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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: Alessandra Trementozzi Presidente Beatrice Marrani Consigliera relatrice
Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 13/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 13 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
Avv. Amedeo Rampolla Avv. Giulia Brambilla Avv. Luigi Molteni
appellante E
Controparte_1
Avv. Sebastiano Cubeddu appellato ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 7953/2024, pubblicata il 4 luglio 2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato la di Parte_1
conveniva in giudizio l' Pt_1 Controparte_2
e l' davanti al Tribunale di Roma
[...] CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro
1 363.694,00 in relazione a contributi omessi e sanzioni civili riferiti ai giornalisti CP_3
e per diversi periodi di
[...] Controparte_4 Controparte_5 riferimento compresi tra luglio 2000 e 12 giugno 2017 come da verbale ispettivo n. 58/2017, oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta per legge dal 27 luglio 2017 al saldo e oltre le spese legali. Allegava che il decreto ingiuntivo opposto si fondava sulle risultanze di un accertamento compiuto da funzionari tra l'aprile e il luglio 2017, al quale conseguiva CP_2 un verbale di accertamento tempestivamente contestato dalla in via Parte_1 amministrativa secondo tutte le modalità previste e possibili. Concludeva chiedendo, previa sospensiva, di revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed ogni altro atto o provvedimento ad esso inerente, compreso il verbale di accertamento n. 58/17, essendo la pretesa contributiva avanzata dall'IN infondata, sia in fatto che in diritto;
nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che l' è tenuta a riversare direttamente all' sino a totale CP_1 CP_2 soddisfazione delle pretese avanzate da quest'ultimo, o comunque in relazione ai periodi di cui al verbale di accertamento, i contributi versati allo stesso relativi alle singole CP_1 posizioni afferenti ai contratti per cui è causa, da quantificarsi anche a mezzo di CTU contabile, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
conseguentemente, comunque accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1189 c.c. e all'art. 116, commi 8 e ss. della legge n. 388/2000, che nulla deve la ricorrente all'IN (anche) a titolo di interessi, sanzioni civili e/o altri Parte_1 accessori e somme aggiuntive;
in via di ulteriore subordine, dichiarare l'illegittimità delle modalità di determinazione di tutti gli importi di cui al ricorso per ingiunzione con particolare riguardo al calcolo delle sanzioni civili, che in nessun caso possono discendere dall'ipotesi di evasione contributiva, e, per l'effetto, revocare decreto ingiuntivo opposto, determinando, ove ritenuto, l'ammontare delle sanzioni civili nella minore misura che sarà ritenuta di giustizia. Calcolare, in ogni caso, il preteso, eventuale credito contributivo dell' secondo le disposizioni introdotte dall'art. 116, CP_2 co. 8, lettera a), della citata legge n. 388.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare integralmente il ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto. Si costituiva altresì in giudizio l' , chiedendo di respingere tutte le domande CP_1 rivolte nei propri confronti, nonché di accertare la legittimità del versamento contributivo effettuato all'Istituto. Nel corso del giudizio per effetto della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 l' è CP_1 succeduto all Controparte_6
a decorrere dalla mensilità di luglio 2022 nella Gestione Sostitutiva
[...] previdenziale dell'AGO, anteriormente svolta dall' per cui l si è anche CP_2 CP_1 costituito in giudizio quale ente successore dell' CP_2
All'esito dell'istruttoria il Giudice rigettava l'opposizione ritenendola infondata.
2 Riteneva che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato, versandosi in materia di attività giornalistica la cui natura è prettamente intellettuale si doveva procedere all'accertamento della subordinazione c.d. attenuata. Rilevava, a tal fine, la circostanza che il giornalista si tenesse stabilmente a disposizione del datore di lavoro, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto a osservare un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni. Tutto ciò premesso, rilevava il Giudice che non vi fosse contestazione da parte della di Parte_1
in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro di Pt_1 Controparte_4
e né del loro status di giornalista pubblicista, per cui
[...] Controparte_5 doveva essere accertata soltanto la natura giornalistica o meno delle prestazioni lavorative rese dalle predette dipendenti nonché la prevalenza delle attività giornalistiche rispetto alle altre incombenze loro affidate. Con riguardo alla posizione di la di non contestava la natura CP_3 Parte_1 Pt_1 giornalistica dell'attività espletata dallo stesso ma l'inquadramento della prestazione resa nell'ambito del lavoro subordinato.
La documentazione versata in atti nonché le risultanze della prova testimoniale inducevano il giudice a ritenere legittime le pretese dell in relazione alle posizioni CP_2 dei predetti lavoratori. Con riguardo alla richiesta di pagamento dei contributi conseguente all'erroneo calcolo della tredicesima mensilità per i dipendenti e , il Giudice Per_1 Per_2 osservava che, come accertato dagli ispettori verbalizzanti, la tredicesima mensilità dei predetti dipendenti giornalisti era stata corrisposta disapplicando lo specifico criterio previsto dall'art. 15 C.N.L.G.. I relativi contributi risultavano pertanto dovuti in quanto si trattava di elementi retributivi calcolati sulla base dell'applicazione di norme di diritto e contrattuali. Quanto all'obbligo contributivo in rapporto alla transazione intercorsa con il dipendente , le somme erogate risultavano in espressa relazione al pregresso Per_1 rapporto di lavoro e quindi aventi natura retributiva con conseguente esclusione dell'esenzione contributiva di cui all'art. 12 Dlgs, comma 4, della legge 153/1969 come novellato dall'articolo 6 del decreto legislativo 314 del 1997. Con riguardo alle sanzioni il Tribunale osservava che le stesse erano state chiaramente indicate in relazione ai contributi dovuti, essendo stato specificato il periodo di riferimento, la base imponibile e la differenza tra versato il dovuto. Appella in data 3.1.2025 la di . Parte_1 Pt_1
Resiste l' con memoria. CP_1
3 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha concluso per la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in capo al sul presupposto che il vincolo della subordinazione CP_3 andrebbe ravvisato nella “permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni specifiche del datore”. Il responsabile dell'Ufficio Stampa Paolo Besana, afferma parte appellante, è un libero professionista che ha chiesto di poter collaborare autonomamente con la Conformemente alla natura del rapporto, il contratto prevede la Parte_1 corresponsione di un compenso annuo oltre IVA, al lordo delle trattenute previdenziali e assistenziali nonché della ritenuta di acconto IRPEF. L'appellante sostiene poi che il nell'ambito dell'incarico conferitogli, pur dovendo necessariamente CP_3 coordinarsi e confrontarsi con il Sovraintendente del Teatro, non ha mai ricevuto stringenti direttive né con riguardo alle modalità di svolgimento della sua attività, né tanto meno con riferimento a un obbligo di presenza in Teatro o presso gli uffici della
Parte_1
L' replica argomentando come gli esiti dell'istruttoria abbiano confermato la CP_1 legittimità del verbale ispettivo e della pretesa di contributi e sanzioni in favore dell CP_1
Rileva come in considerazione delle mansioni svolte, aventi natura intellettuale, sussista fisiologicamente un certo margine di autonomia e conseguentemente la subordinazione risulti attenuata, non potendo essere esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, come più volte affermato dalla Cassazione. Secondo l' , è emerso dalla prova orale CP_1 come il giornalista in argomento fosse inserito nella struttura gerarchica aziendale, in cui svolgeva attività giornalistica, di fatto, in regime di rapporto di lavoro dipendente. Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza ritenendola erronea anche nella parte in cui ha riconosciti che la e la svolgessero attività CP_5 CP_4 giornalistica nonostante all'esito dell'istruttoria nulla sia stato provato in ordine alla creatività dell'elaborazione, selezione, valutazione ed esposizione delle notizie, quale espressione della mediazione tra il fatto accaduto e la sua diffusione personalizzata, rapportata alla sensibilità ed alla formazione culturale e ideologica di chi compie tale attività. L'appellato rileva come quella dell'ufficio stampa sia da sempre attività
“ontologicamente” giornalistica e l'istruttoria svolta ha in ogni caso confermato la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro svolte dalle giornaliste in argomento Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha stabilito che la ha erroneamente calcolato la tredicesima mensilità per i dipendenti Parte_1
e . Per_1 Per_2
Sul punto, osserva che il contratto stipulato con il per il periodo 21 ottobre Per_1
2010-20 novembre 2013, successivamente prorogato al 31 agosto 2014, prevedeva la corresponsione di un compenso annuo lordo pari a euro 100.694,86; per espressa previsione delle parti, dunque, tale importo era da considerarsi come “omnicomprensivo”, tanto da
4 includere anche l'indennità redazionale. Per quanto non espressamente e aritmeticamente enucleata nel suo ammontare, pertanto, non si può proficuamente sostenere che la tredicesima mensilità non sia stata esattamente calcolata e corrisposta. Le stesse considerazioni valgono per la retribuzione corrisposta al
. Per_2
Per l'istituto, la tredicesima mensilità dei dipendenti giornalisti e Persona_3
è sempre stata corrisposta disapplicando lo specifico criterio previsto Controparte_7 dall'art. 15 C.N.L.G. ma il recupero della contribuzione dovuta anche per tale mensilità aggiuntiva è legittimo dato che il rapporto previdenziale resta insensibile a rinunce o transazioni. Con il quarto motivo l'appellante lamenta come la sentenza impugnata risulti erronea anche nella parte in cui ha ritenuto dovuti i contributi sugli importi erogati al Cella sulla base del verbale transattivo intercorso fra le parti. La motivazione, da un lato, risulta contraddittoria, e dall'altro si limita a riportare acriticamente le asserzioni del verbale ispettivo circa la natura “retributiva” di detti importi, senza esaminare le clausole del verbale di conciliazione comprovanti un accordo di risoluzione consensuale del rapporto a fronte, appunto, del pagamento di un incentivo all'esodo. Per l'Istituto anche tale motivo è infondato, in quanto l'onere di provare la natura di incentivi all'esodo delle somme erogate, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto d'appello, incombe integralmente sulla di , onere che Parte_1 Pt_1 però non è stato assolto. Nega poi che vi sia alcun elemento che consenta di ricondurre le somme per cui è causa ad “incentivo all'esodo”.
