Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3862 del 2025, proposto da
- LU ES TO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Borello e Domenico NI Rodà ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Lentasio n. 8;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 49/2025, emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in data 19 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 49/2025, emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in data 19 febbraio 2025;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, il consigliere NI De TA e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15 ottobre 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 49/2025, emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in data 19 febbraio 2025.
La ricorrente, in qualità di docente di ruolo assunto a tempo indeterminato in servizio presso l’I.C. “Della Margherita” di Vizzolo Predabissi, ha adito il Tribunale di Lodi nel mese di dicembre 2024 al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto al computo del servizio di insegnamento prestato per l’anno 2013 quale servizio utile per anticipare la progressione di carriera (fascia 9/14 dal 1° settembre 2019, anziché dal 1° settembre 2020) e per la maturazione delle relative posizioni stipendiali, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo pari a € 2.591,53 a titolo di differenze retributive in relazione in relazione all’inquadramento nelle fasce stipendiali conseguenti alla ricostruzione della carriera inclusiva dell’anno 2013. Con la sentenza n. 49/2025, emessa in data 19 febbraio 2025, il Tribunale di Lodi ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto della ricorrente TO al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell’anno 2013, quale annualità utile per scatti di anzianità e progressione carriera, condannando il Ministero al riconoscimento della predetta annualità e al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 2.591,53 oltre interessi legali, ponendo le spese del suddetto giudizio a carico della parte soccombente. La predetta sentenza, in data 19 febbraio 2025, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 10 ottobre 2025 dalla cancelleria del Tribunale di Lodi. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, la parte ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della predetta Amministrazione a collocare la docente nella fascia stipendiale 9/14 dal 1° settembre 2019 anziché dal 1° settembre 2020, e pertanto il conseguimento in costanza di servizio della fascia 15/20 a far data dal 1° settembre 2025, anziché dal 1° settembre 2026; ha chiesto quindi il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell’anno 2013, quale annualità utile per scatti di anzianità e progressione carriera e la condanna del Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 2.591,53 (duemilacinquecentonovantuno/53), unitamente a interessi e rivalutazione; è stata infine chiesta la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 49/2025, emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in data 19 febbraio 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Lodi in data 10 ottobre 2025 (all. 7 al ricorso).
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 19 febbraio 2025 (all. 4 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
2.1. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di collocare la docente ricorrente nella fascia stipendiale 9/14 dal 1° settembre 2019 con il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell’anno 2013, quale annualità utile per scatti di anzianità e progressione carriera (l’ulteriore pretesa attorea, ovvero il conseguimento in costanza di servizio della fascia 15/20 a far data dal 1° settembre 2025, anziché dal 1° settembre 2026, pur essendo conseguenza del dictum giudiziale, non può essere formalmente oggetto della presente pronuncia); il Ministero resistente deve altresì corrispondere alla ricorrente l’importo di € 2.591,53, oltre interessi legali dalla notificazione della sentenza n. 49/2025 fino alla proposizione del ricorso per ottemperanza oggetto di scrutinio nelle presente sede, ovvero dal 15 ottobre 2025; a partire da tale data, sulla somma così determinata deve essere liquidata la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
2.2. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini in precedenza specificati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; le predette somme devono essere corrisposte direttamente ai difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE TA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NI De TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De TA | IE TA |
IL SEGRETARIO