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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4958/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cuomo (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Dimito Controparte_1
(PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 01/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio il , per ivi, accertata la responsabilità dell'ente Parte_1 Controparte_1 convenuto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in €. 16.648,11, derivanti dalle lesioni personali riportate il giorno 7/3/2023, alle ore 20,30 circa, dopo essere caduto a terra lungo il marciapiede di viale Magna Grecia in Massafra (TA), in direzione di corso Roma, a causa della pavimentazione sconnessa.
Si costituiva l'ente comunale convenuto contestando in toto la domanda attorea, siccome infondata per mancanza di prova del fatto storico, del nesso causale e del danno, deducendo, in via subordinata, la sussistenza del caso fortuito o, ulteriormente, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e l'assunzione del teste , Testimone_1 all'udienza del 15/4/2025 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 189 c.p.c.
Con ordinanza resa in data 28/09/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 10/11/2025, poi rinviata al 01/12/2025, su richiesta del procuratore del ricorrente. All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
In ordine agli assunti delle parti si osserva quanto segue.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha invocato la responsabilità dell'ente comunale convenuto nella produzione del lamentato danno, descrivendo situazioni di fatto potenzialmente rientranti in entrambe le fattispecie previste sia dall'art. 2051 c.c. sia dall'art. 2043 stesso codice, senza tuttavia individuare il particolare criterio di imputazione.
Come noto, tra le citate norme vi è diversità di presupposti come diversi sono i criteri di imputazione della responsabilità. L'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, infatti, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., fondandosi sul mero rapporto di custodia, ha natura oggettiva.
Il danneggiato ha l'onere di allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima.
Nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., fondata sul principio generale del neminem laedere, grava invece sul danneggiato l'onere di allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso.
Occorre infine considerare che, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità custodiale, il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., co. 1°, ovvero giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (id est, caso fortuito).
Nel caso di specie, trattandosi di caduta verificatasi su un tratto delimitato di marciapiede urbano, rientrante nella materiale disponibilità e vigilanza del la fattispecie va sussunta nell'ambito della responsabilità CP_1 da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., con conseguente esonero dell'attore dall'onere di provare la colpa del custode, ma con necessità di dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, salva la prova liberatoria del caso fortuito.
Ad essa l'ente comunale convenuto ha replicato affermando che, anche detta responsabilità è da ritenersi comunque superata dal caso fortuito, ravvisabile nel fatto colposo dell'attore per aver questi assunto nell'occorso una condotta imprudente e non consona alle circostanze di tempo e di luogo.
Ciò premesso, inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., la domanda attorea è risultata infondata siccome priva di adeguato riscontro probatorio, e pertanto, va rigettata.
L'attore non ha fornito prova della dinamica della caduta né il nesso eziologico tra il denunciato dissesto del marciapiede e l'evento lesivo.
Sotto tale profilo, alcun supporto probatorio ha offerto l'attore in chiave testimoniale. la deposizione del teste non ha, infatti, confermato la versione dei fatti prospettata nell'atto introduttivo. Testimone_1
Egli ha dichiarato di aver visto l'attore solo dopo la caduta, quando già si trovava a terra, aggiungendo di avere problemi di vista (“non vedo bene da lontano perché ho un problema alle cornee”) e ammettendo una frequentazione abituale con l'attore, in contrasto con l'affermazione di quest'ultimo di conoscerlo “solo di vista”.
Tali elementi rendono la testimonianza intrinsecamente inattendibile e irrilevante, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non trattandosi di percezione diretta dei fatti (1)
La segnalazione dell'evento alla Polizia Locale è pervenuta solo il 17/4/2023, ossia oltre quaranta giorni dopo il presunto sinistro, circostanza che mina la verosimiglianza e la credibilità della ricostruzione offerta.
L'assenza di riscontri oggettivi (verbali di accertamento, rilievi fotografici coevi, referti medici tempestivi) impedisce di ritenere dimostrata l'esistenza stessa del fatto storico lesivo.
Anche a voler ritenere provata la caduta ed il nesso causale con il dissesto del marciapiede, la domanda sarebbe comunque infondata, integrando il comportamento del danneggiato il caso fortuito.
Come detto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, ma il custode può liberarsi dimostrando che il danno sia stato determinato da un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo a interrompere il nesso eziologico, comprendendo in ciò anche la condotta negligente del danneggiato (2)
Nel caso di specie, il marciapiede presentava un'irregolarità modesta;
il rialzo della pavimentazione era perfettamente visibile ed evitabile da un pedone attento, come ammesso dallo stesso attore (“il rialzo era visibile sia da lontano che da vicino nelle foto prodotte”); la zona era ampiamente illuminata da più pali della pubblica illuminazione.