L'appello è parzialmente fondato. Con riferimento alla posizione di l'allora ricorrente in opposizione CP_3 non contestava la natura giornalistica dell'attività espletata dal lavoratore ma negava che tale prestazione fosse stata resa con le modalità tipiche della subordinazione, in difformità rispetto al contratto di lavoro autonomo stipulato dalle parti. La sentenza impugnata ha ritenuto assolto l'onere probatorio, che ricadeva sull' , concernente la natura CP_1 subordinata delle prestazioni giornalistiche rese dal sulla base di una valutazione CP_3 complessiva delle risultanze testimoniali e delle prove documentali acquisite al giudizio (tra cui il contratto di collaborazione). Tale valutazione appare a questo Collegio pienamente condivisibile.
In tema di individuazione dei tratti distintivi tra lavoro autonomo e subordinato nel lavoro giornalistico, la S.C., premesso che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presentava in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto (Cass. n. 5436/2019) ha precisato (Cassazione civile sez. lav., 10/10/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 10/10/2024), n.26466) che, a norma dell'art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro;
devono tuttavia ricorrere i requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di
5 un servizio" (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l'obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra. Si è anche affermato (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 - 01, nonché Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013, Rv. 628530
- 01) che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni;
costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari”.
In sostanza, per la configurabilità della subordinazione è sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività convenuta, sotto il potere direttivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione tali da comportare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica e funzionale dell'impresa. Cio' posto, venendo alla specificità del caso in esame e partendo dall'analisi della prova documentale acquisita nel giudizio di primo grado, si rileva che la piena disponibilità del a soddisfare le specifiche esigenze informative del datore di lavoro, anche CP_3 nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, appare espressamente prevista nel contratto di collaborazione sottoscritto dal con le clausole di cui ai punti 7 e 8 laddove era CP_3 pattuito che eventuali assenze anche giustificate erano da considerarsi inadempimento sanzionabile con la risoluzione del contratto e che soprattutto il avrebbe collaborato CP_3 anche durante il periodo feriale fornendo comunque alla Direzione della la Parte_1 propria reperibilità. E' poi da sottolineare la rilevanza che assume la pattuizione di un compenso fisso, globale e annuale e non già per singoli incarichi professionali (si veda sul punto Cass. civile sez. lav., n.26466 del 10/10/2024).
6 Tali considerazioni appaiono suffragate dalle risultanze del compendio testimoniale, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado che ha riscontrato sicuri indici della sussistenza, nel caso concreto, della subordinazione nell'ampiezza delle prestazioni rese dal nella intensità della collaborazione con particolare riferimento alla continuità CP_3 dell'impegno quotidiano, nella costante presenza presso gli uffici della con il Parte_1 pieno utilizzo delle strutture dell'ente, nel coordinamento costante degli altri membri dell'ufficio stampa, nella percezione di una retribuzione continuativa e non collegata al numero dei servizi predisposti nonché nella soggezione al potere direttivo dei vertici della di . Parte_1 Pt_1
Dalle stesse dichiarazioni rese dal sia in sede di visita ispettiva che in sede CP_3 giudiziale può dirsi accertato che lo stesso rimaneva in ogni caso reperibile e a disposizione anche durante eventuali assenze, assicurando in generale un'attività lavorativa quotidiana in ufficio, rappresentando un raccordo costante con i vertici della che gli fornivano Parte_1 indicazioni e linee guida da seguire, occupandosi della redazione di comunicati, del coordinamento delle interviste e delle conferenze stampa, delle relazioni con i media nazionali ed internazionali e non da ultimo del coordinamento costante (con relativa autorizzazione delle ferie) degli altri membri dell'ufficio stampa (nella specie le due dipendenti e . CP_5 CP_4
A ciò si aggiunga che le specifiche doglianze di parte appellante in ordine alla inconcludenza di tale quadro probatorio sono incentrate sulla assenza di un orario di lavoro, riferita dallo stesso e sulla autonomia della sua attività, di cui riferisce invece il CP_3 teste Tuttavia, per quanto precedentemente riportato con riferimento ai principi Tes_1 costantemente ribaditi dalla Suprema Corte, si tratta in entrambi i casi di elementi che non scalfiscono il valore probatorio degli evidenziati elementi sintomatici della subordinazione in quanto proprio le peculiarità del ruolo del giornalista giustificano l'eventuale mancanza di un obbligo di presenza e di orario in ragione dell'autonomia e della libertà di cui gode il giornalista nell'ambito di quella che la richiamata giurisprudenza ha qualificato in termini di subordinazione “sfumata” o “attenuata”. Anche il secondo motivo di appello, concernente la qualificazione giornalistica dell'attività lavorativa delle due dipendenti (iscritte quali giornaliste pubbliciste) e CP_8
è infondato. CP_4
Secondo la prospettazione della appellante l'attività svolta dalle due Parte_1 dipendenti applicate all'ufficio stampa non integrava attività giornalistica, ma attività di marketing, informazione e promozione aziendale. Nello specifico nega la sussistenza di tutti gli elementi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di definire l'attività giornalistica quale attività intellettuale che, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare, ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica.
7 È necessario premettere alcune considerazioni sulla natura dell' attività di informazione nell'ambito degli Uffici Stampa istituiti ai sensi della L. n. 150 del 2000, art.
