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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/144
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
IA SA PA Presidente
NA AR Consigliere
GRAZIA IA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 144 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di , entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2 Persona_1
Cagliari, via Bonn, 8, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Zotti, che li rappresenta, assiste e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto d'appello
APPELLANTI
contro partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Nuoro, Via Straullu, 35, ed elettivamente domiciliata in Cagliari al numero 29 del Viale
AR AZ presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale del 22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n. 8624, Racc. n. 5983, Persona_2
Pagina 1 registrato a Lanusei il 27.10.2021
APPELLATA
All'udienza del 10/10/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) accogliere l'appello proposto dagli eredi della sig.ra , con ogni conseguente Persona_1
pronuncia; e, per l'effetto,
2) riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto:
In via principale:
3) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
4) in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, disporre una adeguata diminuzione
dell'entità di detto credito secondo la media di consumo rilevata sul nuovo contatore installato
nonché proporzionale all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del RE in
relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del
caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
In ulteriore subordine:
5) accordare all'utente il beneficio della massima rateizzazione;
In ulteriore subordine:
6) nel caso di conferma del decreto ingiuntivo ridurre l'ammontare delle somme che sarebbero
dovute alla luce di quanto versato dalla signora nel corso del giudizio di primo grado. Pt_1
In tutti i casi:
7) con vittoria di spese ed onorari, rifusione spese generali, cassa avvocati ed IVA, se dovuta, del
doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ai sensi
Pagina 2 dell'art. 93 c.p.c.”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione
respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO:
-dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 345 c.p.c. e/o ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c., nonché improcedibile ex art. 348 c.p.c., l'appello ex adverso proposto per
tutto quanto esposto;
NEL MERITO:
- in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva,
rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 2423/2022 del Tribunale di Cagliari e confermare per l'effetto Pt_2
l'impugnata sentenza, per tutti i motivi esposti anche in accoglimento di tutte le domande, eccezioni
e difese proposte nel precedente grado di giudizio quivi richiamate, anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 346 c.p.c.,
- con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come
dovute per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la SI.ra propose opposizione avverso Persona_1
il decreto ingiuntivo n. 2965/2015, r.g. n. 8066/2015, del 5 dicembre 2015, emesso dal Tribunale di
Cagliari in favore della società per l'importo di € 15.087,70 oltre interessi e spese CP_1
della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione la espose: Pt_1
- di essere proprietaria di una unità immobiliare a uso civile abitazione sita in Dolianova, via
Lamarmora n. 21, servita dall'utenza idrica codice cliente , intestata all'attrice; P.IVA_2
Pagina 3 - che in data 30.6.2009 i tecnici della società avevano dato atto della lettura (reale) del CP_1
contatore matricola 97/040462, rilevata in mc 4073, a cui era seguita una fatturazione in acconto
(letture presunte) dal 30.6.2009 al 31.12.2011 e, segnatamente: fattura n. 201202942113 del
12.6.2012 per un importo pari a € 2.909,85, preteso per un presunto consumo idrico di mc 1233
relativo al periodo dal 1.7.2009 al 31.12.2011, che l'utente aveva iniziato a saldare secondo il piano di ammortamento concesso dal RE;
- che il 30.11.2012 il RE aveva emesso la fattura n. 2012029133353, a saldo del periodo dal
1.7.2009 al 30.9.2012 dell'importo di € 9.747,39, in relazione a un consumo anomalo di mc 4396:
tale morosità, se spalmata nel periodo di mancato riscontro dei consumi, da parte del RE, di tre anni, presupponeva un consumo abnorme di acqua pari a circa mc. 1.876,33 per anno, ovvero mc.
156,36 per mese, incompatibile con l'unità immobiliare servita e con il numero dei residenti, oltre all'attrice, la sorella e la SI.ra , di anni 92 anni, entrambe anziane e bisognose di Persona_3
assistenza;
- che il RE non aveva garantito il riscontro dei consumi con la periodicità prescritta dal regolamento del S.I.I., con un numero di letture non inferiore a due all'anno, e non aveva segnalato all'utente l'anomalia rilevata in occasione della seconda lettura del 30.9.2012;
- che il volume erroneamente conteggiato sarebbe stato imputabile al non corretto funzionamento del contatore di cui la SI.ra aveva dato comunicazione ai tecnici della società Pt_1 CP_1
immediatamente dopo avere ricevuto la seconda fattura di € 9.747,39;
- che il misuratore era stato sostituito in assenza di contraddittorio in data 20.12.2012, perché
riconosciuto mal funzionante;
- che in esito alla predetta verifica, il RE, anziché rideterminare i consumi fatturati alla luce dei valori rilevati dal nuovo contatore installato (matricola D11TA092805), in data 9.7.2013 aveva rimosso il contatore funzionante privando così le SI.re e del servizio Per_1 Persona_3
idrico;
- che in data 8.7.2013, a seguito del ricevimento del telegramma di distacco immediato, l'utente
Pagina 4 aveva presentato reclamo segnalando l'errore di fatturazione e le precarie condizioni di salute delle utenti, e chiedendo una rateizzazione del debito perché terrorizzata dalla minacciata sospensione della fornitura: ciononostante, il RE aveva comunque sospeso la fornitura, subordinando il ripristino al pagamento integrale del debito;
- che il servizio era stato ripristinato con il versamento di un acconto di € 500,00 e con l'impegno del RE di rideterminare i consumi fatturati alla luce del mal funzionamento del contatore sostituito;
- che in data 16.7.2015 la aveva notificato all'esponente un nuovo sollecito, Pt_3 CP_1
richiedendo il pagamento di € 15.087,70, relativamente ai consumi misurati dal contatore sostituito perché non funzionante, avverso il quale l'utente aveva presentato reclamo in data 31.8.2015, senza ricevere riscontro;
- che la società aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per una serie di fatture CP_1
relative a consumi registrati dal contatore sostituito perché non funzionante, mentre i consumi fatturati dal nuovo contatore erano, invece, in linea con i consumi medi statistici ricavabili in funzione della tipologia d'utenza e comunque nella normalità.