In simili circostanze, (visibilità della situazione di pericolo superabile con l'ordinaria diligenza), la condotta imprudente del danneggiato interrompe il nesso causale con conseguente esonero della responsabilità del custode. (3)
Il comportamento dell'attore, che procedeva disattento lungo un tratto di marciapiede noto e ben visibile, integra senz'altro un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dell'ente custode.
Peraltro, essendo egli affetto da miopia e portatore di occhiali, avrebbe dovuto adottare una diligenza ancora maggiore nell'uso della pubblica via. Ciò avrebbe dovuto indurlo ad usare maggiore accortezza, volgendo opportunamente lo sguardo alla pavimentazione del marciapiede al fine di evitare di mettere un piede in fallo, cosicché sarebbe stato ragionevole da parte sua prestare una particolare cautela, in vista del principio di autoresponsabilità, sancito dalla Corte costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità da custodia.
La circostanza che il marciapiede presentava un rialzo non vale, infatti, di per sé, per affermare che esso sia stata la causa della caduta dell'attore e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell'incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente (cfr. Cass. n. 9872/2021).
È di tutta evidenza, quindi, che, la condotta dell'attore, connotata dall'assenza delle cautele normalmente attese e prevedibili, in rapporto alle circostanze dei luoghi, ha cagionato il danno, non avendo egli utilizzato la prudenza ordinariamente richiesta in circostanze simili. (4)
Non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'ente comunale neanche sotto il criterio di imputazione di cui all'art. 2043 c.c., in assenza (per quanto illustrato in relazione allo stato dei luoghi) di una situazione (non visibile e non prevedibile) di insidia o trabocchetto. Pertanto, quand'anche si volesse ricondurre l'evento dannoso alla fattispecie prevista dal citato art. 2043 c.c., la domanda non muterebbe esito, stante l'assoluta mancanza di prova della condotta colposa del e del nesso causale tra la pavimentazione Controparte_1 del marciapiede e il danno lamentato.
In conclusione, la domanda attorea è risultata infondata e, come tale, deve essere respinta.
La natura della controversia e la qualità delle parti costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti del ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea.
- Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 01/12/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che: “L'onere della prova grava integralmente sull'attore, il quale deve dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno;
la mera possibilità che l'incidente si sia verificato nel modo prospettato non è sufficiente” cfr. Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 1905; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2018, n. 3393). 2 Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2024, n. 3181; Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2023, n. 26013. 3 Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2023, n. 28876; Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2018, n. 2877. 4 cfr. ex multis Cass. n. 10010/2020; Cass. n. 18415/2019; Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 18903/2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4958/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cuomo (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Dimito Controparte_1
(PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 01/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio il , per ivi, accertata la responsabilità dell'ente Parte_1 Controparte_1 convenuto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in €. 16.648,11, derivanti dalle lesioni personali riportate il giorno 7/3/2023, alle ore 20,30 circa, dopo essere caduto a terra lungo il marciapiede di viale Magna Grecia in Massafra (TA), in direzione di corso Roma, a causa della pavimentazione sconnessa.
Si costituiva l'ente comunale convenuto contestando in toto la domanda attorea, siccome infondata per mancanza di prova del fatto storico, del nesso causale e del danno, deducendo, in via subordinata, la sussistenza del caso fortuito o, ulteriormente, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e l'assunzione del teste , Testimone_1 all'udienza del 15/4/2025 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 189 c.p.c.
Con ordinanza resa in data 28/09/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 10/11/2025, poi rinviata al 01/12/2025, su richiesta del procuratore del ricorrente. All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
In ordine agli assunti delle parti si osserva quanto segue.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha invocato la responsabilità dell'ente comunale convenuto nella produzione del lamentato danno, descrivendo situazioni di fatto potenzialmente rientranti in entrambe le fattispecie previste sia dall'art. 2051 c.c. sia dall'art. 2043 stesso codice, senza tuttavia individuare il particolare criterio di imputazione.
Come noto, tra le citate norme vi è diversità di presupposti come diversi sono i criteri di imputazione della responsabilità. L'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, infatti, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., fondandosi sul mero rapporto di custodia, ha natura oggettiva.
Il danneggiato ha l'onere di allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima.
Nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., fondata sul principio generale del neminem laedere, grava invece sul danneggiato l'onere di allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso.
Occorre infine considerare che, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità custodiale, il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., co. 1°, ovvero giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (id est, caso fortuito).
Nel caso di specie, trattandosi di caduta verificatasi su un tratto delimitato di marciapiede urbano, rientrante nella materiale disponibilità e vigilanza del la fattispecie va sussunta nell'ambito della responsabilità CP_1 da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., con conseguente esonero dell'attore dall'onere di provare la colpa del custode, ma con necessità di dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, salva la prova liberatoria del caso fortuito.
Ad essa l'ente comunale convenuto ha replicato affermando che, anche detta responsabilità è da ritenersi comunque superata dal caso fortuito, ravvisabile nel fatto colposo dell'attore per aver questi assunto nell'occorso una condotta imprudente e non consona alle circostanze di tempo e di luogo.
