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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8182/2020
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8182 del R.G. dell'anno 2020 riservata in decisione con termine di giorni 30 nell'udienza del 06.03.2025, vertente t r a nata il [...] a [...] e residente in [...] c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Pellegrino c.f. C.F._1
insieme al quale elettivamente domicilia in BA (SA) alla Via Bologna n. 20, giusto C.F._2 mandato in calce redatto su foglio separato da intendersi materialmente congiunto al presente atto di appello
- Attrice -
e nato a [...] il [...], codice fiscale , e la sig.ra Controparte_1 C.F._3 nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_2 C.F._4 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Gennaro LONGOBARDI, , giusta procura speciale in calce al presente atto e nello studio del quale elett.te domiciliano in BA alla Via Fogazzaro, n. 24
- convenuti –
OGGETTO: revocazione ex art 395 cpc
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che: - ha chiesto la revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. Parte_1 dell'Ordinanza cautelare di rigetto della domanda attorea di immissioni rumorose, pronunciata dal Tribunale di
Salerno in data 08.03.2019, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 e 669 bis c.p.c., R.G. 1227/2018, per i motivi di cui ai numeri 1, 2 e 3 del citato articolo;
- che a sostegno della domanda la adduceva che Pt_1 provenissero dall'appartamento soprastante dei sigg. rumori e scuotimenti tali da renderle la vita Parte_2 insopportabile;
- che il CTU nominato dal Giudice escludeva la presenza di rumori oltre il limite di normale pagina 1 di 4 tollerabilità dando atto dell'avvenuta e regolare insonorizzazione dell'appartamento secondo le norme di legge vigenti;
- che pertanto il giudicante rigettava la domanda condannando la al pagamento delle spese di lite oltre Pt_1
a quelle di consulenza tecnica;
- che la decisione del Giudice sarebbe stata assunta sulla base di false dichiarazioni rese all'ausiliare del Giudice poiché, in data 6 maggio 2020, la sig.ra affacciatasi sul pianerottolo Parte_1 constatava che al piano superiore la signora stava adoperando per le pulizie un'aspirapolvere e, per CP_2 giunta dalle nove e sino alle undici del mattino;
- che dalla relazione peritale risultava invece l'assenza di elettrodomestici particolarmente rumorosi;
- che la parte provvedeva a registrare col telefonino i rumori;
tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Revocare l'Ordinanza avente RG. Parte_1
1227/2018 pronunciata in data 08.03.2019 dal Tribunale di Salerno per i motivi di cui all'art. 395 c.p.c., in quanto la stessa è stata emessa in violazione dei commi 1-2-3- del predetto articolo;
2. Revocare l'Ordinanza avente RG 1227/2018 passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 08.03.2019 con conseguente cancellazione dell'Iscrizione Ipotecaria sull'unico bene immobile di proprietà della ( abitazione ) identificato in Catasto Fabbricati al foglio 17 particella 715 subalterno 8; 3. Parte_1
Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra a seguito Parte_1 della violazione dell'art. 844 c.c., con somma da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e compenso professionale, di cui alla istanza di liquidazione compenso che verrà depositata, in quanto la è stata ammessa al Gratuito Patrocinio a spese Parte_1 dello Stato dal COA di Salerno;
5. Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'erario per le spese di liquidazione del gratuito patrocinio;
6. Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della CTU in favore dell'ing. CP_3
In via gradata, condannare i convenuti in solido tra loro per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con la somma che l'adito giudice
[...] vorrà liquidare alla in via equitativa, in quanto il e la hanno resistito con dolo in giudizio. -Rigettare Parte_1 CP_1 CP_2 tutto quanto dedotto ed eccepito dai convenuti chiedendone l'integrale rigetto”.
