Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04774/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Galleano, Stefano Giubboni, Sebastiano Bruno Caruso, Giorgio Fontana e Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
- dello svolgimento da parte del ricorrente, in qualità di Giudice Onorario con funzioni di Giudice di Pace, fin dalla propria assunzione, a seguito dei decreti di nomina allegati, di un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “lavoratore” prevista ed accolta nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea;
- del diritto a un trattamento economico e normativo – in relazione al rapporto di lavoro in essere, ovvero, nel caso dei ricorrenti, cessati per raggiungimento dei limiti di età, con il Ministero della Giustizia – non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE;
- conseguentemente, per la condanna del Ministero della Giustizia, ove occorra ai sensi dell’art. 2126 c.c., alla rideterminazione del trattamento economico applicato nei confronti del ricorrente sin dalla data di assunzione in servizio in materia di retribuzione e mensilità aggiuntive, ferie, maternità, malattia ed infortunio, trattamento fine rapporto di lavoro, ed in relazione ad ogni altro diritto derivante dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili a tale rapporto, in ragione dell’attività svolta alle dipendenze del Ministero convenuto, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell’art. 36 Costituzione;
- del diritto del ricorrente alla tutela previdenziale ed assicurativa, con obbligo del Ministero convenuto di provvedere alla regolarizzazione della sua posizione con effetto dall’inizio del rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi presso gli enti competenti con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia ritenuto comparabile, nei sensi indicati in ricorso;
- dell’abusiva reiterazione da parte del Ministero convenuto dei rapporti di lavoro a termine fin dall’assunzione in servizio con il primo decreto di nomina, in violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della vigente normativa nazionale, e, conseguentemente, per la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore all’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 l. n. 180/2010, oltre al risarcimento del danno ulteriore, come dedotto in ricorso;
- in via gradata, del diritto al godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee ed applicabili al ricorrente in quanto lavoratore, e pertanto, per la condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni per l’inadempienza agli obblighi ivi previsti, fin dall’inizio del rapporto lavorativo, da liquidarsi in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 la dott.ssa TE ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha svolto l’incarico di Giudice di Pace presso il Tribunale di -OMISSIS-dal -OMISSIS-, in forza di plurime proroghe, fino al -OMISSIS-, data in cui è stato revocato dal ridetto incarico ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017.
Emerge ex actis , più precisamente, che il ricorrente, in data 19 maggio 2022, ha presentato domanda di conferma nell'incarico e conseguente stabilizzazione ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, a seguito della quale è stato convocato per il colloquio previsto dal comma 4, fissato per il 14 ottobre 2022.
Non avendo ricevuto la nota di convocazione, non si è presentato al colloquio e, conseguentemente, è stato dichiarato cessato dall’incarico con delibera del CSM del 12 luglio 2023 e successivo decreto ministeriale del 19 luglio 2023.
Con sentenza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha annullato il provvedimento di non conferma non essendovi “prova certa dell’effettiva ricezione… della… convocazione” a sostenere il colloquio orale.
Con D.M. del -OMISSIS-, adottato in conformità alla delibera del CSM del 25 novembre 2024, il ricorrente è stato riammesso nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di -OMISSIS-in esecuzione della predetta sentenza del TAR Lazio e, contestualmente, ne è stata disposta la revoca dall’incarico ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017.
Conseguentemente, l’istanza di liquidazione dell’indennità di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017 presentata dal ricorrente il 30 ottobre 2024 è stata respinta dal Ministero con provvedimento n. -OMISSIS-, non ricorrendo il presupposto tassativo del mancato accesso alla conferma.
Con il presente mezzo di tutela, previa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 31.1.2022, il ricorrente assume che il rapporto di lavoro si sia svolto con modalità tali da disvelare la sussistenza del lavoro subordinato e ne indica una serie di indici sintomatici sia sotto il profilo dell’assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, sia sotto il profilo dell’integrazione all’interno dell’organizzazione degli uffici.
Il rapporto di lavoro del giudice onorario si svolgerebbe in modo tale da integrare la nozione comunitaria di “lavoratore” e con le caratteristiche proprie del lavoro subordinato secondo l’ordinamento nazionale.
Rammenta il ricorrente che, secondo l’orientamento della Corte di Giustizia, la definizione di “lavoratore” ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione Europea, va applicata a tutti quei rapporti di lavoro la cui «caratteristica essenziale (…) è la circostanza che una persona fornisca prestazioni di indiscusso valore economico ad un’altra persona e sotto la direzione della stessa, ricevendo come contropartita una retribuzione. Il campo in cui le prestazioni sono fornite e la natura del rapporto giuridico fra lavoratore e datore di lavoro sono irrilevanti ai fini dell’art. 48 del trattato» [poi art. 39 TCE e, infine, 45 TFUE] (sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum).
