Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1892/2022 R.G., promossa in grado d'appello
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Natoli giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sarullo, giusta procura in atti;
P.IVA_1
APPELLATO
Conclusioni dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello- Accogliere il presente appello. - Annullare la sentenza impugnata indi a che ritenere e dichiarare la radicale nullità della delibera impugnata o in via subordinata ritenere e CP_2 dichiarare la sua illegittimità e conseguentemente annullarla. - In detta sintesi subordinata, ritenere e dichiarare tempestiva l'impugnazione proposta dall'appellante
alla luce del secondo motivo di impugnazione. - Condannare il appellato CP_1 al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.
Conclusioni dell'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via preliminare - Ritenere e dichiarare la inammissibilità del mezzo di gravame per le argomentazioni tutte al riguardo meglio descritte in narrativa, emettendo i conseguenziali provvedimenti. Nel merito - Rigettare l'impugnazione proposta dal sig. con l'atto d'appello Parte_1 notificato digitalmente in data 17 novembre 2022, perché destituito di ogni fondamento. - Conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, perché incensurabile in ogni sua parte. - Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.9.2020 , in qualità di proprietario di Parte_1 alcune unità immobiliari allocate nello stabile ubicato a , Via Andrea Anfuso CP_1
n.13/C, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il relativo Condominio chiedendo l'annullamento della delibera adottata dalla assemblea condominiale il
16.4.2019 stante la illegittimità del fondo speciale che era stato ivi previsto onde sostenere il costo per l'esecuzione di lavori straordinari su alcune parti dell'edificio.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la inammissibilità della CP_1 impugnativa stante la sua tardività, per mancato rispetto del termine stabilito dall'art.1137 co.2 c.c.; in subordine, ne sollecitava il rigetto.
Con sentenza n. 4179/2022 del 18.10.2022, il giudice adito dichiarava la inammissibilità della impugnativa e condannava l'attore a rifondere alla controparte le spese di lite.
Il ha proposto appello insistendo per la integrale riforma della anzidetta decisione Pt_1
e l'accoglimento del suo originario petitum, tornando ad insistere, ai fini della 3
dimostrazione della tempestività della azione, nella richiesta di espletamento delle prove orali già dedotte in primo grado.
Ha resistito il , deducendo la inammissibilità del gravame ai sensi CP_1 dell'art.342 c.p.c. e sollecitando, in ogni caso, la conferma del decisum.
La causa è stata assunta in decisione in data 16.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
****************
L'impugnazione, che supera il vaglio di ammissibilità, avendo enucleato con sufficiente chiarezza il “quantum appellatum” nonché le ragioni di argomentato dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice (v. Cass. S.U. sent. 27199/17 che ha escluso la necessità di utilizzo di schemi predeterminati o di formule sacramentali), si presenta accoglibile nei termini che si diranno.
I primi motivi di gravame censurano la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla tardività della proposizione della impugnativa, valutazione basata sul rilievo che la delibera de qua, adottata in assenza del era stata regolarmente comunicata al Pt_1 medesimo mediante raccomandata del 3.8.2019 inviata all'indirizzo risultante alla anagrafe condominiale e che sarebbe stato onere dell'attore comunicare tempestivamente il trasferimento della propria residenza anagrafica, avvenuto il 26.7.2019.
Con un primo motivo, l'appellante sostiene che la delibera, alla luce dei profili di invalidità da lui ab origine indicati, avrebbe dovuto ritenersi, con rilievo anche officioso, inficiata da nullità e non da mera annullabilità, in quanto contrastante con norme imperative, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale posto dall'art.1137
c.c..