Si costituì in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto, in particolare esponendo che erano state emesse nei confronti dell'attrice le seguenti fatture,
rimaste insolute:
- fattura a saldo n. 200502000941111 dell'08.6.2006, scaduta in data 7 agosto 2006, dell'importo di
€ 625,10, comprensiva dei consumi registrati tra il 31 dicembre 2004 ed il 31 dicembre 2005, a fronte della quale risultava insoluto il residuo importo di € 125,10;
- fattura in acconto n. 200601000941111 del 18.10.2006, scaduta in data 17 dicembre 2006,
dell'importo di € 316,30, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2005 ed il 30
giugno 2006;
- fattura a saldo n. 200602000941111 del 31.07.2007, scaduta in data 31 luglio 2007, dell'importo di € 439,55, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2005 ed il 31 dicembre
Pagina 5 2006;
- fattura in acconto n. 200701000941111 del 27.11.2007 scaduta in data 17 gennaio 2008,
dell'importo di € 360,20, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2006 ed il 30
giugno 2007;
-fattura in acconto n. 200702000941111 del 13.3.2008 scaduta in data 3 maggio 2008, dell'importo di € 360,15, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 30 giugno 2007 ed il 31 dicembre 2007;
-fattura a saldo n. 200802312603 dell'8.8.2008 scaduta in data 2 settembre 2008, dell'importo di €
45,97, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2006 ed il 31 dicembre 2007;
-fattura in acconto n. 200802312604 dell'8.8.2008 scaduta in data 3 settembre 2008, dell'importo di
€ 381,81, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2007 ed il 30 giugno 2008;
-fattura in acconto n. 2008023168214 del 20.11.2008 scaduta in data 15 dicembre 2008,
dell'importo di € 193,12, comprensiva dei consumi idrici compresi tra il 30 giugno 2008 ed il 30
settembre 2008;
-fattura in acconto n. 2009023253409 del 4.5.2009 scaduta in data 4 giugno 2009, dell'importo di €
211,48, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2008 ed il 31 marzo 2009;
-fattura a saldo n. 20100294332 del 6.4.2010 scaduta in data 26 maggio 2010, dell'importo di €
857,14, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009, con restituzione di addebiti precedenti per € 895,47;
-fattura in acconto n. 201202942113 del 12.6.2012 scaduta in data 15 novembre 2012, dell'importo di € 2.909,85, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 luglio 2009 ed il 31 dicembre 2011 a fronte della quale risulta insoluto il residuo importo di € 1.745,89;
-fattura in acconto n. 201202970335 del 7.8.2012 scaduta in data 12 settembre 2012, dell'importo di
€ 193,80, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 gennaio 2012 ed il 30 aprile 2012;
-fattura in acconto n. 2012029133353 del 30.11.2012 scaduta in data 4 giugno 2013, dell'importo di
€ 9.747,39, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 luglio 2009 ed il 30 settembre 2012,
con restituzione di addebiti precedenti per € 2.817,95;
Pagina 6 - fattura in acconto n. 201302951650 del 30.5.2013 scaduta in data 5 luglio 2013, dell'importo di €
81,91, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 ottobre 2012 ed il 28 febbraio 2013;
- fattura n. 2014024361195 del 6.10.2014 scaduta in data 19 maggio 2015, dell'importo di € 27,89,
a titolo di deposito cauzionale.
Aggiunse, inoltre che:
- in data 8.10.2012 il RE, in contraddittorio con l'utente, aveva eseguito un accesso presso l'impianto idrico di pertinenza della SI.ra accertando il consumo idrico registrato dal Pt_1
contatore matr. n. 97/04062 in mc 8446, come da scheda di accertamento redatta dal tecnico intervenuto;
- in data 20.12. 2012, in presenza del SI. delegato dall'utente, il RE aveva Parte_1
eseguito in contraddittorio con il medesimo un ulteriore accesso presso l'impianto, con registrazione delle letture sul contatore matr. n. 97/04062 in mc 8592, come da scheda di accertamento redatta in pari data dal tecnico intervenuto;
- sempre in data 28.12.2012, al solo scopo di rinnovare le apparecchiature in dotazione agli utenti, il
RE aveva provveduto alla sostituzione del contatore in uso all'utenza intestata alla SI.ra matr. n. 97/04062, risultato funzionante, con il contatore avente matricola TA092805; Pt_1
- in data 28.2.2012 il gestore aveva eseguito una verifica di funzionalità del nuovo contatore, con esito positivo, e aveva al contempo rilevato i consumi idrici nella misura di mc 64,870;
- in data 8.7.2013 l'utente, a seguito del preavviso di distacco della fornitura per la morosità
accumulata, aveva presentato alla società un'istanza di dilazione delle somme insolute per CP_1
il corrispettivo di cui alle fatture n. 200702000941111 del 13.3.2008 dell'importo di € 360,15, n.
200802312603 dell'8.8.2008 dell'importo di € 45,97, n. 200802312604 dell'8.8.2008 dell'importo di € 381,81, n. 2008023168214 del 20.11.2008 dell'importo di € 193,12, n. 20100294332 del
6.4.2010 dell'importo di € 857,14, n. 2009023253409 del 4.5.2009 dell'importo di € 211,48, n.
201202942113 del 12.6.2012 per il residuo importo di € 1.745,89, n. 201202970335 del 7.8.2012
dell'importo di € 193,80 per complessivi € 3.795,92;
Pagina 7 - nel contesto dell'istanza di dilazione l'utente aveva riconosciuto in modo esplicito e incondizionato il debito nei confronti del RE del servizio idrico, impegnandosi a effettuare il pagamento delle somme dovute alle scadenze concordate;
- la SI.ra aveva ribadito la volontà di accedere alla dilazione con mail del 8.7.2013, a firma Pt_1
della delegata dell'utente SI.ra ; Persona_4
- in data 9.7.2013, stante la morosità dell'utente nonostante i numerosi solleciti rimasti senza riscontro, la società aveva dato corso alla procedura di interruzione della CP_1
somministrazione idrica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. B.21 del Regolamento del S.I.I.
e all'art.
6.4. della Carta del S.I.I.;
- in data 9.7.2013 il gestore aveva dato corso all'interruzione della fornitura idrica con apposizione del sigillo n. 427577;
- il servizio era stato ripristinato a seguito del pagamento da parte della di € 500,00, Pt_1
accettato dal RE in acconto della maggiore somma dovuta;
- in data 31.8.2015 la per la prima volta, aveva proposto formale reclamo sollecitando la Pt_1
definizione di un precedente reclamo, la cui presentazione invero non constava al gestore;
- a fronte di una morosità per complessivi € 15.087,70, il RE aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2965/2015 per il capitale, gli interessi di mora come previsti dal Regolamento del
S.I.I. e le spese della procedura monitoria.
Per quanto esposto concluse per il rigetto dell'opposizione, siccome infondata e dilatoria;
CP_1
***
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, venne decisa dal
Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1047/2023, pubblicata in data 17/05/2023, che dispose: “… 1)
rigetta l'opposizione; 2) rigetta la domanda subordinata di riduzione dell'entità del credito;
3)
rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) conferma il decreto ingiuntivo n. 2965/2015 e lo
dichiara esecutivo;
5) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite,
che liquida in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 %, i.v.a. e c.p.a.
