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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3756 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ANDINA VIRGINIA e MAROCCHI MICHELE parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti BARONI MARZIA e POLLINI CARLO parte resistente
C.F. ), Controparte_2 C.F._3 parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno di man- Parte_1 CP_1 tenimento una tantum dell'importo di € 15.000,00 entro e non oltre il 31.12.2025.
Si dà atto del fatto che un acconto di € 4.000,00 è già stato corrisposto in data
30.09.2025;
2) I signori e riconoscono che l'attribuzione che precede di cui al CP_1 Pt_1 punto 1) costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è sta- ta effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, o co- munque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo ma- trimoniale;
3) L'arretrato di cui alle condizioni di separazione, che le parti precisano con- cordemente in € 20.217,63, sarà corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte_1 [...]
in n. 29 rate mensili di cui: Parte_2
- 28 rate di € 700,00 cadauna dal 05 Gennaio 2026 al 05 Aprile 2028;
- 1 rata di € 617,63 il 05 Maggio 2028.
I pagamenti dovranno avvenire entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario, alle coordinate già note al sig. Si dà atto che saranno dedotte Pt_1 eventuali somme successivamente versate alla sig.ra da in virtù CP_1 CP_3 dell'ordine di pagamento diretto sulla pensione del sig. a cui si è prov- Pt_1 veduto a dare revoca.
4) Il mancato puntuale rispetto delle scadenze di cui ai precedenti punti, compor- terà la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con diritto della sig.ra
[...]
di agire immediatamente per il recupero di tutte le somme indicate ai pun- CP_1 ti 1) e 2) detratte le rateizzazioni già versate dal signor in ottemperanza Pt_1 al presente accordo;
5) Di converso, con il puntuale e integrale rispetto delle condizioni di cui sopra le parti si riterranno interamente soddisfatte e non avranno più nulla a che preten- dere l'una dall'altra per le ragioni di cui al presente giudizio;
6) Le parti dichiarano che nulla è dovuto da parte del ricorrente in favore di
[...]
a titolo di mantenimento ordinario e a titolo di rimborso di spese Parte_3
pagina 2 di 5 straordinarie avendo, quest'ultimo, raggiunto da tempo l'indipendenza economi- ca;
7) Le parti dichiarano che nulla è dovuto dal signor alla signor Pt_1 CP_1 per le spese egli oneri relativi all'immobile sito in Parma, vicolo Monte Fageto n.
1 (luce, acqua, gas ed abbonamenti tv e satellite) e alle utenze telefoniche dell'abitazione di proprietà esclusiva della signora a far tempo dal CP_1 mese di agosto 2025;
8) I signori e dichiarano che entrambi i figli e CP_1 Pt_1 Controparte_2 hanno raggiunto, ormai da tempo, l'autosufficienza economica e Parte_4 che nessun onere economico relativo al mantenimento ordinario e straordinario viene stabilito a carico dei genitori;
6) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario celebrato in Collecchio il 01/09/1984 tra il ricorrente e , CP_1 unione dalla quale nascevano due figli, (il 17/10/1986) e (il Pt_4 CP_2
21/02/1995), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
La difesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L. 1.12.1970
n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi, a seguito di una prima separazione interrotta da una riconciliazione, vi- vevano nuovamente separati dal 15/06/2015, data di comparizione dinanzi al Pre- sidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omo- loga di questo Tribunale del 22/07/2015. Parte ricorrente formulava, altresì, ulte- riori domande accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di ces- CP_1 sazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa rego- lamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 1/07/2025 le parti,
pagina 3 di 5 presenti personalmente, errano sentite dal Giudice delegato, il quale, all'esito, formulava una proposta ai fini della definizione conciliativa del giudizio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 entrambe le parti da- vano atto di accettare la suddetta proposta, con le precisazioni di cui alle conclu- sioni congiunte richiamate in epigrafe.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella ca- mera di consiglio del 24/10/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in Collec- chio il 01/09/1984, è definita, a seguito di una prima riconciliazione, da decreto di omologa di questo Tribunale depositato il 22/07/2015.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti gli aspetti più propriamente economi- ci, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti, in sostanziale continuità alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a dispo- sizioni di carattere imperativo, oltre a non porsi in contrasto con gli interessi dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sus- sistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/09/1984 in Collecchio tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]), matrimonio trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile di COLLECCHIO, atto n. 30, Parte 2, S. A, anno
1984;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e tra- scritte;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COL-
LECCHIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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