TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella controversia, iscritta al n. 3093/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, proposta
DA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giacomo Gramegna;
Parte_1
- OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Michele Musci;
CP_1
- OPPOSTA -
conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
2.12.2024.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso monitorio la deduceva di essere creditrice nei confronti di CP_1 della somma di € 47.819,36, a saldo del corrispettivo dovuto per la Parte_1 realizzazione di impianti e forniture di materiali, presso l'immobile in Ruvo di Puglia denominato “Villa Cipriani – Marinelli”, giusta fatture n. 107 del 31.12.2014 di €
26.840,00 e n. 80 del 1°.
9.2015 di € 20.979,36.
Con decreto n. 695/2017 del 31.3.2017 era ingiunto al di pagare, in favore di Pt_1
la predetta somma di € 47.819,36, oltre interessi e spese processuali. CP_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il detto decreto, deducendo Parte_1 che era stato emesso sulla base di una “inveritiera, contradditoria e distorta prospettazione da parte della ricorrente”. Adduceva che, in quanto proprietario della
1 tenuta denominata “Villa Cipriani – Marinelli”, aveva provveduto ad eseguire, usufruendo del finanziamento corrispondente all'importo, gli interventi così come ammessi dal piano
GAL “Fior d'Olivi” (Struttura di attuazione sul territorio dei Comuni di Terlizzi, Bitonto e
Giovinazzo degli Assi III e IV del PSR Puglia 2007/2013, attraverso la realizzazione di un
Piano di Sviluppo Locale). I lavori erano consistiti in lavori di ristrutturazione, restauro ed adeguamento energetico della villa ed, in particolare, nella realizzazione degli impianti meccanici (idrico, fognante, termico, di climatizzazione a fluido refrigerante variabile) al piano terra;
per la realizzazione degli stessi si era servito delle forniture della CP_1 come da offerta economica del 21.3.2013, che aveva regolarmente pagato, eseguendo pagamenti per complessivi € 109.777,79, come da fatture tutte quietanzate.
Il aveva già contestato la richiesta di pagamento dell'importo di € 26.840,00, di Pt_1 cui alla fattura n. 107/2014 del 31.12.2014, perché ritenuta emessa a fronte di prestazioni ormai pagate e quietanzate sin dal 19.11.2014. Nonostante ciò, la CP_1 emetteva l'ulteriore fattura n. 80/2015 dell'importo di € 20.979,36, in data 1.9.2015, quando ormai aveva abbandonato il cantiere, dopo l'ultimazione dei lavori, da oltre dieci mesi. Anche tale fattura era contestata dal . Pt_1
Precisava che, sulla base del progetto dettagliato, del computo metrico e delle fatture della impresa fornitrice, quietanzate in quanto accompagnate da relativa dichiarazione liberatoria del fornitore aveva ricevuto il vaglio positivo degli Organi del GAL CP_1
“Fior d'Olivi” e, in via di rimborso di quanto anticipato, le provvidenze previste dal Piano di interventi.
Riteneva che, a distanza di tempo dall'integrale pagamento delle opere e delle forniture, la aveva unilateralmente ritenuto di emettere le ulteriori due fatture alla base CP_1 del ricorso monitorio, che espressamente si riferivano, nella descrizione, agli impianti ubicati a piano terra di Villa Cipriani - Marinelli, cioè a quegli stessi impianti che erano stati realizzati e pagati con le precedenti fatture (n. 79/2013, n. 27/2014, n.48/2014,
n.63/2014 in cui si faceva espresso riferimento agli impianti meccanici, idrico-fognanti, gas riscaldamento e condizionamento), fatture emesse e quietanzate, nell'ambito del piano GAL ai fini del finanziamento richiesto dall'opponente, così creando una apparenza di credito, in relazione a forniture già pagate per intero con una evidente duplicazione.
Aggiungeva che, a fronte di opere eseguite su base contrattuale, “perfettamente esaustive dell'intervento” aveva pagato € 109.777,79, che venivano rimborsati nel loro importo al
; la era stata soddisfatta integralmente del proprio credito, senza Pt_1 CP_1 neppure dover rinunciare alla percentuale del 5%, che pure aveva promesso come sconto in sede di offerta;
l'opponente non aveva mai convenuto, né disposto, né ordinato l'esecuzione di lavori o di forniture extra contratto, peraltro adduceva che inverosimile
2 fosse da ritenersi che, a fronte di un ammontare lavori di € 90.194,91 oltre IVA per le opere progettate, quietanzate ed interamente finanziate, avesse Parte_1 dimenticato di inserire nel piano GAL un'ulteriore quota di finanziamento per complessivi
€ 47.819,36 (IVA inclusa), ovvero vi avesse rinunciato, senza alcuna possibilità di ottenerne il rimborso.
Concludeva chiedendo dichiararsi nulla dovuto alla conseguentemente CP_1 revocarsi e porsi nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e condanna dell'opposta al risarcimento del danno a favore dell'opponente per lite temeraria e responsabilità processuale aggravata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto della avversa opposizione. La adduceva che, a fronte dei lavori concordati inizialmente per CP_1
l'importo di € 90.331,16 oltre IVA, aveva eseguito in aggiunta ai lavori oggetto dell'offerta economica altri e diversi lavori rispetto a quelli inizialmente previsti e finanziati con il progetto GAL, agli impianti nella cucina a piano terra e nel piano interrato sotto la cucina. I lavori erano stati in minima parte eseguiti contestualmente a quelli finanziati dal progetto GAL e in gran parte eseguiti dopo l'emissione delle fatture quietanzate, in quanto erano proseguiti sino ad aprile – maggio 2015. I lavori erano stati eseguiti su ordine di e del padre di questo, . Parte_1 Persona_1
Concludeva chiedendo disporsi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e nel merito rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 12.3.2018 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e disposta l'istruttoria orale del giudizio. All'esito della assunzione delle prove orali, con provvedimento dell'11.3.2020 era disposta una consulenza tecnica di ufficio per accertare “la quantità dei lavori effettivamente svolti da parte opposta per conto del committente e la corrispondenza degli stessi a quelli commissionati al fine di valutare se esista l'eccepita duplicazione delle fatture contestata dall'opponente o se le fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non siano riferibili a lavori extracontratto realizzati nell'interesse del committente”.
Formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la stessa era accettata solo da parte opponente.
Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024, con provvedimento del 30.12.2024 la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice per la decisione il 21.3.2025.
* * * * * * *
3 È ius receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex plurimis cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 2421 del 3.2.2006). Ha statuito chiaramente la Corte di legittimità a Sezioni
Unite che “secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cui sono conformi, sia la giurisprudenza di merito, sia la dottrina), l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità … ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.. Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
26128 del 27.12.2010).
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21.5.2019, già Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso di specie, come visto, si discute del corrispettivo per l'esecuzione di lavori presso la villa di proprietà dell'opponente da parte dell'opposta.
L'opponente ha contestato la stessa realizzazione di lavori ulteriori rispetto agli interventi eseguiti grazie al finanziamento, così come ammesso dal piano GAL “Fior d'Olivi”, lavori che adduceva fossero stati alla opposta integralmente già pagati. L'opposta ha, invece, argomentato a sostegno della propria pretesa che trattavasi del corrispettivo per ulteriori e diversi lavori.
All'udienza del 6.2.2019, il teste già dipendente della che Testimone_1 CP_1 aveva partecipato ai lavori eseguiti presso la “Villa Cipriani – Marinelli”, confermava l'esecuzione dell'impianto di raccolta acque meteoriche con convogliamento in cisterna, la fornitura e posa in opera di attacchi idrico-fognanti per il montaggio delle
4 apparecchiature di cucina in piano terra e piano interrato, la fornitura e posa in opera di nuovo idrobox, la coibentazione tubazioni esterne, ma non sapeva riferire in merito alla inclusione degli stessi già nella offerta del 21.3.2013; il teste confermava anche di aver visto che le tubazioni in rame dell'impianto di condizionamento erano state asportate e tagliate, riferendo che del ripristino dei tubi si occupò altra persona.
All'udienza del 15.5.2019, il teste , titolare dell'impresa edile che aveva Testimone_2 eseguito i lavori edili presso la “Villa Cipriani – Marinelli” riferiva solo in ordine agli impianti realizzati dalla al piano terra, riferendo di nulla saper dire rispetto a CP_1 quelli al piano interrato, perché nel piano interrato non aveva eseguito lavori edili. Alla stessa udienza il teste che aveva realizzato presso la villa gli Testimone_3 impianti elettrici, terminati nell'agosto 2014, confermava che erano stati realizzati dalla i lavori a piano terra, riferendo che presumeva che anche la avesse CP_1 CP_1 ultimato a fine estate 2014 la propria opera perché ad agosto 2014 il cantiere era in fase di completamento. Negava fossero stati realizzati lavori al piano interrato.
Sempre all'udienza del 15.5.2019 il teste Direttore dei Lavori presso la Testimone_4
“Villa Cipriani – Marinelli”, riferiva che il progetto aveva come parte predominante interessata il piano terra, in parte era interessata anche l'aria esterna, per quanto attiene ai collegamenti alle macchine esterne e allo scarico in fogna;
il piano interrato era interessato dalla sottocentrale termica e, poi, “se non ricordo male” era realizzato anche un bagnetto al primo piano. Tali opere in progetto erano state tutte realizzate e le fatture, poste a base del decreto ingiuntivo, sembravano riportare le opere già quietanzate in precedenza. Confermava che tutte le opere di progetto erano state ultimate ad agosto
2014, aggiungendo che durante il corso dei lavori erano state eseguite delle opere in variante, che avevano riguardato opere in detrazione ed opere in maggiorazione;
l'impianto di raccolta acqua meteorica con convogliamento in cisterna e la coibentazione delle tubazioni esterne erano già indicate nel computo metrico, quanto alla fornitura e posa in opera di attacchi idrico-fognanti per il montaggio delle apparecchiature di cucina in piano terra e piano interrato non ricordava se fossero state incluse nel computo metrico, riferiva di non aver mai visto in loco l'idrobox e che non era inserito nel computo metrico. Il riportava che le tubazioni di rame di collegamento erano state tagliate Tes_4
e, poi, prontamente ripristinate dall'impresa con apposita saldatura.
All'udienza del 23.10.2019 era escussa come teste , che aveva Testimone_5 progettato la parte architettonica dei lavori presso la villa, collaborando con l'ing. Tes_4
Co nella direzione dei lavori. L'arch. confermava di aver visto operai della Tes_5 lavorare sia a piano terra che al piano interrato della villa, nonché di essere a conoscenza che le tubazioni di rame dell'impianto di condizionamento erano stati tagliati ad opera di
5 ignoti, pur non essendo a conoscenza di cosa fosse stato fatto, poi, per il ripristino dell'impianto, che non era più funzionante.