9. Ha ricordato la S.C. (si veda Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, n.21764) che quello previsto dalla L. n. 150 del 2000 rappresenta un nuovo indispensabile strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione. Ha aggiunto che è che lo scopo di cui alla L. n. 150 del 2000 (che, come evidenziato da Corte Cost. n. 81 del 2019, ha connotati di specialità, anche rispetto alla normativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, regolando l'attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa;
si vedano anche Corte
Cost. n. 10 del 2019 e n. 112 del 2020) è l'intento di realizzare una "casa di vetro": se l'obiettivo è quello di "non nascondere nulla" di quanto avviene all'interno dell'amministrazione per fornire all'esterno, con la mediazione di figure professionali (iscritte all'albo dei giornalisti e regolamentate attraverso una - non ancora attuata speciale area di contrattazione con l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti), una corretta informazione, si è di fronte ad una attività finanche più libera di quella tradizionalmente svolta ad esempio alle dipendenze di una testata editoriale in cui, ad esempio, vi è una linea politica da seguire. Ha quindi raggiunto le seguenti conclusioni: “10.6. Sotto questo profilo, ritiene il Collegio di non condividere l'impostazione di cui a Cass. 15 giugno 2020, n. 11543 che parte dal differente assunto secondo cui la garanzia di riservatezza che caratterizza l'attività interna sarebbe tale da impedire l'indiscriminata divulgazione di qualsiasi possibile notizia del formarsi dell'azione amministrativa e così escluderebbe quell'autonomia tipica dell'attività giornalistica. Una tale impostazione, secondo cui l'attività svolta dagli addetti all'ufficio stampa non potrebbe per definizione assumere le caratteristiche dell'attività giornalistica, è, infatti, smentita della L. n. 150 del 2000, art.
1 cit., che, come detto, fissando la finalità di applicazione della legge medesima, ha specificato che la stessa è quella di attuare i principi che regolano "la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" (sul punto è del tutto condivisibile quanto evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte) e che lo stesso art. 9 della legge prevede, al comma 3, che, nei collegamenti con gli organi di informazione, deve essere assicurato "il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione", ancorchè sulla base delle "direttive impartite dall'organo di vertice dell'Amministrazione". Non vi è dubbio che l'intento del legislatore sia stato quello di prevedere, per realizzare la sopra indicata finalità, figure deputate allo svolgimento di vera e propria attività giornalistica nel solco della tradizionale elaborazione di tale attività effettuata sulla base della L. n. 69 del 1963. Tanto si ricava dalla formale istituzione degli uffici stampa, dalla differenziazione tra attività di informazione e di comunicazione, dalla necessità per
8 gli addetti agli uffici stampa dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, dall'essere stata l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali affidata alle parti collettive nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. E' stato, dunque, delineato un modello di informazione che non vi è dubbio si ricolleghi al concetto di attività giornalistica come tracciato dalla Corte di legittimità (v. da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 1867/2020 cit. secondo cui, alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica, della L. n. 63 del 1969, nella parte in cui include il giornalista professionista e il pubblicista in uno stesso ordinamento, sottoponendoli agli stessi poteri e doveri disciplinari, la "professione di giornalista" è da intendersi come quell'attività "di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione"( si vedano anche Cass. 1 febbraio 2016, n. 1853; Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166)”. Cio' posto, piu' in generale la S.C. (si veda Cass. n. 1853/16) ha affermato che
“costituisce attivita' giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo;
assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuita' o periodicita' del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro e' utilizzato, nonche' l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa”. In sostanza alla luce della costante giurisprudenza di legittimità costituisce attivita' giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo;
assume inoltre rilievo la continuita' o periodicita' del servizio nel cui ambito il lavoro e' utilizzato, nonche' l'attualita' delle notizie e la tempestivita' dell'informazione.
Cio'posto, venendo alla specificità del caso in esame la sentenza impugnata ha concluso nel senso della sussistenza dei caratteri propri dell'attività giornalistica quanto all'attività lavorativa svolta sia dalla che dalla in termini di prevalenza CP_4 CP_5 ossia maggiore significatività sul piano professionale di tale attività rispetto al complesso delle mansioni cui erano addette entrambe le dipendenti. A tal fine ha valorizzato la dichiarazione resa dalla stessa in sede ispettiva, dotata di particolare valenza CP_4 probatoria vista l'immediatezza rispetto ai fatti, del seguente tenore: “svolgo la funzione di addetto stampa, in quanto tale mi occupo di inviti e conferenze stampa, preparazione e 9 stesura comunicati stampa, assistenza ai giornalisti, crediti Italia ed estero, cartelle stampa, divulgazione comunicati, materiali fotografici utili alle pubblicazioni, redazione e bozze magazine ” Sentita in giudizio quale testimone, la nel confermare CP_9 CP_4 tali mansioni, ha specificato che si occupava di elaborare contenuti prodotti da altri e di divulgarli alla stampa e che in particolare i comunicati più approfonditi sugli spettacoli erano solitamente redatti dal capo ufficio stampa mentre dei comunicati meno importanti se ne occupava direttamente lei, aggiungendo che “si tratta ad esempio di mettere insieme una biografia: e un lavoro di redazione ma non un mio contenuto”. Se tali elementi possono confermare l'attività redazionale vera e propria ma non chiariscono l'apporto soggettivo, personale e creativo, appare allora determinante prova di tali elementi discretivi quanto affermato dalla stessa teste laddove nel confermare di aver svolto le attività di cui al cap. 4B della memoria difensiva dell' ha aggiunto che: “in particolare si è occupata della CP_1 ricerca e selezione di informazioni sugli artisti, di foto ed attività di scrittura sul pc”. Si consideri che il capitolo in questione testualmente riportava tale circostanza: “Nel periodo dedotto in giudizio la giornalista in argomento si è occupata quotidianamente della ricerca e selezione di notizie, di foto, della titolazione e dell'attività redazionale anche sul desk”.
Analoghe considerazioni valgono anche per l'attività svolta dalla che CP_5 dall'esame testimoniale risulta essere stata del tutto simile a quella della Si CP_4 aggiunga che quest'ultima ha confermato che la collaborava anche nella redazione CP_5 dei comunicati stampa meno importanti, con riferimento al settore del ballo, al pari di quanto la faceva per la danza. Il teste ha poi dichiarato che la stessa CP_4 Tes_2
“collaborava” alla redazione dei comunicati stampa sulla base delle indicazioni del CP_3
Il teste al riguardo ha dichiarato che sia la che la si occupavano Tes_1 CP_4 CP_5 di correggere e integrare le bozze e fare correzioni di dettaglio. Il teste ha infine CP_3 aggiunto che ha fatto interviste agli artisti presenti in teatro per tre o quattro CP_5 volte.
Deve allora ritenersi che le due dipendenti abbiano in concreto esercitato, in quanto pacificamente addette alla raccolta e selezione di informazioni nei rispettivi campi della danza e del ballo, nonché, seppure in misura piu' ridotta, di redazione di comunicati stampa, quella attività di raccolta ed elaborazione di notizie in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione.
Il terzo motivo di appello è infondato. Per quanto concerne il calcolo della tredicesima mensilita' per i dipendenti Per_1
E si legge nel verbale di accertamento che: “la tredicesima mensilità dei Per_2 dipendenti giornalisti e è sempre stata corrisposta Persona_3 Controparte_7 disapplicando lo specifico criterio previsto dall'art. 15 che prevede che i CP_10 giornalisti “hanno diritto nel mese di dicembre ad una mensilità l'ammontare della quale dovrà essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi”.
10 La appellante, già nel ricorso in opposizione ex art 414 cpc aveva Parte_1 allegato che il contratto stipulato con il Cella per il periodo 21 ottobre 2010-20 novembre 2013, successivamente prorogato al 31 agosto 2014 (doc. 18), prevedeva la corresponsione di un compenso annuo lordo pari a euro 100.694,86 per cui tale importo era da considerarsi come “omnicomprensivo”, con la conseguenza che la tredicesima mensilità, da intendersi ricompresa in tale somma, era stata esattamente calcolata e corrisposta.
