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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2374/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2374/2023
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente in data 4.04.2023, dall'avv. Rosaria
Mazza, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli (Na), alla Via Rione
Fico n. 32;
- OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gerardo Colasante, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (Sa), alla via Quasimodo n. 16;
- OPPOSTA -
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dalle dott.sse
Rossella Santoro e Giuseppina Aprea, domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 07120160118715863000 e n.
07120130135809322000.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di decisione.
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Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2023, si è opposto alle Parte_1
cartelle esattoriali 07120160118715863000 e n. 07120130135809322000, emesse, per quanto qui interessa, per sanzioni per impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dai documenti obbligatori per l'anno 2011 e l'omessa istituzione del registro di cantiere, eccependone: 1) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) il difetto di legittimazione passiva dell'istante, per essere le sanzioni state a lui contestate non in proprio, ma in qualità di amministratore della società Edilizia Sposito S.r.l., cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2020, chiedendo in via subordinata la rideterminazione della somma ingiunta nei limiti di euro 5.000,00 pari al capitale dallo stesso conferito alla società; 3) la prescrizione quinquennale del credito azionato e la decadenza del diritto ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 689/1981; 4) l'illegittimità della somma dovuta a titolo di maggiorazione;
5) la mancata indicazione dei responsabili del procedimento sia del ruolo che della cartella;
6) la nullità della cartella per mancata indicazione del calcolo degli interessi.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , sostenendo la Controparte_1
correttezza delle notifiche delle cartelle esattoriali in proprio in ragione della natura personale del debito esattoriale;
il proprio difetto di legittimazione con riferimento alle eccezioni riguardanti la non corretta formazione del ruolo e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
3. Dichiarata la contumacia della Direzione Provinciale del Lavoro e disposto il mutamento del rito da ordinario a rito lavoro, è stata fissata l'udienza di discussione al 31 ottobre 2023.
4. Con memoria depositata in data 4 luglio 2023, si è tardivamente costituito in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
rispetto alle eccezioni relative alla irregolarità e genericità della cartella, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e all'erroneo calcolo degli interessi. Ha poi allegato che lo
Sposito aveva opposto innanzi a questo stesso Tribunale l'ordinanza- ingiunzione n. 1230/2011, esitata nel rigetto del ricorso, avendo dunque già dispiegato tutte le sue difese in merito all'eventuale illegittimità del titolo presupposto alla cartella esattoriale n. 07120160118715863000; mentre non aveva proposto ricorso avverso l'OI 1327/2011 nei modi e termini previsti dagli art. 22
e ss. Legge 689/1981, così decadendo dalla possibilità di sollevare vizi di merito e/o procedimentali inerenti a tale titolo ed alla conseguente cartella n. 07120135809322000.
Ed ancora ha eccepito la tardività dell'opposizione ed ha specificamente contrastato la dedotta erronea imputazione debiti oltre i limiti del capitale conferito e richiesta ricalcolo cartella nei limiti del medesimo e difetto notifica atto impugnato e le ulteriori contestazioni agitate nell'atto introduttivo. Ha, quindi, insistito per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
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5. Indi, revocata la dichiarazione di contumacia dell' e concessa Controparte_2
la sospensione delle cartelle esattoriali impugnate, la causa, ritenuta di natura documentale, è stata immediatamente spedita alla odierna udienza per la decisione e, note conclusive autorizzate, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Giova in diritto ricordare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente alla cartella di pagamento notificata, consente l'impugnazione degli atti prodromici unitamente a quest'ultima.
Ciò in quanto la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.
1.2. Nella specie, va, in via assorbente, osservato che la prova da parte dell' Controparte_2
della notifica delle ordinanze ingiunzione n. 1230/2011 e 1327/2011, dalle quali traggono origine le cartelle di pagamento impugnate in questa sede, perfezionatasi in data 18 luglio 2011 e 1 agosto
2011, esclude che l'opposizione proposta possa essere qualificata come "recuperatoria" e rende inammissibile l'impugnazione delle cartelle di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto,
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per decadenza del diritto e per prescrizione maturata anteriormente alla data della notifica delle cartelle esattoriali.
Del resto, l' ha documentalmente dimostrato che parte ricorrente ha già proposto CP_2 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 1230/2011 (ciò che, peraltro, comprova ulteriormente l'avvenuta notifica dell'atto presupposto), conclusasi con il rigetto del ricorso con sentenza n. 1791/2016 (vedi all. 3) e conseguente conferma dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata, ed ha pertanto già dispiegato tutte le sue difese in merito all'eventuale illegittimità del titolo presupposto alla cartella esattoriale n. 07120160118715863000.
