Art. 1.
Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, e' valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall' art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370 , e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093 , ai fini dell'avanzamento.
Agli stessi effetti e' altresi' valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.
Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, e' valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall' art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370 , e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093 , ai fini dell'avanzamento.
Agli stessi effetti e' altresi' valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.