Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 90100058 2012 avente ad oggetto:
PROMOSSA DA
nat a SCORDIA il 15/12/1956 e residente in [...]47 Parte_1
TUBIZE (BELGIO), , elettivamente domiciliato in VIA PUGLISI,219 CodiceFiscale_1
SCORDIA presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO VINCENZO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ATTORE
CONTRO
nat a il residente in P.ZZA AFFARI 2 MILANO CF elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIALE VITTORIO VENETO, 227 95129 CATANIA presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
CONVENUTO
All'udienza del le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto d'appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n. 82/2011, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Militello all'esito del procedimento recante n. 84/2009, al fine di sentirla riformare, in quanto errata nella parte in cui rigetta la domanda attorea volta alla condanna della Controparte_1
[...]
minore somma che si sarebbe dovuta determinare in via equitativa.
In particolare, aveva convenuto la per sentire accertare che, Parte_1 CP_1 quest'ultima, malgrado parte attrice (dopo un iniziale ritardo che aveva comportato la disattivazione della linea) avesse pagato i relativi oneri, non aveva tempestivamente ottemperato alla richiesta di riallaccio della linea telefonica n. 095/7934977, provocando, conseguentemente, danni patrimoniali
(lettere di sollecito e costi per comunicare con i figli in Belgio tramite apparecchio cellulare), nonché morali ed esistenziali per aver trascorso diversi mesi con ansia e stress psicologico.
La società convenuta, costituitasi, aveva eccepito: l'inesistenza del proprio inadempimento, la mancanza di un valido atto di messa in mora, il difetto di prova dell'adempimento di parte attrice, la non cumulabilità dell'indennizzo con il risarcimento del danno e l'inammissibilità del risarcimento del danno esistenziale.
Il giudice di prime cure, assunta la prova per testi chiesta da parte attrice, pur ritenendo perfezionato il contratto tra e anteriormente alla diffida di adempimento del Parte_1 CP_1
10.02.2009, rigettava la domanda sul presupposto di una missiva del 25.2.2009, mediante la quale la società convenuta comunicava di non poter accogliere la richiesta di ripristino della linea per la persistenza di un residuo di debito della cliente.
Con il presente atto d'appello contestava la sentenza di primo grado, ritenendola Parte_1
errata in fatto e in diritto, poiché, il giudice di prime cure, nel valutare il presunto inadempimento dell'appellata per la parte di debito residuo che veniva dedotta dalla controparte, avrebbe omesso di considerare (oltre la documentazione in atti e le risultanze della prova per testi) che nell'aprile del
2009 la aveva comunque riallacciato la linea. CP_1
Tale ultima circostanza, dunque, a dire dell'appellata, dimostrerebbe l'esatto adempimento della stessa rispetto alla totale sanatoria della morosità pregressa.
Si costituiva, altresì, la che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1
per omessa specificazione dei motivi, deduceva, poi, la non riproposizione della domanda di risarcimento del danno e, pertanto, la decadenza dalla stessa, oltre all'inadempimento della controparte e alla mancanza di prova del danno lamentato e della relativa quantificazione.
Proponeva, inoltre, appello incidentale per sentire riformare la decisione nella parte in cui il Giudice di Pace statuiva che: “dalla documentazione in atti, risulta che il perfezionamento del contratto…è senz'altro anteriore alla diffida di adempimento, inviata con raccomandata a/r dal difensore dell'istante e ricevuta dalla convenuta in data 10.2.2009 e tale scritto costituisce valido atto di messa in mora, regolarmente inoltrato e ricevuto da ”. CP_1 Tanto poiché mancherebbe la prova documentale della comunicazione della richiesta di ripristino della linea nel dicembre del 2008 ed in quanto l'atto di costituzione in mora considerato dal giudice di prime cure non sarebbe stato debitamente sottoscritto e, comunque, sarebbe stato inoltrato all'indirizzo riservato ai reclami e non alla sede legale della società.
Da ultimo chiedeva di condannare l'appellante a rifondere le spese legali del primo e del secondo grado di giudizio.
In data 31.1.2025 la causa veniva posta in decisione.
***
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato per i motivi che si Parte_1
espongono.
Giova premettere che per giurisprudenza costante (Cass., 02/10/1997, n. 9624; Cass., 28/5/2004, n.
10313; Cass., 2/12/2002, n. 17041; Cass., 29/4/1997, n. 3686; Cass., 29/11/1978, n. 5613; Trib.
Roma, 23/3/1987), il contratto di utenza telefonica risulta inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pone a carico del gestore l'obbligo di fornire il servizio in via continuativa, garantendo, altresì, all'utente un ripristino tempestivo della eventuale interruzione;
altrettanto pacificamente si ritiene che ogni disagio o disservizio della linea telefonica integri, in astratto, un inadempimento da parte del somministrante.
A tali prestazioni corrisponde specularmente l'obbligazione di pagamento del canone pattuito.
Per quanto sopra, posto che la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta “l'exceptio inadimplenti contractos”, la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente.
Detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e
1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero dall'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento.
A riguardo, tenuto conto che l'odierna appellata deduce di aver avuto diritto al tempestivo ripristino della linea e che la negava lo stesso eccependo l'inadempimento della cliente, occorre CP_1 puntualizzare il riparto dell'onere probatorio in capo alle parti.
Ebbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno (come nel caso di cui trattasi), ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr. sul punto, Cass, sez.Un., 30 ottobre 2001, n. 13533)
In altri termini, nel caso in cui il debitore convenuto in giudizio eccepisca l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione creditoria ex art 1460 c.c., si realizza un'inversione dell'onere probatorio che obbliga il creditore a provare i fatti che dimostrino il suo corretto adempimento.
