Art. 1. Articolo unico.
Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306 , e' riaperto e stabilito sino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306 , e' riaperto e stabilito sino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.