Dalle dichiarazioni rese dai testi, a differenza di quanto argomentato da parte opponente nella propria memoria di replica (il non depositava la memoria conclusionale), Pt_1 emerge che la non eseguiva lavori solo al piano terra della “Villa Cipriani – CP_1
Marinelli”, così come previsti, ma anche al piano interrato (cfr., in particolare, dichiarazioni rese da che confermava la realizzazione dei lavori di cui Testimone_1 al capitolo sub 2 della memoria istruttoria di parte opposta riferiti anche al piano interrato, dall'arch. e dall'ing. che confermavano che vi erano state Tes_5 Tes_4 opere in variante;
gli altri testi non erano in grado di confermare la circostanza, perché, ad esempio, non aveva realizzato personalmente lavori al piano Testimone_2 interrato).
La circostanza che in una delle due fatture azionate con il giudizio monitorio (nella n.
107/2014) si facesse generico riferimento all'impianto idrico – fognante a piano terra non esclude, diversamente da come sostiene l'opponente, che tra i lavori anche indicati nell'altra fattura fossero compresi lavori, ad esempio, al piano interrato.
La realizzazione di lavori in altre parti della villa e non solo a piano terra, peraltro, trova conferma non solo nelle dichiarazioni dei testi, ma anche negli accertamenti del C.T.U., che lo stesso definisce effettuati con metodologia incensurabile. Pt_1
Il C.T.U. ing. , prendeva in considerazione il computo metrico a base di Persona_2 gara datato 21.3.2013 e il successivo aggiornamento del 28.5.2013, la contabilità finale trasmessa dalla Direzione Lavori con mail del 9.5.2015, gli elaborati progettuali acquisiti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Terlizzi, le rilevazioni effettuate in situ e la descrizione delle opere riportate nella fattura n. 80/2015. In atti è, infatti, una mail del 9.5.2015 dell'ing. nella sua qualità di Direttore dei Lavori, come allegata dall'opposta, Tes_4 inviata a , legale rappresentante della con una contabilità Persona_3 CP_1 finale delle opere in variante quantificate in € 19.443,67.
Orbene, il C.T.U. evidenziava le lavorazioni che risultavano effettuate dalla non CP_1 già inserite nel progetto realizzato con finanziamento dal piano GAL “Fior d'Olivi”, procedendo alla quantificazione delle stesse utilizzando i prezzi unitari già adottati nel computo metrico di progetto, ovvero quelli desunti dalla fattura n. 80/2015 e dalla contabilità finale del Direttore dei Lavori per le opere non previste in progetto, nel caso di disaccordo tra i prezzi unitari riportati in questi ultimi documenti, applicava il prezzo unitario ricavato dalla consultazione dei listini ufficiali vigenti all'epoca dei fatti, cioè in vigore nel 2014.
6 Rilevava i seguenti lavori non già compresi nel progetto iniziale: smontaggio climatizzatori per € 187,32, spostamento n.2 fancoils per € 312,70, f.p.o. bombola di azoto per €
500,00, f.p.o. tubazioni per camicie impianto per € 3.051,50, ripristino vecchi impianti piano interrato per € 124,88, riposizionamento miscelatori per € 874,16, tubo in rame da
6,4 per € 80,00, tubo in rame da 12,7 per € 112,00, tubo in rame da 15,9 per € 108,00, tubo in rame da 22 per € 1.392,00, tubo in rame da 32 per € 81,60, f.p.o. pompa di scarico condense per € 270,00, predisposizione linea di cdz per € 150,00, tubo in polietilene da 40 per € 48,00, tubo in rame da 35 per € 2.080,00, f.p.o. pompa piano interrato per € 250,00, isolante tubazione da mm. 19 per € 583,44, f.p.o. valvole e disgiuntori per € 450,00, f.p.o., f.p.o. bombola di azoto 50 lt per € 1.250,00, tubazioni multistrato D16 per € 148,75, f.p.o. tubazioni multistrato D20 per € 136,00, f.p.o. tubazioni multistrato D25 per € 514,25, isolante per tubazioni per € 267,30, f.p.o. pluviali DN 100 per € 1.177,00, materiali per sostituzione idrobox e autoclave per €
1.080,00, ripristino impianto condizionamento per € 3.450,00, ripristino apparecchi cucina per € 1.500,00, con aggiunta per differenza di prezzo tra le cassette di scarico per muratura e quelle per cartongesso per €. 314,07, nonché aggiunta di €. 3.052,00 in quanto nella prima stesura della relazione era stata utilizzata una voce non corretta del listino ufficiale.
L'opponente ha argomentato che le risultanze della consulenza tecnica di ufficio sono condivisibili e immuni da vizi logici, ottenute operando un raffronto tra i dati materiali raccolti in loco, in occasione degli svariati accessi indicati nella relazione, con i dati documentali forniti dalle parti, nonché reperiti presso i Pubblici Uffici. Il di Pt_1 opponeva, pertanto alla richiesta di controparte di rinnovazione della stessa.
La ribadendo le osservazioni del proprio consulente di parte ing. CP_1 Per_4
, censurava la relazione dell'ing. la e insisteva per la rinnovazione della
[...] Per_2 consulenza.
Invero, si reputa che il C.T.U., con calcolo condivisibile e puntuale, abbia verificato le lavorazioni extracontratto (in aggiunta a quelle già finanziate dal piano GAL “Fior d'Olivi”) effettuate dalla opposta e che abbia puntualmente risposto alle osservazioni della
[...]
con precise argomentazioni (cfr. anche la relazione a chiarimenti del 14.1.2022). CP_1
Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la rinnovazione delle operazioni peritali.