Nel caso di specie, la società appellata, a fronte delle molteplici richieste della cliente e stante legittimità della sospensione del servizio per l'inadempimento della controparte (circostanza incontestata), negava formalmente il ripristino della linea telefonica sul presupposto di un “residuo di debito…di € 75,48”. (cfr. nota del 25.2.2009 in atti)
Tanto, conformemente all'art 19 delle condizioni generali prodotte dalla stessa appellante, il quale, così recita: “… il cliente a cui sia stato sospeso il servizio, per ottenere il ripristino…è tenuto a corrispondere a quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa. Il servizio sarà CP_1
riattivato entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta e previo accertamento da parte di .” CP_1
Posta l'eccezione di inadempimento dedotta dalla l'odierna appellante avrebbe dovuto CP_1 dimostrare l'esatto adempimento della propria obbligazione contestando, nel merito, documentalmente ed in modo specifico e puntuale, la sussistenza del residuo di debito, producendo, allo scopo, le ricevute di pagamento di tutti i canoni precedenti alla richiesta di riattivazione del servizio;
né, sul punto, la riattivazione dello stesso nell'aprile del 2009 può considerarsi valido argomento di prova ben potendo essere, quest'ultima, conseguenza del totale (ma tardivo/successivo) adempimento di Parte_1 In ogni caso, va osservato che la riattivazione del servizio, pur in assenza dell'integrale corresponsione della morosità pregressa, se costituisce una legittima facoltà della somministrante, non può considerarsi un obbligo giuridico e, conseguentemente, un diritto della controparte.
In altre parole, l'avvenuta riattivazione del servizio non dimostra in alcun modo l'esatto adempimento della cliente nella data dalla stessa dedotta essendo, quest'ultimo, da dimostrare documentalmente.
A ciò, deve aggiungersi che la circostanza relativa all'informale comunicazione da parte di un'operatrice contattata mediante il numero di assistenza “187” di una morosità pregressa pari soli €
83,65 (poi saldata in data 8.1.2009), risulta meramente allegata.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato con integrale conferma, sul punto, della pronuncia impugnata.
Quanto all'appello incidentale proposto dalla la giurisprudenza ha chiarito che, Controparte_1 qualora si tratti di parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito e l'impugnazione investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, questo ha natura di appello condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, lo stesso, va esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. S.U., 7381/2013; n. 4619/2915; n. 6138/2018).
Pertanto, la decisione della domanda assorbita diviene superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente insorgenza di una sopravvenuta carenza di interesse all'esame dell'appello incidentale.
L'interesse ad impugnare sussiste, infatti, solo in presenza della soccombenza pratica, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all'avversario, ed abbia quindi concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, a vantaggio della controparte (si veda in motivazione Cassazione civile, sez.
II, 28/08/2017, n.20451)
Venendo all'esame dell'ulteriore motivo di gravame, finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, deve premettersi che la sentenza impugnata è stata pronunciata nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche operate dalla legge 162/2014 – inapplicabile ratione temporis al presente giudizio – il quale attribuiva al giudice il potere di compensare le spese processuali unicamente nel caso di soccombenza reciproca o di concorso di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
Già nel vigore della formulazione anteriore dell'art. 92 c.p.c., che consentiva al giudice di compensare le spese per – meno stringenti – “gravi motivi” da indicarsi esplicitamente in motivazione, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008, n. 20598), avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero “chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito”.
In tal senso si pronuncia anche la giurisprudenza più recente, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 92 co. 2 c.p.c., che ha nuovamente introdotto per il giudice un margine di apprezzamento della possibilità di compensare le spese di lite anche di fronte a situazioni “atipiche” che però presentino il carattere della “analoga gravità ed eccezionalità” (cfr. Corte Cost. 77/2018).
A prescindere, pertanto, dalla formulazione della norma applicabile ratione temporis, il potere di compensazione delle spese processuali, può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese, nel senso sopra descritto, integra gli estremi della violazione di legge.
(Cass. civ. sez. II, sentenza 19/11/2007 n. 23993).
Inoltre, le gravi ragioni che legittimano la compensazione, totale o parziale, delle spese giudiziali devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (ex multis, Cass. civ. sez. VI, 14/07/2016, n.14411).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, dopo aver rigettato la domanda attorea, ha compensato le spese di lite tra le parti sulla scorta della seguente motivazione: “In considerazione della natura della controversia e delle condizioni delle parti, sussistono quei giusti motivi per compensare, per intero tra le parti, le spese del giudizio”.
La motivazione posta a fondamento della decisione non risulta adeguatamente motivata né assurge a grave ragione di compensazione delle spese di lite, ai fini della deroga al criterio della soccombenza.
In conseguenza di quanto sopra, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di nei confronti della e, pertanto, vengono Parte_1 Controparte_1
liquidate in dispositivo secondo i relativi D.M (127/2004 e 147/2022), tenuto conto delle fasi espletate e dell'attività difensiva svolta (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa Concetta Grillo definitivamente pronunciando nel grado d'appello nel giudizio avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone n. 82/11, così statuisce:
RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
DICHIARA inammissibile l'appello incidentale, in quanto assorbito dal rigetto della domanda principale, per sopravvenuta carenza di interesse;
CONDANNA a rifondere le spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado Parte_1 che si liquidano in complessivi € 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Concetta Grillo