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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 27 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2108 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. in proprio e quale Parte_1 CodiceFiscale_1 legale rappresentante p.t. della ditta con sede in Scordia, via Porta Pia n. 38, ed elettivamente Pt_1 domiciliato in Catania, via Pietro Novelli n. 159, presso lo studio dell'avv. Carmelo Guidotto, n.q. di amministratore unico della soc. iscritta all'Albo degli Avvocati di Controparte_1
Catania, , che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_2 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 04.03.2025, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- CP_ 0000525245 (Prot. n. .2100.01/04/2022.0223775), con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2014, oltre € 6,60 per spese di notifica, notificata in data 12.04.2022, e CP_ di cui al presupposto atto di accertamento prot. n. .2100.25/06/2018.0282747 del 05/02/2019.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente rilevava che era stato proposto in data 12.05.2022 tempestivo ricorso presso il Tribunale
Ordinario di Catania, ricorso avverso la suindicata ordinanza-ingiunzione ed i prodromici atti di accertamento;
che il ricorso veniva iscritto al n. 6610/2022 R.G. ed assegnato alla Dott.ssa Di Gesù; che con decreto del
03.06.2022, disponeva la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale, ai fini della riassegnazione dello stesso alla sezione civile tabellarmente competente in materia (II sezione civile - Lavoro); che il Presidente del
Tribunale, con provvedimento del 14.06.2022, ne disponeva l'assegnazione al Giudice del Lavoro a cui veniva attribuito il n. 4947/2022 R.G. e assegnato alla Dott.ssa Ruggeri;
che, all'udienza del 25.11.2022, il Giudice CP_ dichiarava la tempestività del ricorso e, preso atto dell'eccezione proposta dall' , richiamando l'art. 6 del
D.Lgs 150/2011, concedeva termine per note a chiarimento alle parti e rinviava all'udienza del 27.01.2023, nella quale parte ricorrente insisteva nella competenza del Tribunale di Catania;
che il Giudice adito, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Caltagirone concedendo alle parti il termine di 30 giorni per riassumere il processo innanzi al giudice del lavoro dichiarato competente;
che il ricorrente procedeva alla riassunzione del ricorso dinanzi al Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro;
che il procedimento, iscritto al n. 247/2023 RG., veniva assegnato alla Dott.ssa Cinzia Cicero, la quale sospendeva CP_ l'efficacia esecutiva dell'atto opposto e fissava la prima udienza di comparizione per il 05.12.2023; che l , con memoria depositata in data 02.11.2023 si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Caltagirone in favore di quello di Catania, territorialmente competente;
che, con ordinanza del 19.04.2024, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale CP_ formulata dall' , sollevava regolamento di competenza e disponeva che il fascicolo d'ufficio venisse rimesso alla cancelleria della Corte di Cassazione;
che il procedimento dinanzi la Corte Suprema di
Cassazione – Sezione Lavoro, iscritto al n. 8820/2024 R.G., si definiva con ordinanza n. 35144/2024, pubblicata il 31.12.2024 e comunicata in data 03.02.2025, con la quale dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, concedendo il termine di legge per la riassunzione;
che il procedimento pendente dinanzi il Tribunale di Caltagirone, veniva estinto.
Con il presente ricorso, riportandosi alle difese già spiegate nel ricorso già depositato, nel quale aveva eccepito l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notificazione dell'atto di accertamento;
la carenza di motivazione;
l'inesistenza del presupposto sanzionatorio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione opposta e degli atti ad essa presupposti, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, dichiarava di aver richiesto provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello conseguenziale del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa veniva chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 27.10.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
La causa istruita mediante produzione documentale, alla luce del provvedimento di annullamento in autotutela,
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0398 dell'11/08/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_2 ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni sollevate, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato in data 04.03.2025 da nei confronti dell Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed Controparte_2 eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
3 2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, che previa compensazione in CP_2 ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 1.863,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Carmelo Guidotto.