Conseguentemente la disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei Giudici di Pace (l. n. 374/1991 e d.lgs. n. 116/2017) va interpretata in modo conforme a Costituzione, dovendosi riconoscere ai giudici onorari i diritti fondamentali e le tutele proprie dei lavoratori subordinati, anche ai sensi dell’art. 21126 c.c.
Sostiene il ricorrente che, invece, gli sarebbe stato riservato un trattamento economico e normativo discriminatorio rispetto a qualunque lavoratore con rapporto di impiego inserito nell’ambito dell’amministrazione della giustizia e, a maggior ragione, rispetto al lavoratore comparabile (il Magistrato ordinario, ovvero, in via gradata, il Dirigente amministrativo dell’Amministrazione giudiziaria), senza che tale disparità di trattamento possa ritenersi giustificata in ragione della natura onoraria del rapporto di lavoro.
Rivendica altresì parte ricorrente l’adeguamento della propria posizione quanto a malattia e infortuni, paternità, previdenza e assistenza e ferie retribuite ed evidenzia l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, concludendo per l’accertamento dei diritti indicati e la conseguente condanna del Ministero a quanto spettante.
2. Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha articolatamente eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
3. L’I.N.P.S. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Previo deposito di ulteriori documenti e memorie, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 10 ottobre 2025.
4. Come già ritenuto in precedenza da questo Tribunale ( ex multis , da ultimo, sentenza n. 15797 del 26 agosto 2025), il giudice onorario non può essere assimilato totalmente al giudice professionale.
Il giudice di pace, pur potendo essere qualificato come lavoratore a tempo determinato, quanto alle condizioni di impiego, ha solo diritto di beneficiare del trattamento spettante al magistrato professionale nel caso in cui si palesino situazioni comparabili ed esclusivamente quoad effectum con riferimento a specifici e singoli aspetti del rapporto, restando ferma l’ineliminabile ontologica differenza tra le due figure.
La condizione di impiego del magistrato onorario è del tutto differente e ha un regime necessariamente diverso rispetto al magistrato di carriera.
Ostano alla equiparabilità delle due categorie di magistrati:
- il fatto che i giudici onorari non sono stati selezionati mediante l’ineliminabile momento di concorso pubblico;
- la natura non esclusiva e continuativa dell’incarico;
- le modalità di svolgimento della prestazione, compatibili con la titolarità di altre attività professionali;
- la limitata natura degli affari che possono essere attribuiti ai giudici onorari, di minore importanza e di minor grado di complessità;
- il carattere meno rigoroso del sistema di valutazione della professionalità, che si risolve in un mero giudizio di idoneità.
Né il rapporto può trasformarsi in virtù del solo fatto che anche sui giudici onorari gravano doveri e responsabilità, inerenti alla delicata funzione giudiziale che essi svolgono.
5. Tutta la giurisprudenza, europea e interna, si è orientata nei sensi sopra delineati.
A livello europeo vanno ricordate le pronunce del 16 luglio 2020 nella causa C-658/18 della CGUE e la sentenza 7 aprile 2022, le quali hanno precisato come un trattamento analogo ai magistrati togati possa essere ritenuto per gli onorari solo in relazione a determinati aspetti peculiari, dovendosi escludere, in linea generale, la possibilità di una assimilazione dei due stati giuridici.
Anche la giurisprudenza interna è univoca nel ritenere non comparabili le due categorie magistratuali, in ragione degli indici differenziali sopra indicati.
Possono citarsi le sentenze nn. 267/2020 e 41/2021 della Corte Costituzionale, dalle quale si evince come il giudice di pace non sia equiparabile a un pubblico dipendente né a un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari presuppone bensì un rapporto di servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza di elementi caratterizzanti l’impiego pubblico (quali l’accesso alla carica mediante concorso, l’inserimento stabile nell’apparato amministrativo della pubblica amministrazione, lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto tipico del pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto).
La stessa Corte di Cassazione si è espressa in questo senso (v. sentenze nn. 1397/2022 e 10080/2023).