Con altro motivo, e per l'eventualità di non condivisione del primo assunto, il Pt_1 torna ad evidenziare di avere avuto conoscenza della delibera solo in data 15.7.2020, allorché l'Amministratrice dell'edificio aveva provveduto ad inviargliene il testo via mail, mentre la raccomandata dell'agosto 2019 era stata inviata ad un indirizzo (via Lo Jacono 4
n.100 di ) dove non risiedeva più; sottolinea, al riguardo, come dal tenore della CP_1 corrispondenza telematica intercorsa con l'Amministratrice nei mesi immediatamente precedenti rispetto allo svolgimento della assemblea del 16.4.2019, emergeva che egli aveva avvisato l'interlocutrice della circostanza di non abitare più nel capoluogo siciliano e che la aveva espressamente sollecitata a inviargli le delibere assembleari via mail, dichiarandosi disponibile a fornire anche il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Orbene, il primo motivo è all'evidenza privo di pregio. Al riguardo è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Cassazione nel suo massimo consesso in ordine al perimetro del tutto circoscritto in cui una delibera condominiale può ritenersi affetta dalla forma più grave di invalidità (Cass. S.U. sent. 9839/21) per escludere che i profili di illegittimità dedotti, o comunque evincibili dagli atti, afferenti ai punti contestati della determinazione impugnata fossero tali da comportare la sua nullità. In particolare, posto che è incontestato che l'assemblea ebbe a deliberare su lavori afferenti a parti comuni dell'edificio, il disposto dell'art.1135 co.1 n.4 c.c., per il suo contenuto letterale, la sua collocazione sistemica e la sua ratio, non può certamente qualificarsi come norma imperativa posta a tutela di valori primari dell'ordinamento.
Il secondo motivo si presenta invece fondato.
Militano a suo sostegno i seguenti dati incontestati: 1) già alla data del 26.7.2019 la residenza anagrafica dell'appellante non era più nella città di (v. certificato CP_1 anagrafico in atti); 2) la raccomandata contenente il testo della delibera del 16.4.2018 venne inviata il 3.8.2019 al vecchio indirizzo palermitano del 3) il piego tornò Pt_1 indietro in data 12.9.2019 con impressa sulla bista la dicitura “non ritirata dal mittente”.
Premesso che l'invio tramite raccomandata dà luogo ad una presunzione iuris tantum in ordine alla conoscenza del contenuto della delibera (v. Cass. 22240/13), nel caso in esame gli elementi fattuali appena menzionati consentono di ritenere superata siffatta presunzione, senza che si ravvisi la necessità di assumere anche la prova orale su cui ha insistito l'appellante. 5
Né convince l'argomentazione spesa dal giudice di prime cure volta a valorizzare, in termini “sanzionatori”, l'inadempimento da parte del dell'obbligo di comunicare il Pt_1 suo nuovo indirizzo in modo da consentire l'aggiornamento della anagrafe condominiale.
Ed invero la previsione normativa che ha introdotto tale obbligo assegna termine di giorni sessanta al per effettuare la comunicazione della variazione, termine che nel CP_1 caso in esame sarebbe spirato in epoca successiva all'invio della raccomandata.
L'impugnativa deve, dunque, ritenersi tempestiva, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, non essendo stata comprovata la conoscenza aliunde del contenuto della delibera da parte del prima della trasmissione curata dall'Amministratrice via mail Pt_1 in data 15.7.2020.
Venendo al merito della causa, va premesso che la adunanza condominiale del 16.9.2019, deliberando sui punti 6 e 7 dell'Ordine del Giorno (che rispettivamente recitavano: Punto
6: Fondi ed approvvigionamento lavori straordinari da eseguire già deliberati (lato
Fondo La Manna e Lato Via Perpignano) – delibere ed approvazioni;
Punto 7: Lavori sul prospetto, tromba interna dello stabile, rifacimento tratto fognario, istallazione videosorveglianza e/o videocitofono, analisi - valutazioni e decisioni”), così provvedeva:
“..l'assemblea approva i lavori dei punti 6 e 7 tranne la videosorveglianza, si delibera all'unanimità, tutti inclusi e nessuno escluso, che il fondo lavori straordinari continui ad euro 1.500,00 mensili con le stesse modalità”.
L'appellante lamenta che il fondo di accantonamento così deliberato avrebbe violato il disposto dell'art.1135 co.1 n.4 c.c. in quanto i lavori di manutenzione straordinaria che avrebbe dovuto supportare non venivano indicati nella loro precisa consistenza e nello specifico ammontare dei costi – ammontare che, in base alla norma, deve coincidere con l'entità del fondo stesso – cosa che non avrebbe potuto consentire ai singoli condomini di avere contezza dell'ammontare complessivo degli esborsi che avrebbero dovuto affrontare.
La doglianza è fondata. 6
Occorre innanzitutto superare la obiezione della difesa del incentrata sul CP_1 rilievo che il fondo in questione era stato costituito già con una precedente delibera del
19.6.2013 che il non aveva impugnato ma a cui, anzi, aveva dato esecuzione, Pt_1 provvedendo a versare nelle casse condominiali numerose rate.
