CASS
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC ID nato a [...] il [...] TÀ TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR ST, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Silvia Alvares per IC ID e, in sostituzione dell'avv. Antonio Foti, per TÀ TE, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/07/2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 13/12/2023, che aveva condannato ID IC e TE TÀ per i reati di rapina e porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere, assolveva il TÀ dalla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena e confermava la sentenza impugnata con riguardo alla posizione del IC. 2. ID IC, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4344 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/01/2025 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, nonché motivazione carente ed illogica. Evidenzia come i criteri utilizzati dalla Corte territoriale per escludere la configurabilità del fatto di lieve entità siano generici e come il riferimento ai mezzi ed alle modalità dell'azione sia del tutto privo di specificità, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere a quale dei due imputati siano riferite le circostanze di fatto richiamate;
che la sentenza non dà conto di come possano esser messe in correlazione la circostanza per cui la persona offesa non abbia riportato alcuna lesione con la gravità delle modalità dell'azione, a seguito delle quali solo gli imputati hanno riportato lesioni personali;
che anche la parte della motivazione in cui si affronta il contributo causale fornito dal IC all'azione è carente, atteso che nel dubbio in ordine al ruolo da questi ricoperto avrebbe dovuto essere applicata la circostanza attenuante invocata;
che, anche con riferimento alla valutazione del danno cagionato, la motivazione è carente, atteso che non considera che esso è stato praticamente nullo, in quanto la persona offesa era tornata in possesso del telefono cellulare nell'immediatezza, senza che fosse in alcun modo danneggiato;
che, dunque, mutuando la giurisprudenza di legittimità in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., all'esito della complessiva valutazione del pregiudizio arrecato, è possibile riconoscere la speciale tenuità del fatto. 3. TE TÀ, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 628 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, con riferimento alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte territoriale utilizza congetture non verificabili, con la conseguenza che non vi è stata quella verifica più penetrante e rigorosa dell'attendibilità intrinseca del dichiarante;
che, sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, la presenza del TÀ al momento della sottrazione del telefono è altamente dubbia, poiché il ricorrente è stato identificato solo dalle forze dell'ordine intervenute nei pressi del bar ed è stato riconosciuto dal gestore del bar;
che, peraltro, la deposizione di quest'ultimo, lungi dal rappresentare un riscontro alle dichiarazioni dello AY, avvalorano la tesi difensiva, secondo cui i tre italiani si erano rifugiati all'interno del bar perché erano inseguiti da un gruppo di senegalesi;
che, dunque, appare inverosimile che tre ragazzi italiani abbiano rapinato di un cellulare un senegalese, da solo nel frangente dell'aggressione, dopo averlo malmenato e che poi immediatamente siano stati inseguiti da un gruppo di almeno quattro senegalesi;
che, del resto, la 2 persona offesa non ha riportato contusioni, a differenza dei due odierni imputati, che presentavano contusioni, sbucciature alle mani ed ematomi al viso;
che tali circostanze rendono non veritiera la ricostruzione dei fatti effettuata dalla persona offesa, atteso che molto più verosimilmente si è verificata una rissa;
che a conforto di detto assunto milita anche il rinvenimento delle forbici sulla persona del IC e non del TÀ. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 99 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Osserva come nell'applicare la recidiva i giudici si siano limitati a richiamare i precedenti penali ed il difetto di resipiscenza, senza tener conto che le condanne già riportate risalgono a fatti risalenti nel tempo;
che, dunque, non è dato comprendere perché il reato commesso sia in concreto sintomatico di una maggiore escalation criminosa e, dunque, di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente;
che, al contrario, tenuto conto del ruolo secondario rivestito dall'imputato nella vicenda che qui occupa, la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa;
che in ogni caso il trattamento sanzionatorio risulta eccessivamente severo, in considerazione della modesta entità del fatto (trattasi della sottrazione di un telefono cellulare), del modus operandi e della personalità dell'imputato. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità. Ritiene, invero, la difesa che il reato per cui si procede, se confrontato con altri di pari qualificazione giuridica, appare di lieve entità, sol che si consideri che non sono state usate armi da fuoco, che il bene sottratto è costituito da un telefono cellulare usato, dunque, di non rilevante valore commerciale e che la persona offesa non ha riportato lesioni personali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ID IC è inammissibile, per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Va, innanzitutto, premesso che gli indici qualificanti della circostanza attenuante introdotta per la rapina dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 vanno individuati - sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale - nell'estemporaneità della condotta, nella modestia dell'offesa personale alla vittima, nell'esiguità delle somme rapinate e nell'assenza di profili organizzativi (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01); che si tratta, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, di circostanza 3 attenuante che ha natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Facchineri, Rv. 256117 - 01); che la valutazione di levità investe la condotta delittuosa nel suo complesso, per cui la stessa deve essere esclusa se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta;
ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto ed all'ammontare delle somme rapinate (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269933 - 01). Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, ha dato conto delle ragioni per le quali ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, evidenziando - tra l'altro - la reiterazione delle condotte violente, l'utilizzo delle forbici per portare la minaccia e il valore del bene sottratto, valutato «non di minimale entità (ovvero euro 1.000,00-1.200,00)». Trattasi all'evidenza di elementi idonei ad escludere la applicazione della circostanza attenuante in discorso, attenendo ai mezzi, alle modalità ed alle circostanze della condotta, oltre che all'entità del danno. 2. Il ricorso di TE TÀ è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non è consentito, atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di 0/1 4 manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Deve esser evidenziato, inoltre, che detti motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha valorizzato per un verso la circostanza per cui il TÀ sia stato riconosciuto dallo AY quale uno dei tre soggetti italiani che lo avevano aggredito per sottrargli il marsupio e per altro verso le dichiarazioni di SO AL, il barista che ha riferito che, appena giunto nel bar inseguendo i tre soggetti italiani, lo AY intimava loro di restituirgli il telefono che gli avevano sottratto, che uno dei tre aveva nel frattempo occultato all'interno di un vaso. Trattasi di motivazione esaustiva che non risulta affetta da vizi logici e che conseguentemente non è censurabile in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto la recidiva, evidenziando come i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui il TÀ risulta gravato, unitamente all'assenza di segnali di resipiscenza, denotino la mancanza di qualsivoglia rivisitazione critica dei trascorsi criminali, rendendo l'ulteriore violazione di legge per cui si procede espressione di una maggior colpevolezza e di una più accentuata pericolosità sociale nell'ambito di una progressione 5 ascendente. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, in linea con il consolidato orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, oltre che scevra da manifesta illogicità, per cui non è censurabile in questa sede. 2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, per il quale si rinvia integralmente alle considerazioni svolte al punto 1 del "Considerato in diritto" in relazione alla posizione del coimputato, trattandosi, come sopra evidenziato, di circostanza attenuante che ha natura oggettiva. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR ST, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Silvia Alvares per IC ID e, in sostituzione dell'avv. Antonio Foti, per TÀ TE, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/07/2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 13/12/2023, che aveva condannato ID IC e TE TÀ per i reati di rapina e porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere, assolveva il TÀ dalla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena e confermava la sentenza impugnata con riguardo alla posizione del IC. 2. ID IC, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4344 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/01/2025 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, nonché motivazione carente ed illogica. Evidenzia come i criteri utilizzati dalla Corte territoriale per escludere la configurabilità del fatto di lieve entità siano generici e come il riferimento ai mezzi ed alle modalità dell'azione sia del tutto privo di specificità, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere a quale dei due imputati siano riferite le circostanze di fatto richiamate;
che la sentenza non dà conto di come possano esser messe in correlazione la circostanza per cui la persona offesa non abbia riportato alcuna lesione con la gravità delle modalità dell'azione, a seguito delle quali solo gli imputati hanno riportato lesioni personali;
che anche la parte della motivazione in cui si affronta il contributo causale fornito dal IC all'azione è carente, atteso che nel dubbio in ordine al ruolo da questi ricoperto avrebbe dovuto essere applicata la circostanza attenuante invocata;
che, anche con riferimento alla valutazione del danno cagionato, la motivazione è carente, atteso che non considera che esso è stato praticamente nullo, in quanto la persona offesa era tornata in possesso del telefono cellulare nell'immediatezza, senza che fosse in alcun modo danneggiato;
che, dunque, mutuando la giurisprudenza di legittimità in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., all'esito della complessiva valutazione del pregiudizio arrecato, è possibile riconoscere la speciale tenuità del fatto. 3. TE TÀ, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 628 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, con riferimento alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte territoriale utilizza congetture non verificabili, con la conseguenza che non vi è stata quella verifica più penetrante e rigorosa dell'attendibilità intrinseca del dichiarante;
che, sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, la presenza del TÀ al momento della sottrazione del telefono è altamente dubbia, poiché il ricorrente è stato identificato solo dalle forze dell'ordine intervenute nei pressi del bar ed è stato riconosciuto dal gestore del bar;
