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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/10/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 209/2025 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZANATTA MOIRA Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto presso il suo/loro studio in Concorezzo via Varisco 5,
-ricorrente-
contro
(P. IVA ) - contumace CP_1 P.IVA_1
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, conveniva in giudizio la società Parte_1
esponendo quanto segue: “con contratto dell'11/07/2023 il ricorrente è Controparte_1 stato assunto alle dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo CP_1 determinato, part-time 50%, dal 12/07/2023 al 31/01/2024, successivamente prorogato sino al 31/07/2024, con qualifica di operaio di 7° livello, CCNL Turismo;
il ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, ha svolto la propria prestazione presso la sede operativa dell'azienda, ovvero il bar ito in Seregno (MB), Via Marco Polo 22; alla cessazione Pt_2 del rapporto, non ha percepito la retribuzione relativa al mese di luglio ed il saldo di quella di agosto del 2023, né le mensilità di giugno e luglio 2024, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità 2024, nonché il TFR e tutte le ulteriori competenze di fine rapporto;
al ricorrente non sono neppure state consegnate le relative buste paga Chiedeva pertanto di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di luglio e agosto 2023, giugno e luglio 2024, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità del 2024, le ferie non godute, le festività abolite ed il TFR da parte della resistente e, per l'effetto, condannare in CP_2 CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.
[...]
della complessiva somma di € 3.302,75, di cui € 609,84 per TFR, ovvero di quel Pt_1
1 diverso importo che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
All'udienza del 15.10.2025 nessuno compariva, né si costituiva per la Controparte_1 quale, all'esito della verifica della regolarità delle notifiche, veniva dichiarata contumace. Interrogato liberamente il ricorrente, alla stessa udienza la causa veniva discussa e decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e può essere accolto nei limiti di seguito illustrati. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo determinato e orario part time al 50% con inizio in data 11.7.2023 prorogato sino al 31.7.2024 (cfr. doc. 1,2 e 3). Le mansioni affidate risultano essere quelle di lavapiatti, con applicazione del CCNL Turismo Pubblici Esercizi minori , 7° livello. Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, direttamente versato nel ricorso introduttivo, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento menzionato, e delle buste paga prodotte relativamente ai mesi precedenti a quelli oggetto della pretesa azionata, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta. Le circostanze in oggetto sono state confermate dal ricorrente, sentito liberamente, il quale ha indicato le mensilità per le quali è stato omesso integralmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione;
ha affermato il persistere dell'omissione e precisato la durata giornaliera dell'attività, pari a quattro ore, come stabilita nel contratto. Deve escludersi, anche sulla base di tali dichiarazioni, il diritto a percepire quanto preteso a titolo di straordinario, pari alla somma 117,03, non essendovi prova della relativa prestazione, atteso che lo stesso ricorrente ha ricondotto l'esercizio dell'attività lavorativa all'orario stabilito contrattualmente di 4 ore giornaliere. Le differenze dovute sono dunque quelle riportate e individuate analiticamente nel conteggio predisposto all'interno del ricorso introduttivo, le cui voci rispecchiano il contenuto delle buste paga prodotte (doc. 2), e dunque complessivamente euro 1.800,21 per retribuzioni, euro 641,88 per ferie, euro 133,79 per festività soppresse, euro 608,84 per TFR. Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate (ad esclusione di quella relativa alle ore straordinarie), sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 3.185,72 di cui euro 609,84 per TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il relativo diritto in capo al ricorrente a titolo di retribuzioni, ulteriori spettanze retributive e TFR non corrisposti, condanna a pagare in suo favore la Controparte_1 somma lorda di euro 3.185,72 (di cui euro 609,84 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in Controparte_1 euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 15/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 209/2025 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZANATTA MOIRA Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto presso il suo/loro studio in Concorezzo via Varisco 5,
-ricorrente-
contro
(P. IVA ) - contumace CP_1 P.IVA_1
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, conveniva in giudizio la società Parte_1
esponendo quanto segue: “con contratto dell'11/07/2023 il ricorrente è Controparte_1 stato assunto alle dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo CP_1 determinato, part-time 50%, dal 12/07/2023 al 31/01/2024, successivamente prorogato sino al 31/07/2024, con qualifica di operaio di 7° livello, CCNL Turismo;
il ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, ha svolto la propria prestazione presso la sede operativa dell'azienda, ovvero il bar ito in Seregno (MB), Via Marco Polo 22; alla cessazione Pt_2 del rapporto, non ha percepito la retribuzione relativa al mese di luglio ed il saldo di quella di agosto del 2023, né le mensilità di giugno e luglio 2024, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità 2024, nonché il TFR e tutte le ulteriori competenze di fine rapporto;
al ricorrente non sono neppure state consegnate le relative buste paga Chiedeva pertanto di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di luglio e agosto 2023, giugno e luglio 2024, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità del 2024, le ferie non godute, le festività abolite ed il TFR da parte della resistente e, per l'effetto, condannare in CP_2 CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.
[...]
della complessiva somma di € 3.302,75, di cui € 609,84 per TFR, ovvero di quel Pt_1
1 diverso importo che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
All'udienza del 15.10.2025 nessuno compariva, né si costituiva per la Controparte_1 quale, all'esito della verifica della regolarità delle notifiche, veniva dichiarata contumace. Interrogato liberamente il ricorrente, alla stessa udienza la causa veniva discussa e decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e può essere accolto nei limiti di seguito illustrati. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo determinato e orario part time al 50% con inizio in data 11.7.2023 prorogato sino al 31.7.2024 (cfr. doc. 1,2 e 3). Le mansioni affidate risultano essere quelle di lavapiatti, con applicazione del CCNL Turismo Pubblici Esercizi minori , 7° livello. Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, direttamente versato nel ricorso introduttivo, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento menzionato, e delle buste paga prodotte relativamente ai mesi precedenti a quelli oggetto della pretesa azionata, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta. Le circostanze in oggetto sono state confermate dal ricorrente, sentito liberamente, il quale ha indicato le mensilità per le quali è stato omesso integralmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione;
ha affermato il persistere dell'omissione e precisato la durata giornaliera dell'attività, pari a quattro ore, come stabilita nel contratto. Deve escludersi, anche sulla base di tali dichiarazioni, il diritto a percepire quanto preteso a titolo di straordinario, pari alla somma 117,03, non essendovi prova della relativa prestazione, atteso che lo stesso ricorrente ha ricondotto l'esercizio dell'attività lavorativa all'orario stabilito contrattualmente di 4 ore giornaliere. Le differenze dovute sono dunque quelle riportate e individuate analiticamente nel conteggio predisposto all'interno del ricorso introduttivo, le cui voci rispecchiano il contenuto delle buste paga prodotte (doc. 2), e dunque complessivamente euro 1.800,21 per retribuzioni, euro 641,88 per ferie, euro 133,79 per festività soppresse, euro 608,84 per TFR. Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate (ad esclusione di quella relativa alle ore straordinarie), sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 3.185,72 di cui euro 609,84 per TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il relativo diritto in capo al ricorrente a titolo di retribuzioni, ulteriori spettanze retributive e TFR non corrisposti, condanna a pagare in suo favore la Controparte_1 somma lorda di euro 3.185,72 (di cui euro 609,84 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in Controparte_1 euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 15/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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