Alla luce di un articolato iter logico, il giudice di legittimità ha escluso che il rapporto di servizio dei vice procuratori onorari possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato; ed ha negato la possibilità di costituire per via giudiziale un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, altresì apprezzando la nozione di “lavoratore” come delineata dalla Corte europea e giungendo a negare una equiparazione totale delle due figure (solo semmai ammettendosi il godimento, da parte dei giudici onorari, di talune puntuali e limitate prerogative dei magistrati professionali).
La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa nei sensi sopra detti, affermando che la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta ad un’estensione automatica nei confronti di magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto, tra le altre cose, gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via concorrente.
Il giudice di appello ha ribadito gli indizi e gli elementi normativi distintivi dello status delle due figure, individuati:
- nella differenza nell’assunzione,
- nel carattere non esclusivo e non continuato dell’attività svolta dai giudici onorari,
- nel peculiare regime delle incompatibilità,
- nella durata temporanea del rapporto,
- nelle limitazioni alle quali è sottoposta l’attività svolta dai giudici onorari,
- nel regime della remunerazione dell’attività mediante indennità.
In sostanza, alla luce di un ragionamento giuridico del tutto corretto, il Consiglio di Stato ha statuito che il giudice di pace, potendosi qualificare per singoli aspetti come lavoratore a tempo determinato, non acquista la qualifica di pubblico dipendente automaticamente e non è comparabile con il magistrato professionale, posto che il primo ha in essere solo un rapporto di servizio con l’Amministrazione.
La domanda, proposta in via principale in ricorso, è dunque destituita di fondamento e deve essere respinta.
6. Parimenti infondata è la domanda risarcitoria, che il ricorrente fonda su un’asserita abusiva reiterazione dei rapporti a termine.
Rileva il Collegio che la su rappresentata non predicabilità di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero e di un trattamento uguale a quello spettante ai magistrati professionali esclude la sussistenza di un danno ingiusto.
Si aggiunga che il lamentato danno potrebbe derivare solo dalla prestazione di attività in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ovvero come perdita di chances di occupazione alternativa migliore.
Evenienze che nel caso di specie non è dato rinvenire.
Le varie proroghe degli incarichi dei magistrati onorari, in quanto incondizionate, hanno salvaguardato la possibilità per gli stessi di continuare a svolgere contemporaneamente altre attività professionali.
Lo stesso Consiglio di Stato ha indicato inoltre nella necessità di assicurare continuità all’Amministrazione della Giustizia nelle more dell’adozione di una riforma organica della magistratura onoraria, le possibili ragioni oggettive idonee a giustificare le reiterate proroghe dell’incarico, in un contesto nel quale peraltro il rapporto del giudice onorario non può qualificarsi rapporto di impiego ma solo rapporto di servizio. Le proroghe hanno addirittura prodotto effetti favorevoli nei confronti dei destinatari, che hanno giovato della continuazione della propria attività.
Si aggiunga, peraltro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, la sanzione specifica è solo la stabilizzazione, cosa che è avvenuta per mezzo della recente riforma organica della magistratura onoraria, senza che vi sia spazio per una tutela per equivalente, la quale si atteggia solo quale surrogato legale della tutela in forma specifica.
In siffatti termini si è espressa anche la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale che ha altresì evidenziato come la recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – IV Sezione del 4 settembre 2025 (depositata in giudizio dallo stesso ricorrente) si pone in linea con quanto fin qui osservato.
Come osservato dall’Avvocatura dello Stato in sede di discussione, la decisione della Corte di Giustizia è circoscritta alla sola rinuncia da parte dei magistrati onorari, ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs, n. 116/2017, al diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo antecedente alla procedura di valutazione.
La stessa Corte di Giustizia, al punto 47 della decisione, dà espressamente atto che “ per quanto riguarda, invece, il diritto alla tutela previdenziale, il giudice del rinvio ritiene che la situazione dei magistrati onorari e quella dei magistrati ordinari non siano comparabili e che, in ogni caso, un’eventuale differenza di trattamento sarebbe giustificata ”.
Il Giudice Europeo ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui:
“ 58. … una normativa, la quale stabilisca in maniera imperativa che, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione di qualsiasi risarcimento in denaro, è idonea a costituire una misura che sanziona in modo efficace un siffatto ricorso abusivo ai contratti suddetti (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, C494/17, EU:C:2019:387, punto 40 nonché giurisprudenza citata).
59. Pertanto, la giurisprudenza non esige un cumulo di misure. Per giunta, né il principio del ristoro integrale del pregiudizio subìto, né il principio di proporzionalità impongono il versamento di un risarcimento a titolo di danni punitivi. Infatti, detti principi impongono agli Stati membri di prevedere un ristoro adeguato, che deve andare oltre un indennizzo puramente simbolico, senza tuttavia eccedere una compensazione integrale (sentenza dell’8 maggio 2019, Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, C494/17, EU:C:2019:387, punti da 41 a 43 nonché giurisprudenza citata).
