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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18709/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMIET FEDERICA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA TALIEDO N. 6 20138 MILANO presso il difensore avv. TOMIET
FEDERICA ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l!On.le Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la proprietà dell!immobile sito in Limbiate, Via Giuseppe Mazzini n. 12, così come meglio specificato in parte narrativa, in capo ai Sigg.ri e Parte_1 [...]
. Per l!effetto condannare il Sig. al rilascio del suddetto Parte_2 CP_1 immobile, occupato senza titolo, lasciandolo libero e vuoto da persone e cose, anche interposte, con fissazione della data del rilascio.
Sempre nel merito: ai sensi dell'art. 12 bis c. 3° D.Lgs. 28/2010 condannare parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Sempre nel merito : ai sensi dell'art. 12 bis c. 2° D.Lgs. 28/2010, condannare la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro di Mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
In via istruttoria, qualora ritenuto necessario : Qualora ritenuto necessario, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte in premessa precedute pagina 1 di 3 dall!inciso "vero che” indicando a testi: sig.ra , nata a [...] il Testimone_1
21.09.1937, residente in [...], P.zza Firenze n. 21.
In ogni caso : con vittoria delle spese di causa e compensi professionali
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio al fine di rivendicare, ai sensi dall'art. 948 c.c.,
[...] CP_1
la materiale disponibilità dell'immobile sito in Limbiate, Via Giuseppe Mazzini n. 12, del quale i ricorrenti sono comproprietari per effetto dell'acquisto con atto di compravendita del 29.11.2022 registrato a Milano il 6.12.2022 e trascritto il 9.1.2023 (doc n 1) e che è occupato senza titolo dal resistente.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del resistente e come richiesto dei ricorrenti venivano precisate le conclusioni e la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c..
L'azione proposta dai ricorrenti è l'azione di rivendica della proprietà dell'immobile sito in Limbiate,
Via Giuseppe Mazzini n. 12, che è stato acquistato dai Sigg.ri Parte_1 Pt_1
e con atto di compravendita del 29.11.2022 registrato a Milano
[...] Parte_2
il 6.12.2022 e trascritto il 9.1.2023 (doc n 1).
L'azione di rivendica è una azione petitoria che è concessa a chi si afferma proprietario di un bene di cui non ne ha il possesso e è diretta a riaffermare la titolarità del diritto del rivendicante di proprietà sulla cosa e la condanna di chi lo possiede o detiene alla sua restituzione (art. 948 c.c.).
Al fine di decidere la controversia occorre dunque valutare se sussiste in capo ai ricorrenti il diritto di proprietà sull'immobile che è occupato senza titolo dal resistente.
L'onere della prova in materia di rivendica è particolarmente rigoroso, essendo onere della parte che agisce in giudizio provare, nel caso di acquisto a titolo derivativo, non solo il proprio titolo di acquisto ma anche il titolo di acquisto dei precedenti proprietari sino ad un acquisto a titolo originario o comunque, nel caso di beni immobili, provare l'acquisto della proprietà ad usucapionem (ossia il possesso – in via diretta o attraverso i danti causa in forza del principio di cui all'art 1146 c.c.- continuato per vent'anni).
L'onere della prova incombente sulla parte che agisce in rivendica può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal resistente, ma, nella specie, non è attenuato stante la contumacia del resistente.
L'unico elemento probatorio offerto dai ricorrenti è l'atto di compravendita del 29.11.2022 registrato a
Milano il 6.12.2022 e trascritto il 9.1.2023 (doc n 1), che è insufficiente ai fini della prova del diritto di proprietà dei ricorrenti che agiscono ex art. 948 c.c. per i motivi suesposti.
pagina 2 di 3 Deve pertanto essere respinta la domanda di rivendica e le domande conseguenti, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sui ricorrenti, oltre all'onere assertivo degli elementi costitutivi della domanda ex art. 948 c.c..