Ciò premesso, inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., la domanda attorea è risultata infondata siccome priva di adeguato riscontro probatorio, e pertanto, va rigettata.
L'attore non ha fornito prova della dinamica della caduta né il nesso eziologico tra il denunciato dissesto del marciapiede e l'evento lesivo.
Sotto tale profilo, alcun supporto probatorio ha offerto l'attore in chiave testimoniale. la deposizione del teste non ha, infatti, confermato la versione dei fatti prospettata nell'atto introduttivo. Testimone_1
Egli ha dichiarato di aver visto l'attore solo dopo la caduta, quando già si trovava a terra, aggiungendo di avere problemi di vista (“non vedo bene da lontano perché ho un problema alle cornee”) e ammettendo una frequentazione abituale con l'attore, in contrasto con l'affermazione di quest'ultimo di conoscerlo “solo di vista”.
Tali elementi rendono la testimonianza intrinsecamente inattendibile e irrilevante, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non trattandosi di percezione diretta dei fatti (1)
La segnalazione dell'evento alla Polizia Locale è pervenuta solo il 17/4/2023, ossia oltre quaranta giorni dopo il presunto sinistro, circostanza che mina la verosimiglianza e la credibilità della ricostruzione offerta.
L'assenza di riscontri oggettivi (verbali di accertamento, rilievi fotografici coevi, referti medici tempestivi) impedisce di ritenere dimostrata l'esistenza stessa del fatto storico lesivo.
Anche a voler ritenere provata la caduta ed il nesso causale con il dissesto del marciapiede, la domanda sarebbe comunque infondata, integrando il comportamento del danneggiato il caso fortuito.
Come detto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, ma il custode può liberarsi dimostrando che il danno sia stato determinato da un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo a interrompere il nesso eziologico, comprendendo in ciò anche la condotta negligente del danneggiato (2)
Nel caso di specie, il marciapiede presentava un'irregolarità modesta;
il rialzo della pavimentazione era perfettamente visibile ed evitabile da un pedone attento, come ammesso dallo stesso attore (“il rialzo era visibile sia da lontano che da vicino nelle foto prodotte”); la zona era ampiamente illuminata da più pali della pubblica illuminazione.
In simili circostanze, (visibilità della situazione di pericolo superabile con l'ordinaria diligenza), la condotta imprudente del danneggiato interrompe il nesso causale con conseguente esonero della responsabilità del custode. (3)
Il comportamento dell'attore, che procedeva disattento lungo un tratto di marciapiede noto e ben visibile, integra senz'altro un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dell'ente custode.
Peraltro, essendo egli affetto da miopia e portatore di occhiali, avrebbe dovuto adottare una diligenza ancora maggiore nell'uso della pubblica via. Ciò avrebbe dovuto indurlo ad usare maggiore accortezza, volgendo opportunamente lo sguardo alla pavimentazione del marciapiede al fine di evitare di mettere un piede in fallo, cosicché sarebbe stato ragionevole da parte sua prestare una particolare cautela, in vista del principio di autoresponsabilità, sancito dalla Corte costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità da custodia.
La circostanza che il marciapiede presentava un rialzo non vale, infatti, di per sé, per affermare che esso sia stata la causa della caduta dell'attore e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell'incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente (cfr. Cass. n. 9872/2021).
È di tutta evidenza, quindi, che, la condotta dell'attore, connotata dall'assenza delle cautele normalmente attese e prevedibili, in rapporto alle circostanze dei luoghi, ha cagionato il danno, non avendo egli utilizzato la prudenza ordinariamente richiesta in circostanze simili. (4)
Non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'ente comunale neanche sotto il criterio di imputazione di cui all'art. 2043 c.c., in assenza (per quanto illustrato in relazione allo stato dei luoghi) di una situazione (non visibile e non prevedibile) di insidia o trabocchetto. Pertanto, quand'anche si volesse ricondurre l'evento dannoso alla fattispecie prevista dal citato art. 2043 c.c., la domanda non muterebbe esito, stante l'assoluta mancanza di prova della condotta colposa del e del nesso causale tra la pavimentazione Controparte_1 del marciapiede e il danno lamentato.
In conclusione, la domanda attorea è risultata infondata e, come tale, deve essere respinta.
La natura della controversia e la qualità delle parti costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti del ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea.
- Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 01/12/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che: “L'onere della prova grava integralmente sull'attore, il quale deve dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno;
la mera possibilità che l'incidente si sia verificato nel modo prospettato non è sufficiente” cfr. Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 1905; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2018, n. 3393). 2 Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2024, n. 3181; Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2023, n. 26013. 3 Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2023, n. 28876; Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2018, n. 2877. 4 cfr. ex multis Cass. n. 10010/2020; Cass. n. 18415/2019; Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 18903/2015.