Si costituivano i convenuti e eccependo: - l'inammissibilità dell'azione, evidenziando che il CP_1 CP_2 rimedio della revocazione straordinaria per come proposto è generico ed indeterminato;
l'inammissibilità dell'azione in quanto tardiva poiché proposta oltre il termine di giorni 30 dalla scoperta del fatto c.d. legittimante l'azione ai sensi dell'art. 326 c.p.c.; - nel merito eccepiva che la sig.ra sin dal lontano 2004 intenta cause nei Parte_1 confronti dei deducenti per presunte immissioni rumorose nonostante tali rumori provengano da un appartamento oggetto di completo isolamento termo-acustico; - che è stato accertato anche dall'Ausiliare del Giudice, Ing.
nella consulenza ritenuta viziata in quanto non tarata sull'utilizzo dell'aspiravolvere che la sig.ra Persona_1
, invero, avrebbe scoperto poi utilizzarsi;
- che la CTU non è stata frutto di alcuna affermazione falsa perché Pt_1 nessuna aspirapolvere veniva e viene utilizzata dalla famiglia;
non a caso il si è visto costretto a CP_1 CP_1 sporgere diverse denunce contro l'attrice per stalking condominiale e giudiziario di cui si attende l'esito. Tanto dedotto chiedeva “
1. IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO, dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l'azione promossa dalla sig.ra per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL Parte_1
MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
3. CONDANNARE la ricorrente al pagamento delle spese e compenso di lite del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da attribuirsi al sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita anche con CTU e rinviata all'udienza del 06.03.25 ove veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc con riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, data per letta e richiamata la sequenza storica dei numerosi procedimenti contenziosi tra le parti, l'attrice si è focalizzata sull'Ordinanza cautelare di rigetto della domanda attorea di immissioni rumorose, pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 08.03.2019, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 e 669 bis c.p.c., R.G. 1227/2018 deducendo che pronuncia di rigetto fosse stata emessa sulla base di false dichiarazioni, rese dai convenuti al CTU nominato in corso di causa, di non possedere da diversi anni l'aspirapolvere e che il loro frullatore era rotto.
Ebbene, ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di revocazione per i seguenti motivi. Parte attrice sostiene di aver scoperto la falsità delle dichiarazioni rese all'ausiliario del Giudice in data 6 maggio 2020 allorché sorprendeva la signora intenta a pulire il pianerottolo di casa utilizzando CP_2 un'aspirapolvere; tuttavia proponeva l'azione per revocazione con notifica della citazione in data 20/21 ottobre 2020, quindi oltre il termine previsto per l'impugnazione; l'azione di revocazione nei casi 1,2,3 dell'art 395 cpc deve essere proposta purché non siano trascorsi trenta giorni dalla scoperta del dolo o della falsità o purché il recupero dei documenti sia avvenuto dopo la scadenza del termine suddetto.
Nel caso di specie la scoperta della presunta falsità delle dichiarazioni è avvenuta in data 6.05.2020 mentre la notifica dell'impugnazione è avvenuta in data 20/21 ottobre 2020, quindi ben oltre il predetto termine
Il Tribunale rinviene un ulteriore profilo di inammissibilità dell'azione di revocazione ex art. 395 cpc per mancanza della falsità delle prove raccolte nel procedimento definito con il provvedimento da revocarsi.
La circostanza che il giorno 6 maggio 2020 la avesse sentito il rumore di un'aspirapolvere non Pt_1 dimostra che i convenuti ne possedessero una (o proprio quella) già nel 2018 all'atto dell'espletamento della CTU durante il procedimento cautelare;
pertanto, tali dichiarazioni non possono costituire elemento decisivo ai fini della fondatezza dell'azione revocatoria, in quanto le dichiarazioni rese nel 2018 non possono considerarsi viziate da falsità, non potendosi escludere che i convenuti abbiano acquistato in un secondo momento l'aspirapolvere i cui rumori sono stati sentiti dall'attrice il 06.05.2020.
Vi è un terzo motivo di inammissibilità dell'azione proposta dalla . Si rammenta che secondo dottrina Pt_1
e giurisprudenza costanti, ricorre il c.d. “dolo revocatorio” nel caso in cui la parte ponga in essere artifizi e raggiri tali da pregiudicare concretamente il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudice di accertare la verità.
Deve trattarsi di vero e proprio dolus malus, inteso come fatto idoneo a sviare il convincimento del giudice.
Inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di causalità tra il dolo posto in essere e il provvedimento decisorio reso, nel senso che l'elemento viziato dal dolo costituisce il fondamento della decisione e la susseguente deliberazione del magistrato. Colui il quale agisce in revocazione ha l'onere di provare il dolo ed il momento in cui il dolo è stato scoperto, al fine di valutare la tempestività della proposizione dell'impugnazione.
Per il raggiungimento di tale prova può essere utilizzato qualunque mezzo, ad eccezione del giuramento decisorio, poiché, secondo il disposto dell'art. 2739 del c.c., tale strumento non può essere riferito su fatti illeciti.
