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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del G.O.P., dott. Gennaro Pagano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 1663/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 55/2024, emesso dal Tribunale di
Salerno in data 15.01.2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], (c.f.
), rappresentata e difesa giusta procura ad litem C.F._1 rilasciata con atto separato dall'avv. Silvio Garofalo, (c.f.
), con studio in Avellino, alla via Tagliamento n. 50, C.F._2 domicilio fisico eletto in Salerno, alla via Luigi Guercio n.295, presso lo studio dell'avv. Gaetano La Marca
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], con Controparte_1 studio in Minori (Sa), alla via Carola snc, (c.f. ), C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Candeloro Arpaia, (c.f.
), domicilio fisico eletto in Pompei (Na), alla via C.F._4
Sant'Abbondio n. 32
OPPOSTO
Conclusioni: all'udienza del 03.06.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 55/2024, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 esponendo che: a) con decreto ingiuntivo n. 55/2024 veniva Controparte_1 ingiunto all'opponente il pagamento, in favore dell'opposto, della somma di
€ 12.288,70, oltre interessi, a titolo di compenso insoluto per l'attività professionale prestata nel giudizio innanzi al Tribunale di Salerno iscritto al n.
7389/2017 per il defunto , coniuge separato premorto Persona_1 dell'opponente; b) il decreto ingiuntivo opposto era nullo e andava revocato siccome, per il credito oggetto di lite, pendeva già identica causa tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto innanzi allo stesso tribunale;
c) il credito azionato in via monitoria era oggetto di precedente procedimento di cognizione pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Salerno, in particolare, si trattava di giudizio di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2
L. n. 49/2023 proposto dall'opponente avverso il Parte_1 parere di congruità emesso, ad istanza dell'avv. dal COA di Salerno CP_1 con delibera del 20 aprile 2023 e notificatole in data 8 giugno 2023, suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo in mancanza della proposta opposizione;
d) la procedura prevista dall'art. 7 comma 1 L. n. 49/2023, che prevede la notifica al cliente da parte dell'avvocato di un parere di congruità emesso dal COA competente, suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo se reso in contraddittorio ed in mancanza di successiva opposizione del cliente entro quaranta giorni, era espressamente tipizzata dal legislatore come soluzione alternativa al procedimento monitorio sicché il ricorso alla procedura di cui all'art. 7 comma 1 L. n. 49/2023 precludeva il ricorso per decreto ingiuntivo e viceversa;
e) dunque, il ricorso monitorio dell'opposto era inammissibile ed improcedibile, in primo luogo, per la lite CP_1 precedente;
in secondo luogo, siccome costituiva duplicazione della stessa domanda e abuso del diritto e, in terzo luogo, per la carenza di interesse dell'opposto a una seconda pronuncia di condanna della opponente CP_1 per il medesimo presunto credito;
f) l'onere della prova Parte_1 dell'effettiva attività professionale prestata dall'avv. nel giudizio CP_1
2 innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno iscritto al n. 7389/2017 RG, oggetto dell'avverso parere di congruità del COA Salerno, incombeva sull'avv. CP_1
e il compenso per l'attività professionale prestata da quest'ultimo in favore del de cuius andava liquidato tenendo conto delle tariffe forensi Persona_1 vigenti al 2020 e sulla base del valore della causa e del fatto che, in questo giudizio, il de cuius era difeso anche dall'avv. Danilo D'Alessio e dall'avv.
GI Di RT.
Tutto quanto premesso, citava l'avv. Parte_1 CP_1
a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno all'udienza del 30.10.2024 e
[...] chiedeva: 1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la litispendenza fra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, Seconda Sezione civile, giudice dott.ssa Daniela Oliva, iscritto al n. 5554/2023 R.G.; 2) dichiarare nullo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
4) vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore e difensore dell'opponente, avv. Silvio Garofalo, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.04.2024, si costituiva in giudizio l'avv. impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e prodotto ed esponeva: a) con decreto n. 55 del 15/1/2024 il Tribunale di Salerno ingiungeva a quale erede di Parte_1
, il pagamento, in favore dell'Avv. José Maria Lembo, Persona_1 dell'importo di Euro 12.288,70, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 685,50, oltre accessori;
b) tale credito scaturiva dalla prestazione professionale resa in favore del nel giudizio celebrato Per_1 davanti al Tribunale di Salerno (R.G. 7389/2027), il cui ammontare era stato determinato con il parere di congruità sulla parcella, reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno con la Deliberazione del 20/4/2023; c) avverso tale decreto proponeva opposizione l'intimata, la quale ne eccepiva la nullità e ne chiedeva la revoca;
c) premesso ciò, l'opposta concludeva chiedendo: 1) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
2) rigettare l'opposizione; 3) condannare l'opponente alle spese del giudizio di opposizione.
3 All'udienza del 03.06.2025, il Giudice rinviava la causa per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
La domanda spiegata dall'odierno opponente ha ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno per crediti professionali, derivanti dall'attività prestata dall'opposto, avv. nei confronti del de CP_1 cuius sig. ; in particolare, il decreto ingiuntivo n. 55/2024 Persona_1 veniva emesso in favore dell'opposto, in danno del coniuge del de cuius la quale, avendo accettato l'eredità con beneficio di Parte_1 inventario, come emerge dagli atti di causa, si vedeva ingiunta il pagamento della somma di € 12.288,70, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 685,50, oltre accessori.
Giova ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, sia pur annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al massimo rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr.
Tribunale , Bari , sez. lav. del 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe al creditore opposto la prova piena
4 del credito azionato con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella vicenda oggetto di causa, occorre rilevare che l'opposto ha prodotto una serie di documenti che comprovano il fatto che effettivamente quest'ultimo ha prestato la propria attività professionale nei confronti del de cuius sig.
all'interno del procedimento rg. n. 7389/2017, che vedeva quali Persona_1 parti il e la di lui ex moglie come ad Persona_1 Parte_1 esempio: A) le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. presentate dall'opposto in difesa del;
B) i verbali di causa;
C) il parere del COA, che ha Persona_1 riconosciuto la spettanza degli onorari come richiesti e grazie al quale l'opposto ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
Sulla base di quanto appena sostenuto e della documentazione prodotta in atti, dunque, è possibile affermare che la pretesa dell'opposto appare fondata.
Ciò detto, va fatta una ulteriore considerazione sulla circostanza se sia possibile azionare il decreto ingiuntivo nei confronti dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario e con quali limiti.
L'aver accettato l'eredità con beneficio di inventario non costituisce sufficiente motivo per poter giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non preclude al creditore dell'erede di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo per l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario e quindi la responsabilità dell'erede nei limiti del patrimonio del defunto in sede di esecuzione del titolo.
A tal proposito si richiama la pronuncia n. 14821/2012 della Corte di
Cassazione (“..l'accettazione dell'eredità con beneficio d' inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero..”).
Dunque, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto, infatti, colui che accetta l'eredità con beneficio d' inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. L'accettazione dell'eredità con beneficio d' inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della
5 responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius", (cfr. Cass. n. 6488/2007).
Per le ragioni esposte, dunque, deve respingersi la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto risultando valida l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'opponente che risponderà di conseguenza del debito ereditario costituito dal credito per compensi professionali vantato dall'avv. ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.
(d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.,
Dott. Gennaro Pagano, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 55/2024, emesso in data 02.09.2020 dal
Tribunale di Salerno, per l'importo di € 12.288,70, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 685,50, oltre accessori;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite da Parte_1 liquidarsi in € 4.956,63 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Salerno, il 24.11.2025
Il G.O.P.
Dott. Gennaro Pagano
6
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del G.O.P., dott. Gennaro Pagano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 1663/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 55/2024, emesso dal Tribunale di
Salerno in data 15.01.2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], (c.f.
), rappresentata e difesa giusta procura ad litem C.F._1 rilasciata con atto separato dall'avv. Silvio Garofalo, (c.f.
), con studio in Avellino, alla via Tagliamento n. 50, C.F._2 domicilio fisico eletto in Salerno, alla via Luigi Guercio n.295, presso lo studio dell'avv. Gaetano La Marca
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], con Controparte_1 studio in Minori (Sa), alla via Carola snc, (c.f. ), C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Candeloro Arpaia, (c.f.
), domicilio fisico eletto in Pompei (Na), alla via C.F._4
Sant'Abbondio n. 32
OPPOSTO
Conclusioni: all'udienza del 03.06.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 55/2024, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 esponendo che: a) con decreto ingiuntivo n. 55/2024 veniva Controparte_1 ingiunto all'opponente il pagamento, in favore dell'opposto, della somma di
€ 12.288,70, oltre interessi, a titolo di compenso insoluto per l'attività professionale prestata nel giudizio innanzi al Tribunale di Salerno iscritto al n.
7389/2017 per il defunto , coniuge separato premorto Persona_1 dell'opponente; b) il decreto ingiuntivo opposto era nullo e andava revocato siccome, per il credito oggetto di lite, pendeva già identica causa tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto innanzi allo stesso tribunale;
c) il credito azionato in via monitoria era oggetto di precedente procedimento di cognizione pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Salerno, in particolare, si trattava di giudizio di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2
L. n. 49/2023 proposto dall'opponente avverso il Parte_1 parere di congruità emesso, ad istanza dell'avv. dal COA di Salerno CP_1 con delibera del 20 aprile 2023 e notificatole in data 8 giugno 2023, suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo in mancanza della proposta opposizione;
d) la procedura prevista dall'art. 7 comma 1 L. n. 49/2023, che prevede la notifica al cliente da parte dell'avvocato di un parere di congruità emesso dal COA competente, suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo se reso in contraddittorio ed in mancanza di successiva opposizione del cliente entro quaranta giorni, era espressamente tipizzata dal legislatore come soluzione alternativa al procedimento monitorio sicché il ricorso alla procedura di cui all'art. 7 comma 1 L. n. 49/2023 precludeva il ricorso per decreto ingiuntivo e viceversa;
e) dunque, il ricorso monitorio dell'opposto era inammissibile ed improcedibile, in primo luogo, per la lite CP_1 precedente;
in secondo luogo, siccome costituiva duplicazione della stessa domanda e abuso del diritto e, in terzo luogo, per la carenza di interesse dell'opposto a una seconda pronuncia di condanna della opponente CP_1 per il medesimo presunto credito;
f) l'onere della prova Parte_1 dell'effettiva attività professionale prestata dall'avv. nel giudizio CP_1
2 innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno iscritto al n. 7389/2017 RG, oggetto dell'avverso parere di congruità del COA Salerno, incombeva sull'avv. CP_1
e il compenso per l'attività professionale prestata da quest'ultimo in favore del de cuius andava liquidato tenendo conto delle tariffe forensi Persona_1 vigenti al 2020 e sulla base del valore della causa e del fatto che, in questo giudizio, il de cuius era difeso anche dall'avv. Danilo D'Alessio e dall'avv.