Occorre, però, evidenziare che, nell'accertare le lavorazioni effettivamente eseguite con riferimento alla offerta economica del 21.3.2013 e, quindi, al progetto assentito e finanziato dal piano GAL “Fior d'Olivi”, per la verifica di lavorazioni realizzate diverse ed in aggiunta a quel progetto, al fine di escludere eventuali duplicazioni di cui alle fatture
7 azionate con il procedimento monitorio, il C.T.U. ha rilevato che alcuni lavori previsti nel progetto e già pagati non erano stati realizzati. Il C.T.U. ha anche argomentato rispetto allo sconto del 5% promesso dalla . CP_1
Le lavorazioni da contratto non già eseguite, ma pagate, vanno portate in compensazione con quanto dovuto dal alla per le lavorazioni extracontratto. Pt_1 CP_1
“Infatti, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. È per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”
(così Cass. Sez. 2, n. 11821 del 5.5.2023 in motivazione con riferimento proprio a lavori extracontratto).
La Corte di legittimità ha chiarito che, “senza dubbio, in ipotesi di compensazione
«impropria» o «atecnica», la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, accertamento cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 25.11.2002, n. 16561; Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855;
Cass. 13.8.2015, n. 16800). E nondimeno questa Corte ha avuto cura di puntualizzare che all'accertamento delle reciproche partite di dare e avere il giudice può procedere d'ufficio, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purché tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass. ord. 15.12.2020, n. 28469; Cass. sez. lav.
12.5.2006, n. 11030). D'altra parte, è vero che le eccezioni in senso lato, e dunque la compensazione «impropria», sono proponibili per la prima volta anche in grado di appello e sono in grado d'appello rilevabili d'ufficio. E nondimeno lo sono a condizione che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. ord. 6.12.2018, n. 31638; cfr. in motivazione Cass. ord.
15.12.2020, n. 28469, ove in motivazione si legge testualmente: «né, de/resto, può rilevare il fatto che tale eccezione [ovvero l'eccezione di compensazione impropria] sia, come detto, rilevabile d'ufficio dal giudice. Le eccezioni di tale natura, in effetti, sono rilevabili, in via ufficiosa, [anche] dal giudice d'appello ma solo a condizione che la dimostrazione dei fatti sui quali sono fondate, sebbene non allegati in precedenza, emerga dal materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito nel rispetto delle
8 preclusioni istruttorie»” (così Cass Sez. 1, n. 33872 del 17.11.2022, richiamata sul punto da Sez. 2, n. 11821/2023 cit.).
Gli elementi su cui il C.T.U. ing. la ha calcolato i crediti del , da porre in Per_2 Pt_1 compensazione con quanto da questo dovuto quale corrispettivo dei lavori extracontratto eseguiti dalla risultavano tempestivamente prodotti in atti nel rispetto delle CP_1 preclusioni istruttorie, essendosi servito il consulente della documentazione probatoria allegata dalle parti, avendo, in particolare, questi utilizzato per il riscontro fattuale in situ il computo metrico a base di gara datato 21.3.2013 e quello aggiornato del 28.5.2013, nonché la contabilità finale trasmessa dall'ing. il 9.5.215, come prodotta Tes_4 tempestivamente dall'opposta.
Anche in assenza di una specifica domanda ed eccezione di parte, benché, come rilevato dalla nulla sul punto abbia richiesto il , in ragione del riconosciuto CP_1 Pt_1 potere d'ufficio del giudice di accertare contabilmente le reciproche partite di dare e avere
(anche in grado di appello), deve procedersi alla compensazione delle somme da riconoscersi alla opposta per ulteriori lavorazioni extracontratto realizzate, con quelle non realizzate, benché già pagate.
Tali lavorazioni da portare in compensazione sono da individuarsi nella voce n. 5 IM007:
Accessori WC Disabili per € 425,00, voce n. 28 IM030.1: Collettore Distribuzione Acqua per € 80,00, voce n. 50 IM057: Radiatori in Ghisa per € 320,00, voce n 51 IM058:
Radiatori a tubi verticali per € 360,00, voce n. 55 IM064: Assistenza muraria per €
2.100,00, nonché in € 1.675,50 per n. 13 pozzetti delle dimensioni 60x60x90 non rinvenuti in loco.
Diversamente deve ragionarsi in merito allo sconto del 5%, su cui espressamente nulla contestava ed eccepiva tempestivamente, nel termine delle preclusioni, il . Con Pt_1 riferimento allo sconto del 5%, l'opponente, anzi, argomentava, senza nulla contestare sia negli scritti introduttivi sia nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., che “la è CP_1 stata soddisfatta integralmente del proprio credito, senza neppure dover rinunciare alla percentuale del 5% che pure aveva promesso come sconto in sede di offerta”, non domandando chiaramente ed espressamente nulla sul punto. Pertanto, si ritiene che con riferimento allo sconto non possa procedersi ad una compensazione atecnica d'ufficio, in contrasto con le asserzioni della parte che ne aveva interesse.
Sicché l'importo complessivamente dovuto alla dal è di € 18.720,72 CP_1 Pt_1 oltre IVA (pari alla somma individuata dal C.T.U. in risposta alle osservazioni dei C.T.P., confermata con le osservazioni depositate il 14.1.2022, con aggiunta dell'importo dello sconto del 5% da non scomputarsi).
9 La rideterminazione del credito comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24.9.2013).
Le spese di lite atteso l'esito del giudizio (accoglimento parziale della opposizione e riconoscimento di un credito di importo minore dell'opposta), meritano integrale compensazione. Sulle parti in solido vanno poste le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa con decreto del 22.8.2021, perché per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d'ufficio va rammentato che questa è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 695/2017 proposta da nei confronti della in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., ogni altra domanda, eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
695/2017;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €
18.720,72 oltre IVA e oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di C.T.U. già liquidate con decreto del 22.8.2021.
