, benchè suffragata dalla deposizione testimoniale e dalle dichiarazioni del convenuto
, in sede di interrogatorio formale (da Persona_1 valutarsi criticamente nei confronti della compagnia assicuratrice) si appalesa irrealistica ed inverosimile. In particolare, va contro ogni ragionevolezza ed oltre la stessa ricostruzione dei fatti resa da testi e parti, la circostanza per cui , iniziata la svolta a Persona_1 sinistra e accortosi tardivamente dell'arrivo del ciclista, sia riuscito a stringere la curva a sinistra con modalità tale da urtare il sopraggiungente (dalla sinistra Parte_2 dell'auto) soltanto con il proprio lato destro (parafanghi ruota anteriore destra dell'Auto Fiat e sovrastante cofano motore), senza in alcun modo attingere il paraurti del veicolo, rimasto completamente illeso nell'impatto28 (come emerge dai rilievi fotografici). In ultimo, è condivisibile anche la censura, mossa dall'appellante, riguardo alla valenza probatoria, per l'accertamento del fatto, della C.T.U. medico-legale, espletata in primo grado. Invero, essa ha solamente confermato la compatibilità in astratto dei danni all'integrità fisica sofferti da rispetto all'urto Parte_2 automobile/bicicletta,29 senza tuttavia offrire alcun elemento di riscontro sulla compatibilità con la specifica dinamica del sinistro, nei sensi affermati in sentenza. In definitiva, questa Corte ritiene che l'accertamento dei fatti condotto in primo grado, soprattutto alla luce della più volte richiamata relazione peritale del C.T.U., ing. , Persona_6 imponga di escludere, con sufficiente grado di probabilità logica, che il sinistro possa essersi verificato nelle modalità prospettate dall'attore (odierno appellato). Dunque, non sono condivisibili le conclusioni tratte dal primo Giudice, allorché ritiene di discostarsi dal parere del C.T.U. e ricostruisce, in modo assolutamente ipotetico e senza adeguato riscontro probatorio, la dinamica dell'incidente, che, al contrario, è smentita da riscontri oggettivi, stante l'evidenziata incompatibilità fra i danni alla bicicletta e all'autovettura con la dinamica del sinistro prospettata dall'attore e, comunque, ritenuta dal Tribunale. L'appello, pertanto, merita pieno accoglimento, con conseguente riforma della sentenza gravata e rigetto della domanda attorea, così come proposta in primo grado. A tal proposito, va ribadito il principio, più volte affermato dal Supremo Collegio,30 secondo cui, in tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale. Ne consegue che, dell'accoglimento dell'appello in esame, beneficiano anche i contumaci e Controparte_6
, entrambi eredi di Controparte_4 Persona_1
(conducente), deceduto nelle more del giudizio, il primo anche proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente, per quanto non abbiano interposto appello, neanche in via incidentale. Per ciò che concerne, invece, la posizione processuale dell'appellata , questa Corte prende atto Parte_3 della rinuncia, in data 24/6/2024, all'eredità del defunto
, intervenuta, quindi, in corso di giudizio Persona_1
d'appello, e dà atto della estraneità al giudizio de quo della predetta non avendo la stessa assunto la qualità Per_1 di successore universale del de cuius. Stante l'integrale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono il principio della soccombenza e, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dall'importo determinato in sentenza di primo grado, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale complessivamente compiuta dalle parti, sulla base dei parametri tabellari medi, di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., vanno poste a carico del soccombente Pt_2
[...]
In considerazione della rinuncia all'eredità, sopravvenuta soltanto in corso di giudizio d'appello, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente le spese del presente grado fra l'appellante e . Parte_3
Ad analoghe conclusioni si giunge con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali tra l'appellante e gli appellati contumaci che non hanno resistito in giudizio. P.T.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di , Parte_2 CP_1
e , al decesso di quest'ultimo,
[...] Persona_1 proseguito nei confronti di , Parte_3 CP_1
e , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_4
1793/2023, pubblicata il 10 maggio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
- dichiara l'estraneità al giudizio di;
Parte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Parte_2
- condanna alla rifusione, in favore Parte_2 dell'appellante compagnia assicuratrice, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate, per quanto riguarda il primo grado, in € 5.000,00, e, per quanto riguarda il presente gravame, in € 3.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura di legge;
- compensa integralmente le spese del giudizio di appello tra l'appellante e , e Parte_3 Controparte_1
. Controparte_4 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 28/5/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 3 della sentenza impugnata. 2 In particolare, il teste , sentito all'udienza del 27/4/2016. Testimone_1 3 Elaborato peritale del dott. ing. . Persona_3 4 Elaborato peritale del prof. Persona_4 5 Pag. 4 dell'atto di appello. 6 Pag. 5 dell'atto di appello. 7 Chiarimenti chiesti all'udienza del 15/9/2021 e depositati dal C.T.U. in data 15/10/2021, in cui viene affermato, in particolare, che “i danni visibili sul cofano e sul paraurti dell'autovettura sono tipici di quelli originati dalla caduta di un grave dall'alto…quale ad esempio potrebbe essere il corpo di un ciclista imbarcato sul cofano subito dopo il dedotto incidente”. 8 Pag. 5 dell'atto di appello. 9 Come ne è dato atto a pag. 4 della sentenza impugnata. 10 Resi con atto depositato in data 15/10/2021, di cui l'appellante cita quanto riportato in nota n.7. 11 Acquisita agli atti in data 25/6/2024. 12 Cfr. art. 342 c.p.c. CP 13 A pag. 5 della sentenza impugnata si legge: “…consente di affermare che il velocipede subì un urto anteriore e la
un urto laterale a destra (anche con ogni probabilità sulla ruota) con conseguente imbarcamento del manubrio e
[...] ciclista sul cofano e sul parafango di destra”. 14 Pag. 6 della sentenza impugnata. 15 Così si legge a pag. 15 dell'elaborato peritale del C.T.U. 16 Così come affermato anche dal teste . Testimone_1 17 Pagg. 11-12 dell'elaborato peritale. 23 Di cui si dà conto a pag. 12 dell'elaborato peritale. 24 Dell'8/10/2021. 25 Pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si riporta il seguente passaggio dei chiarimenti (pagg.
2-3 degli stessi) “i danni visibili sul cofano e sul paraurti dell'autovettura sono tipici di quelli originati dalla caduta di un grave dall'alto… quale ad esempio potrebbe essere il corpo di un ciclista imbarcato sul cofano subito dopo il dedotto incidente”. 26 Pag. 5 della sentenza impugnata, “… il velocipede subì un urto anteriore e la Fiat TO un urto laterale a destra (anche con ogni probabilità sulla ruota)”. 27 Pag. 15 dell'elaborato. 28 Cfr. nota n.18. 29 Pagg.
5-6 della sentenza impugnata. 30 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 29038 del 13/11/2018; Sez. 6 - 3, n. 20766 del 14/10/2015.