Afferma invece l' , in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo CP_1 grado, che la pretesa contributiva resta insensibile a rinunce o transazioni perché si tratta di rapporto obbligatorio discendente dall'applicazione di norme di diritto e contrattuali. Il giudice di primo grado ha rilevato che i contributi relativi alla tredicesima per i due dipendenti e risultano dovuti in quanto si tratta di elementi retributivi Per_1 Per_2 calcolati sulla base dell'applicazione di norme di diritto e contrattuali e che nessun rilievo al riguardo può avere la transazione intervenuta tra il lavoratore e il datore di lavoro stante l'irrilevanza della stessa ai fini contributivi . Ha poi aggiunto che non può dubitarsi che la tredicesima mensilità correttamente calcolata costituisca una posta di natura retributiva collegata intrinsecamente al rapporto di lavoro in relazione alla quale sono dovuti i contributi. Le condivisibili affermazioni del giudice di primo grado, fondate sulla piena operatività del principio di autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva, non hanno trovato alcuna specifica censura nelle allegazioni svolte sul punto (si veda pagina 30 dell'appello) dalla appellante che si è limitata ad una pedissequa Parte_1 riproposizione delle stesse deduzioni già presenti nel ricorso di primo grado, senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni poste dalla sentenza di primo grado a fondamento della sussistenza del credito retributivo anche su tale mensilità supplementare. Appare invece fondato il quarto motivo di appello. L'articolo 12, comma 4, della legge 153/1969 come novellato dall'articolo 6 del decreto legislativo 314 del 1997 (rubricato “determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi”) dispone che:
“1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
…… 4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso”. Come costantemente affermato dalla S.C. (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n.
27949, punto 8) spetta a chi invoca la sussistenza di un incentivo all'esodo offrire la prova dei relativi presupposti - individuabili nella occasionalità rispetto alla cessazione del rapporto e soprattutto nella finalità di incentivazione della risoluzione del rapporto - in quanto si verte in materia di esenzione dall'obbligo contributivo.
11 La finalità dell'erogazione si può evincere sia dalle indicazioni racchiuse nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi (Cass., sez. lav., 15 maggio 2015, n. 10046) e la necessaria disamina "sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e dunque neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria" (Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13467).
Afferma infatti ancora la S.C. (si veda n.6377 del 03/03/2023) che la qualificazione data ex professo dalle parti, non è invalicabile, giacché dev'essere ponderata unitamente agli altri elementi e non dispensa il giudice dal vagliare l'autentica natura delle dazioni. Al fine di superare le contestazioni mosse dall'Istituto previdenziale, la parte deve fornire una prova rigorosa della correlazione delle somme corrisposte con l'incentivo all'esodo, così da beneficiare di un'esenzione dalla contribuzione che si atteggia pur sempre come fattispecie eccezionale. Tale prova si può trarre dall'anteriorità della dazione o da altri elementi gravi, precisi e concordanti. Dovendo allora approfondire la "effettiva natura" di tali erogazioni, al di là della denominazione attribuita dalle parti, deve nel caso di specie ritenersi che la formalizzazione in termini di incentivo all'esodo - desumibile sia dal chiaro tenore dell'accordo transattivo che dalla busta paga emessa alla cessazione del rapporto con la quale tale somma viene erogata previa qualificazione quale “incentivo all'esodo” mentre il distinto importo di € 1.000 lordi quale “corrispettivo per le rinunce”- corrisponda alla autentica natura di tale dazione, con conseguente applicabilità, quanto alla somma per la quale sussiste la res dubia ossia l'importo di € 99.000,00, del comma 4 e non già 1 del citato art. 12. Infatti il contratto transattivo veniva stipulato in data 20 giugno 2014 allorchè era in corso un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2014. Nelle premesse si dava espressamente atto che il aveva contestato alla la legittimità del termine apposto al Per_1 Parte_1 contratto di lavoro e che una controversia era insorta sul punto tra le parti ma il lavoratore manifestava il proprio interesse a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a fronte del pagamento di un incentivo all'esodo con effetto dal 31 agosto 2014, medesima data di scadenza naturale dell'ultimo contratto a termine. Veniva altresì chiarito dalle parti che il dipendente accettava la somma di cui al punto quattro (99.000 € lordi a titolo di incentivo all'esodo) e contestualmente accettava la risoluzione del rapporto. Non appare quindi condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado ossia che la corresponsione della somma di euro 99.000 lorde come incentivo all'esodo non emergerebbe dal verbale di conciliazione, che andrebbe interpretato nel senso che tale somma veniva corrisposta per titoli aventi natura tipicamente retributiva quali scatti di anzianità, retribuzioni arretrate, indennità varie, ratei di ferie. Diversamente, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica del negozio transattivo, deve piuttosto affermarsi che la sola somma di 1.000 € sia stata pattuita a titolo di corrispettivo per le rinunce ad una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, ad un inquadramento superiore, a permessi, ferie, differenze retributive, bonus e premi maturati nonché a agli altri elementi della retribuzione e a qualsiasi domanda di danno patrimoniale e
12 non patrimoniale che potesse trovare causa nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, esemplificativamente indicate al punto 5 della transazione. Tale “somma ulteriore” è stata erogata in assenza di specifiche rivendicazioni al mero fine di prevenire ogni qualsiasi motivo di lite anche in via di transazione generale e novativa mentre l'importo di cui al punto 4 è chiaramente pattuito al fine di promuovere la risoluzione consensuale del rapporto a fronte di una preventiva e specifica contestazione da parte del lavoratore (di cui si dà espressamente conto nell'accordo) della legittimità del termine apposto al contratto di lavoro ancora in essere e che sarebbe poi scaduto dopo due mesi rispetto alla stipula della transazione. Sussistono pertanto entrambi i requisiti della occasionalità rispetto alla cessazione del rapporto e della finalizzazione alla incentivazione all'esodo di cui al cit art 12 quarto comma.
Quanto poi alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado a fondamento della esclusione della natura di incentivo all'esodo delle somme pari ad euro 99.000 corrisposte a seguito della transazione di cui si discute, ossia il fatto che non vi sarebbe alcun elemento che consenta di ricondurre tale erogazione ad un incentivo all'esodo in quanto non è stato prodotto alcun piano di mobilità o di incentivazione all'esodo occorre concordare con parte appellante e ritenere che l'art. 6 del decreto legislativo 314/1997 non richiede che l'incentivazione all'esodo sia rivolta ad una pluralità di lavoratori. E' quindi fondata la doglianza di parte appellante secondo cui erroneamente la sentenza ha riconosciuto l'imponibilità contributiva di entrambi gli importi erogati al Cella sulla base del verbale di conciliazione sottoscritto il 20 giugno 2014, in quanto se non può esservi dubbio in relazione al separato importo di 1.000 € lordi previsto quale corrispettivo per le rinunce contenute al punto 5 del verbale di conciliazione, attesa la chiara natura retributiva della relativa erogazione, diversa soluzione deve essere adottata, per quanto detto, con riferimento alle somme di euro 99.000 pagate, come da busta paga in atti, a titolo di incentivo all'esodo e quindi escluse dalla base imponibile, in quanto corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo del lavoratore, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 153/1969 come novellato dall'articolo 6 del decreto legislativo 314 del 1997. Da ultimo, con riferimento alla correttezza del calcolo delle sanzioni civili e all'applicabilità del regime sanzionatorio proprio dell'evasione nonché all'esistenza di un pagamento liberatorio eseguito nei confronti dell deve essere infine evidenziato che le CP_1 conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado su tali punti non sono state attinte da alcuna censura per cui le stesse risultano incontrovertibilmente passate in giudicato. Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento parziale dell'appello, con parziale riforma della sentenza impugnata. Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, infatti, deve essere accertato che sono dovute tutte le pretese contributive e relative sanzioni di cui al verbale ispettivo di accertamento n. 58/2017 fatta eccezione per la contribuzione (e connesse sanzioni) relativa alla somma lorda di € 99.000,00 erogata a
[...]
a titolo di incentivazione all'esodo sulla base del verbale transattivo del Persona_3
20.6.2014.