Trani, 18.4.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella controversia, iscritta al n. 3093/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, proposta
DA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giacomo Gramegna;
Parte_1
- OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Michele Musci;
CP_1
- OPPOSTA -
conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
2.12.2024.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso monitorio la deduceva di essere creditrice nei confronti di CP_1 della somma di € 47.819,36, a saldo del corrispettivo dovuto per la Parte_1 realizzazione di impianti e forniture di materiali, presso l'immobile in Ruvo di Puglia denominato “Villa Cipriani – Marinelli”, giusta fatture n. 107 del 31.12.2014 di €
26.840,00 e n. 80 del 1°.
9.2015 di € 20.979,36.
Con decreto n. 695/2017 del 31.3.2017 era ingiunto al di pagare, in favore di Pt_1
la predetta somma di € 47.819,36, oltre interessi e spese processuali. CP_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il detto decreto, deducendo Parte_1 che era stato emesso sulla base di una “inveritiera, contradditoria e distorta prospettazione da parte della ricorrente”. Adduceva che, in quanto proprietario della
1 tenuta denominata “Villa Cipriani – Marinelli”, aveva provveduto ad eseguire, usufruendo del finanziamento corrispondente all'importo, gli interventi così come ammessi dal piano
GAL “Fior d'Olivi” (Struttura di attuazione sul territorio dei Comuni di Terlizzi, Bitonto e
Giovinazzo degli Assi III e IV del PSR Puglia 2007/2013, attraverso la realizzazione di un
Piano di Sviluppo Locale). I lavori erano consistiti in lavori di ristrutturazione, restauro ed adeguamento energetico della villa ed, in particolare, nella realizzazione degli impianti meccanici (idrico, fognante, termico, di climatizzazione a fluido refrigerante variabile) al piano terra;
per la realizzazione degli stessi si era servito delle forniture della CP_1 come da offerta economica del 21.3.2013, che aveva regolarmente pagato, eseguendo pagamenti per complessivi € 109.777,79, come da fatture tutte quietanzate.
Il aveva già contestato la richiesta di pagamento dell'importo di € 26.840,00, di Pt_1 cui alla fattura n. 107/2014 del 31.12.2014, perché ritenuta emessa a fronte di prestazioni ormai pagate e quietanzate sin dal 19.11.2014. Nonostante ciò, la CP_1 emetteva l'ulteriore fattura n. 80/2015 dell'importo di € 20.979,36, in data 1.9.2015, quando ormai aveva abbandonato il cantiere, dopo l'ultimazione dei lavori, da oltre dieci mesi. Anche tale fattura era contestata dal . Pt_1
Precisava che, sulla base del progetto dettagliato, del computo metrico e delle fatture della impresa fornitrice, quietanzate in quanto accompagnate da relativa dichiarazione liberatoria del fornitore aveva ricevuto il vaglio positivo degli Organi del GAL CP_1
“Fior d'Olivi” e, in via di rimborso di quanto anticipato, le provvidenze previste dal Piano di interventi.
Riteneva che, a distanza di tempo dall'integrale pagamento delle opere e delle forniture, la aveva unilateralmente ritenuto di emettere le ulteriori due fatture alla base CP_1 del ricorso monitorio, che espressamente si riferivano, nella descrizione, agli impianti ubicati a piano terra di Villa Cipriani - Marinelli, cioè a quegli stessi impianti che erano stati realizzati e pagati con le precedenti fatture (n. 79/2013, n. 27/2014, n.48/2014,
n.63/2014 in cui si faceva espresso riferimento agli impianti meccanici, idrico-fognanti, gas riscaldamento e condizionamento), fatture emesse e quietanzate, nell'ambito del piano GAL ai fini del finanziamento richiesto dall'opponente, così creando una apparenza di credito, in relazione a forniture già pagate per intero con una evidente duplicazione.
Aggiungeva che, a fronte di opere eseguite su base contrattuale, “perfettamente esaustive dell'intervento” aveva pagato € 109.777,79, che venivano rimborsati nel loro importo al
; la era stata soddisfatta integralmente del proprio credito, senza Pt_1 CP_1 neppure dover rinunciare alla percentuale del 5%, che pure aveva promesso come sconto in sede di offerta;
l'opponente non aveva mai convenuto, né disposto, né ordinato l'esecuzione di lavori o di forniture extra contratto, peraltro adduceva che inverosimile
2 fosse da ritenersi che, a fronte di un ammontare lavori di € 90.194,91 oltre IVA per le opere progettate, quietanzate ed interamente finanziate, avesse Parte_1 dimenticato di inserire nel piano GAL un'ulteriore quota di finanziamento per complessivi
€ 47.819,36 (IVA inclusa), ovvero vi avesse rinunciato, senza alcuna possibilità di ottenerne il rimborso.
Concludeva chiedendo dichiararsi nulla dovuto alla conseguentemente CP_1 revocarsi e porsi nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e condanna dell'opposta al risarcimento del danno a favore dell'opponente per lite temeraria e responsabilità processuale aggravata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto della avversa opposizione. La adduceva che, a fronte dei lavori concordati inizialmente per CP_1
l'importo di € 90.331,16 oltre IVA, aveva eseguito in aggiunta ai lavori oggetto dell'offerta economica altri e diversi lavori rispetto a quelli inizialmente previsti e finanziati con il progetto GAL, agli impianti nella cucina a piano terra e nel piano interrato sotto la cucina. I lavori erano stati in minima parte eseguiti contestualmente a quelli finanziati dal progetto GAL e in gran parte eseguiti dopo l'emissione delle fatture quietanzate, in quanto erano proseguiti sino ad aprile – maggio 2015. I lavori erano stati eseguiti su ordine di e del padre di questo, . Parte_1 Persona_1
Concludeva chiedendo disporsi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e nel merito rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 12.3.2018 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e disposta l'istruttoria orale del giudizio. All'esito della assunzione delle prove orali, con provvedimento dell'11.3.2020 era disposta una consulenza tecnica di ufficio per accertare “la quantità dei lavori effettivamente svolti da parte opposta per conto del committente e la corrispondenza degli stessi a quelli commissionati al fine di valutare se esista l'eccepita duplicazione delle fatture contestata dall'opponente o se le fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non siano riferibili a lavori extracontratto realizzati nell'interesse del committente”.
Formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la stessa era accettata solo da parte opponente.
Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024, con provvedimento del 30.12.2024 la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice per la decisione il 21.3.2025.
* * * * * * *
3 È ius receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex plurimis cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 2421 del 3.2.2006). Ha statuito chiaramente la Corte di legittimità a Sezioni
Unite che “secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cui sono conformi, sia la giurisprudenza di merito, sia la dottrina), l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità … ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.. Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
26128 del 27.12.2010).
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21.5.2019, già Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso di specie, come visto, si discute del corrispettivo per l'esecuzione di lavori presso la villa di proprietà dell'opponente da parte dell'opposta.
L'opponente ha contestato la stessa realizzazione di lavori ulteriori rispetto agli interventi eseguiti grazie al finanziamento, così come ammesso dal piano GAL “Fior d'Olivi”, lavori che adduceva fossero stati alla opposta integralmente già pagati. L'opposta ha, invece, argomentato a sostegno della propria pretesa che trattavasi del corrispettivo per ulteriori e diversi lavori.
All'udienza del 6.2.2019, il teste già dipendente della che Testimone_1 CP_1 aveva partecipato ai lavori eseguiti presso la “Villa Cipriani – Marinelli”, confermava l'esecuzione dell'impianto di raccolta acque meteoriche con convogliamento in cisterna, la fornitura e posa in opera di attacchi idrico-fognanti per il montaggio delle
4 apparecchiature di cucina in piano terra e piano interrato, la fornitura e posa in opera di nuovo idrobox, la coibentazione tubazioni esterne, ma non sapeva riferire in merito alla inclusione degli stessi già nella offerta del 21.3.2013; il teste confermava anche di aver visto che le tubazioni in rame dell'impianto di condizionamento erano state asportate e tagliate, riferendo che del ripristino dei tubi si occupò altra persona.
All'udienza del 15.5.2019, il teste , titolare dell'impresa edile che aveva Testimone_2 eseguito i lavori edili presso la “Villa Cipriani – Marinelli” riferiva solo in ordine agli impianti realizzati dalla al piano terra, riferendo di nulla saper dire rispetto a CP_1 quelli al piano interrato, perché nel piano interrato non aveva eseguito lavori edili. Alla stessa udienza il teste che aveva realizzato presso la villa gli Testimone_3 impianti elettrici, terminati nell'agosto 2014, confermava che erano stati realizzati dalla i lavori a piano terra, riferendo che presumeva che anche la avesse CP_1 CP_1 ultimato a fine estate 2014 la propria opera perché ad agosto 2014 il cantiere era in fase di completamento. Negava fossero stati realizzati lavori al piano interrato.
Sempre all'udienza del 15.5.2019 il teste Direttore dei Lavori presso la Testimone_4
“Villa Cipriani – Marinelli”, riferiva che il progetto aveva come parte predominante interessata il piano terra, in parte era interessata anche l'aria esterna, per quanto attiene ai collegamenti alle macchine esterne e allo scarico in fogna;
il piano interrato era interessato dalla sottocentrale termica e, poi, “se non ricordo male” era realizzato anche un bagnetto al primo piano. Tali opere in progetto erano state tutte realizzate e le fatture, poste a base del decreto ingiuntivo, sembravano riportare le opere già quietanzate in precedenza. Confermava che tutte le opere di progetto erano state ultimate ad agosto
2014, aggiungendo che durante il corso dei lavori erano state eseguite delle opere in variante, che avevano riguardato opere in detrazione ed opere in maggiorazione;
l'impianto di raccolta acqua meteorica con convogliamento in cisterna e la coibentazione delle tubazioni esterne erano già indicate nel computo metrico, quanto alla fornitura e posa in opera di attacchi idrico-fognanti per il montaggio delle apparecchiature di cucina in piano terra e piano interrato non ricordava se fossero state incluse nel computo metrico, riferiva di non aver mai visto in loco l'idrobox e che non era inserito nel computo metrico. Il riportava che le tubazioni di rame di collegamento erano state tagliate Tes_4
e, poi, prontamente ripristinate dall'impresa con apposita saldatura.
All'udienza del 23.10.2019 era escussa come teste , che aveva Testimone_5 progettato la parte architettonica dei lavori presso la villa, collaborando con l'ing. Tes_4
Co nella direzione dei lavori. L'arch. confermava di aver visto operai della Tes_5 lavorare sia a piano terra che al piano interrato della villa, nonché di essere a conoscenza che le tubazioni di rame dell'impianto di condizionamento erano stati tagliati ad opera di
5 ignoti, pur non essendo a conoscenza di cosa fosse stato fatto, poi, per il ripristino dell'impianto, che non era più funzionante.
