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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8059 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza dell'8.7.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9511 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
e in qualità di genitori del figlio minore, Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti TABBI FRANCA e PIETRO Parte_3
FERRI, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. AZZARONE LEONARDO per procura generale alle CP_1
liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 13/03/2025, e in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori del figlio minore, hanno convenuto in giudizio Parte_3
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei di indennità di frequenza ex art. 1 CP_1
della legge 289/90 dovuti dal mese di marzo 2023 in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p.o. notificato all'Istituto il 12/11/2024, unitamente al modello AP70 relativo al possesso dei requisiti socio-economici, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito l' instando per la cessata materia del contendere essendo intervenuto CP_1
nelle more del giudizio il pagamento dei ratei dovuti. 1 All'odierna udienza anche la parte ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta liquidazione della prestazione con la decorrenza dovuta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, esse debbono essere poste a carico dell' , in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, atteso che il CP_1 riconoscimento in via amministrativa delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente è avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso, con inutile decorso del termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis c.p.c. decorrente dalla domanda di liquidazione, ritualmente avanzata dalla parte con notifica del decreto di omologa e del modello attestante il possesso dei requisiti socio-economici per la concessione della prestazione.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore ed allo scaglione di riferimento e con concreta determinazione dell'ammontare del compenso in relazione al ridotto impegno nella fase decisionale determinato dalla discussione limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite conseguente alla liquidazione della prestazione avvenuta in via amministrativa anteriormente all'udienza di discussione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1
e in qualità di genitori del figlio minore,
[...] Parte_2 Pt_3 con ricorso depositato il 13/03/2025, così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore degli avv.ti TABBI FRANCA e PIETRO CP_1
FERRI, procuratori antistatari, delle spese di lite che liquida in €1900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice
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