13 Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della appellante. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara dovute tutte le pretese contributive e relative sanzioni di cui al verbale ispettivo di accertamento n. 58/2017 fatta eccezione per la contribuzione (e connesse sanzioni) relativa alla somma lorda di € 99.000,00 erogata a a titolo di incentivazione Persona_3 all'esodo sulla base del verbale transattivo del 20.6.2014; condanna la alla refusione Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano quanto al primo grado in € 6.200,00 e quanto al secondo grado € 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge. Roma, 13/11/2025
La Consigliera est. La Presidente Beatrice Marrani Alessandra Trementozzi
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CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: Alessandra Trementozzi Presidente Beatrice Marrani Consigliera relatrice
Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 13/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 13 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
Avv. Amedeo Rampolla Avv. Giulia Brambilla Avv. Luigi Molteni
appellante E
Controparte_1
Avv. Sebastiano Cubeddu appellato ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 7953/2024, pubblicata il 4 luglio 2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato la di Parte_1
conveniva in giudizio l' Pt_1 Controparte_2
e l' davanti al Tribunale di Roma
[...] CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro
1 363.694,00 in relazione a contributi omessi e sanzioni civili riferiti ai giornalisti CP_3
e per diversi periodi di
[...] Controparte_4 Controparte_5 riferimento compresi tra luglio 2000 e 12 giugno 2017 come da verbale ispettivo n. 58/2017, oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta per legge dal 27 luglio 2017 al saldo e oltre le spese legali. Allegava che il decreto ingiuntivo opposto si fondava sulle risultanze di un accertamento compiuto da funzionari tra l'aprile e il luglio 2017, al quale conseguiva CP_2 un verbale di accertamento tempestivamente contestato dalla in via Parte_1 amministrativa secondo tutte le modalità previste e possibili. Concludeva chiedendo, previa sospensiva, di revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed ogni altro atto o provvedimento ad esso inerente, compreso il verbale di accertamento n. 58/17, essendo la pretesa contributiva avanzata dall'IN infondata, sia in fatto che in diritto;
nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che l' è tenuta a riversare direttamente all' sino a totale CP_1 CP_2 soddisfazione delle pretese avanzate da quest'ultimo, o comunque in relazione ai periodi di cui al verbale di accertamento, i contributi versati allo stesso relativi alle singole CP_1 posizioni afferenti ai contratti per cui è causa, da quantificarsi anche a mezzo di CTU contabile, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
conseguentemente, comunque accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1189 c.c. e all'art. 116, commi 8 e ss. della legge n. 388/2000, che nulla deve la ricorrente all'IN (anche) a titolo di interessi, sanzioni civili e/o altri Parte_1 accessori e somme aggiuntive;
in via di ulteriore subordine, dichiarare l'illegittimità delle modalità di determinazione di tutti gli importi di cui al ricorso per ingiunzione con particolare riguardo al calcolo delle sanzioni civili, che in nessun caso possono discendere dall'ipotesi di evasione contributiva, e, per l'effetto, revocare decreto ingiuntivo opposto, determinando, ove ritenuto, l'ammontare delle sanzioni civili nella minore misura che sarà ritenuta di giustizia. Calcolare, in ogni caso, il preteso, eventuale credito contributivo dell' secondo le disposizioni introdotte dall'art. 116, CP_2 co. 8, lettera a), della citata legge n. 388.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare integralmente il ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto. Si costituiva altresì in giudizio l' , chiedendo di respingere tutte le domande CP_1 rivolte nei propri confronti, nonché di accertare la legittimità del versamento contributivo effettuato all'Istituto. Nel corso del giudizio per effetto della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 l' è CP_1 succeduto all Controparte_6
a decorrere dalla mensilità di luglio 2022 nella Gestione Sostitutiva
[...] previdenziale dell'AGO, anteriormente svolta dall' per cui l si è anche CP_2 CP_1 costituito in giudizio quale ente successore dell' CP_2
All'esito dell'istruttoria il Giudice rigettava l'opposizione ritenendola infondata.
2 Riteneva che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato, versandosi in materia di attività giornalistica la cui natura è prettamente intellettuale si doveva procedere all'accertamento della subordinazione c.d. attenuata. Rilevava, a tal fine, la circostanza che il giornalista si tenesse stabilmente a disposizione del datore di lavoro, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto a osservare un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni. Tutto ciò premesso, rilevava il Giudice che non vi fosse contestazione da parte della di Parte_1
in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro di Pt_1 Controparte_4
e né del loro status di giornalista pubblicista, per cui
[...] Controparte_5 doveva essere accertata soltanto la natura giornalistica o meno delle prestazioni lavorative rese dalle predette dipendenti nonché la prevalenza delle attività giornalistiche rispetto alle altre incombenze loro affidate. Con riguardo alla posizione di la di non contestava la natura CP_3 Parte_1 Pt_1 giornalistica dell'attività espletata dallo stesso ma l'inquadramento della prestazione resa nell'ambito del lavoro subordinato.
La documentazione versata in atti nonché le risultanze della prova testimoniale inducevano il giudice a ritenere legittime le pretese dell in relazione alle posizioni CP_2 dei predetti lavoratori. Con riguardo alla richiesta di pagamento dei contributi conseguente all'erroneo calcolo della tredicesima mensilità per i dipendenti e , il Giudice Per_1 Per_2 osservava che, come accertato dagli ispettori verbalizzanti, la tredicesima mensilità dei predetti dipendenti giornalisti era stata corrisposta disapplicando lo specifico criterio previsto dall'art. 15 C.N.L.G.. I relativi contributi risultavano pertanto dovuti in quanto si trattava di elementi retributivi calcolati sulla base dell'applicazione di norme di diritto e contrattuali. Quanto all'obbligo contributivo in rapporto alla transazione intercorsa con il dipendente , le somme erogate risultavano in espressa relazione al pregresso Per_1 rapporto di lavoro e quindi aventi natura retributiva con conseguente esclusione dell'esenzione contributiva di cui all'art. 12 Dlgs, comma 4, della legge 153/1969 come novellato dall'articolo 6 del decreto legislativo 314 del 1997. Con riguardo alle sanzioni il Tribunale osservava che le stesse erano state chiaramente indicate in relazione ai contributi dovuti, essendo stato specificato il periodo di riferimento, la base imponibile e la differenza tra versato il dovuto. Appella in data 3.1.2025 la di . Parte_1 Pt_1
Resiste l' con memoria. CP_1
3 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha concluso per la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in capo al sul presupposto che il vincolo della subordinazione CP_3 andrebbe ravvisato nella “permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni specifiche del datore”. Il responsabile dell'Ufficio Stampa Paolo Besana, afferma parte appellante, è un libero professionista che ha chiesto di poter collaborare autonomamente con la Conformemente alla natura del rapporto, il contratto prevede la Parte_1 corresponsione di un compenso annuo oltre IVA, al lordo delle trattenute previdenziali e assistenziali nonché della ritenuta di acconto IRPEF. L'appellante sostiene poi che il nell'ambito dell'incarico conferitogli, pur dovendo necessariamente CP_3 coordinarsi e confrontarsi con il Sovraintendente del Teatro, non ha mai ricevuto stringenti direttive né con riguardo alle modalità di svolgimento della sua attività, né tanto meno con riferimento a un obbligo di presenza in Teatro o presso gli uffici della
Parte_1
L' replica argomentando come gli esiti dell'istruttoria abbiano confermato la CP_1 legittimità del verbale ispettivo e della pretesa di contributi e sanzioni in favore dell CP_1
Rileva come in considerazione delle mansioni svolte, aventi natura intellettuale, sussista fisiologicamente un certo margine di autonomia e conseguentemente la subordinazione risulti attenuata, non potendo essere esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, come più volte affermato dalla Cassazione. Secondo l' , è emerso dalla prova orale CP_1 come il giornalista in argomento fosse inserito nella struttura gerarchica aziendale, in cui svolgeva attività giornalistica, di fatto, in regime di rapporto di lavoro dipendente. Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza ritenendola erronea anche nella parte in cui ha riconosciti che la e la svolgessero attività CP_5 CP_4 giornalistica nonostante all'esito dell'istruttoria nulla sia stato provato in ordine alla creatività dell'elaborazione, selezione, valutazione ed esposizione delle notizie, quale espressione della mediazione tra il fatto accaduto e la sua diffusione personalizzata, rapportata alla sensibilità ed alla formazione culturale e ideologica di chi compie tale attività. L'appellato rileva come quella dell'ufficio stampa sia da sempre attività
“ontologicamente” giornalistica e l'istruttoria svolta ha in ogni caso confermato la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro svolte dalle giornaliste in argomento Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha stabilito che la ha erroneamente calcolato la tredicesima mensilità per i dipendenti Parte_1
e . Per_1 Per_2
Sul punto, osserva che il contratto stipulato con il per il periodo 21 ottobre Per_1
2010-20 novembre 2013, successivamente prorogato al 31 agosto 2014, prevedeva la corresponsione di un compenso annuo lordo pari a euro 100.694,86; per espressa previsione delle parti, dunque, tale importo era da considerarsi come “omnicomprensivo”, tanto da
4 includere anche l'indennità redazionale. Per quanto non espressamente e aritmeticamente enucleata nel suo ammontare, pertanto, non si può proficuamente sostenere che la tredicesima mensilità non sia stata esattamente calcolata e corrisposta. Le stesse considerazioni valgono per la retribuzione corrisposta al
. Per_2
Per l'istituto, la tredicesima mensilità dei dipendenti giornalisti e Persona_3
è sempre stata corrisposta disapplicando lo specifico criterio previsto Controparte_7 dall'art. 15 C.N.L.G. ma il recupero della contribuzione dovuta anche per tale mensilità aggiuntiva è legittimo dato che il rapporto previdenziale resta insensibile a rinunce o transazioni. Con il quarto motivo l'appellante lamenta come la sentenza impugnata risulti erronea anche nella parte in cui ha ritenuto dovuti i contributi sugli importi erogati al Cella sulla base del verbale transattivo intercorso fra le parti. La motivazione, da un lato, risulta contraddittoria, e dall'altro si limita a riportare acriticamente le asserzioni del verbale ispettivo circa la natura “retributiva” di detti importi, senza esaminare le clausole del verbale di conciliazione comprovanti un accordo di risoluzione consensuale del rapporto a fronte, appunto, del pagamento di un incentivo all'esodo. Per l'Istituto anche tale motivo è infondato, in quanto l'onere di provare la natura di incentivi all'esodo delle somme erogate, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto d'appello, incombe integralmente sulla di , onere che Parte_1 Pt_1 però non è stato assolto. Nega poi che vi sia alcun elemento che consenta di ricondurre le somme per cui è causa ad “incentivo all'esodo”.