Pagina 8 come per legge, e oltre alle spese della fase monitoria, già liquidate;
6) pone le spese di consulenza
tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico dell'opponente”.
Il Tribunale, muovendo dal rilievo per cui la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da presunzione semplice, sicché, in caso di contestazione, spetta al gestore provare il corretto funzionamento del contatore e all'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al proprio controllo (Cass. civ., n. 34701/2021), ha osservato come fosse stato accertato,
attraverso l'espletata c.t.u., che il contatore originario (matr. 97/040462) misurasse consumi inferiori a quelli reali, in misura eccedente la soglia di tolleranza del 5%, quindi a vantaggio dell'utente. Per altro verso, il fatto che il nuovo contatore (matr. D11TA092805) avesse rilevato consumi mediamente inferiori rispetto a quelli precedentemente conteggiati, non era indicativo di un cattivo funzionamento in danno dell'utente del contatore precedentemente sostituito, bensì di una possibile modifica dei comportamenti dell'utente stesso, con la conseguenza che l'abnormità
dei consumi non doveva essere attribuita al malfunzionamento del suddetto contatore, bensì
all'impianto idrico dell'utente medesimo;
questi infatti, non aveva dimostrato di aver adottato misure idonee per prevenire guasti o perdite, non aveva effettuato autoletture né aveva segnalato tempestivamente alcun malfunzionamento. A fronte del difetto di diligenza dell'utente non potevano farsi derivare conseguenze a carico di pur risultando il mancato rispetto, da CP_1
parte di quest'ultima, della periodicità prescritta per le letture e le fatturazioni. In ogni caso le contestazioni dell'utente, svolte per la prima volta con un reclamo presentato nel 2015, a fronte della sua morosità anche per fatture di importo modesto, nonostante la regolare fruizione del servizio, erano da considerare tardive.
Allo stesso modo il Tribunale ha rigettato la richiesta di riduzione del credito per condotta omissiva del gestore, nonché la domanda di risarcimento danni, per mancata prova del pregiudizio subito.
***
Avverso la sentenza hanno proposto appello e eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
al fine di ottenere, in sua riforma, quanto domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
[...]
Pagina 9 ***
1. Errore di percezione sul contenuto del verbale di messa in prova del misuratore (motivo A)
Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il misuratore idrico matricola
97/040462 registrasse consumi inferiori a quelli reali, a danno del RE e a vantaggio dell'utente.
Tale affermazione non troverebbe riscontro nel verbale di messa in prova, dal quale emergerebbe esclusivamente che il misuratore era fuori dai limiti di tolleranza del 5%, senza alcuna possibilità di desumere una registrazione sistematicamente inferiore ai consumi reali.
Il verbale, infatti, evidenzierebbe anomalie quali consumi negativi, non una semplice percentuale di errore.
2. Vizio motivazionale nella valutazione del verbale di prova (motivo B)
Il Tribunale non avrebbe esplicitato l'iter logico seguito nella valutazione del verbale di prova,
limitandosi ad affermare che il malfunzionamento del contatore fosse a vantaggio dell'utente, senza fondare tale conclusione su elementi istruttori concreti.
3. Violazione di norme regolamentari e legislative (motivo C)
La sentenza impugnata avrebbe disatteso le disposizioni del DPR 854/1982, del D.lgs. 22/2007 e dell'art. B.35.1, co. 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Secondo tali norme, in caso di malfunzionamento del contatore, il RE è tenuto a ricostruire i consumi sulla base di dati storici o, in mancanza, su quelli rilevati dal nuovo contatore. Nel caso di specie, aveva riconosciuto il malfunzionamento del misuratore, ma il Tribunale aveva CP_1
escluso l'utilizzabilità del ricalcolo effettuato dal CTU, fondato sui consumi del nuovo contatore in mancanza di quelli storici, ritenendolo lesivo per il RE.
Confutando, dunque, il ragionamento del Giudice, l'appellante ha chiesto nuova c.t.u. o quantomeno il richiamo a chiarimenti del Consulente già incaricato in primo grado.
4. Omessa valutazione del comportamento processuale delle parti (motivo D)
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'opponente aveva saldato integralmente il consumo ricalcolato dal CTU, mentre la società opposta aveva sostenuto in modo temerario la
Pagina 10 correttezza del misuratore, nonostante il verbale provenisse dai suoi stessi tecnici. La sentenza impugnata avrebbe dunque erroneamente qualificato l'utente come moroso, rilevando un solo versamento di euro 500,00 laddove risultava documentalmente provato che era stato integralmente saldato il consumo risultato dovuto in esito al ricalcolo eseguito dal CTU (euro 6.789,48
comprensivo di IVA e degli acconti già versati dall'utente, segnatamente: n.4 bollettini di euro
290,99 ciascuno, relativi ad un piano di rientro accordato da sulla fattura n.201202942113 CP_1
del 12.6.2012 (doc.2,3 della citazione); versamento di euro 500,00 in data 2.8.2013 (doc.11 della citazione); copia bonifici in data 10.1.2020, 17.1.2020 e 17.2.2020 (doc.16, 17 e 18 allegati alle note di trattazione scritta per l'udienza del 29.9.2021. Ebbene, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto di tali evidenze documentali.
5. Omessa valutazione dei documenti comprovanti il pagamento (motivo E)
Stante l'omessa considerazione dei documenti attestanti il pagamento di € 6.789,48 da parte dell'opponente, il Giudice aveva anche rigettato la domanda subordinata di riduzione del credito confermando integralmente il decreto ingiuntivo, con conseguente ingiusto arricchimento della società opposta.
6. Erroneo riferimento a precedenti giurisprudenziali (motivo F)
La sentenza impugnata aveva richiamato precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Cagliari e della Corte d'Appello del tutto inconferenti, in quanto nel caso di specie non vi era accertamento tecnico che certificasse un errore percentuale in difetto del misuratore.
7. Rigetto della domanda di risarcimento danni (motivo G)
Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, omettendo di considerare il principio affermato dalla Cassazione (ord. n. 24904/2021), secondo cui l'invio tardivo di fatture relative a consumi anomali, senza preventiva segnalazione, costituisce inadempimento dell'obbligo informativo del
RE, con conseguente diritto dell'utente al risarcimento.
Nel costituirsi ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame, CP_1
ritenuto generico, privo di specifiche censure alla sentenza impugnata, di una critica argomentata
Pagina 11 e/o di specifiche contestazioni dei fatti allegati, equivalenti ad ammissioni. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello e la idoneità della consulenza tecnica d'ufficio a superare le risultanze documentali, ribadendo che il ricalcolo basato sul nuovo contatore avrebbe ulteriormente danneggiato il gestore e richiamando precedenti del Tribunale di Cagliari e della Corte d'Appello
secondo cui il malfunzionamento del contatore che registra per difetto non costituisce inadempimento del gestore.