2.3. Il ricorso deve essere, invece, qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nella parte in cui prospetta la nullità della notifica delle cartelle esattoriali in quanto effettuate in proprio nei confronti di e non in qualità di legale rappresentante della società Parte_1
Edilizia Sposito S.r.l. e l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, trattandosi di contestazioni che riguardano rispettivamente vizi propri dell'atto notificato e fatti sopravvenuti rispetto alla notificazione delle ordinanze- ingiunzione, che, in quanto tali, sfuggono all'osservanza di un termine di decadenza e, dunque, sono certamente ammissibili.
In proposito, deve osservarsi - in risposta alla specifica eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall' in considerazione dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali Controparte_2
in data 7 febbraio 2014 e 23 giugno 2017 – che l'atto in questa sede impugnato è l'intimazione di pagamento notificata in data 7 marzo 2023.
Come è noto, le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 il Concessionario della Riscossione ( Controparte_1
) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della
[...] cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il
Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale.
L'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e può essere impugnato per far valere vizi propri (cfr. SS.UU. 16412/2007).
2.3.a. Sostiene l'opponente che avrebbe errato a notificargli le cartelle Controparte_1 esattoriali “in proprio” e non in qualità di amministratore della società Edilizia Sposito s.r.l., che in quanto dotata di autonoma personalità giuridica, doveva essere ritenuta l'unico soggetto passivo delle sanzioni. Con la conseguenza che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese
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nell'anno 2020, esso istante potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti della società, limitatamente alla quota di capitale da lui conferita pari ad euro 5.000,00.
Il motivo è infondato. Va, infatti, rilevato che le ordinanze- ingiunzione conseguenti all'accertamento dell'impiego di lavoratori in nero e l'omessa istituzione del registro di cantiere da parte della società di capitali Edilizia Sposito S.r.l. sono state notificate al ricorrente nella qualità di amministratore unico della stessa, mentre le sanzioni gli sono state richieste "in proprio" quale autore delle violazioni.
Al riguardo, va, infatti, osservato che il sistema sanzionatorio dell'illecito amministrativo, al pari di quello di tipo penalistico, si fonda sulla natura personale della responsabilità con la conseguenza che della violazione ne risponde l'autore materiale dell'illecito cui si affianca, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, la responsabilità solidale di coloro che pur non potendosi qualificare quali autori materiali della violazione, agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o incombenze e sono in qualche modo, dunque, ricollegabili all'ente. Ben può accadere, difatti, che l'amministrazione notifichi due distinti provvedimenti, uno all'autore materiale, se conosciuto, e, l'altro, al responsabile solidale tenuto, unitamente all'autore della violazione, al pagamento della somma dovuta ed abilitato all'esercizio del diritto di regresso (Cass. civ., 30 marzo 2009, n. 7666).
Co Discende da tanto che il legale rappresentante di un'azienda, sia essa srl o altro, è chiamato a rispondere delle violazioni amministrative commesse della persona giuridica che egli rappresenta, senza alcun riguardo all'ammontare della quota sociale conferita, in quanto ciò che rileva ai fini della responsabilità per le sanzioni amministrative è il potere di rappresentanza in capo al trasgressore. Da quanto sopra discende conseguentemente che nessun ricalcolo può essere fatto nei limiti della quota di capitale conferita.
Dunque, correttamente le cartelle esattoriali sono state notificate in proprio a , Controparte_4
posto che il medesimo risponde in proprio delle violazioni in qualità di autore delle stesse, ai sensi dell'art. 3, legge 689/1981, mentre la ditta ne risponde in qualità di obbligato solidale, CP_5
giusto disposto dell'art. 6, comma 3, stessa legge.
In merito, pare opportuno richiamare sentenza n. 22082/2017 della Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite la quale, dirimendo il conflitto sorto tra diversi orientamenti delle sezioni, ha statuito che “in tema di sanzioni amministrative l'obbligazione del corresponsabile solidale prevista dall'art. 6 della legge 689/1981 è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”, così chiarendo la sussistenza di due autonome obbligazioni scaturenti dall'art. 6 della legge 689/1981, una a carico dell'obbligato cd. principale (cioè il legale rappresentante) e l'altra a carico dell'obbligato in solido
(ossia la persona giuridica).