L'appello è parzialmente fondato. Con riferimento alla posizione di l'allora ricorrente in opposizione CP_3 non contestava la natura giornalistica dell'attività espletata dal lavoratore ma negava che tale prestazione fosse stata resa con le modalità tipiche della subordinazione, in difformità rispetto al contratto di lavoro autonomo stipulato dalle parti. La sentenza impugnata ha ritenuto assolto l'onere probatorio, che ricadeva sull' , concernente la natura CP_1 subordinata delle prestazioni giornalistiche rese dal sulla base di una valutazione CP_3 complessiva delle risultanze testimoniali e delle prove documentali acquisite al giudizio (tra cui il contratto di collaborazione). Tale valutazione appare a questo Collegio pienamente condivisibile.
In tema di individuazione dei tratti distintivi tra lavoro autonomo e subordinato nel lavoro giornalistico, la S.C., premesso che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presentava in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto (Cass. n. 5436/2019) ha precisato (Cassazione civile sez. lav., 10/10/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 10/10/2024), n.26466) che, a norma dell'art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro;
devono tuttavia ricorrere i requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di
5 un servizio" (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l'obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra. Si è anche affermato (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 - 01, nonché Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013, Rv. 628530
- 01) che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni;
costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari”.
In sostanza, per la configurabilità della subordinazione è sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività convenuta, sotto il potere direttivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione tali da comportare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica e funzionale dell'impresa. Cio' posto, venendo alla specificità del caso in esame e partendo dall'analisi della prova documentale acquisita nel giudizio di primo grado, si rileva che la piena disponibilità del a soddisfare le specifiche esigenze informative del datore di lavoro, anche CP_3 nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, appare espressamente prevista nel contratto di collaborazione sottoscritto dal con le clausole di cui ai punti 7 e 8 laddove era CP_3 pattuito che eventuali assenze anche giustificate erano da considerarsi inadempimento sanzionabile con la risoluzione del contratto e che soprattutto il avrebbe collaborato CP_3 anche durante il periodo feriale fornendo comunque alla Direzione della la Parte_1 propria reperibilità. E' poi da sottolineare la rilevanza che assume la pattuizione di un compenso fisso, globale e annuale e non già per singoli incarichi professionali (si veda sul punto Cass. civile sez. lav., n.26466 del 10/10/2024).
6 Tali considerazioni appaiono suffragate dalle risultanze del compendio testimoniale, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado che ha riscontrato sicuri indici della sussistenza, nel caso concreto, della subordinazione nell'ampiezza delle prestazioni rese dal nella intensità della collaborazione con particolare riferimento alla continuità CP_3 dell'impegno quotidiano, nella costante presenza presso gli uffici della con il Parte_1 pieno utilizzo delle strutture dell'ente, nel coordinamento costante degli altri membri dell'ufficio stampa, nella percezione di una retribuzione continuativa e non collegata al numero dei servizi predisposti nonché nella soggezione al potere direttivo dei vertici della di . Parte_1 Pt_1
Dalle stesse dichiarazioni rese dal sia in sede di visita ispettiva che in sede CP_3 giudiziale può dirsi accertato che lo stesso rimaneva in ogni caso reperibile e a disposizione anche durante eventuali assenze, assicurando in generale un'attività lavorativa quotidiana in ufficio, rappresentando un raccordo costante con i vertici della che gli fornivano Parte_1 indicazioni e linee guida da seguire, occupandosi della redazione di comunicati, del coordinamento delle interviste e delle conferenze stampa, delle relazioni con i media nazionali ed internazionali e non da ultimo del coordinamento costante (con relativa autorizzazione delle ferie) degli altri membri dell'ufficio stampa (nella specie le due dipendenti e . CP_5 CP_4
A ciò si aggiunga che le specifiche doglianze di parte appellante in ordine alla inconcludenza di tale quadro probatorio sono incentrate sulla assenza di un orario di lavoro, riferita dallo stesso e sulla autonomia della sua attività, di cui riferisce invece il CP_3 teste Tuttavia, per quanto precedentemente riportato con riferimento ai principi Tes_1 costantemente ribaditi dalla Suprema Corte, si tratta in entrambi i casi di elementi che non scalfiscono il valore probatorio degli evidenziati elementi sintomatici della subordinazione in quanto proprio le peculiarità del ruolo del giornalista giustificano l'eventuale mancanza di un obbligo di presenza e di orario in ragione dell'autonomia e della libertà di cui gode il giornalista nell'ambito di quella che la richiamata giurisprudenza ha qualificato in termini di subordinazione “sfumata” o “attenuata”. Anche il secondo motivo di appello, concernente la qualificazione giornalistica dell'attività lavorativa delle due dipendenti (iscritte quali giornaliste pubbliciste) e CP_8
è infondato. CP_4
Secondo la prospettazione della appellante l'attività svolta dalle due Parte_1 dipendenti applicate all'ufficio stampa non integrava attività giornalistica, ma attività di marketing, informazione e promozione aziendale. Nello specifico nega la sussistenza di tutti gli elementi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di definire l'attività giornalistica quale attività intellettuale che, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare, ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica.
7 È necessario premettere alcune considerazioni sulla natura dell' attività di informazione nell'ambito degli Uffici Stampa istituiti ai sensi della L. n. 150 del 2000, art.