Così deciso in Catania, 27.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 27 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2108 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. in proprio e quale Parte_1 CodiceFiscale_1 legale rappresentante p.t. della ditta con sede in Scordia, via Porta Pia n. 38, ed elettivamente Pt_1 domiciliato in Catania, via Pietro Novelli n. 159, presso lo studio dell'avv. Carmelo Guidotto, n.q. di amministratore unico della soc. iscritta all'Albo degli Avvocati di Controparte_1
Catania, , che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_2 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 04.03.2025, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- CP_ 0000525245 (Prot. n. .2100.01/04/2022.0223775), con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2014, oltre € 6,60 per spese di notifica, notificata in data 12.04.2022, e CP_ di cui al presupposto atto di accertamento prot. n. .2100.25/06/2018.0282747 del 05/02/2019.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente rilevava che era stato proposto in data 12.05.2022 tempestivo ricorso presso il Tribunale
Ordinario di Catania, ricorso avverso la suindicata ordinanza-ingiunzione ed i prodromici atti di accertamento;
che il ricorso veniva iscritto al n. 6610/2022 R.G. ed assegnato alla Dott.ssa Di Gesù; che con decreto del
03.06.2022, disponeva la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale, ai fini della riassegnazione dello stesso alla sezione civile tabellarmente competente in materia (II sezione civile - Lavoro); che il Presidente del
Tribunale, con provvedimento del 14.06.2022, ne disponeva l'assegnazione al Giudice del Lavoro a cui veniva attribuito il n. 4947/2022 R.G. e assegnato alla Dott.ssa Ruggeri;
che, all'udienza del 25.11.2022, il Giudice CP_ dichiarava la tempestività del ricorso e, preso atto dell'eccezione proposta dall' , richiamando l'art. 6 del
D.Lgs 150/2011, concedeva termine per note a chiarimento alle parti e rinviava all'udienza del 27.01.2023, nella quale parte ricorrente insisteva nella competenza del Tribunale di Catania;
che il Giudice adito, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Caltagirone concedendo alle parti il termine di 30 giorni per riassumere il processo innanzi al giudice del lavoro dichiarato competente;
che il ricorrente procedeva alla riassunzione del ricorso dinanzi al Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro;
che il procedimento, iscritto al n. 247/2023 RG., veniva assegnato alla Dott.ssa Cinzia Cicero, la quale sospendeva CP_ l'efficacia esecutiva dell'atto opposto e fissava la prima udienza di comparizione per il 05.12.2023; che l , con memoria depositata in data 02.11.2023 si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Caltagirone in favore di quello di Catania, territorialmente competente;
che, con ordinanza del 19.04.2024, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale CP_ formulata dall' , sollevava regolamento di competenza e disponeva che il fascicolo d'ufficio venisse rimesso alla cancelleria della Corte di Cassazione;
che il procedimento dinanzi la Corte Suprema di
Cassazione – Sezione Lavoro, iscritto al n. 8820/2024 R.G., si definiva con ordinanza n. 35144/2024, pubblicata il 31.12.2024 e comunicata in data 03.02.2025, con la quale dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, concedendo il termine di legge per la riassunzione;
che il procedimento pendente dinanzi il Tribunale di Caltagirone, veniva estinto.
Con il presente ricorso, riportandosi alle difese già spiegate nel ricorso già depositato, nel quale aveva eccepito l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notificazione dell'atto di accertamento;
la carenza di motivazione;
l'inesistenza del presupposto sanzionatorio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione opposta e degli atti ad essa presupposti, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, dichiarava di aver richiesto provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello conseguenziale del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa veniva chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 27.10.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
La causa istruita mediante produzione documentale, alla luce del provvedimento di annullamento in autotutela,
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0398 dell'11/08/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_2 ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni sollevate, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato in data 04.03.2025 da nei confronti dell Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed Controparte_2 eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
3 2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, che previa compensazione in CP_2 ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 1.863,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Carmelo Guidotto.
Così deciso in Catania, 27.10.2025
Il Giudice Onorario
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