Ordinanza cautelare 12 luglio 2017
Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 01608/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Stefanelli e Giovanni Calabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Stefanelli in Lecce, via San Domenico Savio n. 72;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Lecce del 06/04/2017, prot. n.-OMISSIS-, notificato tramite il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano l’8/04/2017, con il quale veniva negato al ricorrente il nulla osta per il conseguimento del nuovo documento di guida, a seguito di precedente revoca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. b ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2017, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Lecce ha respinto l’istanza, dallo stesso proposta, intesa ad ottenere il rilascio del nulla osta a conseguire una nuova patente, a seguito di sentenza della Corte di Appello di Lecce di revoca della sottoposizione a misura di prevenzione.
A sostegno del ricorso ha addotto, con unico motivo di censura, la violazione di legge ed in particolare l’erronea interpretazione dell’art. 120 Cod. Strada.
Ha chiesto, dunque, l’annullamento, previa sospensione, dell’atto gravato.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa è stata riservata in decisione, previo avviso a verbale di profili di inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Si deve preliminarmente rilevare - come da avviso reso in udienza dal Presidente ex art. 73, comma 3, c.p.a. - che il ricorso di cui trattasi risulta notificato nella sede reale dell’Amministrazione intimata, e non presso il domicilio legale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, così come invece prescritto dall’art. 11, T.U. 30.10.1933 n. 1611 (per come richiamato dall’art. 41, comma 3, c.p.a.), il quale sancisce che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinnanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l ’ ufficio dell ’ Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l ’ autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.
Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame, stante l’omessa notifica dello stesso alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio con l’Amministrazione evocata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.