9. Ha ricordato la S.C. (si veda Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, n.21764) che quello previsto dalla L. n. 150 del 2000 rappresenta un nuovo indispensabile strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione. Ha aggiunto che è che lo scopo di cui alla L. n. 150 del 2000 (che, come evidenziato da Corte Cost. n. 81 del 2019, ha connotati di specialità, anche rispetto alla normativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, regolando l'attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa;
si vedano anche Corte
Cost. n. 10 del 2019 e n. 112 del 2020) è l'intento di realizzare una "casa di vetro": se l'obiettivo è quello di "non nascondere nulla" di quanto avviene all'interno dell'amministrazione per fornire all'esterno, con la mediazione di figure professionali (iscritte all'albo dei giornalisti e regolamentate attraverso una - non ancora attuata speciale area di contrattazione con l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti), una corretta informazione, si è di fronte ad una attività finanche più libera di quella tradizionalmente svolta ad esempio alle dipendenze di una testata editoriale in cui, ad esempio, vi è una linea politica da seguire. Ha quindi raggiunto le seguenti conclusioni: “10.6. Sotto questo profilo, ritiene il Collegio di non condividere l'impostazione di cui a Cass. 15 giugno 2020, n. 11543 che parte dal differente assunto secondo cui la garanzia di riservatezza che caratterizza l'attività interna sarebbe tale da impedire l'indiscriminata divulgazione di qualsiasi possibile notizia del formarsi dell'azione amministrativa e così escluderebbe quell'autonomia tipica dell'attività giornalistica. Una tale impostazione, secondo cui l'attività svolta dagli addetti all'ufficio stampa non potrebbe per definizione assumere le caratteristiche dell'attività giornalistica, è, infatti, smentita della L. n. 150 del 2000, art.
1 cit., che, come detto, fissando la finalità di applicazione della legge medesima, ha specificato che la stessa è quella di attuare i principi che regolano "la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" (sul punto è del tutto condivisibile quanto evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte) e che lo stesso art. 9 della legge prevede, al comma 3, che, nei collegamenti con gli organi di informazione, deve essere assicurato "il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione", ancorchè sulla base delle "direttive impartite dall'organo di vertice dell'Amministrazione". Non vi è dubbio che l'intento del legislatore sia stato quello di prevedere, per realizzare la sopra indicata finalità, figure deputate allo svolgimento di vera e propria attività giornalistica nel solco della tradizionale elaborazione di tale attività effettuata sulla base della L. n. 69 del 1963. Tanto si ricava dalla formale istituzione degli uffici stampa, dalla differenziazione tra attività di informazione e di comunicazione, dalla necessità per
8 gli addetti agli uffici stampa dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, dall'essere stata l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali affidata alle parti collettive nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. E' stato, dunque, delineato un modello di informazione che non vi è dubbio si ricolleghi al concetto di attività giornalistica come tracciato dalla Corte di legittimità (v. da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 1867/2020 cit. secondo cui, alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica, della L. n. 63 del 1969, nella parte in cui include il giornalista professionista e il pubblicista in uno stesso ordinamento, sottoponendoli agli stessi poteri e doveri disciplinari, la "professione di giornalista" è da intendersi come quell'attività "di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione"( si vedano anche Cass. 1 febbraio 2016, n. 1853; Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166)”. Cio' posto, piu' in generale la S.C. (si veda Cass. n. 1853/16) ha affermato che
“costituisce attivita' giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo;
assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuita' o periodicita' del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro e' utilizzato, nonche' l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa”. In sostanza alla luce della costante giurisprudenza di legittimità costituisce attivita' giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo;
assume inoltre rilievo la continuita' o periodicita' del servizio nel cui ambito il lavoro e' utilizzato, nonche' l'attualita' delle notizie e la tempestivita' dell'informazione.
Cio'posto, venendo alla specificità del caso in esame la sentenza impugnata ha concluso nel senso della sussistenza dei caratteri propri dell'attività giornalistica quanto all'attività lavorativa svolta sia dalla che dalla in termini di prevalenza CP_4 CP_5 ossia maggiore significatività sul piano professionale di tale attività rispetto al complesso delle mansioni cui erano addette entrambe le dipendenti. A tal fine ha valorizzato la dichiarazione resa dalla stessa in sede ispettiva, dotata di particolare valenza CP_4 probatoria vista l'immediatezza rispetto ai fatti, del seguente tenore: “svolgo la funzione di addetto stampa, in quanto tale mi occupo di inviti e conferenze stampa, preparazione e 9 stesura comunicati stampa, assistenza ai giornalisti, crediti Italia ed estero, cartelle stampa, divulgazione comunicati, materiali fotografici utili alle pubblicazioni, redazione e bozze magazine ” Sentita in giudizio quale testimone, la nel confermare CP_9 CP_4 tali mansioni, ha specificato che si occupava di elaborare contenuti prodotti da altri e di divulgarli alla stampa e che in particolare i comunicati più approfonditi sugli spettacoli erano solitamente redatti dal capo ufficio stampa mentre dei comunicati meno importanti se ne occupava direttamente lei, aggiungendo che “si tratta ad esempio di mettere insieme una biografia: e un lavoro di redazione ma non un mio contenuto”. Se tali elementi possono confermare l'attività redazionale vera e propria ma non chiariscono l'apporto soggettivo, personale e creativo, appare allora determinante prova di tali elementi discretivi quanto affermato dalla stessa teste laddove nel confermare di aver svolto le attività di cui al cap. 4B della memoria difensiva dell' ha aggiunto che: “in particolare si è occupata della CP_1 ricerca e selezione di informazioni sugli artisti, di foto ed attività di scrittura sul pc”. Si consideri che il capitolo in questione testualmente riportava tale circostanza: “Nel periodo dedotto in giudizio la giornalista in argomento si è occupata quotidianamente della ricerca e selezione di notizie, di foto, della titolazione e dell'attività redazionale anche sul desk”.
Analoghe considerazioni valgono anche per l'attività svolta dalla che CP_5 dall'esame testimoniale risulta essere stata del tutto simile a quella della Si CP_4 aggiunga che quest'ultima ha confermato che la collaborava anche nella redazione CP_5 dei comunicati stampa meno importanti, con riferimento al settore del ballo, al pari di quanto la faceva per la danza. Il teste ha poi dichiarato che la stessa CP_4 Tes_2
“collaborava” alla redazione dei comunicati stampa sulla base delle indicazioni del CP_3
Il teste al riguardo ha dichiarato che sia la che la si occupavano Tes_1 CP_4 CP_5 di correggere e integrare le bozze e fare correzioni di dettaglio. Il teste ha infine CP_3 aggiunto che ha fatto interviste agli artisti presenti in teatro per tre o quattro CP_5 volte.
Deve allora ritenersi che le due dipendenti abbiano in concreto esercitato, in quanto pacificamente addette alla raccolta e selezione di informazioni nei rispettivi campi della danza e del ballo, nonché, seppure in misura piu' ridotta, di redazione di comunicati stampa, quella attività di raccolta ed elaborazione di notizie in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione.
Il terzo motivo di appello è infondato. Per quanto concerne il calcolo della tredicesima mensilita' per i dipendenti Per_1
E si legge nel verbale di accertamento che: “la tredicesima mensilità dei Per_2 dipendenti giornalisti e è sempre stata corrisposta Persona_3 Controparte_7 disapplicando lo specifico criterio previsto dall'art. 15 che prevede che i CP_10 giornalisti “hanno diritto nel mese di dicembre ad una mensilità l'ammontare della quale dovrà essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi”.
10 La appellante, già nel ricorso in opposizione ex art 414 cpc aveva Parte_1 allegato che il contratto stipulato con il Cella per il periodo 21 ottobre 2010-20 novembre 2013, successivamente prorogato al 31 agosto 2014 (doc. 18), prevedeva la corresponsione di un compenso annuo lordo pari a euro 100.694,86 per cui tale importo era da considerarsi come “omnicomprensivo”, con la conseguenza che la tredicesima mensilità, da intendersi ricompresa in tale somma, era stata esattamente calcolata e corrisposta.