UL punto la Corte regolatrice ha chiarito che “il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività pagina 3 di 4 deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice
l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità”.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12875 del 9 giugno 2014)
Applicando tale principio al caso di specie, l'attrice deduce che la decisione di rigetto veniva assunta dal giudice della cautela sulla base delle false dichiarazioni rese dalle parti al CTU di non possedere una aspirapolvere e che il loro frullatore fosse guasto;
tuttavia dall'esame dell'ordinanza revocanda si evince che il Giudice ha deciso il rigetto della domanda cautelare promossa dalla non sulla base di tali false dichiarazioni, bensì sulla base Pt_1 dell'accertamento tecnico svolto dal CTU che ha concluso, dopo aver eseguito numerose misurazioni acustiche, che il livello di inquinamento acustico proveniente dall'abitazione dei convenuti non superava né i limiti di legge né quelli della normale tollerabilità.
Pertanto, l'azione di revocazione è inammissibile sotto più profili;
tale statuizione di inammissibilità assorbe la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del 08.03.19 che ne è oggetto.
Parte attrice va condannata alle spese di lite in favore dei convenuti secondo soccombenza. Non osta a ciò la circostanza che l'attrice sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Si rammenta in proposito il principio secondo cui “L'ammissione al gratuito patrocinio, nel processo civile, non pone a carico dello Stato le spese che l'assistito soccombente sia condannato a versare all'altra parte. Gli onorari e le spese in oggetto sono soltanto quelli dovuti al difensore del beneficiario;
non vi è alcun obbligo, invece, di tutelare persone terze” (Corte di Cassazione, sez. VI-3 Civile, sentenza n. 10053/12).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti di e così definitivamente pronuncia: Parte_3 CP_2
1. Dichiara inammissibile l'azione revocatoria;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 per onorari, oltre esborsi vivi, rimborso forfettario spese in misura del 15%,
IVA e CPA, se dovuta, in misura di legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice, soccombente e già ammessa al Gratuito Patrocinio, le spese di
CTU che si liquidano con separato decreto,
Così deciso in Salerno
07.03.2025
Il Giudice dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8182 del R.G. dell'anno 2020 riservata in decisione con termine di giorni 30 nell'udienza del 06.03.2025, vertente t r a nata il [...] a [...] e residente in [...] c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Pellegrino c.f. C.F._1
insieme al quale elettivamente domicilia in BA (SA) alla Via Bologna n. 20, giusto C.F._2 mandato in calce redatto su foglio separato da intendersi materialmente congiunto al presente atto di appello
- Attrice -
e nato a [...] il [...], codice fiscale , e la sig.ra Controparte_1 C.F._3 nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_2 C.F._4 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Gennaro LONGOBARDI, , giusta procura speciale in calce al presente atto e nello studio del quale elett.te domiciliano in BA alla Via Fogazzaro, n. 24
- convenuti –
OGGETTO: revocazione ex art 395 cpc
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che: - ha chiesto la revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. Parte_1 dell'Ordinanza cautelare di rigetto della domanda attorea di immissioni rumorose, pronunciata dal Tribunale di
Salerno in data 08.03.2019, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 e 669 bis c.p.c., R.G. 1227/2018, per i motivi di cui ai numeri 1, 2 e 3 del citato articolo;
- che a sostegno della domanda la adduceva che Pt_1 provenissero dall'appartamento soprastante dei sigg. rumori e scuotimenti tali da renderle la vita Parte_2 insopportabile;
- che il CTU nominato dal Giudice escludeva la presenza di rumori oltre il limite di normale pagina 1 di 4 tollerabilità dando atto dell'avvenuta e regolare insonorizzazione dell'appartamento secondo le norme di legge vigenti;
- che pertanto il giudicante rigettava la domanda condannando la al pagamento delle spese di lite oltre Pt_1
a quelle di consulenza tecnica;
- che la decisione del Giudice sarebbe stata assunta sulla base di false dichiarazioni rese all'ausiliare del Giudice poiché, in data 6 maggio 2020, la sig.ra affacciatasi sul pianerottolo Parte_1 constatava che al piano superiore la signora stava adoperando per le pulizie un'aspirapolvere e, per CP_2 giunta dalle nove e sino alle undici del mattino;
- che dalla relazione peritale risultava invece l'assenza di elettrodomestici particolarmente rumorosi;