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2.3.b. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Come si è detto, le cartelle esattoriali impugnate si riferiscono al mancato pagamento di sanzioni amministrative, per cui il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 28, della L. n. 689/1981, che stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta.
Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata, anche in caso di annullamento di un precedente provvedimento per vizio del relativo procedimento (Cass. n. 27447/2008).
Tuttavia, per quanto sopra detto, in questa sede, può procedersi unicamente alla verifica dell'effettivo maturarsi della prescrizione con riferimento al periodo successivo alla accertata notifica delle ordinanze- ingiunzione che costituiscono l'atto presupposto.
Il decorso della prescrizione è suscettibile di interruzione.
Lo stesso art. 28 cit. al comma 2 stabilisce che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 2943 c.c. costituiscono atti interruttivi sia quello di introduzione di un giudizio, sia l'atto di costituzione in mora dell'interessato ed il riconoscimento del diritto dell'amministrazione da parte del soggetto a carico del quale è stata irrogata la sanzione. Invero, “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora, il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c." (Cass, n. 1081/2007, n. 9520/2001, n. 4201/1999).
Ebbene, parte opposta ha dimostrato di aver posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
Le sanzioni, riferite a fatti accertati nel 2007, sono state comminate nell'anno 2011 a mezzo delle ordinanze ingiunzione n. 1230/2011, notificata il 18 luglio 2011, e 1327/2011, notificata il 1 agosto
2011.
Avverso la prima ordinanza- ingiunzione è stata proposta opposizione innanzi a questo Tribunale, conclusosi con sentenza del 30 giugno 2016, con la conseguenza che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per tutta la durata del processo fino alla data della pronuncia. Di poi, in data 23
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giugno 2017 è stata notificata a mani proprie la relativa cartella di pagamento, poi seguita dalla notifica, ritualmente perfezionatasi, dell'intimazione di pagamento in data 22 gennaio 2019 e 8 marzo 2023.
Alla seconda ordinanza- ingiunzione è seguita la notifica della cartella esattoriale in data 7 febbraio
2014, dopodichè il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto con le surrichiamate intimazioni di pagamento notificate nel 2019 e nel 2023. Sicché, al momento della notifica di tale ultimo atto, che ha originato il presente giudizio la pretesa creditoria non era affatto estinta.
2.4. Infondate sono, infine, le contestazioni relative alla omessa indicazione del responsabile del procedimento e del calcolo degli interessi, oltre che alla illegittimità delle maggiorazioni applicate.
L'eccezione di omessa indicazione del responsabile del procedimento è smentita per tabulas dalla documentazione offerta da a corredo della memoria di costituzione nel Controparte_1 presente giudizio, dall'esame della quale si evince che in ciascuno degli atti notificati a
[...]
è espressamente e nominativamente indicato il responsabile del procedimento. Parte_1
Le contestazioni relative al calcolo degli interessi e alle maggiorazioni appaiono veicolate in via esplorativa dall'opponente il quale non adduce nessun reale e preciso motivo di doglianza, mancando financo di dedurre in che misura gli interessi e le maggiorazioni sarebbero stati applicati in eccesso rispetto a quella stabilita dalla legge.
A tanto, va in aggiunta richiamato il disposto dell'art. 27 della legge 689/1981 il quale prevede che, in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore: le maggiorazioni sono infatti previste dalla legge, e non può
l'Ente impositore prescindere dalla loro applicazione.
3. In definita, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione ne giustifica il rigetto, con conseguente conferma delle cartelle impugnate.
4. Nel rapporto tra l'opponente e , le spese di lite seguono l'ordinario criterio Controparte_1
della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo in assenza del deposito di specifica notula, in applicazione dei parametri minimi- in ragione della non particolare complessità delle questioni approntate e dell'attività in concreto svolta - previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificato con il successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 (così determinato in base all'importo oggetto dell'intimazione di pagamento), esclusa la non espletata fase istruttoria.
4.1. Non vi è, invece, luogo ad alcuna determinazione in ordine alle spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l' , rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Controparte_2
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unite con ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021 ha statuito che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, come nel caso in esame, come è consentito dall'art. 23, comma 4, della L. 24 novembre 1981, n. 689, “non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le cartelle esattoriali impugnate;
2) condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in euro 4.217,00 per compenso (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro
2.127,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) nulla per le spese nel rapporto tra l'opponente e l' . Controparte_2
Nola, 4.02.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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