Afferma invece l' , in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo CP_1 grado, che la pretesa contributiva resta insensibile a rinunce o transazioni perché si tratta di rapporto obbligatorio discendente dall'applicazione di norme di diritto e contrattuali. Il giudice di primo grado ha rilevato che i contributi relativi alla tredicesima per i due dipendenti e risultano dovuti in quanto si tratta di elementi retributivi Per_1 Per_2 calcolati sulla base dell'applicazione di norme di diritto e contrattuali e che nessun rilievo al riguardo può avere la transazione intervenuta tra il lavoratore e il datore di lavoro stante l'irrilevanza della stessa ai fini contributivi . Ha poi aggiunto che non può dubitarsi che la tredicesima mensilità correttamente calcolata costituisca una posta di natura retributiva collegata intrinsecamente al rapporto di lavoro in relazione alla quale sono dovuti i contributi. Le condivisibili affermazioni del giudice di primo grado, fondate sulla piena operatività del principio di autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva, non hanno trovato alcuna specifica censura nelle allegazioni svolte sul punto (si veda pagina 30 dell'appello) dalla appellante che si è limitata ad una pedissequa Parte_1 riproposizione delle stesse deduzioni già presenti nel ricorso di primo grado, senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni poste dalla sentenza di primo grado a fondamento della sussistenza del credito retributivo anche su tale mensilità supplementare. Appare invece fondato il quarto motivo di appello. L'articolo 12, comma 4, della legge 153/1969 come novellato dall'articolo 6 del decreto legislativo 314 del 1997 (rubricato “determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi”) dispone che:
“1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
…… 4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso”. Come costantemente affermato dalla S.C. (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n.
27949, punto 8) spetta a chi invoca la sussistenza di un incentivo all'esodo offrire la prova dei relativi presupposti - individuabili nella occasionalità rispetto alla cessazione del rapporto e soprattutto nella finalità di incentivazione della risoluzione del rapporto - in quanto si verte in materia di esenzione dall'obbligo contributivo.
11 La finalità dell'erogazione si può evincere sia dalle indicazioni racchiuse nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi (Cass., sez. lav., 15 maggio 2015, n. 10046) e la necessaria disamina "sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e dunque neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria" (Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13467).
Afferma infatti ancora la S.C. (si veda n.6377 del 03/03/2023) che la qualificazione data ex professo dalle parti, non è invalicabile, giacché dev'essere ponderata unitamente agli altri elementi e non dispensa il giudice dal vagliare l'autentica natura delle dazioni. Al fine di superare le contestazioni mosse dall'Istituto previdenziale, la parte deve fornire una prova rigorosa della correlazione delle somme corrisposte con l'incentivo all'esodo, così da beneficiare di un'esenzione dalla contribuzione che si atteggia pur sempre come fattispecie eccezionale. Tale prova si può trarre dall'anteriorità della dazione o da altri elementi gravi, precisi e concordanti. Dovendo allora approfondire la "effettiva natura" di tali erogazioni, al di là della denominazione attribuita dalle parti, deve nel caso di specie ritenersi che la formalizzazione in termini di incentivo all'esodo - desumibile sia dal chiaro tenore dell'accordo transattivo che dalla busta paga emessa alla cessazione del rapporto con la quale tale somma viene erogata previa qualificazione quale “incentivo all'esodo” mentre il distinto importo di € 1.000 lordi quale “corrispettivo per le rinunce”- corrisponda alla autentica natura di tale dazione, con conseguente applicabilità, quanto alla somma per la quale sussiste la res dubia ossia l'importo di € 99.000,00, del comma 4 e non già 1 del citato art. 12. Infatti il contratto transattivo veniva stipulato in data 20 giugno 2014 allorchè era in corso un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2014. Nelle premesse si dava espressamente atto che il aveva contestato alla la legittimità del termine apposto al Per_1 Parte_1 contratto di lavoro e che una controversia era insorta sul punto tra le parti ma il lavoratore manifestava il proprio interesse a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a fronte del pagamento di un incentivo all'esodo con effetto dal 31 agosto 2014, medesima data di scadenza naturale dell'ultimo contratto a termine. Veniva altresì chiarito dalle parti che il dipendente accettava la somma di cui al punto quattro (99.000 € lordi a titolo di incentivo all'esodo) e contestualmente accettava la risoluzione del rapporto. Non appare quindi condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado ossia che la corresponsione della somma di euro 99.000 lorde come incentivo all'esodo non emergerebbe dal verbale di conciliazione, che andrebbe interpretato nel senso che tale somma veniva corrisposta per titoli aventi natura tipicamente retributiva quali scatti di anzianità, retribuzioni arretrate, indennità varie, ratei di ferie. Diversamente, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica del negozio transattivo, deve piuttosto affermarsi che la sola somma di 1.000 € sia stata pattuita a titolo di corrispettivo per le rinunce ad una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, ad un inquadramento superiore, a permessi, ferie, differenze retributive, bonus e premi maturati nonché a agli altri elementi della retribuzione e a qualsiasi domanda di danno patrimoniale e
12 non patrimoniale che potesse trovare causa nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, esemplificativamente indicate al punto 5 della transazione. Tale “somma ulteriore” è stata erogata in assenza di specifiche rivendicazioni al mero fine di prevenire ogni qualsiasi motivo di lite anche in via di transazione generale e novativa mentre l'importo di cui al punto 4 è chiaramente pattuito al fine di promuovere la risoluzione consensuale del rapporto a fronte di una preventiva e specifica contestazione da parte del lavoratore (di cui si dà espressamente conto nell'accordo) della legittimità del termine apposto al contratto di lavoro ancora in essere e che sarebbe poi scaduto dopo due mesi rispetto alla stipula della transazione. Sussistono pertanto entrambi i requisiti della occasionalità rispetto alla cessazione del rapporto e della finalizzazione alla incentivazione all'esodo di cui al cit art 12 quarto comma.
Quanto poi alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado a fondamento della esclusione della natura di incentivo all'esodo delle somme pari ad euro 99.000 corrisposte a seguito della transazione di cui si discute, ossia il fatto che non vi sarebbe alcun elemento che consenta di ricondurre tale erogazione ad un incentivo all'esodo in quanto non è stato prodotto alcun piano di mobilità o di incentivazione all'esodo occorre concordare con parte appellante e ritenere che l'art. 6 del decreto legislativo 314/1997 non richiede che l'incentivazione all'esodo sia rivolta ad una pluralità di lavoratori. E' quindi fondata la doglianza di parte appellante secondo cui erroneamente la sentenza ha riconosciuto l'imponibilità contributiva di entrambi gli importi erogati al Cella sulla base del verbale di conciliazione sottoscritto il 20 giugno 2014, in quanto se non può esservi dubbio in relazione al separato importo di 1.000 € lordi previsto quale corrispettivo per le rinunce contenute al punto 5 del verbale di conciliazione, attesa la chiara natura retributiva della relativa erogazione, diversa soluzione deve essere adottata, per quanto detto, con riferimento alle somme di euro 99.000 pagate, come da busta paga in atti, a titolo di incentivo all'esodo e quindi escluse dalla base imponibile, in quanto corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo del lavoratore, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 153/1969 come novellato dall'articolo 6 del decreto legislativo 314 del 1997. Da ultimo, con riferimento alla correttezza del calcolo delle sanzioni civili e all'applicabilità del regime sanzionatorio proprio dell'evasione nonché all'esistenza di un pagamento liberatorio eseguito nei confronti dell deve essere infine evidenziato che le CP_1 conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado su tali punti non sono state attinte da alcuna censura per cui le stesse risultano incontrovertibilmente passate in giudicato. Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento parziale dell'appello, con parziale riforma della sentenza impugnata. Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, infatti, deve essere accertato che sono dovute tutte le pretese contributive e relative sanzioni di cui al verbale ispettivo di accertamento n. 58/2017 fatta eccezione per la contribuzione (e connesse sanzioni) relativa alla somma lorda di € 99.000,00 erogata a
[...]
a titolo di incentivazione all'esodo sulla base del verbale transattivo del Persona_3
20.6.2014.
13 Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della appellante. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara dovute tutte le pretese contributive e relative sanzioni di cui al verbale ispettivo di accertamento n. 58/2017 fatta eccezione per la contribuzione (e connesse sanzioni) relativa alla somma lorda di € 99.000,00 erogata a a titolo di incentivazione Persona_3 all'esodo sulla base del verbale transattivo del 20.6.2014; condanna la alla refusione Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano quanto al primo grado in € 6.200,00 e quanto al secondo grado € 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge. Roma, 13/11/2025
La Consigliera est. La Presidente Beatrice Marrani Alessandra Trementozzi
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