- che la parte provvedeva a registrare col telefonino i rumori;
tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Revocare l'Ordinanza avente RG. Parte_1
1227/2018 pronunciata in data 08.03.2019 dal Tribunale di Salerno per i motivi di cui all'art. 395 c.p.c., in quanto la stessa è stata emessa in violazione dei commi 1-2-3- del predetto articolo;
2. Revocare l'Ordinanza avente RG 1227/2018 passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 08.03.2019 con conseguente cancellazione dell'Iscrizione Ipotecaria sull'unico bene immobile di proprietà della ( abitazione ) identificato in Catasto Fabbricati al foglio 17 particella 715 subalterno 8; 3. Parte_1
Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra a seguito Parte_1 della violazione dell'art. 844 c.c., con somma da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e compenso professionale, di cui alla istanza di liquidazione compenso che verrà depositata, in quanto la è stata ammessa al Gratuito Patrocinio a spese Parte_1 dello Stato dal COA di Salerno;
5. Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'erario per le spese di liquidazione del gratuito patrocinio;
6. Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della CTU in favore dell'ing. CP_3
In via gradata, condannare i convenuti in solido tra loro per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con la somma che l'adito giudice
[...] vorrà liquidare alla in via equitativa, in quanto il e la hanno resistito con dolo in giudizio. -Rigettare Parte_1 CP_1 CP_2 tutto quanto dedotto ed eccepito dai convenuti chiedendone l'integrale rigetto”.
Si costituivano i convenuti e eccependo: - l'inammissibilità dell'azione, evidenziando che il CP_1 CP_2 rimedio della revocazione straordinaria per come proposto è generico ed indeterminato;
l'inammissibilità dell'azione in quanto tardiva poiché proposta oltre il termine di giorni 30 dalla scoperta del fatto c.d. legittimante l'azione ai sensi dell'art. 326 c.p.c.; - nel merito eccepiva che la sig.ra sin dal lontano 2004 intenta cause nei Parte_1 confronti dei deducenti per presunte immissioni rumorose nonostante tali rumori provengano da un appartamento oggetto di completo isolamento termo-acustico; - che è stato accertato anche dall'Ausiliare del Giudice, Ing.
nella consulenza ritenuta viziata in quanto non tarata sull'utilizzo dell'aspiravolvere che la sig.ra Persona_1
, invero, avrebbe scoperto poi utilizzarsi;
- che la CTU non è stata frutto di alcuna affermazione falsa perché Pt_1 nessuna aspirapolvere veniva e viene utilizzata dalla famiglia;
non a caso il si è visto costretto a CP_1 CP_1 sporgere diverse denunce contro l'attrice per stalking condominiale e giudiziario di cui si attende l'esito. Tanto dedotto chiedeva “
1. IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO, dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l'azione promossa dalla sig.ra per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL Parte_1
MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
3. CONDANNARE la ricorrente al pagamento delle spese e compenso di lite del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da attribuirsi al sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita anche con CTU e rinviata all'udienza del 06.03.25 ove veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc con riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, data per letta e richiamata la sequenza storica dei numerosi procedimenti contenziosi tra le parti, l'attrice si è focalizzata sull'Ordinanza cautelare di rigetto della domanda attorea di immissioni rumorose, pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 08.03.2019, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 e 669 bis c.p.c., R.G. 1227/2018 deducendo che pronuncia di rigetto fosse stata emessa sulla base di false dichiarazioni, rese dai convenuti al CTU nominato in corso di causa, di non possedere da diversi anni l'aspirapolvere e che il loro frullatore era rotto.
Ebbene, ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di revocazione per i seguenti motivi. Parte attrice sostiene di aver scoperto la falsità delle dichiarazioni rese all'ausiliario del Giudice in data 6 maggio 2020 allorché sorprendeva la signora intenta a pulire il pianerottolo di casa utilizzando CP_2 un'aspirapolvere; tuttavia proponeva l'azione per revocazione con notifica della citazione in data 20/21 ottobre 2020, quindi oltre il termine previsto per l'impugnazione; l'azione di revocazione nei casi 1,2,3 dell'art 395 cpc deve essere proposta purché non siano trascorsi trenta giorni dalla scoperta del dolo o della falsità o purché il recupero dei documenti sia avvenuto dopo la scadenza del termine suddetto.