Va premesso che nella delibera del 19.6.2013 era così statuito, per quanto di rilievo in questa sede: “Per quanto concerne i lavori futuri l'assemblea all'unanimità, nessuno escluso e nessuno astenuto, delibera di convocarsi entro il mese di settembre e di costituire un Fondo lavori straordinari, ripartito secondo le tabelle millesimali, per un importo mensile di e 1500,00”.
Ciò posto, deve ritenersi, anche in applicazione del criterio ermeneutico posto dall'art. 1367 c.c., che i “lavori futuri” ivi indicati fossero gli interventi di manutenzione straordinaria afferenti al prospetto e al retroprospetto dell'edificio già deliberati, di cui alla relazione del tecnico ing. e al relativo computo metrico approvati alla riunione CP_3 condominiale del 26.4.2012 (v. verbale in atti) e per i quali il aveva anche CP_1 provveduto alla individuazione della impresa appaltatrice (v. verbale del 29.1.2013). Ad opinare diversamente, infatti, l'assemblea non avrebbe avuto motivo di deliberare nuovamente sull'utilizzo di tale fondo in seno alla delibera impugnata.
E' evidente che quest'ultima intese utilizzare le medesime modalità di accantonamento per creare la provvista per i nuovi lavori straordinari indicati ai punti 6 e 7 dell'OdG. o, comunque, per proseguire nell'accantonamento senza soluzione di continuità.
Tale deliberato si presenta tuttavia illegittimo nella misura in cui i nuovi lavori non venivano né adeguatamente descritti né quantificati con esattezza nel loro ammontare e tale indeterminatezza veniva a ripercuotersi sul fondo, per il quale non veniva neppure indirettamente indicata l'entità (mancando un termine finale di versamento degli esborsi da parte dei condomini).
Infatti, in ordine agli interventi sui due prospetti laterali dell'edificio (lato Fondo La
Manna e Lato Via Perpignano) non è dato rinvenire tra la documentazione prodotta in 7
giudizio, diversamente da quanto indicato al punto 6 dell'OdG, una precedente delibera di espressa e specifica approvazione delle opere né, comunque, risulta indicato il relativo costo. Anche i lavori di cui al punto 7) risultano descritti nel verbale in modo generico e senza indicazione della relativa spesa.
Orbene, se nulla vieta alla assemblea di costituire un unico fondo-cassa a cui attingere per far fronte alle spese afferenti ad una pluralità di opere di manutenzione straordinaria o innovazioni destinate ad essere eseguite non contemporaneamente ma in sequenza, è tuttavia necessario, per come può ricavarsi dalla ratio della disposizione in esame, che in ogni momento ogni condomino sia in grado di sapere con esattezza quali siano gli specifici interventi così “finanziati” e il loro costo e, conseguentemente, quale sia la durata e l'ammontare dell'accantonamento, senza che vi sia spazio per riserve “al buio” o per storni da una destinazione a un'altra effettuati in modo generico e senza indicazione preventiva di un limite di durata.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di precisare che “in tema di condominio, l'art.1135 co.1 n.4 c.c. imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, co.1 n.4 c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall'importo del fondo in concreto costituito quale sia l'ammontare delle spese necessarie” (Cass. sent. 16958/2022; sulla necessità di una indicazione esatta della consistenza dei lavori, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, si veda anche Cass. 18793/2020). Nel caso in delibazione, come detto, non veniva neppure indicato l'ammontare complessivo del fondo “lavori straordinari”.
La delibera impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione alla statuizione resa sui punti 6 e 7 dell'O.d.G.. 8
Secondo la regola della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_1 all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari tenendo però conto della semplicità della causa e della sua natura documentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti;
in integrale riforma della sentenza n.ro 4179/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18.10.2022, appellata da , Parte_1 annulla la delibera emessa il 16.4.2019 dall'assemblea del Condominio dell'edificio di
Via Andrea Anfuso n.13/C di limitatamente alla statuizione relativa ai punti 6 e CP_1
7 dell'Ordine del Giorno.
Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi CP_1 del giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.552,00 per compensi di difesa ed euro 560,00 per esborsi per il primo grado ed euro 2.915,00 per compensi ed euro 804,00 per esborsi per questo grado, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA
e IVA come per legge.
Palermo, 20.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Rossana Guzzo Dr. Giuseppe Lupo