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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1011/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. dott.ssa Marta Cristoni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FRASSINETTI SANDRA Parte_1 NZ EN con il patrocinio dell'Avv. FRASSINETTI SANDRA
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra AN Irene, ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza, confermando le condizioni già previste nel ricorso per separazione e qui ribadite: a) La casa di coniugale abitazione, sita in Ferrara Contrada del Mirasole 20, di proprietà esclusiva della SI.ra , madre della SI.ra AN Irene, già Parte_2 assegnata alla moglie in sede di separazione, resta nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima;
Per_ b) I figli e restano affidati a entrambi i genitori, che ne cureranno Per_2 l'educazione e la crescita assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza per i minori, tenendo conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali e garantendo il mantenimento di rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per_ c) I figli e restano collocati presso il domicilio materno, ove Per_2 mantengono la propria residenza unitamente alla madre. d) Il padre vedrà i bambini il fine settimana a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ad ore 20.00, nonché una giornata infrasettimanale, preferibilmente il martedì, dall'uscita da scuola sino alla sera ad ore 20.00 Nella settimana con week end di spettanza della madre, il padre terrà con sé i bambini due giornate, previo accordo, preferibilmente il lunedì dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 20.00, ed il martedì, dall'uscita da scuola con cena e pernottamento presso il papà, che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Per_
e trascorreranno con il padre i seguenti periodi continuativi: durante Per_2 le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 Maggio;
una settimana durante il periodo scolastico, da concordare con almeno un mese di anticipo;
le festività si alterneranno ogni anno tra la madre ed il padre (es. Vigilia Natale con il padre e giorno di Natale con la madre, Pasqua con il padre e ET con la madre); e) I suddetti giorni e periodi di visita/permanenza potranno essere modificati, previo accordo, qualora uno dei due coniugi abbia impegni di lavoro ovvero per esigenze di miglior organizzazione degli impegni scolastici/ extrascolastici dei bambini. f) Per quanto concerne nello specifico l'attività sportiva/ricreativa dell'equitazione, la SInora AN acconsente che questa venga svolta da entrambi i bambini in via esclusiva presso il circolo ippico gestito dal SI. che se ne accolla Pt_1 integralmente il costo di iscrizione e frequenza;
g) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla SI.ra AN la Pt_1 somma mensile di Euro settecento/00 (importo nel quale sono ricomprese le spese per mensa scolastica) da rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo esemplificativo così stabilite:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) gite scolastiche senza pernottamento;
2) libri scolastici;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche (eccetto quanto stabilito sub g- equitazione) e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze. h) I figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore per il 50%; i) Il SI. conferma l'impegno al completamento dei versamenti annuali relativi Pt_1 all'investimento denominato “Insieme per Domani” sottoscritto presso CP_1 filiale di Ferrara Corso Porta Reno contestualmente alla firma del ricorso per Per_ separazione, con beneficiari i figli e , dell'importo iniziale di € Per_2 10.000,00 per ciascuno ed incremento di € 5.000,00 per ciascuno dei due, entro il raggiungimento della maggiore età dei figli. L'eventuale svincolo richiede l'accordo di entrambi i coniugi;
j) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun assegno per il proprio reciproco mantenimento;
k) I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni del proprio recapito, anche telefonico, nonché a comunicare sempre all'altro coniuge eventuali spostamenti in località diverse dalla propria residenza quando abbiano con sé i figli;
l) I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto per i figli minori e concordano sulla facoltà di portare i figli all'estero nei rispettivi periodi di vacanza;
m) Spese legali compensate” Conclusioni del PM:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 05/05/2025 i sigg.ri e EN NZ Parte_1 chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10/06/2006. Per_ Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli e minorenni;
Persona_3 che con decreto del 12/10/2016 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Alla udienza le parti confermavano la loro volonta' di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/06/2006 in FERRARA da , nato a [...]_1 (Fe) il 14/10/1976, CF , residente a [...] Po 2670, e NZ EN, nata a [...] il [...], CF
, residente in [...], Contrada del Mirasole, n. 20, e trascritto C.F._2 al n. 69 parte II , serie A del Registro degli atti di Ferrara l'anno 2006 alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 03/07/2025