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande dei ricorrenti;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Milano, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18709/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMIET FEDERICA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA TALIEDO N. 6 20138 MILANO presso il difensore avv. TOMIET
FEDERICA ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l!On.le Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la proprietà dell!immobile sito in Limbiate, Via Giuseppe Mazzini n. 12, così come meglio specificato in parte narrativa, in capo ai Sigg.ri e Parte_1 [...]
. Per l!effetto condannare il Sig. al rilascio del suddetto Parte_2 CP_1 immobile, occupato senza titolo, lasciandolo libero e vuoto da persone e cose, anche interposte, con fissazione della data del rilascio.
Sempre nel merito: ai sensi dell'art. 12 bis c. 3° D.Lgs. 28/2010 condannare parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Sempre nel merito : ai sensi dell'art. 12 bis c. 2° D.Lgs. 28/2010, condannare la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro di Mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
In via istruttoria, qualora ritenuto necessario : Qualora ritenuto necessario, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte in premessa precedute pagina 1 di 3 dall!inciso "vero che” indicando a testi: sig.ra , nata a [...] il Testimone_1
21.09.1937, residente in [...], P.zza Firenze n. 21.
In ogni caso : con vittoria delle spese di causa e compensi professionali
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio al fine di rivendicare, ai sensi dall'art. 948 c.c.,
[...] CP_1
la materiale disponibilità dell'immobile sito in Limbiate, Via Giuseppe Mazzini n. 12, del quale i ricorrenti sono comproprietari per effetto dell'acquisto con atto di compravendita del 29.11.2022 registrato a Milano il 6.12.2022 e trascritto il 9.1.2023 (doc n 1) e che è occupato senza titolo dal resistente.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del resistente e come richiesto dei ricorrenti venivano precisate le conclusioni e la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c..
L'azione proposta dai ricorrenti è l'azione di rivendica della proprietà dell'immobile sito in Limbiate,
Via Giuseppe Mazzini n. 12, che è stato acquistato dai Sigg.ri Parte_1 Pt_1
e con atto di compravendita del 29.11.2022 registrato a Milano
[...] Parte_2
il 6.12.2022 e trascritto il 9.1.2023 (doc n 1).
L'azione di rivendica è una azione petitoria che è concessa a chi si afferma proprietario di un bene di cui non ne ha il possesso e è diretta a riaffermare la titolarità del diritto del rivendicante di proprietà sulla cosa e la condanna di chi lo possiede o detiene alla sua restituzione (art. 948 c.c.).
Al fine di decidere la controversia occorre dunque valutare se sussiste in capo ai ricorrenti il diritto di proprietà sull'immobile che è occupato senza titolo dal resistente.
L'onere della prova in materia di rivendica è particolarmente rigoroso, essendo onere della parte che agisce in giudizio provare, nel caso di acquisto a titolo derivativo, non solo il proprio titolo di acquisto ma anche il titolo di acquisto dei precedenti proprietari sino ad un acquisto a titolo originario o comunque, nel caso di beni immobili, provare l'acquisto della proprietà ad usucapionem (ossia il possesso – in via diretta o attraverso i danti causa in forza del principio di cui all'art 1146 c.c.- continuato per vent'anni).
L'onere della prova incombente sulla parte che agisce in rivendica può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal resistente, ma, nella specie, non è attenuato stante la contumacia del resistente.
L'unico elemento probatorio offerto dai ricorrenti è l'atto di compravendita del 29.11.2022 registrato a
Milano il 6.12.2022 e trascritto il 9.1.2023 (doc n 1), che è insufficiente ai fini della prova del diritto di proprietà dei ricorrenti che agiscono ex art. 948 c.c. per i motivi suesposti.
pagina 2 di 3 Deve pertanto essere respinta la domanda di rivendica e le domande conseguenti, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sui ricorrenti, oltre all'onere assertivo degli elementi costitutivi della domanda ex art. 948 c.c..
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande dei ricorrenti;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Milano, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
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