60. L’accordo quadro non impone dunque agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto a risarcimento che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sentenza dell’8 maggio 2019, Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, C494/17, EU:C:2019:387, punto 45)”.
Ne consegue che la normativa nazionale (art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 116 del 2017), nel prevedere che “la domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”, si sottrae a censure di irragionevolezza e/o incongruità, introducendo un elemento di bilanciamento nel quadro del conseguimento della conferma definitiva nelle funzioni di magistrato onorario.
Il superamento della procedura di valutazione non fa, infatti, nascere una semplice chance di ottenere la stabilizzazione del rapporto di impiego precedente, bensì determina la stabilizzazione effettiva di tale rapporto di impiego.
La rinuncia a precedenti pretese costituisce, per l’effetto, la diretta conseguenza del risarcimento in forma specifica riconosciuto ai magistrati onorari che sono stati confermati, come confermato dalla Corte di Giustizia.
Sul punto la Corte ha, infatti, espressamente affermato (punto 75 della decisione in rassegna) che “ la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce, in linea di principio, una sanzione effettiva” al ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; ed ha (al precedente punto 70) rammentato di aver già statuito che l’esistenza di una modalità di assunzione tramite concorso riservata ai soli posti di magistrato ordinario ai fini dell’accesso alla magistratura consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti riconosciuti ai magistrati ordinari.
8. Soltanto con riferimento alle ferie annuali retribuite, e non anche per ciò che concerne le altre pretese rivendicate, la Corte di Giustizia ha ritenuto che trattasi di un diritto imperativo ed incondizionato e che, per l’effetto, “ la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro non può essere interpretata nel senso che l'applicazione delle misure adottate da uno Stato membro per sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e per cancellarne le conseguenze possa essere subordinata ad un'esigenza, per il lavoratore interessato, di rinunciare a un diritto riconosciutogli dal diritto dell'Unione in applicazione della clausola 4 di detto accordo. Infatti, la clausola 5, punto 1, e la clausola 4 dell'accordo quadro hanno ambiti di applicazione autonomi, intesi, rispettivamente, a sanzionare un abuso siffatto e ad assicurare il trattamento equivalente dei lavoratori allorché questi lavorano sulla base di un rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Se, quindi, “la normativa nazionale che sanziona il ricorso abusivo ad una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, prevedendo la possibilità per un magistrato onorario di vedere i suoi rapporti trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non può essere subordinata ad un'esigenza, per tale magistrato, di rinunciare ai diritti che gli sono conferiti dal diritto dell'Unione”, allora “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell'esercizio delle loro funzioni fino all'età di 70 anni, all'esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell'Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente” (punti 77, 78 e 79 della decisione in rassegna).
9. Alla luce di quanto sopra esposto, le domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio – con l’unica eccezione di quella concernente il riconoscimento, per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2017, del diritto alla fruizione delle ferie annuali – vanno respinte perché infondate nel merito.
Quanto all’accoglimento della domanda relativa al riconoscimento delle ferie annuali nei termini innanzi indicati, precisa il Collegio quanto segue:
- come evidenziato al punto 1, il ricorrente non ha conseguito l’indennità di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017, ragion per cui è infondata l’eccezione d’improcedibilità sopravvenuta sollevata dalla difesa erariale;
- quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa erariale, rileva il Collegio (in continuità con quanto ritenuto, sul punto, dal TAR Bologna con sentenza n. 304 del 2023) come l'esercizio dei diritti propri di un rapporto di lavoro subordinato sia stato impedito in diritto nel nostro ordinamento quantomeno fino alla su citata pronuncia della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020 (in causa C-658/18) stante l'esaminato granitico orientamento negativo della giurisprudenza domestica; conseguentemente, considerato che il presente giudizio è stato originariamente incardinato dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, al più tardi, in data 16 luglio 2019 (decreto di fissazione dell’udienza), la stessa va respinta.
10. Va, infine, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.S. in quanto estranea alla controversia con conseguente estromissione dal giudizio.
10. Sussistono i presupposti di legge per compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
-l o accoglie, limitatamente a quanto indicato ai punti 8 e 9 della motivazione;
- dichiara il difetto di legittimazione dell’I.N.P.S. con conseguente estromissione dal giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE ST, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE ST |
IL SEGRETARIO