Nel caso di specie la scoperta della presunta falsità delle dichiarazioni è avvenuta in data 6.05.2020 mentre la notifica dell'impugnazione è avvenuta in data 20/21 ottobre 2020, quindi ben oltre il predetto termine
Il Tribunale rinviene un ulteriore profilo di inammissibilità dell'azione di revocazione ex art. 395 cpc per mancanza della falsità delle prove raccolte nel procedimento definito con il provvedimento da revocarsi.
La circostanza che il giorno 6 maggio 2020 la avesse sentito il rumore di un'aspirapolvere non Pt_1 dimostra che i convenuti ne possedessero una (o proprio quella) già nel 2018 all'atto dell'espletamento della CTU durante il procedimento cautelare;
pertanto, tali dichiarazioni non possono costituire elemento decisivo ai fini della fondatezza dell'azione revocatoria, in quanto le dichiarazioni rese nel 2018 non possono considerarsi viziate da falsità, non potendosi escludere che i convenuti abbiano acquistato in un secondo momento l'aspirapolvere i cui rumori sono stati sentiti dall'attrice il 06.05.2020.
Vi è un terzo motivo di inammissibilità dell'azione proposta dalla . Si rammenta che secondo dottrina Pt_1
e giurisprudenza costanti, ricorre il c.d. “dolo revocatorio” nel caso in cui la parte ponga in essere artifizi e raggiri tali da pregiudicare concretamente il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudice di accertare la verità.
Deve trattarsi di vero e proprio dolus malus, inteso come fatto idoneo a sviare il convincimento del giudice.
Inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di causalità tra il dolo posto in essere e il provvedimento decisorio reso, nel senso che l'elemento viziato dal dolo costituisce il fondamento della decisione e la susseguente deliberazione del magistrato. Colui il quale agisce in revocazione ha l'onere di provare il dolo ed il momento in cui il dolo è stato scoperto, al fine di valutare la tempestività della proposizione dell'impugnazione.
Per il raggiungimento di tale prova può essere utilizzato qualunque mezzo, ad eccezione del giuramento decisorio, poiché, secondo il disposto dell'art. 2739 del c.c., tale strumento non può essere riferito su fatti illeciti.
UL punto la Corte regolatrice ha chiarito che “il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività pagina 3 di 4 deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice
l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità”.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12875 del 9 giugno 2014)
Applicando tale principio al caso di specie, l'attrice deduce che la decisione di rigetto veniva assunta dal giudice della cautela sulla base delle false dichiarazioni rese dalle parti al CTU di non possedere una aspirapolvere e che il loro frullatore fosse guasto;
tuttavia dall'esame dell'ordinanza revocanda si evince che il Giudice ha deciso il rigetto della domanda cautelare promossa dalla non sulla base di tali false dichiarazioni, bensì sulla base Pt_1 dell'accertamento tecnico svolto dal CTU che ha concluso, dopo aver eseguito numerose misurazioni acustiche, che il livello di inquinamento acustico proveniente dall'abitazione dei convenuti non superava né i limiti di legge né quelli della normale tollerabilità.
Pertanto, l'azione di revocazione è inammissibile sotto più profili;
tale statuizione di inammissibilità assorbe la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del 08.03.19 che ne è oggetto.
Parte attrice va condannata alle spese di lite in favore dei convenuti secondo soccombenza. Non osta a ciò la circostanza che l'attrice sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Si rammenta in proposito il principio secondo cui “L'ammissione al gratuito patrocinio, nel processo civile, non pone a carico dello Stato le spese che l'assistito soccombente sia condannato a versare all'altra parte. Gli onorari e le spese in oggetto sono soltanto quelli dovuti al difensore del beneficiario;
non vi è alcun obbligo, invece, di tutelare persone terze” (Corte di Cassazione, sez. VI-3 Civile, sentenza n. 10053/12).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti di e così definitivamente pronuncia: Parte_3 CP_2
1. Dichiara inammissibile l'azione revocatoria;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 per onorari, oltre esborsi vivi, rimborso forfettario spese in misura del 15%,
IVA e CPA, se dovuta, in misura di legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice, soccombente e già ammessa al Gratuito Patrocinio, le spese di
CTU che si liquidano con separato decreto,
Così deciso in Salerno
07.03.2025
Il Giudice dr. Gustavo Danise
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