Con ordinanza in data 19 ottobre 2023 il Consigliere istruttore, rilevato che con riguardo all'istanza di rinnovo/integrazione di c.t.u., il contatore n. matr. 97/04062 (che avrebbe misurato i consumi anomali) non era stato oggetto di specifici accertamenti da parte del C.T.U., ha ritenuto necessario -
essendo incontestato il solo fatto che alla sostituzione del contatore avesse presenziato il sig.
(non invece alle prove di funzionamento), all'epoca delegato dell'utente- Parte_1
acquisire chiarimenti dal Consulente incaricato anche al fine di disporre un'eventuale indagine integrativa sul contatore oggetto del giudizio (non invece sul nuovo, già esaminato dal C.T.U.), e ha disposto per la sua comparizione in udienza, al fine di trattare la questione nel contraddittorio delle parti.
All'udienza fissata il Consulente, rispondendo al quesito riguardante l'iter procedimentale seguito nell'espletamento dell'indagine, ha riferito che essendo risultato pacificamente che il vecchio contatore non fosse funzionante, l'incarico aveva riguardato esclusivamente i conteggi sulla base dei consumi presunti, da effettuarsi mediante riferimento al nuovo contatore in relazione alle prescrizioni previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, di modo che egli aveva proceduto al ricalcolo dei consumi in linea con quanto stabilito. Infatti, il quesito richiedeva la ricostruzione dei consumi presunti e non la verifica del funzionamento del vecchio contatore, tanto meno una verifica in odine alla tipologia di guasto. Il Consulente ha dunque precisato di concordare con la parte appellante sul fatto che un contatore non può registrare consumi inferiori a quelli già
registrati, nel senso che non può “tornare indietro” nelle registrazioni, potrebbe, semmai, registrare minori consumi rispetto a quelli realmente fruiti. Il CTU ha comunque specificato che il quesito nei
Pagina 12 termini proposti implicava come dato che il contatore vecchio non fosse funzionante, altrimenti egli avrebbe dovuto, in prima battuta, accertare i consumi reali e non invece quelli presunti secondo l'iter procedimentale previsto dal Regolamento. A fronte delle osservazioni mosse nell'interesse dell'appellata il Consulente ha esaminato il verbale relativo alle prove di funzionamento prodotto in primo grado, osservando come da questo emergesse che il contatore nella prima prova fosse andato avanti mentre nella seconda e terza prova fosse andato indietro.
Il Consulente ha quindi evidenziato l'anomalia di tale misurazione, tale da poter essere riconducibile o ad un errato posizionamento del contatore oppure ad un guasto dello stesso, così da pervenire anche a delle letture casuali.
Alla luce di tali rilievi il Consigliere istruttore, ritenuta superflua una ulteriore integrazione tecnica, ha invitato le parti a verificare l'opportunità di una proposta conciliativa muovendo dall'accertamento del dovuto sulla base dei consumi medi registrati dal nuovo contatore (in difetto di quelli storici) effettuato dal Consulente stesso nella sua relazione. Il tentativo, tuttavia, non ha dato buon esito, pur essendo emerso, pacificamente, dalle contrapposte proposte, l'effettuato pagamento nel corso del primo grado di giudizio da parte dell'utente, all'esito della c.t.u.,
dell'importo di euro 6.789,48, esattamente coincidente con quanto accertato dal Consulente.
***
Le censure sono fondate, per quanto di ragione e con le precisazioni di cui appresso.
Va subito rilevato, con riguardo alla censura sub 7 (che, peraltro, dalle conclusioni precisate parrebbe finalizzata ad ottenere una riduzione del dovuto in via subordinata sub 4) il difetto di prova di danno dipendente dalle omesse letture secondo le scadenze regolari da parte di in CP_1
violazione delle prescrizioni del Regolamento S.I.I. Tale censura è in ogni caso superata dai rilievi appresso svolti.
In via dirimente, si fa riferimento a quanto esaustivamente chiarito dal Consulente in questa sede: il contatore sostituito, incontestabilmente, non funzionava correttamente, e non vi è prova che il suo malfunzionamento consistesse in una sistematica registrazione in difetto in danno del gestore,
Pagina 13 potendo anche pervenire a delle letture casuali. E' dunque sfornita di supporto logico e fattuale la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, secondo cui, evidentemente, l'abnormità dei consumi,
nonostante la registrazione reputata errata per difetto, dovesse ascriversi a perdite dell'impianto dell'utente, o comunque fosse riconducibile a trascuratezza e noncuranza nella manutenzione e cura dell'impianto da parte di questi.
Parimenti fondate sono le censure sub 4 e 5, risultando incontestato che in seguito al conteggio effettuato dal CTU l'utente abbia provveduto a corrispondere gli importi risultati dovuti in base ai conteggi fondati sul criterio sopra indicato, previsto dall'art. B.35.1, co. 3 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato, in difetto di dati sui consumi storici.
In tal senso, in effetti, è stato disposto nel corso dell'istruttoria in primo grado, ed in tal senso ha operato l'Ausiliare, come confermato anche in sede d'appello.
Ciò posto si ritiene che l'utente, attraverso il pagamento di euro 6.789,48, pacificamente eseguito,
abbia saldato il capitale dovuto e che pertanto sia ancora tenuto al pagamento degli interessi nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del SII a far data dalla domanda monitoria fino al saldo suddetto.
In conclusione, per tutto quanto esposto: il decreto ingiuntivo deve essere revocato, l'importo dovuto per i consumi riferiti all'arco temporale di cui è causa risulta accertato in euro 6.789,48,
somma già versata dall'utente all'esito della c.t.u. in primo grado;
sono dovuti gli interessi su detto capitale quantificati secondo le previsioni sopra citate, dalla domanda monitoria fino alla data del saldo del capitale stesso.