GI Di RT.
Tutto quanto premesso, citava l'avv. Parte_1 CP_1
a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno all'udienza del 30.10.2024 e
[...] chiedeva: 1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la litispendenza fra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, Seconda Sezione civile, giudice dott.ssa Daniela Oliva, iscritto al n. 5554/2023 R.G.; 2) dichiarare nullo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
4) vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore e difensore dell'opponente, avv. Silvio Garofalo, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.04.2024, si costituiva in giudizio l'avv. impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e prodotto ed esponeva: a) con decreto n. 55 del 15/1/2024 il Tribunale di Salerno ingiungeva a quale erede di Parte_1
, il pagamento, in favore dell'Avv. José Maria Lembo, Persona_1 dell'importo di Euro 12.288,70, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 685,50, oltre accessori;
b) tale credito scaturiva dalla prestazione professionale resa in favore del nel giudizio celebrato Per_1 davanti al Tribunale di Salerno (R.G. 7389/2027), il cui ammontare era stato determinato con il parere di congruità sulla parcella, reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno con la Deliberazione del 20/4/2023; c) avverso tale decreto proponeva opposizione l'intimata, la quale ne eccepiva la nullità e ne chiedeva la revoca;
c) premesso ciò, l'opposta concludeva chiedendo: 1) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
2) rigettare l'opposizione; 3) condannare l'opponente alle spese del giudizio di opposizione.
3 All'udienza del 03.06.2025, il Giudice rinviava la causa per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
La domanda spiegata dall'odierno opponente ha ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno per crediti professionali, derivanti dall'attività prestata dall'opposto, avv. nei confronti del de CP_1 cuius sig. ; in particolare, il decreto ingiuntivo n. 55/2024 Persona_1 veniva emesso in favore dell'opposto, in danno del coniuge del de cuius la quale, avendo accettato l'eredità con beneficio di Parte_1 inventario, come emerge dagli atti di causa, si vedeva ingiunta il pagamento della somma di € 12.288,70, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 685,50, oltre accessori.
Giova ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, sia pur annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al massimo rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr.
Tribunale , Bari , sez. lav. del 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe al creditore opposto la prova piena
4 del credito azionato con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella vicenda oggetto di causa, occorre rilevare che l'opposto ha prodotto una serie di documenti che comprovano il fatto che effettivamente quest'ultimo ha prestato la propria attività professionale nei confronti del de cuius sig.
all'interno del procedimento rg. n. 7389/2017, che vedeva quali Persona_1 parti il e la di lui ex moglie come ad Persona_1 Parte_1 esempio: A) le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. presentate dall'opposto in difesa del;
B) i verbali di causa;
C) il parere del COA, che ha Persona_1 riconosciuto la spettanza degli onorari come richiesti e grazie al quale l'opposto ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
Sulla base di quanto appena sostenuto e della documentazione prodotta in atti, dunque, è possibile affermare che la pretesa dell'opposto appare fondata.
Ciò detto, va fatta una ulteriore considerazione sulla circostanza se sia possibile azionare il decreto ingiuntivo nei confronti dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario e con quali limiti.
L'aver accettato l'eredità con beneficio di inventario non costituisce sufficiente motivo per poter giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non preclude al creditore dell'erede di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo per l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario e quindi la responsabilità dell'erede nei limiti del patrimonio del defunto in sede di esecuzione del titolo.
A tal proposito si richiama la pronuncia n. 14821/2012 della Corte di
Cassazione (“..l'accettazione dell'eredità con beneficio d' inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero..”).
Dunque, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto, infatti, colui che accetta l'eredità con beneficio d' inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. L'accettazione dell'eredità con beneficio d' inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della
5 responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius", (cfr. Cass. n. 6488/2007).
Per le ragioni esposte, dunque, deve respingersi la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto risultando valida l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'opponente che risponderà di conseguenza del debito ereditario costituito dal credito per compensi professionali vantato dall'avv. ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.
(d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.,
Dott. Gennaro Pagano, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 55/2024, emesso in data 02.09.2020 dal
Tribunale di Salerno, per l'importo di € 12.288,70, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 685,50, oltre accessori;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite da Parte_1 liquidarsi in € 4.956,63 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Salerno, il 24.11.2025
Il G.O.P.
Dott. Gennaro Pagano
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