Dalle dichiarazioni rese dai testi, a differenza di quanto argomentato da parte opponente nella propria memoria di replica (il non depositava la memoria conclusionale), Pt_1 emerge che la non eseguiva lavori solo al piano terra della “Villa Cipriani – CP_1
Marinelli”, così come previsti, ma anche al piano interrato (cfr., in particolare, dichiarazioni rese da che confermava la realizzazione dei lavori di cui Testimone_1 al capitolo sub 2 della memoria istruttoria di parte opposta riferiti anche al piano interrato, dall'arch. e dall'ing. che confermavano che vi erano state Tes_5 Tes_4 opere in variante;
gli altri testi non erano in grado di confermare la circostanza, perché, ad esempio, non aveva realizzato personalmente lavori al piano Testimone_2 interrato).
La circostanza che in una delle due fatture azionate con il giudizio monitorio (nella n.
107/2014) si facesse generico riferimento all'impianto idrico – fognante a piano terra non esclude, diversamente da come sostiene l'opponente, che tra i lavori anche indicati nell'altra fattura fossero compresi lavori, ad esempio, al piano interrato.
La realizzazione di lavori in altre parti della villa e non solo a piano terra, peraltro, trova conferma non solo nelle dichiarazioni dei testi, ma anche negli accertamenti del C.T.U., che lo stesso definisce effettuati con metodologia incensurabile. Pt_1
Il C.T.U. ing. , prendeva in considerazione il computo metrico a base di Persona_2 gara datato 21.3.2013 e il successivo aggiornamento del 28.5.2013, la contabilità finale trasmessa dalla Direzione Lavori con mail del 9.5.2015, gli elaborati progettuali acquisiti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Terlizzi, le rilevazioni effettuate in situ e la descrizione delle opere riportate nella fattura n. 80/2015. In atti è, infatti, una mail del 9.5.2015 dell'ing. nella sua qualità di Direttore dei Lavori, come allegata dall'opposta, Tes_4 inviata a , legale rappresentante della con una contabilità Persona_3 CP_1 finale delle opere in variante quantificate in € 19.443,67.
Orbene, il C.T.U. evidenziava le lavorazioni che risultavano effettuate dalla non CP_1 già inserite nel progetto realizzato con finanziamento dal piano GAL “Fior d'Olivi”, procedendo alla quantificazione delle stesse utilizzando i prezzi unitari già adottati nel computo metrico di progetto, ovvero quelli desunti dalla fattura n. 80/2015 e dalla contabilità finale del Direttore dei Lavori per le opere non previste in progetto, nel caso di disaccordo tra i prezzi unitari riportati in questi ultimi documenti, applicava il prezzo unitario ricavato dalla consultazione dei listini ufficiali vigenti all'epoca dei fatti, cioè in vigore nel 2014.
6 Rilevava i seguenti lavori non già compresi nel progetto iniziale: smontaggio climatizzatori per € 187,32, spostamento n.2 fancoils per € 312,70, f.p.o. bombola di azoto per €
500,00, f.p.o. tubazioni per camicie impianto per € 3.051,50, ripristino vecchi impianti piano interrato per € 124,88, riposizionamento miscelatori per € 874,16, tubo in rame da
6,4 per € 80,00, tubo in rame da 12,7 per € 112,00, tubo in rame da 15,9 per € 108,00, tubo in rame da 22 per € 1.392,00, tubo in rame da 32 per € 81,60, f.p.o. pompa di scarico condense per € 270,00, predisposizione linea di cdz per € 150,00, tubo in polietilene da 40 per € 48,00, tubo in rame da 35 per € 2.080,00, f.p.o. pompa piano interrato per € 250,00, isolante tubazione da mm. 19 per € 583,44, f.p.o. valvole e disgiuntori per € 450,00, f.p.o., f.p.o. bombola di azoto 50 lt per € 1.250,00, tubazioni multistrato D16 per € 148,75, f.p.o. tubazioni multistrato D20 per € 136,00, f.p.o. tubazioni multistrato D25 per € 514,25, isolante per tubazioni per € 267,30, f.p.o. pluviali DN 100 per € 1.177,00, materiali per sostituzione idrobox e autoclave per €
1.080,00, ripristino impianto condizionamento per € 3.450,00, ripristino apparecchi cucina per € 1.500,00, con aggiunta per differenza di prezzo tra le cassette di scarico per muratura e quelle per cartongesso per €. 314,07, nonché aggiunta di €. 3.052,00 in quanto nella prima stesura della relazione era stata utilizzata una voce non corretta del listino ufficiale.
L'opponente ha argomentato che le risultanze della consulenza tecnica di ufficio sono condivisibili e immuni da vizi logici, ottenute operando un raffronto tra i dati materiali raccolti in loco, in occasione degli svariati accessi indicati nella relazione, con i dati documentali forniti dalle parti, nonché reperiti presso i Pubblici Uffici. Il di Pt_1 opponeva, pertanto alla richiesta di controparte di rinnovazione della stessa.
La ribadendo le osservazioni del proprio consulente di parte ing. CP_1 Per_4
, censurava la relazione dell'ing. la e insisteva per la rinnovazione della
[...] Per_2 consulenza.
Invero, si reputa che il C.T.U., con calcolo condivisibile e puntuale, abbia verificato le lavorazioni extracontratto (in aggiunta a quelle già finanziate dal piano GAL “Fior d'Olivi”) effettuate dalla opposta e che abbia puntualmente risposto alle osservazioni della
[...]
con precise argomentazioni (cfr. anche la relazione a chiarimenti del 14.1.2022). CP_1
Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la rinnovazione delle operazioni peritali.
Occorre, però, evidenziare che, nell'accertare le lavorazioni effettivamente eseguite con riferimento alla offerta economica del 21.3.2013 e, quindi, al progetto assentito e finanziato dal piano GAL “Fior d'Olivi”, per la verifica di lavorazioni realizzate diverse ed in aggiunta a quel progetto, al fine di escludere eventuali duplicazioni di cui alle fatture
7 azionate con il procedimento monitorio, il C.T.U. ha rilevato che alcuni lavori previsti nel progetto e già pagati non erano stati realizzati. Il C.T.U. ha anche argomentato rispetto allo sconto del 5% promesso dalla . CP_1
Le lavorazioni da contratto non già eseguite, ma pagate, vanno portate in compensazione con quanto dovuto dal alla per le lavorazioni extracontratto. Pt_1 CP_1
“Infatti, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. È per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”
(così Cass. Sez. 2, n. 11821 del 5.5.2023 in motivazione con riferimento proprio a lavori extracontratto).
La Corte di legittimità ha chiarito che, “senza dubbio, in ipotesi di compensazione
«impropria» o «atecnica», la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, accertamento cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 25.11.2002, n. 16561; Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855;
Cass. 13.8.2015, n. 16800). E nondimeno questa Corte ha avuto cura di puntualizzare che all'accertamento delle reciproche partite di dare e avere il giudice può procedere d'ufficio, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purché tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass. ord. 15.12.2020, n. 28469; Cass. sez. lav.
12.5.2006, n. 11030). D'altra parte, è vero che le eccezioni in senso lato, e dunque la compensazione «impropria», sono proponibili per la prima volta anche in grado di appello e sono in grado d'appello rilevabili d'ufficio. E nondimeno lo sono a condizione che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. ord. 6.12.2018, n. 31638; cfr. in motivazione Cass. ord.
15.12.2020, n. 28469, ove in motivazione si legge testualmente: «né, de/resto, può rilevare il fatto che tale eccezione [ovvero l'eccezione di compensazione impropria] sia, come detto, rilevabile d'ufficio dal giudice. Le eccezioni di tale natura, in effetti, sono rilevabili, in via ufficiosa, [anche] dal giudice d'appello ma solo a condizione che la dimostrazione dei fatti sui quali sono fondate, sebbene non allegati in precedenza, emerga dal materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito nel rispetto delle
8 preclusioni istruttorie»” (così Cass Sez. 1, n. 33872 del 17.11.2022, richiamata sul punto da Sez. 2, n. 11821/2023 cit.).
Gli elementi su cui il C.T.U. ing. la ha calcolato i crediti del , da porre in Per_2 Pt_1 compensazione con quanto da questo dovuto quale corrispettivo dei lavori extracontratto eseguiti dalla risultavano tempestivamente prodotti in atti nel rispetto delle CP_1 preclusioni istruttorie, essendosi servito il consulente della documentazione probatoria allegata dalle parti, avendo, in particolare, questi utilizzato per il riscontro fattuale in situ il computo metrico a base di gara datato 21.3.2013 e quello aggiornato del 28.5.2013, nonché la contabilità finale trasmessa dall'ing. il 9.5.215, come prodotta Tes_4 tempestivamente dall'opposta.
Anche in assenza di una specifica domanda ed eccezione di parte, benché, come rilevato dalla nulla sul punto abbia richiesto il , in ragione del riconosciuto CP_1 Pt_1 potere d'ufficio del giudice di accertare contabilmente le reciproche partite di dare e avere
(anche in grado di appello), deve procedersi alla compensazione delle somme da riconoscersi alla opposta per ulteriori lavorazioni extracontratto realizzate, con quelle non realizzate, benché già pagate.
Tali lavorazioni da portare in compensazione sono da individuarsi nella voce n. 5 IM007:
Accessori WC Disabili per € 425,00, voce n. 28 IM030.1: Collettore Distribuzione Acqua per € 80,00, voce n. 50 IM057: Radiatori in Ghisa per € 320,00, voce n 51 IM058:
Radiatori a tubi verticali per € 360,00, voce n. 55 IM064: Assistenza muraria per €
2.100,00, nonché in € 1.675,50 per n. 13 pozzetti delle dimensioni 60x60x90 non rinvenuti in loco.
Diversamente deve ragionarsi in merito allo sconto del 5%, su cui espressamente nulla contestava ed eccepiva tempestivamente, nel termine delle preclusioni, il . Con Pt_1 riferimento allo sconto del 5%, l'opponente, anzi, argomentava, senza nulla contestare sia negli scritti introduttivi sia nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., che “la è CP_1 stata soddisfatta integralmente del proprio credito, senza neppure dover rinunciare alla percentuale del 5% che pure aveva promesso come sconto in sede di offerta”, non domandando chiaramente ed espressamente nulla sul punto. Pertanto, si ritiene che con riferimento allo sconto non possa procedersi ad una compensazione atecnica d'ufficio, in contrasto con le asserzioni della parte che ne aveva interesse.
Sicché l'importo complessivamente dovuto alla dal è di € 18.720,72 CP_1 Pt_1 oltre IVA (pari alla somma individuata dal C.T.U. in risposta alle osservazioni dei C.T.P., confermata con le osservazioni depositate il 14.1.2022, con aggiunta dell'importo dello sconto del 5% da non scomputarsi).
9 La rideterminazione del credito comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24.9.2013).
Le spese di lite atteso l'esito del giudizio (accoglimento parziale della opposizione e riconoscimento di un credito di importo minore dell'opposta), meritano integrale compensazione. Sulle parti in solido vanno poste le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa con decreto del 22.8.2021, perché per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d'ufficio va rammentato che questa è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 695/2017 proposta da nei confronti della in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., ogni altra domanda, eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
695/2017;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €
18.720,72 oltre IVA e oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di C.T.U. già liquidate con decreto del 22.8.2021.
Trani, 18.4.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
10