TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/01/2026, n. 194
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione del rapporto come lavoro subordinato

    Il Tribunale ha ritenuto che il giudice onorario non possa essere totalmente assimilato al giudice professionale, evidenziando differenze nell'accesso alla carica, nella natura non esclusiva e continuativa dell'incarico, nelle modalità di svolgimento della prestazione, nella limitata natura degli affari trattati e nel sistema di valutazione. Pertanto, la comparabilità con il magistrato professionale è esclusa.

  • Rigettato
    Trattamento economico e normativo discriminatorio

    La non comparabilità tra giudice onorario e magistrato professionale, come stabilito dalla giurisprudenza europea e interna, esclude il diritto a un trattamento identico. Le differenze nell'assunzione, nella continuità e esclusività dell'attività, nelle incompatibilità e nel regime di remunerazione giustificano la disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Rideterminazione del trattamento economico

    La domanda è rigettata in quanto basata sul presupposto del lavoro subordinato e del trattamento non discriminatorio, entrambi esclusi dal Tribunale.

  • Rigettato
    Regolarizzazione posizione previdenziale e assicurativa

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, ritenendolo estraneo alla controversia. La domanda nei confronti del Ministero è implicitamente rigettata in quanto legata alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato.

  • Rigettato
    Abusiva reiterazione di contratti a termine e risarcimento danni

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria, poiché la non predicabilità di un rapporto di lavoro subordinato e di un trattamento uguale a quello dei magistrati professionali esclude la sussistenza di un danno ingiusto. Le proroghe degli incarichi hanno salvaguardato la possibilità di svolgere altre attività e hanno prodotto effetti favorevoli ai destinatari. La giurisprudenza di legittimità indica la stabilizzazione come sanzione specifica per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, non un risarcimento per equivalente.

  • Accolto
    Diritto alle ferie annuali retribuite

    La domanda è accolta limitatamente al riconoscimento del diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2017. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità sopravvenuta e l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'esercizio di tale diritto fosse stato impedito in diritto fino alla pronuncia della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/01/2026, n. 194
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 194
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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