Le ragioni della decisione e, in particolare, la drastica riduzione del capitale dovuto (in misura superiore alla metà) nonché il suo integrale pagamento nel corso del giudizio, giustificano la compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica, stanti la funzione svolta e gli esiti raggiunti, restano definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Pagina 14 La Corte, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2423/2022 proposto da e Parte_1
Parte_2
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accerta che l'importo dovuto da e per i consumi riferiti all'arco Parte_1 Parte_2
temporale di cui è causa è pari a euro 6.789,48 per capitale, somma già versata dall'utente;
3) Condanna e al pagamento, in favore di degli Parte_1 Parte_2 CP_1
interessi sul suddetto importo, dalla notifica del provvedimento monitorio fino al saldo del capitale, calcolati nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del SII;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone interamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
5) Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 15
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
IA SA PA Presidente
NA AR Consigliere
GRAZIA IA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 144 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di , entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2 Persona_1
Cagliari, via Bonn, 8, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Zotti, che li rappresenta, assiste e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto d'appello
APPELLANTI
contro partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Nuoro, Via Straullu, 35, ed elettivamente domiciliata in Cagliari al numero 29 del Viale
AR AZ presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale del 22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n. 8624, Racc. n. 5983, Persona_2
Pagina 1 registrato a Lanusei il 27.10.2021
APPELLATA
All'udienza del 10/10/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) accogliere l'appello proposto dagli eredi della sig.ra , con ogni conseguente Persona_1
pronuncia; e, per l'effetto,
2) riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto:
In via principale:
3) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
4) in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, disporre una adeguata diminuzione
dell'entità di detto credito secondo la media di consumo rilevata sul nuovo contatore installato
nonché proporzionale all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del RE in
relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del
caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
In ulteriore subordine:
5) accordare all'utente il beneficio della massima rateizzazione;
In ulteriore subordine:
6) nel caso di conferma del decreto ingiuntivo ridurre l'ammontare delle somme che sarebbero
dovute alla luce di quanto versato dalla signora nel corso del giudizio di primo grado. Pt_1
In tutti i casi:
7) con vittoria di spese ed onorari, rifusione spese generali, cassa avvocati ed IVA, se dovuta, del
doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ai sensi
Pagina 2 dell'art. 93 c.p.c.”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione
respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO:
-dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 345 c.p.c. e/o ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c., nonché improcedibile ex art. 348 c.p.c., l'appello ex adverso proposto per
tutto quanto esposto;
NEL MERITO:
- in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva,
rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 2423/2022 del Tribunale di Cagliari e confermare per l'effetto Pt_2
l'impugnata sentenza, per tutti i motivi esposti anche in accoglimento di tutte le domande, eccezioni
e difese proposte nel precedente grado di giudizio quivi richiamate, anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 346 c.p.c.,
- con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come
dovute per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la SI.ra propose opposizione avverso Persona_1
il decreto ingiuntivo n. 2965/2015, r.g. n. 8066/2015, del 5 dicembre 2015, emesso dal Tribunale di
Cagliari in favore della società per l'importo di € 15.087,70 oltre interessi e spese CP_1
della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione la espose: Pt_1
- di essere proprietaria di una unità immobiliare a uso civile abitazione sita in Dolianova, via
Lamarmora n. 21, servita dall'utenza idrica codice cliente , intestata all'attrice; P.IVA_2
Pagina 3 - che in data 30.6.2009 i tecnici della società avevano dato atto della lettura (reale) del CP_1
contatore matricola 97/040462, rilevata in mc 4073, a cui era seguita una fatturazione in acconto
(letture presunte) dal 30.6.2009 al 31.12.2011 e, segnatamente: fattura n. 201202942113 del
12.6.2012 per un importo pari a € 2.909,85, preteso per un presunto consumo idrico di mc 1233
relativo al periodo dal 1.7.2009 al 31.12.2011, che l'utente aveva iniziato a saldare secondo il piano di ammortamento concesso dal RE;
- che il 30.11.2012 il RE aveva emesso la fattura n. 2012029133353, a saldo del periodo dal
1.7.2009 al 30.9.2012 dell'importo di € 9.747,39, in relazione a un consumo anomalo di mc 4396:
tale morosità, se spalmata nel periodo di mancato riscontro dei consumi, da parte del RE, di tre anni, presupponeva un consumo abnorme di acqua pari a circa mc. 1.876,33 per anno, ovvero mc.
156,36 per mese, incompatibile con l'unità immobiliare servita e con il numero dei residenti, oltre all'attrice, la sorella e la SI.ra , di anni 92 anni, entrambe anziane e bisognose di Persona_3
assistenza;
- che il RE non aveva garantito il riscontro dei consumi con la periodicità prescritta dal regolamento del S.I.I., con un numero di letture non inferiore a due all'anno, e non aveva segnalato all'utente l'anomalia rilevata in occasione della seconda lettura del 30.9.2012;
- che il volume erroneamente conteggiato sarebbe stato imputabile al non corretto funzionamento del contatore di cui la SI.ra aveva dato comunicazione ai tecnici della società Pt_1 CP_1
immediatamente dopo avere ricevuto la seconda fattura di € 9.747,39;
- che il misuratore era stato sostituito in assenza di contraddittorio in data 20.12.2012, perché
riconosciuto mal funzionante;
- che in esito alla predetta verifica, il RE, anziché rideterminare i consumi fatturati alla luce dei valori rilevati dal nuovo contatore installato (matricola D11TA092805), in data 9.7.2013 aveva rimosso il contatore funzionante privando così le SI.re e del servizio Per_1 Persona_3
idrico;
- che in data 8.7.2013, a seguito del ricevimento del telegramma di distacco immediato, l'utente
Pagina 4 aveva presentato reclamo segnalando l'errore di fatturazione e le precarie condizioni di salute delle utenti, e chiedendo una rateizzazione del debito perché terrorizzata dalla minacciata sospensione della fornitura: ciononostante, il RE aveva comunque sospeso la fornitura, subordinando il ripristino al pagamento integrale del debito;
- che il servizio era stato ripristinato con il versamento di un acconto di € 500,00 e con l'impegno del RE di rideterminare i consumi fatturati alla luce del mal funzionamento del contatore sostituito;
- che in data 16.7.2015 la aveva notificato all'esponente un nuovo sollecito, Pt_3 CP_1
richiedendo il pagamento di € 15.087,70, relativamente ai consumi misurati dal contatore sostituito perché non funzionante, avverso il quale l'utente aveva presentato reclamo in data 31.8.2015, senza ricevere riscontro;
- che la società aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per una serie di fatture CP_1
relative a consumi registrati dal contatore sostituito perché non funzionante, mentre i consumi fatturati dal nuovo contatore erano, invece, in linea con i consumi medi statistici ricavabili in funzione della tipologia d'utenza e comunque nella normalità.