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. dott.ssa Marta Cristoni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FRASSINETTI SANDRA Parte_1 NZ EN con il patrocinio dell'Avv. FRASSINETTI SANDRA
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra AN Irene, ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza, confermando le condizioni già previste nel ricorso per separazione e qui ribadite: a) La casa di coniugale abitazione, sita in Ferrara Contrada del Mirasole 20, di proprietà esclusiva della SI.ra , madre della SI.ra AN Irene, già Parte_2 assegnata alla moglie in sede di separazione, resta nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima;
Per_ b) I figli e restano affidati a entrambi i genitori, che ne cureranno Per_2 l'educazione e la crescita assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza per i minori, tenendo conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali e garantendo il mantenimento di rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per_ c) I figli e restano collocati presso il domicilio materno, ove Per_2 mantengono la propria residenza unitamente alla madre. d) Il padre vedrà i bambini il fine settimana a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ad ore 20.00, nonché una giornata infrasettimanale, preferibilmente il martedì, dall'uscita da scuola sino alla sera ad ore 20.00 Nella settimana con week end di spettanza della madre, il padre terrà con sé i bambini due giornate, previo accordo, preferibilmente il lunedì dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 20.00, ed il martedì, dall'uscita da scuola con cena e pernottamento presso il papà, che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Per_
e trascorreranno con il padre i seguenti periodi continuativi: durante Per_2 le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 Maggio;
una settimana durante il periodo scolastico, da concordare con almeno un mese di anticipo;
le festività si alterneranno ogni anno tra la madre ed il padre (es. Vigilia Natale con il padre e giorno di Natale con la madre, Pasqua con il padre e ET con la madre); e) I suddetti giorni e periodi di visita/permanenza potranno essere modificati, previo accordo, qualora uno dei due coniugi abbia impegni di lavoro ovvero per esigenze di miglior organizzazione degli impegni scolastici/ extrascolastici dei bambini. f) Per quanto concerne nello specifico l'attività sportiva/ricreativa dell'equitazione, la SInora AN acconsente che questa venga svolta da entrambi i bambini in via esclusiva presso il circolo ippico gestito dal SI. che se ne accolla Pt_1 integralmente il costo di iscrizione e frequenza;
g) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla SI.ra AN la Pt_1 somma mensile di Euro settecento/00 (importo nel quale sono ricomprese le spese per mensa scolastica) da rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo esemplificativo così stabilite:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) gite scolastiche senza pernottamento;
2) libri scolastici;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche (eccetto quanto stabilito sub g- equitazione) e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze. h) I figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore per il 50%; i) Il SI. conferma l'impegno al completamento dei versamenti annuali relativi Pt_1 all'investimento denominato “Insieme per Domani” sottoscritto presso CP_1 filiale di Ferrara Corso Porta Reno contestualmente alla firma del ricorso per Per_ separazione, con beneficiari i figli e , dell'importo iniziale di € Per_2 10.000,00 per ciascuno ed incremento di € 5.000,00 per ciascuno dei due, entro il raggiungimento della maggiore età dei figli. L'eventuale svincolo richiede l'accordo di entrambi i coniugi;
j) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun assegno per il proprio reciproco mantenimento;
k) I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni del proprio recapito, anche telefonico, nonché a comunicare sempre all'altro coniuge eventuali spostamenti in località diverse dalla propria residenza quando abbiano con sé i figli;
l) I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto per i figli minori e concordano sulla facoltà di portare i figli all'estero nei rispettivi periodi di vacanza;
m) Spese legali compensate” Conclusioni del PM:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 05/05/2025 i sigg.ri e EN NZ Parte_1 chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10/06/2006. Per_ Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli e minorenni;
Persona_3 che con decreto del 12/10/2016 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Alla udienza le parti confermavano la loro volonta' di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/06/2006 in FERRARA da , nato a [...]_1 (Fe) il 14/10/1976, CF , residente a [...] Po 2670, e NZ EN, nata a [...] il [...], CF
, residente in [...], Contrada del Mirasole, n. 20, e trascritto C.F._2 al n. 69 parte II , serie A del Registro degli atti di Ferrara l'anno 2006 alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 03/07/2025
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo