Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2024, proposto dal Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RA Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti-Ager Puglia, non costituitasi in giudizio;
ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pavanini, Luigi Quinto, Pietro Quinto, Valeria Zambardi, Mario Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l., Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione di ER del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF avente ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”, nei limiti dell'interesse dell'Ente locale ricorrente;
- della deliberazione del 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/RIF avente ad oggetto “Conferma delle misura di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”, sempre nei limiti dell'interesse dell'Ente locale ricorrente;
- di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, precedente, conseguente e comunque in ogni caso connesso a quelli indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RA e di ER S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. CA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Il Comune di Brindisi ha impugnato la deliberazione di ER del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF avente a oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF”, nonché la deliberazione di ER del 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/RIF avente a oggetto “Conferma delle misura di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”, sempre nei limiti dell'interesse del ricorrente.
Il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
“1. Violazione del principio di ragionevolezza. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Manifesta Ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e/o Falsa Applicazione dell’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017”.
Il Comune contesta la “scelta reiterata nelle delibere gravate in questa sede di sovrapporre l’esercizio di due funzioni, che sono e sarebbero dovute rimanere distinte” ossia: “g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”.
“2. Sviamento del Potere. Violazione e/o Falsa Applicazione dei Principi Eurounitari di Concorrenza e di Libera Circolazione sul territorio. Violazione e/o Falsa Applicazione degli artt. 101-109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
Il Comune contesta la “mancata applicazione dei principi concorrenziali” nell’individuazione degli impianti sul ciclo dei rifiuti come impianti “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”.
“3. Violazione del principio di legittimo affidamento. Manifesta Ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e/o Falsa Applicazione dell’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017. Periodo Applicativo 2018-2021”.
In via subordinata, lamenta l’illegittimità delle delibere gravate “perché non considerano il periodo 2018-2021”, evidenziando come questo periodo resterebbe “privo della fissazione di tariffe di accesso o di criteri con cui determinare le stesse, con la conseguenza che i gestori degli impianti, anche laddove abbiano svolto il servizio con le caratteristiche di impianti “minimi”, potrebbero (e già hanno iniziato) rivendicare tariffe totalmente liberalizzate ed affrancate da alcun meccanismo perequativo”.
“4. Violazione del principio di legittimo affidamento. Manifesta Ingiustizia. Difetto di motivazione. Riedizione del Potere. Errata Decorrenza dal 2024”.
La ricorrente, con questo motivo, specifica ulteriormente il terzo motivo di ricorso affermando che ER, anche dopo l’introduzione del PNGR ex art. 198-bis del d.lgs. n. 152/2006, “ha ritenuto illegittimamente ed immotivatamente di confermare la riedizione del proprio potere regolatorio solo a far data dal 2024, esponendo ancora una volta ad un vuoto tariffario per il periodo 2022-2023”.
2. La difesa di RA ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse e legittimazione a ricorrere del Comune, richiamando “i precedenti in termini resi da codesta Ecc.ma Sezione avverso i ricorsi proposti dal Comuni di Fasano e del Comune di Ostuni, di tenore analogo all’odierno gravame … nelle sentenze 15 dicembre 2025, sez. I, nn. 4143 e 4144” e che, in subordine, sia respinto nel merito.
3. La difesa di ER s.r.l., titolare, per voltura, del provvedimento autorizzativo unico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica, sito nel Comune di Erchie, ha chiesto altresì che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la mancata, corretta, individuazione dei soggetti controinteressati, oltre che per carenza di interesse a ricorrere per ragioni analoghe a quelle formulate da ER.
4. Sono intervenute ad opponendum Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. (P.I. 02661010732), Progetto Ambiente Provincia di Foggia s.r.l. (P.I. 02661000733), Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l. (P.I. 02648830731), Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l. (P.I. 02648840730) e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l. (P.I. 07266980726), eccependo l’inammissibilità del ricorso per ragioni analoghe a quelle formulate da ER e chiedendone nel merito la reiezione.
5. Le parti hanno prodotto memorie difensive.
La ricorrente, con memoria depositata il 24.4.2026, ha eccepito la tardività delle memorie difensive depositate in data 13.4.2026 dalla resistente e dalla controinteressata e l’inammissibilità delle stesse poiché essi non avevano titolo nel depositare memorie di replica in quanto la ricorrente non ha depositato memorie difensive finali e pertanto controparti non avevo diritto a replicarvi. Inoltre, ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento poiché gli interventori non hanno offerto prova della titolarità della legittimazione ad agire nonché dell’interesse al rigetto del ricorso.
ER, con memoria depositata in data 27.4.2026, ha eccepito “l’inammissibilità della scrittura depositata dal Comune di Brindisi in data 22 aprile 2026, configurandosi la stessa, nella sostanza, quale replica alle memorie avversarie, essendo stata depositata oltre i termini decadenziali previsti a tal fine”.
6. All’udienza del 29.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Può prescindersi dall’esaminare le eccezioni di rito in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio processuale (inammissibilità dell’intervento in giudizio e irritualità nel deposito delle memorie difensive), poiché il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
Nell’accogliere l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, ritualmente formulata da ER, il Collegio intende conformarsi per effetto degli artt. 74 e 88, comma 1, lett. d), del c.p.a., ai precedenti della Sezione di cui alle sentenze n. 4143/2025 e n. 4144/2025 che hanno deciso una controversia del tutto simile alla presente in cui sono stati gravati gli stessi atti impugnati con l’odierno ricorso.
A pag. 14 del ricorso, il Comune sostiene di essere titolare di un interesse ad agire proprio in quanto, per effetto della riedizione del MTR-2 solo a far data dal 2024, la Regione Puglia, a mezzo di AGER (Ente Territoriale Competente individuato), “ha rideterminato le tariffe di taluni impianti “minimi” (di proprietà pubblica e gestiti da privati in regime di concessione) relativamente agli anni precedenti, mediante applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali alla tariffa determinata ai sensi delle (risalenti) convenzioni stipulate con i gestori. Ciò ha prodotto richieste di pagamento da parte di questi ultimi ai Comuni conferitori, tra cui al Comune ricorrente, per un importo di quasi due milioni di euro.
E poiché tali incrementi tariffari vanno integralmente recuperati dall’utenza in sede di PEF, ciò condurrà ad un’abnorme impennata della TARI (si stima prossima al 50%) – che, sia detto per inciso, nell’ambito regionale raggiunge già livelli assai elevati”.
In merito occorre rilevare che il Comune non ha impugnato la richiamata deliberazione di AGER (o, in ipotesi, di ER) che avrebbe comportato un così rilevante aumento dei costi del servizio relativo al ciclo dei rifiuti a carico della collettività comunale e quindi non ha interesse all’annullamento di atti amministrativi, che pur inserendosi nel sistema di determinazione delle tariffe, non le determinano, ma si limitano a concorrere alla loro formazione.
Infatti, in caso di determinazione tariffaria, l’atto lesivo è quello che approva la tariffa, per cui l’affermazione generica che le scelte della Regione o di AGER sarebbero state indotte dalle determinazioni di ER impugnate, quali atti presupposti, non è in grado di fondare un concreto interesse a ricorrere.
A ciò si aggiunge quanto evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, che ha rammentato la giurisprudenza secondo la quale “la semplice posta negativa in bilancio dell’Ente [non] è sufficiente a determinare una lesione effettivamente incidente sulla sfera giuridica del Comune, in assenza di allegazione di concreti, definiti e definitivi riscontri al riguardo, in specie in termini di costi imputati direttamente, necessariamente e definitivamente alle casse comunali e non ai singoli utenti (Consiglio di Stato, sezione quarta, 9 maggio 2024, n. 4183)”.
8. In definitiva quindi il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO CE, Presidente
CA RA, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CA RA | CO CE |
IL SEGRETARIO