Si costituì in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto, in particolare esponendo che erano state emesse nei confronti dell'attrice le seguenti fatture,
rimaste insolute:
- fattura a saldo n. 200502000941111 dell'08.6.2006, scaduta in data 7 agosto 2006, dell'importo di
€ 625,10, comprensiva dei consumi registrati tra il 31 dicembre 2004 ed il 31 dicembre 2005, a fronte della quale risultava insoluto il residuo importo di € 125,10;
- fattura in acconto n. 200601000941111 del 18.10.2006, scaduta in data 17 dicembre 2006,
dell'importo di € 316,30, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2005 ed il 30
giugno 2006;
- fattura a saldo n. 200602000941111 del 31.07.2007, scaduta in data 31 luglio 2007, dell'importo di € 439,55, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2005 ed il 31 dicembre
Pagina 5 2006;
- fattura in acconto n. 200701000941111 del 27.11.2007 scaduta in data 17 gennaio 2008,
dell'importo di € 360,20, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2006 ed il 30
giugno 2007;
-fattura in acconto n. 200702000941111 del 13.3.2008 scaduta in data 3 maggio 2008, dell'importo di € 360,15, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 30 giugno 2007 ed il 31 dicembre 2007;
-fattura a saldo n. 200802312603 dell'8.8.2008 scaduta in data 2 settembre 2008, dell'importo di €
45,97, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2006 ed il 31 dicembre 2007;
-fattura in acconto n. 200802312604 dell'8.8.2008 scaduta in data 3 settembre 2008, dell'importo di
€ 381,81, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2007 ed il 30 giugno 2008;
-fattura in acconto n. 2008023168214 del 20.11.2008 scaduta in data 15 dicembre 2008,
dell'importo di € 193,12, comprensiva dei consumi idrici compresi tra il 30 giugno 2008 ed il 30
settembre 2008;
-fattura in acconto n. 2009023253409 del 4.5.2009 scaduta in data 4 giugno 2009, dell'importo di €
211,48, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 31 dicembre 2008 ed il 31 marzo 2009;
-fattura a saldo n. 20100294332 del 6.4.2010 scaduta in data 26 maggio 2010, dell'importo di €
857,14, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009, con restituzione di addebiti precedenti per € 895,47;
-fattura in acconto n. 201202942113 del 12.6.2012 scaduta in data 15 novembre 2012, dell'importo di € 2.909,85, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 luglio 2009 ed il 31 dicembre 2011 a fronte della quale risulta insoluto il residuo importo di € 1.745,89;
-fattura in acconto n. 201202970335 del 7.8.2012 scaduta in data 12 settembre 2012, dell'importo di
€ 193,80, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 gennaio 2012 ed il 30 aprile 2012;
-fattura in acconto n. 2012029133353 del 30.11.2012 scaduta in data 4 giugno 2013, dell'importo di
€ 9.747,39, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 luglio 2009 ed il 30 settembre 2012,
con restituzione di addebiti precedenti per € 2.817,95;
Pagina 6 - fattura in acconto n. 201302951650 del 30.5.2013 scaduta in data 5 luglio 2013, dell'importo di €
81,91, comprensiva dei consumi idrici registrati tra il 1 ottobre 2012 ed il 28 febbraio 2013;
- fattura n. 2014024361195 del 6.10.2014 scaduta in data 19 maggio 2015, dell'importo di € 27,89,
a titolo di deposito cauzionale.
Aggiunse, inoltre che:
- in data 8.10.2012 il RE, in contraddittorio con l'utente, aveva eseguito un accesso presso l'impianto idrico di pertinenza della SI.ra accertando il consumo idrico registrato dal Pt_1
contatore matr. n. 97/04062 in mc 8446, come da scheda di accertamento redatta dal tecnico intervenuto;
- in data 20.12. 2012, in presenza del SI. delegato dall'utente, il RE aveva Parte_1
eseguito in contraddittorio con il medesimo un ulteriore accesso presso l'impianto, con registrazione delle letture sul contatore matr. n. 97/04062 in mc 8592, come da scheda di accertamento redatta in pari data dal tecnico intervenuto;
- sempre in data 28.12.2012, al solo scopo di rinnovare le apparecchiature in dotazione agli utenti, il
RE aveva provveduto alla sostituzione del contatore in uso all'utenza intestata alla SI.ra matr. n. 97/04062, risultato funzionante, con il contatore avente matricola TA092805; Pt_1
- in data 28.2.2012 il gestore aveva eseguito una verifica di funzionalità del nuovo contatore, con esito positivo, e aveva al contempo rilevato i consumi idrici nella misura di mc 64,870;
- in data 8.7.2013 l'utente, a seguito del preavviso di distacco della fornitura per la morosità
accumulata, aveva presentato alla società un'istanza di dilazione delle somme insolute per CP_1
il corrispettivo di cui alle fatture n. 200702000941111 del 13.3.2008 dell'importo di € 360,15, n.
200802312603 dell'8.8.2008 dell'importo di € 45,97, n. 200802312604 dell'8.8.2008 dell'importo di € 381,81, n. 2008023168214 del 20.11.2008 dell'importo di € 193,12, n. 20100294332 del
6.4.2010 dell'importo di € 857,14, n. 2009023253409 del 4.5.2009 dell'importo di € 211,48, n.
201202942113 del 12.6.2012 per il residuo importo di € 1.745,89, n. 201202970335 del 7.8.2012
dell'importo di € 193,80 per complessivi € 3.795,92;
Pagina 7 - nel contesto dell'istanza di dilazione l'utente aveva riconosciuto in modo esplicito e incondizionato il debito nei confronti del RE del servizio idrico, impegnandosi a effettuare il pagamento delle somme dovute alle scadenze concordate;
- la SI.ra aveva ribadito la volontà di accedere alla dilazione con mail del 8.7.2013, a firma Pt_1
della delegata dell'utente SI.ra ; Persona_4
- in data 9.7.2013, stante la morosità dell'utente nonostante i numerosi solleciti rimasti senza riscontro, la società aveva dato corso alla procedura di interruzione della CP_1
somministrazione idrica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. B.21 del Regolamento del S.I.I.
e all'art.
6.4. della Carta del S.I.I.;
- in data 9.7.2013 il gestore aveva dato corso all'interruzione della fornitura idrica con apposizione del sigillo n. 427577;
- il servizio era stato ripristinato a seguito del pagamento da parte della di € 500,00, Pt_1
accettato dal RE in acconto della maggiore somma dovuta;
- in data 31.8.2015 la per la prima volta, aveva proposto formale reclamo sollecitando la Pt_1
definizione di un precedente reclamo, la cui presentazione invero non constava al gestore;
- a fronte di una morosità per complessivi € 15.087,70, il RE aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2965/2015 per il capitale, gli interessi di mora come previsti dal Regolamento del
S.I.I. e le spese della procedura monitoria.
Per quanto esposto concluse per il rigetto dell'opposizione, siccome infondata e dilatoria;
CP_1
***
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, venne decisa dal
Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1047/2023, pubblicata in data 17/05/2023, che dispose: “… 1)
rigetta l'opposizione; 2) rigetta la domanda subordinata di riduzione dell'entità del credito;
3)
rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) conferma il decreto ingiuntivo n. 2965/2015 e lo
dichiara esecutivo;
5) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite,
che liquida in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 %, i.v.a. e c.p.a.