che, peraltro, la deposizione di quest'ultimo, lungi dal rappresentare un riscontro alle dichiarazioni dello AY, avvalorano la tesi difensiva, secondo cui i tre italiani si erano rifugiati all'interno del bar perché erano inseguiti da un gruppo di senegalesi;
che, dunque, appare inverosimile che tre ragazzi italiani abbiano rapinato di un cellulare un senegalese, da solo nel frangente dell'aggressione, dopo averlo malmenato e che poi immediatamente siano stati inseguiti da un gruppo di almeno quattro senegalesi;
che, del resto, la 2 persona offesa non ha riportato contusioni, a differenza dei due odierni imputati, che presentavano contusioni, sbucciature alle mani ed ematomi al viso;
che tali circostanze rendono non veritiera la ricostruzione dei fatti effettuata dalla persona offesa, atteso che molto più verosimilmente si è verificata una rissa;
che a conforto di detto assunto milita anche il rinvenimento delle forbici sulla persona del IC e non del TÀ. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 99 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Osserva come nell'applicare la recidiva i giudici si siano limitati a richiamare i precedenti penali ed il difetto di resipiscenza, senza tener conto che le condanne già riportate risalgono a fatti risalenti nel tempo;
che, dunque, non è dato comprendere perché il reato commesso sia in concreto sintomatico di una maggiore escalation criminosa e, dunque, di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente;
che, al contrario, tenuto conto del ruolo secondario rivestito dall'imputato nella vicenda che qui occupa, la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa;
che in ogni caso il trattamento sanzionatorio risulta eccessivamente severo, in considerazione della modesta entità del fatto (trattasi della sottrazione di un telefono cellulare), del modus operandi e della personalità dell'imputato. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità. Ritiene, invero, la difesa che il reato per cui si procede, se confrontato con altri di pari qualificazione giuridica, appare di lieve entità, sol che si consideri che non sono state usate armi da fuoco, che il bene sottratto è costituito da un telefono cellulare usato, dunque, di non rilevante valore commerciale e che la persona offesa non ha riportato lesioni personali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ID IC è inammissibile, per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Va, innanzitutto, premesso che gli indici qualificanti della circostanza attenuante introdotta per la rapina dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 vanno individuati - sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale - nell'estemporaneità della condotta, nella modestia dell'offesa personale alla vittima, nell'esiguità delle somme rapinate e nell'assenza di profili organizzativi (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01); che si tratta, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, di circostanza 3 attenuante che ha natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Facchineri, Rv. 256117 - 01); che la valutazione di levità investe la condotta delittuosa nel suo complesso, per cui la stessa deve essere esclusa se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta;
ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto ed all'ammontare delle somme rapinate (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269933 - 01). Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, ha dato conto delle ragioni per le quali ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, evidenziando - tra l'altro - la reiterazione delle condotte violente, l'utilizzo delle forbici per portare la minaccia e il valore del bene sottratto, valutato «non di minimale entità (ovvero euro 1.000,00-1.200,00)». Trattasi all'evidenza di elementi idonei ad escludere la applicazione della circostanza attenuante in discorso, attenendo ai mezzi, alle modalità ed alle circostanze della condotta, oltre che all'entità del danno. 2. Il ricorso di TE TÀ è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non è consentito, atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di 0/1 4 manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Deve esser evidenziato, inoltre, che detti motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha valorizzato per un verso la circostanza per cui il TÀ sia stato riconosciuto dallo AY quale uno dei tre soggetti italiani che lo avevano aggredito per sottrargli il marsupio e per altro verso le dichiarazioni di SO AL, il barista che ha riferito che, appena giunto nel bar inseguendo i tre soggetti italiani, lo AY intimava loro di restituirgli il telefono che gli avevano sottratto, che uno dei tre aveva nel frattempo occultato all'interno di un vaso. Trattasi di motivazione esaustiva che non risulta affetta da vizi logici e che conseguentemente non è censurabile in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto la recidiva, evidenziando come i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui il TÀ risulta gravato, unitamente all'assenza di segnali di resipiscenza, denotino la mancanza di qualsivoglia rivisitazione critica dei trascorsi criminali, rendendo l'ulteriore violazione di legge per cui si procede espressione di una maggior colpevolezza e di una più accentuata pericolosità sociale nell'ambito di una progressione 5 ascendente. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, in linea con il consolidato orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, oltre che scevra da manifesta illogicità, per cui non è censurabile in questa sede. 2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, per il quale si rinvia integralmente alle considerazioni svolte al punto 1 del "Considerato in diritto" in relazione alla posizione del coimputato, trattandosi, come sopra evidenziato, di circostanza attenuante che ha natura oggettiva. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2025.