Pagina 8 come per legge, e oltre alle spese della fase monitoria, già liquidate;
6) pone le spese di consulenza
tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico dell'opponente”.
Il Tribunale, muovendo dal rilievo per cui la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da presunzione semplice, sicché, in caso di contestazione, spetta al gestore provare il corretto funzionamento del contatore e all'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al proprio controllo (Cass. civ., n. 34701/2021), ha osservato come fosse stato accertato,
attraverso l'espletata c.t.u., che il contatore originario (matr. 97/040462) misurasse consumi inferiori a quelli reali, in misura eccedente la soglia di tolleranza del 5%, quindi a vantaggio dell'utente. Per altro verso, il fatto che il nuovo contatore (matr. D11TA092805) avesse rilevato consumi mediamente inferiori rispetto a quelli precedentemente conteggiati, non era indicativo di un cattivo funzionamento in danno dell'utente del contatore precedentemente sostituito, bensì di una possibile modifica dei comportamenti dell'utente stesso, con la conseguenza che l'abnormità
dei consumi non doveva essere attribuita al malfunzionamento del suddetto contatore, bensì
all'impianto idrico dell'utente medesimo;
questi infatti, non aveva dimostrato di aver adottato misure idonee per prevenire guasti o perdite, non aveva effettuato autoletture né aveva segnalato tempestivamente alcun malfunzionamento. A fronte del difetto di diligenza dell'utente non potevano farsi derivare conseguenze a carico di pur risultando il mancato rispetto, da CP_1
parte di quest'ultima, della periodicità prescritta per le letture e le fatturazioni. In ogni caso le contestazioni dell'utente, svolte per la prima volta con un reclamo presentato nel 2015, a fronte della sua morosità anche per fatture di importo modesto, nonostante la regolare fruizione del servizio, erano da considerare tardive.
Allo stesso modo il Tribunale ha rigettato la richiesta di riduzione del credito per condotta omissiva del gestore, nonché la domanda di risarcimento danni, per mancata prova del pregiudizio subito.
***
Avverso la sentenza hanno proposto appello e eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
al fine di ottenere, in sua riforma, quanto domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
[...]
Pagina 9 ***
1. Errore di percezione sul contenuto del verbale di messa in prova del misuratore (motivo A)
Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il misuratore idrico matricola
97/040462 registrasse consumi inferiori a quelli reali, a danno del RE e a vantaggio dell'utente.
Tale affermazione non troverebbe riscontro nel verbale di messa in prova, dal quale emergerebbe esclusivamente che il misuratore era fuori dai limiti di tolleranza del 5%, senza alcuna possibilità di desumere una registrazione sistematicamente inferiore ai consumi reali.
Il verbale, infatti, evidenzierebbe anomalie quali consumi negativi, non una semplice percentuale di errore.
2. Vizio motivazionale nella valutazione del verbale di prova (motivo B)
Il Tribunale non avrebbe esplicitato l'iter logico seguito nella valutazione del verbale di prova,
limitandosi ad affermare che il malfunzionamento del contatore fosse a vantaggio dell'utente, senza fondare tale conclusione su elementi istruttori concreti.
3. Violazione di norme regolamentari e legislative (motivo C)
La sentenza impugnata avrebbe disatteso le disposizioni del DPR 854/1982, del D.lgs. 22/2007 e dell'art. B.35.1, co. 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Secondo tali norme, in caso di malfunzionamento del contatore, il RE è tenuto a ricostruire i consumi sulla base di dati storici o, in mancanza, su quelli rilevati dal nuovo contatore. Nel caso di specie, aveva riconosciuto il malfunzionamento del misuratore, ma il Tribunale aveva CP_1
escluso l'utilizzabilità del ricalcolo effettuato dal CTU, fondato sui consumi del nuovo contatore in mancanza di quelli storici, ritenendolo lesivo per il RE.
Confutando, dunque, il ragionamento del Giudice, l'appellante ha chiesto nuova c.t.u. o quantomeno il richiamo a chiarimenti del Consulente già incaricato in primo grado.
4. Omessa valutazione del comportamento processuale delle parti (motivo D)
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'opponente aveva saldato integralmente il consumo ricalcolato dal CTU, mentre la società opposta aveva sostenuto in modo temerario la
Pagina 10 correttezza del misuratore, nonostante il verbale provenisse dai suoi stessi tecnici. La sentenza impugnata avrebbe dunque erroneamente qualificato l'utente come moroso, rilevando un solo versamento di euro 500,00 laddove risultava documentalmente provato che era stato integralmente saldato il consumo risultato dovuto in esito al ricalcolo eseguito dal CTU (euro 6.789,48
comprensivo di IVA e degli acconti già versati dall'utente, segnatamente: n.4 bollettini di euro
290,99 ciascuno, relativi ad un piano di rientro accordato da sulla fattura n.201202942113 CP_1
del 12.6.2012 (doc.2,3 della citazione); versamento di euro 500,00 in data 2.8.2013 (doc.11 della citazione); copia bonifici in data 10.1.2020, 17.1.2020 e 17.2.2020 (doc.16, 17 e 18 allegati alle note di trattazione scritta per l'udienza del 29.9.2021. Ebbene, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto di tali evidenze documentali.
5. Omessa valutazione dei documenti comprovanti il pagamento (motivo E)
Stante l'omessa considerazione dei documenti attestanti il pagamento di € 6.789,48 da parte dell'opponente, il Giudice aveva anche rigettato la domanda subordinata di riduzione del credito confermando integralmente il decreto ingiuntivo, con conseguente ingiusto arricchimento della società opposta.
6. Erroneo riferimento a precedenti giurisprudenziali (motivo F)
La sentenza impugnata aveva richiamato precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Cagliari e della Corte d'Appello del tutto inconferenti, in quanto nel caso di specie non vi era accertamento tecnico che certificasse un errore percentuale in difetto del misuratore.
7. Rigetto della domanda di risarcimento danni (motivo G)
Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, omettendo di considerare il principio affermato dalla Cassazione (ord. n. 24904/2021), secondo cui l'invio tardivo di fatture relative a consumi anomali, senza preventiva segnalazione, costituisce inadempimento dell'obbligo informativo del
RE, con conseguente diritto dell'utente al risarcimento.
Nel costituirsi ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame, CP_1
ritenuto generico, privo di specifiche censure alla sentenza impugnata, di una critica argomentata
Pagina 11 e/o di specifiche contestazioni dei fatti allegati, equivalenti ad ammissioni. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello e la idoneità della consulenza tecnica d'ufficio a superare le risultanze documentali, ribadendo che il ricalcolo basato sul nuovo contatore avrebbe ulteriormente danneggiato il gestore e richiamando precedenti del Tribunale di Cagliari e della Corte d'Appello
secondo cui il malfunzionamento del contatore che registra per difetto non costituisce inadempimento del gestore.
Con ordinanza in data 19 ottobre 2023 il Consigliere istruttore, rilevato che con riguardo all'istanza di rinnovo/integrazione di c.t.u., il contatore n. matr. 97/04062 (che avrebbe misurato i consumi anomali) non era stato oggetto di specifici accertamenti da parte del C.T.U., ha ritenuto necessario -
essendo incontestato il solo fatto che alla sostituzione del contatore avesse presenziato il sig.
(non invece alle prove di funzionamento), all'epoca delegato dell'utente- Parte_1
acquisire chiarimenti dal Consulente incaricato anche al fine di disporre un'eventuale indagine integrativa sul contatore oggetto del giudizio (non invece sul nuovo, già esaminato dal C.T.U.), e ha disposto per la sua comparizione in udienza, al fine di trattare la questione nel contraddittorio delle parti.
All'udienza fissata il Consulente, rispondendo al quesito riguardante l'iter procedimentale seguito nell'espletamento dell'indagine, ha riferito che essendo risultato pacificamente che il vecchio contatore non fosse funzionante, l'incarico aveva riguardato esclusivamente i conteggi sulla base dei consumi presunti, da effettuarsi mediante riferimento al nuovo contatore in relazione alle prescrizioni previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, di modo che egli aveva proceduto al ricalcolo dei consumi in linea con quanto stabilito. Infatti, il quesito richiedeva la ricostruzione dei consumi presunti e non la verifica del funzionamento del vecchio contatore, tanto meno una verifica in odine alla tipologia di guasto. Il Consulente ha dunque precisato di concordare con la parte appellante sul fatto che un contatore non può registrare consumi inferiori a quelli già
registrati, nel senso che non può “tornare indietro” nelle registrazioni, potrebbe, semmai, registrare minori consumi rispetto a quelli realmente fruiti. Il CTU ha comunque specificato che il quesito nei
Pagina 12 termini proposti implicava come dato che il contatore vecchio non fosse funzionante, altrimenti egli avrebbe dovuto, in prima battuta, accertare i consumi reali e non invece quelli presunti secondo l'iter procedimentale previsto dal Regolamento. A fronte delle osservazioni mosse nell'interesse dell'appellata il Consulente ha esaminato il verbale relativo alle prove di funzionamento prodotto in primo grado, osservando come da questo emergesse che il contatore nella prima prova fosse andato avanti mentre nella seconda e terza prova fosse andato indietro.
Il Consulente ha quindi evidenziato l'anomalia di tale misurazione, tale da poter essere riconducibile o ad un errato posizionamento del contatore oppure ad un guasto dello stesso, così da pervenire anche a delle letture casuali.
Alla luce di tali rilievi il Consigliere istruttore, ritenuta superflua una ulteriore integrazione tecnica, ha invitato le parti a verificare l'opportunità di una proposta conciliativa muovendo dall'accertamento del dovuto sulla base dei consumi medi registrati dal nuovo contatore (in difetto di quelli storici) effettuato dal Consulente stesso nella sua relazione. Il tentativo, tuttavia, non ha dato buon esito, pur essendo emerso, pacificamente, dalle contrapposte proposte, l'effettuato pagamento nel corso del primo grado di giudizio da parte dell'utente, all'esito della c.t.u.,
dell'importo di euro 6.789,48, esattamente coincidente con quanto accertato dal Consulente.
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Le censure sono fondate, per quanto di ragione e con le precisazioni di cui appresso.
Va subito rilevato, con riguardo alla censura sub 7 (che, peraltro, dalle conclusioni precisate parrebbe finalizzata ad ottenere una riduzione del dovuto in via subordinata sub 4) il difetto di prova di danno dipendente dalle omesse letture secondo le scadenze regolari da parte di in CP_1
violazione delle prescrizioni del Regolamento S.I.I. Tale censura è in ogni caso superata dai rilievi appresso svolti.
In via dirimente, si fa riferimento a quanto esaustivamente chiarito dal Consulente in questa sede: il contatore sostituito, incontestabilmente, non funzionava correttamente, e non vi è prova che il suo malfunzionamento consistesse in una sistematica registrazione in difetto in danno del gestore,
Pagina 13 potendo anche pervenire a delle letture casuali. E' dunque sfornita di supporto logico e fattuale la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, secondo cui, evidentemente, l'abnormità dei consumi,
nonostante la registrazione reputata errata per difetto, dovesse ascriversi a perdite dell'impianto dell'utente, o comunque fosse riconducibile a trascuratezza e noncuranza nella manutenzione e cura dell'impianto da parte di questi.
Parimenti fondate sono le censure sub 4 e 5, risultando incontestato che in seguito al conteggio effettuato dal CTU l'utente abbia provveduto a corrispondere gli importi risultati dovuti in base ai conteggi fondati sul criterio sopra indicato, previsto dall'art. B.35.1, co. 3 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato, in difetto di dati sui consumi storici.
In tal senso, in effetti, è stato disposto nel corso dell'istruttoria in primo grado, ed in tal senso ha operato l'Ausiliare, come confermato anche in sede d'appello.
Ciò posto si ritiene che l'utente, attraverso il pagamento di euro 6.789,48, pacificamente eseguito,
abbia saldato il capitale dovuto e che pertanto sia ancora tenuto al pagamento degli interessi nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del SII a far data dalla domanda monitoria fino al saldo suddetto.
In conclusione, per tutto quanto esposto: il decreto ingiuntivo deve essere revocato, l'importo dovuto per i consumi riferiti all'arco temporale di cui è causa risulta accertato in euro 6.789,48,
somma già versata dall'utente all'esito della c.t.u. in primo grado;
sono dovuti gli interessi su detto capitale quantificati secondo le previsioni sopra citate, dalla domanda monitoria fino alla data del saldo del capitale stesso.
Le ragioni della decisione e, in particolare, la drastica riduzione del capitale dovuto (in misura superiore alla metà) nonché il suo integrale pagamento nel corso del giudizio, giustificano la compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica, stanti la funzione svolta e gli esiti raggiunti, restano definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Pagina 14 La Corte, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2423/2022 proposto da e Parte_1
Parte_2
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accerta che l'importo dovuto da e per i consumi riferiti all'arco Parte_1 Parte_2
temporale di cui è causa è pari a euro 6.789,48 per capitale, somma già versata dall'utente;
3) Condanna e al pagamento, in favore di degli Parte_1 Parte_2 CP_1
interessi sul suddetto importo, dalla notifica del provvedimento monitorio fino al saldo del capitale, calcolati nella misura stabilita all'art. B22 del Regolamento del SII;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone interamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
5) Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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